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Schema
di decreto legislativo recante: "Riforma organica della disciplina delle
società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre
2001, n. 366.".
(approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta
del 10 gennaio 2003)
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Art. 1 - (Modifica della disciplina
riguardante le società per azioni)
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Art. 2 - (Modifica della disciplina
riguardante le società in accomandita per azioni)
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Art. 3 - (Modifica della disciplina
riguardante le società a responsabilità limitata)
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Art. 4 - (Modifica della disciplina
riguardante lo scioglimento e la liquidazione delle società di capitali)
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Art. 5 - (Nuove norme in tema di direzione e
coordinamento di società)
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Art. 6 - (Modifica della disciplina
riguardante la trasformazione, la fusione e la scissione delle società di
capitali)
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Art. 7 - (Norme in tema di società
costituite all'estero)
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Art. 8 - (Delle società cooperative e delle
mutue assicuratrici)
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Art. 9 - (Norme di attuazione e transitorie)
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Art. 10 - (Entrata in vigore)
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IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
VISTA la legge 3 ottobre 2001, n. 366, concernente
delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi recanti la
riforma organica della disciplina delle società di capitali e cooperative, la
disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società
commerciali, nonché nuove norme sulla procedura per la definizione dei
procedimenti nelle materie di cui all'articolo 12 della legge di delega;
VISTI in particolare gli articoli 2,3,4,5,6,7,8,9 e
10 della citata legge 3 ottobre 2001, n. 366, concernenti la riforma della
disciplina delle società di capitali e delle società cooperative;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 30 settembre 2002;
ACQUISITO il parere del Parlamento a norma
dell'articolo 1, comma 4, della legge 3 ottobre 2001, n. 366;
RITENUTO di accogliere le condizioni e le
osservazioni poste dalle Camere, ad eccezione di quelle aventi ad oggetto
questioni meramente formali o non conformi con i principi espressi dalla legge
di delegazione;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 10 gennaio 2003;
SULLA PROPOSTA del Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle
attività produttive;
E
M A N A
il seguente decreto legislativo:
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Art. 1
(Modifica della disciplina riguardante le società per azioni)
1. Il Capo V del Titolo V del Libro V del codice civile
è sostituito dal seguente:
"CAPO
V.
SOCIETA'
PER AZIONI.
SEZIONE
I.
DISPOSIZIONI
GENERALI
2325. (Responsabilità).
Nella società per azioni per le obbligazioni sociali
risponde soltanto la società con il suo patrimonio.
In caso di insolvenza della società, per le
obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le azioni sono appartenute
ad una sola persona, questa risponde illimitatamente quando i conferimenti
non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall'articolo 2342 o
fin quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall'articolo
2362.
2325-bis. (Società che fanno
ricorso al mercato del capitale di rischio). Ai fini dell'applicazione
del presente capo, sono società che fanno ricorso al mercato del capitale
di rischio le società emittenti di azioni quotate in mercati
regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante.
Le norme di questo capo si applicano alle
società emittenti di azioni quotate in mercati regolamentati in quanto
non sia diversamente disposto da altre norme di questo codice o di leggi
speciali.
2326. (Denominazione sociale).
La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere
l'indicazione di società per azioni.
2327. (Ammontare minimo del
capitale). La società per azioni deve costituirsi con un capitale non
inferiore a centoventimila euro.
2328. (Atto costitutivo). La
società può essere costituita per contratto o per atto unilaterale.
L'atto costitutivo deve essere redatto per
atto pubblico e deve indicare:
1) il cognome e il nome o la denominazione, la
data e il luogo di nascita o di costituzione, il domicilio o la sede, la
cittadinanza dei soci e degli eventuali promotori, nonché il numero delle
azioni assegnate a ciascuno di essi;
2) la denominazione e il comune ove sono poste
la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
3) l'attività che costituisce l'oggetto
sociale;
4) l'ammontare del capitale sottoscritto e di
quello versato;
5) il numero e l'eventuale valore nominale
delle azioni, le loro caratteristiche e le modalità di emissione e
circolazione;
6) il valore attribuito ai crediti e beni
conferiti in natura;
7) le norme secondo le quali gli utili devono
essere ripartiti;
8) i benefici eventualmente accordati ai
promotori o ai soci fondatori;
9) il sistema di amministrazione adottato, il
numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi
hanno la rappresentanza della società;
10) il numero dei componenti il collegio
sindacale;
11) la nomina dei primi amministratori e
sindaci e, quando previsto, del soggetto al quale è demandato il
controllo contabile;
12) l'importo globale, almeno approssimativo,
delle spese per la costituzione poste a carico della società;
13) la durata della società ovvero, se la
società è costituita a tempo indeterminato, il periodo di tempo,
comunque non superiore ad un anno, decorso il quale il socio potrà
recedere.
Lo statuto contenente le norme relative al
funzionamento della società, anche se forma oggetto di atto separato,
costituisce parte integrante dell'atto costitutivo. In caso di contrasto
tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le
seconde.
2329. (Condizioni per la
costituzione). Per procedere alla costituzione della società è
necessario:
1) che sia sottoscritto per intero il capitale
sociale;
2) che siano rispettate le previsioni degli
articoli 2342 e 2343 relative ai conferimenti;
3) che sussistano le autorizzazioni e le altre
condizioni richieste dalle leggi speciali per la costituzione della società,
in relazione al suo particolare oggetto.
2330. (Deposito dell'atto
costitutivo e iscrizione della società). Il notaio che ha ricevuto
l'atto costitutivo deve depositarlo entro venti giorni presso l'ufficio
del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede
sociale, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni
previste dall'articolo 2329.
Se il notaio o gli amministratori non
provvedono al deposito nel termine indicato nel comma precedente, ciascun
socio può provvedervi a spese della società.
L'iscrizione della società nel registro delle
imprese è richiesta contestualmente al deposito dell'atto costitutivo.
L'ufficio del registro delle imprese, verificata la regolarità formale
della documentazione, iscrive la società nel registro.
Se la società istituisce sedi secondarie, si
applica l'articolo 2299.
2331. (Effetti dell'iscrizione).
Con l'iscrizione nel registro la società acquista la personalità
giuridica.
Per le operazioni compiute in nome della
società prima dell'iscrizione sono illimitatamente e solidalmente
responsabili verso i terzi coloro che hanno agito. Sono altresì
solidalmente e illimitatamente responsabili il socio unico fondatore e
quelli tra i soci che nell'atto costitutivo o con atto separato hanno
deciso, autorizzato o consentito il compimento dell'operazione.
Qualora successivamente all'iscrizione la
società abbia approvato un'operazione prevista dal precedente comma, è
responsabile anche la società ed essa è tenuta a rilevare coloro che
hanno agito.
Le somme depositate a norma del secondo comma
dell'articolo 2342 non possono essere consegnate agli amministratori se
non provano l'avvenuta iscrizione della società nel registro. Se entro
novanta giorni dalla stipulazione dell'atto costitutivo o dal rilascio
delle autorizzazioni previste dal numero 3) dell'articolo 2329
l'iscrizione non ha avuto luogo, esse sono restituite ai sottoscrittori e
l'atto costitutivo perde efficacia.
Prima dell'iscrizione nel registro è vietata
l'emissione delle azioni ed esse, salvo l'offerta pubblica di
sottoscrizione ai sensi dell'articolo 2333, non possono costituire oggetto
di una sollecitazione all'investimento.
2332. (Nullità della società). Avvenuta
l'iscrizione nel registro delle imprese, la nullità della società può
essere pronunciata soltanto nei seguenti casi:
1) mancata stipulazione dell'atto costitutivo
nella forma dell'atto pubblico;
2) illiceità dell'oggetto sociale;
3) mancanza nell'atto costitutivo di ogni
indicazione riguardante la denominazione della società, o i conferimenti,
o l'ammontare del capitale sociale o l'oggetto sociale.
La dichiarazione di nullità non pregiudica
l'efficacia degli atti compiuti in nome della società dopo l'iscrizione
nel registro delle imprese.
I soci non sono liberati dall'obbligo di
conferimento fino a quando non sono soddisfatti i creditori sociali.
La sentenza che dichiara la nullità nomina i
liquidatori.
La nullità non può essere dichiarata quando
la causa di essa è stata eliminata e di tale eliminazione è stata data
pubblicità con iscrizione nel registro delle imprese.
Il dispositivo della sentenza che dichiara la
nullità deve essere iscritto, a cura degli amministratori o dei
liquidatori nominati ai sensi del quarto comma, nel registro delle
imprese.
SEZIONE
II.
DELLA COSTITUZIONE PER PUBBLICA SOTTOSCRIZIONE
2333. (Programma
e sottoscrizione delle azioni). La
società può essere costituita anche per mezzo di pubblica sottoscrizione
sulla base di un programma che ne indichi l'oggetto e il capitale, le
principali disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto, l'eventuale
partecipazione che i promotori si riservano agli utili e il termine entro
il quale deve essere stipulato l'atto costitutivo.
Il programma con le firme autenticate dei
promotori, prima di essere reso pubblico, deve essere depositato presso un
notaio.
Le sottoscrizioni delle azioni devono
risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata. L'atto deve
indicare il cognome e il nome o la denominazione, il domicilio o la sede
del sottoscrittore, il numero delle azioni sottoscritte e la data della
sottoscrizione.
2334. (Versamenti e convocazione
dell'assemblea dei sottoscrittori). Raccolte le sottoscrizioni, i
promotori, con raccomandata o nella forma prevista nel programma, devono
assegnare ai sottoscrittori un termine non superiore ad un mese per fare
il versamento prescritto dal secondo comma dell'articolo 2342.
Decorso inutilmente questo termine, è in
facoltà dei promotori di agire contro i sottoscrittori morosi o di
scioglierli dall'obbligazione assunta. Qualora i promotori si avvalgano di
quest'ultima facoltà, non può procedersi alla costituzione della società
prima che siano collocate le azioni che quelli avevano sottoscritte.
Salvo che il programma stabilisca un termine
diverso, i promotori, nei venti giorni successivi al termine fissato per
il versamento prescritto dal primo comma del presente articolo, devono
convocare l'assemblea dei sottoscrittori mediante raccomandata, da
inviarsi a ciascuno di essi almeno dieci giorni prima di quello fissato
per l'assemblea, con l'indicazione delle materie da trattare.
2335. (Assemblea dei
sottoscrittori). L'assemblea dei sottoscrittori:
1) accerta l'esistenza delle condizioni
richieste per la costituzione della società;
2) delibera sul contenuto dell'atto
costitutivo e dello statuto;
3) delibera sulla riserva di partecipazione
agli utili fatta a proprio favore dai promotori;
4) nomina gli amministratori, i membri del
collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto cui è demandato il
controllo contabile.
L'assemblea è validamente costituita con la
presenza della metà dei sottoscrittori.
Ciascun sottoscrittore ha diritto a un voto,
qualunque sia il numero delle azioni sottoscritte, e per la validità
delle deliberazioni si richiede il voto favorevole della maggioranza dei
presenti.
Tuttavia per modificare le condizioni
stabilite nel programma è necessario il consenso di tutti i
sottoscrittori.
2336. (Stipulazione e deposito
dell'atto costitutivo). Eseguito quanto è prescritto nell'articolo
precedente, gli intervenuti all'assemblea, in rappresentanza anche dei
sottoscrittori assenti, stipulano l'atto costitutivo, che deve essere
depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese a norma
dell'articolo 2330.
SEZIONE
III.
DEI PROMOTORI E DEI SOCI FONDATORI.
2337. (Promotori).
Sono promotori coloro che nella costituzione per pubblica sottoscrizione
hanno firmato il programma a norma del secondo comma dell'articolo 2333.
2338. (Obbligazioni dei promotori).
I promotori sono solidalmente responsabili verso i terzi per le
obbligazioni assunte per costituire la società.
La società è tenuta a rilevare i promotori
dalle obbligazioni assunte e a rimborsare loro le spese sostenute, sempre
che siano state necessarie per la costituzione della società o siano
state approvate dall'assemblea.
Se per qualsiasi ragione la società non si
costituisce, i promotori non possono rivalersi verso i sottoscrittori
delle azioni.
2339. (Responsabilità dei
promotori). I promotori sono solidalmente responsabili verso la società
e verso i terzi:
1) per l'integrale sottoscrizione del capitale
sociale e per i versamenti richiesti per la costituzione della società;
2) per l'esistenza dei conferimenti in natura
in conformità della relazione giurata indicata nell'articolo 2343;
3) per la veridicità delle comunicazioni da
essi fatte al pubblico per la costituzione della società.
Sono del pari solidalmente responsabili verso
la società e verso i terzi coloro per conto dei quali i promotori hanno
agito.
2340. (Limiti dei benefici riservati
ai promotori). I promotori possono riservarsi nell'atto costitutivo,
indipendentemente dalla loro qualità di soci, una partecipazione non
superiore complessivamente a un decimo degli utili netti risultanti dal
bilancio e per un periodo massimo di cinque anni.
Essi non possono stipulare a proprio vantaggio
altro beneficio.
2341. (Soci fondatori). La
disposizione del primo comma dell'articolo 2340 si applica anche ai soci
che nella costituzione simultanea o in quella per pubblica sottoscrizione
stipulano l'atto costitutivo.
SEZIONE
III-bis.
DEI PATTI PARASOCIALI
2341-bis
(Patti parasociali). I
patti, in qualunque forma stipulati, che al fine di stabilizzare gli
assetti proprietari o il governo della società:
a) hanno per oggetto l'esercizio del diritto
di voto nelle società per azioni o nelle società che le controllano;
b) pongono limiti al trasferimento delle
relative azioni o delle partecipazioni in società che le controllano;
c) hanno per oggetto o per effetto l'esercizio
anche congiunto di un'influenza dominante su tali società,
non possono avere durata superiore a cinque
anni e si intendono stipulati per questa durata anche se le parti hanno
previsto un termine maggiore; i patti sono rinnovabili alla scadenza.
Qualora il patto non preveda un termine di
durata, ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso di sei
mesi.
Le disposizioni di questo articolo non si
applicano ai patti strumentali ad accordi di collaborazione nella
produzione o nello scambio di beni o servizi e relativi a società
interamente possedute dai partecipanti all'accordo.
2341-ter (Pubblicità dei
patti parasociali). Nelle società che fanno ricorso al mercato del
capitale di rischio i patti parasociali devono essere comunicati alla
società e dichiarati in apertura di ogni assemblea. La dichiarazione deve
essere trascritta nel verbale e questo deve essere depositato presso
l'ufficio del registro delle imprese.
In caso di mancanza della dichiarazione
prevista dal comma precedente i possessori delle azioni cui si riferisce
il patto parasociale non possono esercitare il diritto di voto e le
deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono
impugnabili a norma dell'articolo 2377.
SEZIONE
IV.
DEI CONFERIMENTI
2342. (Conferimenti).
Se nell'atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento
deve farsi in danaro.
Alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve
essere versato presso una banca almeno il venticinque per cento dei
conferimenti in danaro o, nel caso di costituzione con atto unilaterale,
il loro intero ammontare.
Per i conferimenti di beni in natura e di
crediti si osservano le disposizioni degli articoli 2254 e 2255. Le azioni
corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al
momento della sottoscrizione.
Se viene meno la pluralità dei soci, i
versamenti ancora dovuti devono essere effettuati entro novanta giorni.
Non possono formare oggetto di conferimento le
prestazione di opera o di servizi.
2343. (Stima dei conferimenti di
beni in natura e di crediti). Chi conferisce beni in natura o crediti
deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal tribunale
nel cui circondario ha sede la società, contenente la descrizione dei
beni o dei crediti conferiti, l'attestazione che il loro valore è almeno
pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale
sociale e dell'eventuale soprapprezzo e i criteri di valutazione seguiti.
La relazione deve essere allegata all'atto costitutivo.
L'esperto risponde dei danni causati alla
società, ai soci e ai terzi. Si applicano le disposizioni dell'articolo
64 del codice di procedura civile.
Gli amministratori devono, nel termine di
centottanta giorni dalla iscrizione della società, controllare le
valutazioni contenute nella relazione indicata nel primo comma e, se
sussistano fondati motivi, devono procedere alla revisione della stima.
Fino a quando le valutazioni non sono state controllate, le azioni
corrispondenti ai conferimenti sono inalienabili e devono restare
depositate presso la società.
Se risulta che il valore dei beni o dei
crediti conferiti era inferiore di oltre un quinto a quello per cui
avvenne il conferimento, la società deve proporzionalmente ridurre il
capitale sociale, annullando le azioni che risultano scoperte. Tuttavia il
socio conferente può versare la differenza in danaro o recedere dalla
società; il socio recedente ha diritto alla restituzione del
conferimento, qualora sia possibile in tutto o in parte in natura. L'atto
costitutivo può prevedere, salvo in ogni caso quanto disposto dal quinto
comma dell'articolo 2346, che per effetto dell'annullamento delle azioni
disposto nel presente comma si determini una loro diversa ripartizione tra
i soci.
2343-bis. (Acquisto della
società da promotori, fondatori, soci e amministratori). L'acquisto
da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo
del capitale sociale, di beni o di crediti dei promotori, dei fondatori,
dei soci o degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della
società nel registro delle imprese, deve essere autorizzato
dall'assemblea ordinaria.
L'alienante deve presentare la relazione
giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede
la società contenente la descrizione dei beni o dei crediti, il valore a
ciascuno di essi attribuito, i criteri di valutazione seguiti, nonché
l'attestazione che tale valore non è inferiore al corrispettivo, che deve
comunque essere indicato.
La relazione deve essere depositata nella sede
della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea. I soci
possono prenderne visione. Entro trenta giorni dall'autorizzazione il
verbale dell'assemblea, corredato dalla relazione dell'esperto designato
dal tribunale, deve essere depositato a cura degli amministratori presso
l'ufficio del registro delle imprese.
Le disposizioni del presente articolo non si
applicano agli acquisti che siano effettuati a condizioni normali
nell'ambito delle operazioni correnti della società né a quelli che
avvengono nei mercati regolamentati o sotto il controllo dell'autorità
giudiziaria o amministrativa.
In caso di violazione delle disposizioni del
presente articolo gli amministratori e l'alienante sono solidalmente
responsabili per i danni causati alla società, ai soci ed ai terzi.
2344. (Mancato pagamento delle
quote). Se il socio non esegue i pagamenti dovuti, decorsi quindici
giorni dalla pubblicazione di una diffida nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, gli amministratori, se non ritengono utile promuovere azione
per l'esecuzione del conferimento, offrono le azioni agli altri soci, in
proporzione della loro partecipazione, per un corrispettivo non inferiore
ai conferimenti ancora dovuti. In mancanza di offerte possono far vendere
le azioni a rischio e per conto del socio, a mezzo di una banca o di un
intermediario autorizzato alla negoziazione nei mercati regolamentati.
Qualora la vendita non possa aver luogo per
mancanza di compratori, gli amministratori possono dichiarare decaduto il
socio, trattenendo le somme riscosse, salvo il risarcimento dei maggiori
danni.
Le azioni non vendute, se non possono essere
rimesse in circolazione entro l'esercizio in cui fu pronunziata la
decadenza del socio moroso, devono essere estinte con la corrispondente
riduzione del capitale.
Il socio in mora nei versamenti non può
esercitare il diritto di voto.
2345. (Prestazioni accessorie). Oltre
l'obbligo dei conferimenti, l'atto costitutivo può stabilire l'obbligo
dei soci di eseguire prestazioni accessorie non consistenti in danaro,
determinandone il contenuto, la durata, le modalità e il compenso, e
stabilendo particolari sanzioni per il caso di inadempimento. Nella
determinazione del compenso devono essere osservate le norme applicabili
ai rapporti aventi per oggetto le stesse prestazioni.
Le azioni alle quali è connesso l'obbligo
delle prestazioni anzidette devono essere nominative e non sono
trasferibili senza il consenso degli amministratori.
Se non è diversamente disposto dall'atto
costitutivo, gli obblighi previsti in questo articolo non possono essere
modificati senza il consenso di tutti i soci.
SEZIONE
V.
DELLE AZIONI E DI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI.
2346. (Emissione
delle azioni). La
partecipazione sociale è rappresentata da azioni; salvo diversa
disposizione di leggi speciali lo statuto può escludere l'emissione dei
relativi titoli o prevedere l'utilizzazione di diverse tecniche di
legittimazione e circolazione.
Se determinato nello statuto, il valore
nominale di ciascuna azione corrisponde ad una frazione del capitale
sociale; tale determinazione deve riferirsi senza eccezioni a tutte le
azioni emesse dalla società.
In mancanza di indicazione del valore nominale
delle azioni, le disposizioni che ad esso si riferiscono si applicano con
riguardo al loro numero in rapporto al totale delle azioni emesse.
A ciascun socio è assegnato un numero di
azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un
valore non superiore a quello del suo conferimento. L'atto costitutivo può
prevedere una diversa assegnazione delle azioni.
In nessun caso il valore dei conferimenti può
essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale
sociale.
Resta salva la possibilità che la società, a
seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o
servizi, emetta strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di
diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli
azionisti. In tal caso lo statuto ne disciplina le modalità e condizioni
di emissione, i diritti che conferiscono, le sanzioni in caso di
inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione.
2347. (Indivisibilità delle
azioni). Le azioni sono indivisibili. Nel caso di comproprietà di
un'azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un
rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli
articoli 1105 e 1106.
Se il rappresentante comune non è stato
nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla società a uno
dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.
I comproprietari dell'azione rispondono
solidalmente delle obbligazioni da essa derivanti.
2348. (Categorie di azioni). Le
azioni devono essere di uguale valore e conferiscono ai loro possessori
uguali diritti.
Si possono tuttavia creare, con lo statuto o
con successive modificazioni di questo, categorie di azioni fornite di
diritti diversi anche per quanto concerne la incidenza delle perdite. In
tal caso la società, nei limiti imposti dalla legge, può liberamente
determinare il contenuto delle azioni delle varie categorie.
Tutte le azioni appartenenti ad una medesima
categoria conferiscono uguali diritti.
2349. (Azioni e strumenti finanziari
a favore dei prestatori di lavoro). Se lo statuto lo prevede,
l'assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili ai
prestatori di lavoro dipendenti dalla società o da società controllate
mediante l'emissione, per un ammontare corrispondente agli utili stessi,
di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori
di lavoro, con norme particolari riguardo alla forma, al modo di
trasferimento ed ai diritti spettanti agli azionisti. Il capitale sociale
deve essere aumentato in misura corrispondente.
L'assemblea straordinaria può altresì
deliberare l'assegnazione ai dipendenti della società o di società
controllate di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, forniti di
diritti patrimoniali o diritti amministrativi, escluso il voto
nell'assemblea generale degli azionisti. In tal caso possono essere
previste norme particolari riguardo alle condizioni di esercizio dei
diritti attribuiti, alla possibilità di trasferimento ed alle eventuali
cause di decadenza o riscatto.
2350. (Diritto agli utili e alla
quota di liquidazione). Ogni azione attribuisce il diritto a una parte
proporzionale degli utili netti e del patrimonio netto risultante dalla
liquidazione, salvi i diritti stabiliti a favore di speciali categorie di
azioni.
Fuori dai casi di cui all'articolo 2447-bis,
la società può emettere azioni fornite di diritti patrimoniali correlati
ai risultati dell'attività sociale in un determinato settore. Lo statuto
stabilisce i criteri di individuazione dei costi e ricavi imputabili al
settore, le modalità di rendicontazione, i diritti attribuiti a tali
azioni, nonché l'eventuali condizioni e modalità di conversione in
azioni di altra categoria.
Non possono essere pagati dividendi ai
possessori delle azioni previste dal precedente comma se non nei limiti
degli utili risultanti dal bilancio della società.
2351. (Diritto di voto). Ogni
azione attribuisce il diritto di voto.
Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo
statuto può prevedere la creazione di azioni senza diritto di voto, con
diritto di voto limitato a particolari argomenti, con diritto di voto
subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente
potestative. Il valore di tali azioni non può complessivamente superare
la metà del capitale sociale.
Lo statuto delle società che non fanno
ricorso al mercato del capitale di rischio può prevedere che, in
relazione alla quantità di azioni possedute da uno stesso soggetto, il
diritto di voto sia limitato ad una misura massima o disporne
scaglionamenti.
Non possono emettersi azioni a voto plurimo.
Gli strumenti finanziari di cui agli articoli
2346, sesto comma, e 2349, secondo comma, possono essere dotati del
diritto di voto su argomenti specificamente indicati e in particolare può
essere ad essi riservata, secondo modalità stabilite dallo statuto, la
nomina di un componente indipendente del consiglio di amministrazione o
del consiglio di sorveglianza o di un sindaco. Alle persone così nominate
si applicano le medesime norme previste per gli altri componenti
dell'organo cui partecipano.
2352. (Pegno, usufrutto e sequestro
delle azioni). Nel caso di pegno o usufrutto sulle azioni, il diritto
di voto spetta, salvo convenzione contraria, al creditore pignoratizio o
all'usufruttuario. Nel caso di sequestro delle azioni il diritto di voto
è esercitato dal custode.
Se le azioni attribuiscono un diritto di
opzione, questo spetta al socio ed al medesimo sono attribuite le azioni
in base ad esso sottoscritte. Qualora il socio non provveda almeno tre
giorni prima della scadenza al versamento delle somme necessarie per
l'esercizio del diritto di opzione e qualora gli altri soci non si offrano
di acquistarlo, questo deve essere alienato per suo conto a mezzo banca od
intermediario autorizzato alla negoziazione nei mercati regolamentati.
Nel caso di aumento del capitale sociale ai
sensi dell'articolo 2442, il pegno, l'usufrutto o il sequestro si
estendono alle azioni di nuova emissione.
Se sono richiesti versamenti sulle azioni, nel
caso di pegno, il socio deve provvedere al versamento delle somme
necessarie almeno tre giorni prima della scadenza; in mancanza il
creditore pignoratizio può vendere le azioni nel modo stabilito dal
secondo comma del presente articolo. Nel caso di usufrutto,
l'usufruttuario deve provvedere al versamento, salvo il suo diritto alla
restituzione al termine dell'usufrutto.
Se l'usufrutto spetta a più persone, si
applica il secondo comma dell'articolo 2347.
Salvo che dal titolo o dal provvedimento del
giudice risulti diversamente, i diritti amministrativi diversi da quelli
previsti nel presente articolo spettano, nel caso di pegno o di usufrutto,
sia al socio sia al creditore pignoratizio o all'usufruttuario; nel caso
di sequestro sono esercitati dal custode.
2353. (Azioni di godimento). Salvo
diversa disposizione dello statuto, le azioni di godimento attribuite ai
possessori delle azioni rimborsate non danno diritto di voto
nell'assemblea. Esse concorrono nella ripartizione degli utili che
residuano dopo il pagamento delle azioni non rimborsate di un dividendo
pari all'interesse legale e, nel caso di liquidazione, nella ripartizione
del patrimonio sociale residuo dopo il rimborso delle altre azioni al loro
valore nominale.
2354. (Titoli azionari). I
titoli possono essere nominativi o al portatore, a scelta del socio, se lo
statuto o le leggi speciali non stabiliscano diversamente.
Finché le azioni non siano interamente
liberate, non possono essere emessi titoli al portatore.
I titoli azionari devono indicare:
1) la denominazione e la sede della società;
2) la data dell'atto costitutivo e della sua
iscrizione e l'ufficio del registro delle imprese dove la società è
iscritta;
3) il loro valore nominale o, se si tratta di
azioni senza valore nominale, il numero complessivo delle azioni emesse,
nonché l'ammontare del capitale sociale;
4) l'ammontare dei versamenti parziali sulle
azioni non interamente liberate;
5) i diritti e gli obblighi particolari ad
essi inerenti.
I titoli azionari devono essere sottoscritti
da uno degli amministratori. È valida la sottoscrizione mediante
riproduzione meccanica della firma.
Le disposizioni di questo articolo si
applicano anche ai certificati provvisori che si distribuiscono ai soci
prima dell'emissione dei titoli definitivi.
Sono salve le disposizioni delle leggi
speciali in tema di strumenti finanziari negoziati o destinati alla
negoziazione nei mercati regolamentati.
Lo statuto può assoggettare le azioni alla
disciplina prevista dalle leggi speciali di cui al precedente comma.
2355. (Circolazione delle azioni). Nel
caso di mancata emissione dei titoli azionari il trasferimento delle
azioni ha effetto nei confronti della società dal momento dell'iscrizione
nel libro dei soci.
Le azioni al portatore si trasferiscono con la
consegna del titolo.
Il trasferimento delle azioni nominative si
opera mediante girata autenticata da un notaio o da altro soggetto secondo
quanto previsto dalle leggi speciali. Il giratario che si dimostra
possessore in base a una serie continua di girate ha diritto di ottenere
l'annotazione del trasferimento nel libro dei soci, ed è comunque
legittimato ad esercitare i diritti sociali; resta salvo l'obbligo della
società, previsto dalle leggi speciali, di aggiornare il libro dei soci.
Il trasferimento delle azioni nominative con
mezzo diverso dalla girata si opera a norma dell'articolo 2022.
Nei casi previsti ai commi sesto e settimo
dell'articolo 2354, il trasferimento si opera mediante scritturazione sui
conti destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari; in
tal caso, se le azioni sono nominative, si applica il terzo comma e la
scritturazione sul conto equivale alla girata.
2355-bis. (Limiti alla
circolazione delle azioni). Nel caso di azioni nominative ed in quello
di mancata emissione dei titoli azionari, lo statuto può sottoporre a
particolari condizioni il loro trasferimento e può, per un periodo non
superiore a cinque anni dalla costituzione della società o dal momento in
cui il divieto viene introdotto, vietarne il trasferimento.
Le clausole dello statuto che subordinano il
trasferimento delle azioni al mero gradimento di organi sociali o di altri
soci sono inefficaci se non prevedono, a carico della società o degli
altri soci, un obbligo di acquisto oppure il diritto di recesso
dell'alienante; resta ferma l'applicazione dell'articolo 2357. Il
corrispettivo dell'acquisto o rispettivamente la quota di liquidazione
sono determinati secondo le modalità e nella misura previste
dall'articolo 2437-ter.
La disposizione del precedente comma si
applica in ogni ipotesi di clausole che sottopongono a particolari
condizioni il trasferimento a causa di morte delle azioni, salvo che sia
previsto il gradimento e questo sia concesso.
Le limitazioni al trasferimento delle azioni
devono risultare dal titolo.
2356. (Responsabilità in caso di
trasferimento di azioni non liberate). Coloro che hanno trasferito
azioni non liberate sono obbligati in solido con gli acquirenti per
l'ammontare dei versamenti ancora dovuti, per il periodo di tre anni
dall'annotazione del trasferimento nel libro dei soci.
Il pagamento non può essere ad essi domandato
se non nel caso in cui la richiesta al possessore dell'azione sia rimasta
infruttuosa.
2357. (Acquisto delle proprie
azioni). La società non può acquistare azioni proprie se non nei
limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti
dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Possono essere acquistate
soltanto azioni interamente liberate.
L'acquisto deve essere autorizzato
dall'assemblea, la quale ne fissa le modalità, indicando in particolare
il numero massimo di azioni da acquistare, la durata, non superiore ai
diciotto mesi, per la quale l'autorizzazione è accordata, il
corrispettivo minimo ed il corrispettivo massimo.
In nessun caso il valore nominale delle azioni
acquistate a norma dei commi precedenti può eccedere la decima parte del
capitale sociale, tenendosi conto a tal fine anche delle azioni possedute
da società controllate.
Le azioni acquistate in violazione dei commi
precedenti debbono essere alienate secondo modalità da determinarsi
dall'assemblea, entro un anno dal loro acquisto. In mancanza, deve
procedersi senza indugio al loro annullamento e alla corrispondente
riduzione del capitale. Qualora l'assemblea non provveda, gli
amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta
dal tribunale secondo il procedimento previsto dall'articolo 2446, secondo
comma .
Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche agli acquisti fatti per tramite di società fiduciaria o
per interposta persona.
2357-bis. (Casi speciali di
acquisto delle proprie azioni). Le limitazioni contenute nell'articolo
2357 non si applicano quando l'acquisto di azioni proprie avvenga:
1) in esecuzione di una deliberazione
dell'assemblea di riduzione del capitale, da attuarsi mediante riscatto e
annullamento di azioni;
2) a titolo gratuito, sempre che si tratti di
azioni interamente liberate;
3) per effetto di successione universale o di
fusione o scissione;
4) in occasione di esecuzione forzata per il
soddisfacimento di un credito della società, sempre che si tratti di
azioni interamente liberate.
Se il valore nominale delle azioni proprie
supera il limite della decima parte del capitale per effetto di acquisti
avvenuti a norma dei numeri 2), 3) e 4) del primo comma del presente
articolo, si applica per l'eccedenza il penultimo comma dell'articolo
2357, ma il termine entro il quale deve avvenire l'alienazione è di tre
anni.
2357-ter. (Disciplina delle
proprie azioni). Gli amministratori non possono disporre delle azioni
acquistate a norma dei due articoli precedenti se non previa
autorizzazione dell'assemblea, la quale deve stabilire le relative modalità.
A tal fine possono essere previste, nei limiti stabiliti dal primo e
secondo comma dell'articolo 2357, operazioni successive di acquisto ed
alienazione.
Finché le azioni restano in proprietà della
società, il diritto agli utili e il diritto di opzione sono attribuiti
proporzionalmente alle altre azioni; l'assemblea può tuttavia, alle
condizioni previste dal primo e secondo comma dell'articolo 2357,
autorizzare l'esercizio totale o parziale del diritto di opzione. Il
diritto di voto è sospeso, ma le azioni proprie sono tuttavia computate
nel capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione
e per le deliberazioni dell'assemblea.
Una riserva indisponibile pari all'importo
delle azioni proprie iscritto all'attivo del bilancio deve essere
costituita e mantenuta finché le azioni non siano trasferite o annullate.
2357-quater. (Divieto di
sottoscrizione delle proprie azioni). Salvo quanto previsto
dall'articolo 2357-ter, comma secondo, la società non può sottoscrivere
azioni proprie.
Le azioni sottoscritte in violazione del
divieto stabilito nel precedente comma si intendono sottoscritte e devono
essere liberate dai promotori e dai soci fondatori o, in caso di aumento
del capitale sociale, dagli amministratori. La presente disposizione non
si applica a chi dimostri di essere esente da colpa.
Chiunque abbia sottoscritto in nome proprio,
ma per conto della società, azioni di quest'ultima è considerato a tutti
gli effetti sottoscrittore per conto proprio. Della liberazione delle
azioni rispondono solidalmente, a meno che dimostrino di essere esenti da
colpa, i promotori, i soci fondatori e, nel caso di aumento del capitale
sociale, gli amministratori.
2358. (Altre operazioni sulle
proprie azioni). La società non può accordare prestiti, né fornire
garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni proprie.
La società non può, neppure per tramite di
società fiduciaria, o per interposta persona, accettare azioni proprie in
garanzia.
Le disposizioni dei due commi precedenti non
si applicano alle operazioni effettuate per favorire l'acquisto di azioni
da parte di dipendenti della società o di quelli di società controllanti
o controllate. In questi casi tuttavia le somme impiegate e le garanzie
prestate debbono essere contenute nei limiti degli utili distribuibili
regolarmente accertati e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo
bilancio regolarmente approvato.
2359. (Società controllate e società
collegate). Sono considerate società controllate:
1) le società in cui un'altra società
dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le società in cui un'altra società
dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante
nell'assemblea ordinaria;
3) le società che sono sotto influenza
dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli
contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2)
del primo comma si computano anche i voti spettanti a società
controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si
computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le società sulle
quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si
presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un
quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in
borsa.
2359-bis. (Acquisto di azioni
o quote da parte di società controllate). La società controllata non
può acquistare azioni o quote della società controllante se non nei
limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti
dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Possono essere acquistate
soltanto azioni interamente liberate.
L'acquisto deve essere autorizzato
dall'assemblea a norma del secondo comma dell'articolo 2357.
In nessun caso il valore nominale delle azioni
o quote acquistate a norma dei commi precedenti può eccedere la decima
parte del capitale della società controllante, tenendosi conto a tal fine
delle azioni o quote possedute dalla medesima società controllante e
dalle società da essa controllate.
Una riserva indisponibile, pari all'importo
delle azioni o quote della società controllante iscritto all'attivo del
bilancio deve essere costituita e mantenuta finché le azioni o quote non
siano trasferite.
La società controllata da altra società non
può esercitare il diritto di voto nelle assemblee di questa.
Le disposizioni di questo articolo si
applicano anche agli acquisti fatti per il tramite di società fiduciaria
o per interposta persona.
2359-ter. (Alienazione o
annullamento delle azioni o quote della società controllante). Le
azioni o quote acquistate in violazione dell'articolo 2359-bis
devono essere alienate secondo modalità da determinarsi dall'assemblea
entro un anno dal loro acquisto.
In mancanza, la società controllante deve
procedere senza indugio al loro annullamento e alla corrispondente
riduzione del capitale, con rimborso secondo i criteri indicati dagli
articoli 2437-ter e 2437-quater. Qualora l'assemblea non
provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione
sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dall'articolo
2446, secondo comma.
2359-quater. (Casi speciali
di acquisto o di possesso di azioni o quote della società controllante). Le
limitazioni dell'articolo 2359-bis non si applicano quando
l'acquisto avvenga ai sensi dei numeri 2, 3 e 4 del primo comma
dell'articolo 2357-bis.
Le azioni o quote così acquistate, che
superino il limite stabilito dal terzo comma dell'articolo 2359-bis,
devono tuttavia essere alienate, secondo modalità da determinarsi
dall'assemblea, entro tre anni dall'acquisto. Si applica il secondo comma
dell'articolo 2359-ter.
Se il limite indicato dal terzo comma
dell'articolo 2359-bis è superato per effetto di circostanze
sopravvenute, la società controllante, entro tre anni dal momento in cui
si è verificata la circostanza che ha determinato il superamento del
limite, deve procedere all'annullamento delle azioni o quote in misura
proporzionale a quelle possedute da ciascuna società, con conseguente
riduzione del capitale e con rimborso alle società controllate secondo i
criteri indicati dagli articoli 2437-ter e 2437-quater .
Qualora l'assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono
chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il
procedimento previsto dall'articolo 2446, secondo comma.
2359-quinquies. (Sottoscrizione
di azioni o quote della società controllante). La società
controllata non può sottoscrivere azioni o quote della società
controllante.
Le azioni o quote sottoscritte in violazione
del comma precedente si intendono sottoscritte e devono essere liberate
dagli amministratori, che non dimostrino di essere esenti da colpa.
Chiunque abbia sottoscritto in nome proprio,
ma per conto della società controllata, azioni o quote della società
controllante è considerata a tutti gli effetti sottoscrittore per conto
proprio. Della liberazione delle azioni o quote rispondono solidalmente
gli amministratori della società controllata che non dimostrino di essere
esenti da colpa.
2360. (Divieto di sottoscrizione
reciproca di azioni). È vietato alle società di costituire o di
aumentare il capitale mediante sottoscrizione reciproca di azioni, anche
per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.
2361. (Partecipazioni).
L'assunzione di partecipazioni in altre imprese, anche se prevista
genericamente nello statuto, non è consentita, se per la misura e per
l'oggetto della partecipazione ne risulta sostanzialmente modificato
l'oggetto sociale determinato dallo statuto.
L'assunzione di partecipazioni in altre
imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni
delle medesime deve essere deliberata dall'assemblea; di tali
partecipazioni gli amministratori danno specifica informazione nella nota
integrativa del bilancio.
2362. (Unico azionista). Quando
le azioni risultano appartenere ad una sola persona o muta la persona
dell'unico socio, gli amministratori devono depositare per l'iscrizione
del registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del
cognome e nome o della denominazione, della data e del luogo di nascita o
di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico
socio.
Quando si costituisce o ricostituisce la
pluralità dei soci, gli amministratori ne devono depositare apposita
dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.
L'unico socio o colui che cessa di essere tale
può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.
Le dichiarazioni degli amministratori previste
dai precedenti commi devono essere depositate entro trenta giorni
dall'iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di
iscrizione.
I contratti della società con l'unico socio o
le operazioni a favore dell'unico socio sono opponibili ai creditori della
società solo se risultano dal libro delle adunanze e delle deliberazioni
del consiglio di amministrazione o da atto scritto avente data certa
anteriore al pignoramento.
SEZIONE
VI.
DELL'ASSEMBLEA.
2363.(Luogo
di convocazione dell'assemblea).
L'assemblea è convocata nel comune dove ha sede la società, se lo
statuto non dispone diversamente.
L'assemblea è ordinaria o straordinaria.
2364. (Assemblea ordinaria nelle
società prive di consiglio di sorveglianza). Nelle società prive di
consiglio di sorveglianza, l'assemblea ordinaria:
1.
approva il bilancio;
2.
nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci e il
presidente del collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto al quale
è demandato il controllo contabile;
3.
determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, se
non è stabilito dallo statuto;
4.
delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei
sindaci;
5.
delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla
competenza dell'assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente
richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori,
ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti;
6.
approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.
L'assemblea ordinaria deve essere
convocata almeno una volta l'anno, entro il termine stabilito dallo
statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura
dell'esercizio sociale. Lo statuto può prevedere un maggior termine,
comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute
alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari
esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi
casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo
2428 le ragioni della dilazione.
2364-bis. (Assemblea
ordinaria nelle società con consiglio di sorveglianza).Nelle società
ove è previsto il consiglio di sorveglianza, l'assemblea ordinaria:
1.
nomina e revoca i consiglieri di sorveglianza;
2.
determina il compenso ad essi spettante, se non è stabilito
nello statuto;
3.
delibera sulla responsabilità dei consiglieri di sorveglianza;
4.
delibera sulla distribuzione degli utili;
5.
nomina il revisore.
Si
applica il secondo comma dell'articolo 2364.
2365. (Assemblea straordinaria). L'assemblea
straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina,
sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia
espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.
Fermo quanto disposto dagli articoli 2420-ter
e 2443, lo statuto può attribuire alla competenza dell'organo
amministrativo o del consiglio di sorveglianza o del consiglio di gestione
le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli
2505 e 2505-bis, l'istituzione o la soppressione di sedi
secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la
rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di
recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative,
il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale. Si applica
in ogni caso l'articolo 2436.
2366. (Formalità per la
convocazione). L'assemblea è convocata dagli amministratori o dal
consiglio di gestione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno,
dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
L'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica o in almeno un quotidiano indicato nello
statuto almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea.
Lo statuto delle società che non fanno
ricorso al mercato del capitale di rischio può, in deroga al comma
precedente, consentire la convocazione mediante avviso comunicato ai soci
con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto
giorni prima dell'assemblea.
In mancanza delle formalità suddette,
l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato
l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei
componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale
ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli
argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovrà
essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai
componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.
2367. (Convocazione su richiesta di
soci). Gli amministratori o il consiglio di gestione devono convocare
senza ritardo l'assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci che
rappresentino almeno il decimo del capitale sociale o la minore
percentuale prevista nello statuto, e nella domanda sono indicati gli
argomenti da trattare.
Se gli amministratori o il consiglio di
gestione, oppure in loro vece i sindaci o il consiglio di sorveglianza o
il comitato per il controllo sulla gestione, non provvedono, il tribunale,
sentiti i componenti degli organi amministrativi e di controllo, ove il
rifiuto di provvedere risulti ingiustificato, ordina con decreto la
convocazione dell'assemblea, designando la persona che deve presiederla.
La convocazione su richiesta di soci non è
ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su
proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una
relazione da essi predisposta.
2368. (Costituzione dell'assemblea e
validità delle deliberazioni).
L'assemblea ordinaria è regolarmente
costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà
del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di
voto nell'assemblea medesima. Essa delibera a maggioranza assoluta, salvo
che lo statuto richieda una maggioranza più elevata. Per la nomina alle
cariche sociali lo statuto può stabilire norme particolari.
L'assemblea straordinaria delibera con il voto
favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale
sociale, se lo statuto non richiede una maggioranza più elevata. Nelle
società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio l'assemblea
straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che
rappresentino almeno la metà del capitale sociale o la maggiore
percentuale prevista dallo statuto e delibera con il voto favorevole di
almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.
Salvo diversa disposizione di legge le azioni
per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate
ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Le medesime azioni e
quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito
della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non
sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di
capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.
2369. (Seconda convocazione e
convocazioni successive). Se i soci partecipanti all'assemblea non
rappresentano complessivamente la parte di capitale richiesta
dall'articolo precedente, l'assemblea deve essere nuovamente convocata.
Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può
essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa non può aver
luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la
seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere
riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima, e il termine
stabilito dal secondo comma dell'articolo 2366 è ridotto ad otto giorni.
In seconda convocazione l'assemblea ordinaria
delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima,
qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti, e
l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione
di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole
di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.
Lo statuto può richiedere maggioranze più
elevate, tranne che per l'approvazione del bilancio e per la nomina e la
revoca delle cariche sociali.
Nelle società che non fanno ricorso al
mercato del capitale di rischio è necessario, anche in seconda
convocazione, il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di
un terzo del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il
cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della società, lo
scioglimento anticipato, la proroga della società, la revoca dello stato
di liquidazione, il trasferimento della sede sociale all'estero e
l'emissione di azioni privilegiate.
Lo statuto può prevedere eventuali ulteriori
convocazioni dell'assemblea, alle quali si applicano le disposizioni del
terzo, quarto e quinto comma.
Nelle società che fanno ricorso al mercato
del capitale di rischio l'assemblea straordinaria è costituita, nelle
convocazioni successive alla seconda, con la presenza di tanti soci che
rappresentino almeno un quinto del capitale sociale, salvo che lo statuto
richieda una quota di capitale più elevata.
2370. (Diritto d'intervento
all'assemblea ed esercizio del voto).Possono intervenire all'assemblea
gli azionisti cui spetta il diritto di voto.
Lo statuto può richiedere il preventivo
deposito delle azioni o della relativa certificazione presso la sede
sociale o le banche indicate nell'avviso di convocazione, fissando il
termine entro il quale debbono essere depositate ed eventualmente
prevedendo che non possano essere ritirate prima che l'assemblea abbia
avuto luogo. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di
rischio il termine non può essere superiore a due giorni e, nei casi
previsti dai commi sesto e settimo dell'articolo 2354, il deposito
è sostituito da una comunicazione all'intermediario che tiene i relativi
conti.
Se le azioni sono nominative, la società
provvede all'iscrizione nel libro dei soci di coloro che hanno partecipato
all'assemblea o che hanno effettuato il deposito, ovvero la comunicazione
all'intermediario di cui al comma precedente.
Lo statuto può consentire l'intervento
all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione del voto
per corrispondenza. Chi esprime il voto per corrispondenza si considera
intervenuto all'assemblea.
2371. (Presidenza dell'assemblea).
L'assemblea è presieduta dalla persona indicata nello statuto o, in
mancanza, da quella eletta con il voto della maggioranza dei presenti. Il
presidente è assistito da un segretario designato nello stesso modo. Il
presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione,
accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo
svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali
accertamenti deve essere dato conto nel verbale.
L'assistenza del segretario non è necessaria
quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.
2372. (Rappresentanza
nell'assemblea). Salvo disposizione contraria dello statuto, i soci
possono farsi rappresentare nell'assemblea. La rappresentanza deve essere
conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati
dalla società.
Nelle società che fanno ricorso al mercato
del capitale di rischio la rappresentanza può essere conferita solo per
singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo
che si tratti di procura generale o di procura conferita da una società,
associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ad un
proprio dipendente.
La delega non può essere rilasciata con il
nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni
patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia
espressamente indicato nella delega.
Se la rappresentanza è conferita ad una
società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione,
questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore.
La rappresentanza non può essere conferita né
ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della
società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi
amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.
La stessa persona non può rappresentare in
assemblea più di venti soci o, se si tratta di società previste nel
secondo comma di questo articolo, più di cinquanta soci se la società ha
capitale non superiore a cinque milioni di euro, più di cento soci se la
società ha capitale superiore a cinque milioni di euro e non superiore a
venticinque milioni di euro, e più di duecento soci se la società ha
capitale superiore a venticinque milioni di euro.
Le disposizioni del quinto e del sesto comma
di questo articolo si applicano anche nel caso di girata delle azioni per
procura.
2373. (Conflitto d'interessi). La
deliberazione approvata con il voto determinante di soci che abbiano, per
conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della
società è impugnabile a norma dell'articolo 2377 qualora possa recarle
danno.
Gli amministratori non possono votare nelle
deliberazioni riguardanti la loro responsabilità. I componenti del
consiglio di gestione non possono votare nelle deliberazioni riguardanti
la nomina, la revoca o la responsabilità dei consiglieri di sorveglianza.
2374. (Rinvio dell'assemblea). I
soci intervenuti che riuniscono un terzo del capitale rappresentato
nell'assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente informati
sugli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che l'assemblea sia
rinviata a non oltre cinque giorni.
Questo diritto non può esercitarsi che una
sola volta per lo stesso oggetto.
2375. (Verbale delle deliberazioni
dell'assemblea). Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da
verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il
verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato,
l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve
altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve
consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli,
astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta
dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.
Il verbale dell'assemblea straordinaria deve
essere redatto da un notaio.
Il verbale deve essere redatto senza ritardo,
nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di
deposito o di pubblicazione.
2376. (Assemblee speciali). Se
esistono diverse categorie di azioni o strumenti finanziari che
conferiscono diritti amministrativi, le deliberazioni dell'assemblea, che
pregiudicano i diritti di una di esse, devono essere approvate anche
dall'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata.
Alle assemblee speciali si applicano le
disposizioni relative alle assemblee straordinarie.
2377. (Annullabilità delle
deliberazioni). Le deliberazioni che non sono prese in conformità
della legge o dello statuto possono essere impugnate dai soci assenti,
dissenzienti od astenuti, dagli amministratori, dal consiglio di
sorveglianza e dal collegio sindacale.
L'impugnazione può essere proposta dai soci
quando possiedono tante azioni aventi diritto di voto con riferimento alla
deliberazione che rappresentino, anche congiuntamente, l'uno per mille del
capitale sociale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale
di rischio e il cinque per cento nelle altre; lo statuto può ridurre o
escludere questo requisito. Per l'impugnazione delle deliberazioni delle
assemblee speciali queste percentuali sono riferite al capitale
rappresentato dalle azioni della categoria.
I soci che non rappresentano la parte
di capitale indicata nel comma precedente e quelli che, in quanto privi di
voto, non sono legittimati a proporre l'impugnativa hanno diritto al
risarcimento del danno loro cagionato dalla non conformità della
deliberazione alla legge o allo statuto.
La deliberazione non può essere annullata:
1) per la partecipazione all'assemblea di
persone non legittimate, salvo che tale partecipazione sia stata
determinante ai fini della regolare costituzione dell'assemblea a norma
degli articoli 2368 e 2369;
2) per l'invalidità di singoli voti o per il
loro errato conteggio, salvo che il voto invalido o l'errore di conteggio
siano stati determinanti ai fini del raggiungimento della maggioranza
richiesta;
3) per l'incompletezza o l'inesattezza del
verbale, salvo che impediscano l'accertamento del contenuto, degli effetti
e della validità della deliberazione.
L'impugnazione o la domanda di risarcimento
del danno sono proposte nel termine di novanta giorni dalla data della
deliberazione, ovvero, se questa è soggetta ad iscrizione nel registro
delle imprese, entro tre mesi dall'iscrizione o, se è soggetta solo a
deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro tre mesi dalla
data di questo.
L'annullamento della deliberazione ha effetto
rispetto a tutti i soci ed obbliga gli amministratori, il consiglio di
sorveglianza e il consiglio di gestione a prendere i conseguenti
provvedimenti sotto la propria responsabilità. In ogni caso sono salvi i
diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in
esecuzione della deliberazione.
L'annullamento della deliberazione non può
aver luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in
conformità della legge e dello statuto. In tal caso il giudice provvede
sulle spese di lite, ponendole di norma a carico della società, e sul
risarcimento dell'eventuale danno.
Restano salvi i diritti acquisiti dai terzi
sulla base della deliberazione sostituita.
2378. (Procedimento d'impugnazione).
L'impugnazione è proposta con atto di citazione davanti al tribunale
del luogo dove la società ha sede.
Il socio o i soci opponenti devono dimostrarsi
possessori al tempo dell'impugnazione del numero delle azioni previsto dal
secondo comma dell'articolo 2377. Fermo restando quanto disposto
dall'articolo 111 del codice di procedura civile, qualora nel corso del
processo venga meno a seguito di trasferimenti per atto tra vivi il
richiesto numero delle azioni, il giudice, previa se del caso revoca del
provvedimento di sospensione dell'esecuzione della deliberazione, non può
pronunciare l'annullamento e provvede sul risarcimento dell'eventuale
danno, ove richiesto.
Con ricorso depositato contestualmente al
deposito, anche in copia, della citazione, l'impugnante può chiedere la
sospensione dell'esecuzione della deliberazione. In caso di eccezionale e
motivata urgenza, il presidente del tribunale, omessa la convocazione
della società convenuta, provvede sull'istanza con decreto motivato, che
deve altresì contenere la designazione del giudice per la trattazione
della causa di merito e la fissazione, davanti al giudice designato, entro
quindici giorni, dell'udienza per la conferma, modifica o revoca dei
provvedimenti emanati con il decreto, nonché la fissazione del termine
per la notificazione alla controparte del ricorso e del decreto.
Il giudice designato per la trattazione della
causa di merito, sentiti gli amministratori e sindaci, provvede valutando
comparativamente il pregiudizio che subirebbe il ricorrente dalla
esecuzione e quello che subirebbe la società dalla sospensione
dell'esecuzione della deliberazione; può disporre in ogni momento che i
soci opponenti prestino idonea garanzia per l'eventuale risarcimento dei
danni. All'udienza, il giudice, ove lo ritenga utile, esperisce il
tentativo di conciliazione eventualmente suggerendo le modificazioni da
apportare alla deliberazione impugnata e, ove la soluzione appaia
realizzabile, rinvia adeguatamente l'udienza.
Tutte le impugnazioni relative alla medesima
deliberazione, anche se separatamente proposte ed ivi comprese le domande
proposte ai sensi del terzo comma dell'articolo 2377, devono essere
istruite congiuntamente e decise con unica sentenza. Salvo quanto disposto
dal quarto comma del presente articolo, la trattazione della causa di
merito ha inizio trascorso il termine stabilito nel quinto comma
dell'articolo 2377.
2379. (Nullità delle
deliberazioni). Nei casi di mancata convocazione dell'assemblea, di
mancanza del verbale e di impossibilità o illiceità dell'oggetto la
deliberazione può essere impugnata da chiunque vi abbia interesse entro
tre anni dalla sua iscrizione o deposito nel registro delle imprese, se la
deliberazione vi è soggetta, o dalla trascrizione nel libro delle
adunanze dell'assemblea, se la deliberazione non è soggetta né a
iscrizione né a deposito. Possono essere impugnate senza limiti di tempo
le deliberazioni che modificano l'oggetto sociale prevedendo attività
illecite o impossibili.
Nei casi e nei termini previsti dal
precedente comma l'invalidità può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
Ai fini di quanto previsto dal primo comma la
convocazione non si considera mancante nel caso d'irregolarità
dell'avviso, se questo proviene da un componente dell'organo di
amministrazione o di controllo della società ed è idoneo a consentire a
coloro che hanno diritto di intervenire di essere tempestivamente
avvertiti della convocazione e della data dell'assemblea. Il verbale non
si considera mancante se contiene la data della deliberazione e il suo
oggetto ed è sottoscritto dal presidente dell'assemblea, o dal presidente
del consiglio d'amministrazione o del consiglio di sorveglianza e dal
segretario o dal notaio.
Si applicano, in quanto compatibili, il sesto
e settimo comma dell'articolo 2377.
2379-bis. (Sanatoria della
nullità). L'impugnazione della deliberazione invalida per mancata
convocazione non può essere esercitata da chi anche successivamente abbia
dichiarato il suo assenso allo svolgimento dell'assemblea.
L'invalidità della deliberazione per mancanza
del verbale può essere sanata mediante verbalizzazione eseguita prima
dell'assemblea successiva. La deliberazione ha effetto dalla data in cui
è stata presa, salvi i diritti dei terzi che in buona fede ignoravano la
deliberazione.
2379-ter. (Invalidità delle
deliberazioni di aumento o di riduzione del capitale e della emissione di
obbligazioni). Nei casi previsti dall'articolo 2379 l'impugnativa
dell'aumento di capitale, della riduzione del capitale ai sensi
dell'articolo 2445 o della emissione di obbligazioni non può essere
proposta dopo che siano trascorsi centottanta giorni dall'iscrizione della
deliberazione nel registro delle imprese o, nel caso di mancata
convocazione, novanta giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio
nel corso del quale la deliberazione è stata anche parzialmente eseguita.
Nelle società che fanno ricorso al mercato
del capitale di rischio l'invalidità della deliberazione di aumento del
capitale non può essere pronunciata dopo che a norma dell'articolo 2444
sia stata iscritta nel registro delle imprese l'attestazione che l'aumento
è stato anche parzialmente eseguito; l'invalidità della deliberazione di
riduzione del capitale ai sensi dell'articolo 2445 o della deliberazione
di emissione delle obbligazioni non può essere pronunciata dopo che la
deliberazione sia stata anche parzialmente eseguita.
Resta salvo il diritto al risarcimento del
danno eventualmente spettante ai soci e ai terzi.
SEZIONE
VI-bis.
DELL'AMMINISTRAZIONE E DEL CONTROLLO.
1. Disposizioni generali.
2380. (Sistemi di amministrazione e
di controllo). Se lo statuto non dispone diversamente,
l'amministrazione e il controllo della società sono regolati dai
successivi paragrafi 2,3 e 4.
Lo statuto può adottare per l'amministrazione
e per il controllo della società il sistema di cui al paragrafo 5, oppure
quello di cui al paragrafo 6; salvo che la deliberazione disponga
altrimenti, la variazione di sistema ha effetto alla data dell'assemblea
convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio
successivo.
Salvo che sia diversamente stabilito, le
disposizioni che fanno riferimento agli amministratori si applicano a
seconda dei casi al consiglio di amministrazione o al consiglio di
gestione.
2. Degli amministratori
2380-bis. (Amministrazione della
società). La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli
amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione
dell'oggetto sociale.
L'amministrazione della società può essere
affidata anche a non soci.
Quando l'amministrazione è affidata a più
persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione.
Se lo statuto non stabilisce il numero degli
amministratori, ma ne indica solamente un numero massimo e minimo, la
determinazione spetta all'assemblea.
Il consiglio di amministrazione sceglie tra i
suoi componenti il presidente, se questi non è nominato dall'assemblea.
2381. (Presidente, comitato
esecutivo e amministratori delegati). Salvo diversa previsione dello
statuto, il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa
l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate
informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite
a tutti i consiglieri.
Se lo statuto o l'assemblea lo consentono, il
consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un
comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più
dei suoi componenti.
Il consiglio di amministrazione determina il
contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può
sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni
rientranti nella delega. Sulla base delle informazioni ricevute valuta
l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della
società; quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e
finanziari della società; valuta, sulla base della relazione degli organi
delegati, il generale andamento della gestione.
Non possono essere delegate le attribuzioni
indicate negli articoli 2420-ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501-ter
e 2506-bis.
Gli organi delegati curano che l'assetto
organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle
dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al
collegio sindacale, con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni
caso almeno ogni centottanta giorni, sul generale andamento della gestione
e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior
rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società
e dalle sue controllate.
Gli amministratori sono tenuti ad agire in
modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati
che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della
società.
2382. (Cause di ineleggibilità e di
decadenza). Non può essere nominato amministratore, e se nominato
decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è
stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea,
dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
2383. (Nomina e revoca degli
amministratori). La nomina degli amministratori spetta all'assemblea,
fatta eccezione per i primi amministratori, che sono nominati nell'atto
costitutivo, e salvo il disposto degli articoli 2351, 2449 e 2450.
Gli amministratori non possono essere nominati
per un periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data
dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo
all'ultimo esercizio della loro carica.
Gli amministratori sono rieleggibili, salvo
diversa disposizione dello statuto, e sono revocabili dall'assemblea in
qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto
dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza
giusta causa.
Entro trenta giorni dalla notizia della loro
nomina gli amministratori devono chiederne l'iscrizione nel registro delle
imprese indicando per ciascuno di essi il cognome e il nome, il luogo e la
data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali tra essi
è attribuita la rappresentanza della società, precisando se
disgiuntamente o congiuntamente.
Le cause di nullità o di annullabilità della
nomina degli amministratori che hanno la rappresentanza della società non
sono opponibili ai terzi dopo l'adempimento della pubblicità di cui al
quarto comma, salvo che la società provi che i terzi ne erano a
conoscenza.
2384. (Poteri di rappresentanza). Il
potere di rappresentanza attribuito agli amministratori dallo statuto o
dalla deliberazione di nomina è generale.
Le limitazioni ai poteri degli amministratori
che risultano dallo statuto o da una decisione degli organi competenti non
sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, salvo che si provi che
questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.
2385. (Cessazione degli
amministratori). L'amministratore che rinunzia all'ufficio deve darne
comunicazione scritta al consiglio d'amministrazione e al presidente del
collegio sindacale. La rinunzia ha effetto immediato, se rimane in carica
la maggioranza del consiglio di amministrazione, o, in caso contrario, dal
momento in cui la maggioranza del consiglio si è ricostituita in seguito
all'accettazione dei nuovi amministratori.
La cessazione degli amministratori per
scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di
amministrazione è stato ricostituito.
La cessazione degli amministratori
dall'ufficio per qualsiasi causa deve essere iscritta entro trenta giorni
nel registro delle imprese a cura del collegio sindacale.
2386. (Sostituzione degli
amministratori). Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o
più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione
approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre
costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori
così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.
Se viene meno la maggioranza degli
amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono
convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.
Salvo diversa disposizione dello statuto o
dell'assemblea, gli amministratori nominati ai sensi del comma precedente
scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
Se particolari disposizioni dello statuto
prevedono che a seguito della cessazione di taluni amministratori cessi
l'intero consiglio, l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio è
convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica; lo statuto può
tuttavia prevedere l'applicazione in tal caso di quanto disposto nel
successivo comma.
Se vengono a cessare l'amministratore unico o
tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o
dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio
sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria
amministrazione.
2387. (Requisiti di onorabilità,
professionalità e indipendenza). Lo statuto può subordinare
l'assunzione della carica di amministratore al possesso di speciali
requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con
riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento
redatti da associazioni di categoria o da società di gestione di mercati
regolamentati. Si applica in tal caso l'articolo 2382.
Resta salvo quanto previsto da leggi speciali
in relazione all'esercizio di particolari attività.
2388. (Validità delle deliberazioni
del consiglio). Per la validità delle deliberazioni del consiglio di
amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli
amministratori in carica, quando lo statuto non richiede un maggior numero
di presenti. Lo statuto può prevedere che la presenza alle riunioni del
consiglio avvenga anche mediante mezzi di telecomunicazione.
Le deliberazioni del consiglio di
amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo
diversa disposizione dello statuto.
Il voto non può essere dato per
rappresentanza.
Le deliberazioni che non sono prese in
conformità della legge o dello statuto possono essere impugnate solo dal
collegio sindacale e dagli amministratori assenti o dissenzienti entro
novanta giorni dalla data della deliberazione; si applica in quanto
compatibile l'articolo 2378. Possono essere altresì impugnate dai soci le
deliberazioni lesive dei loro diritti; si applicano in tal caso, in quanto
compatibili, gli articoli 2377 e 2378.
In ogni caso sono salvi i diritti acquistati
in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione delle
deliberazioni.
2389. (Compensi degli
amministratori). I compensi spettanti ai membri del consiglio di
amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti all'atto della
nomina o dall'assemblea.
Essi possono essere costituiti in tutto o in
parte da partecipazioni agli utili o dall'attribuzione del diritto di
sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione.
La rimunerazione degli amministratori
investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita
dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio
sindacale. Se lo statuto lo prevede, l'assemblea può determinare un
importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori,
inclusi quelli investiti di particolari cariche.
2390. (Divieto di concorrenza). Gli
amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente
responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività
concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o
direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione
dell'assemblea.
Per l'inosservanza di tale divieto
l'amministratore può essere revocato dall'ufficio e risponde dei danni.
2391. (Interessi degli
amministratori). L'amministratore deve dare notizia agli altri
amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto
proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società,
precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di
amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere
l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale.
Nei casi previsti dal precedente comma la
deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare
le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.
Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei
due precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di
deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto
determinante dell'amministratore interessato, le deliberazioni medesime,
qualora possano recare danno alla società, possono essere impugnate dagli
amministratori e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro
data; l'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il
proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di
informazione previsti dal primo comma. In ogni caso sono salvi i diritti
acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione
della deliberazione.
L'amministratore risponde dei danni derivati
alla società dalla sua azione od omissione.
L'amministratore risponde altresì dei danni
che siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o
di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio
del suo incarico.
2392. (Responsabilità verso la
società). Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi
imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla
natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. Essi sono
solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti
dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni
proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno
o più amministratori.
In ogni caso gli amministratori, fermo quanto
disposto dal comma terzo dell'articolo 2381, sono solidalmente
responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno
fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o
attenuarne le conseguenze dannose.
La responsabilità per gli atti o le omissioni
degli amministratori non si estende a quello tra essi che, essendo immune
da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro
delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, dandone immediata
notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale.
2393. (Azione sociale di
responsabilità). L'azione di responsabilità contro gli
amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea,
anche se la società è in liquidazione.
La deliberazione concernente la responsabilità
degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del
bilancio, anche se non è indicata nell'elenco delle materia da trattare,
quando si tratta di fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il
bilancio.
L'azione può essere esercitata entro cinque
anni dalla cessazione dell'am-ministratore dalla carica.
La deliberazione dell'azione di responsabilità
importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è
proposta, purché sia presa col voto favorevole di almeno un quinto del
capitale sociale. In questo caso l'assemblea stessa provvede alla loro
sostituzione.
La società può rinunziare all'esercizio
dell'azione di responsabilità e può transigere, purché la rinunzia e la
transazione siano approvate con espressa deliberazione dell'assemblea, e
purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che
rappresenti almeno il quinto del capitale sociale o, nelle società che
fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, almeno un ventesimo del
capitale sociale, ovvero la misura prevista nello statuto per l'esercizio
dell'azione sociale di responsabilità ai sensi dei commi primo e secondo
dell'articolo 2393-bis.
2393-bis. (Azione sociale di
responsabilità esercitata dai soci). L'azione sociale di
responsabilità può essere esercitata anche dai soci che rappresentino
almeno un quinto del capitale sociale o la diversa misura prevista nello
statuto, comunque non superiore al terzo.
Nelle società che fanno ricorso al mercato
del capitale di rischio, l'azione di cui al comma precedente può essere
esercitata dai soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale o
la minore misura prevista nello statuto.
La società deve essere chiamata in giudizio e
l'atto di citazione è ad essa notificato anche in persona del presidente
del collegio sindacale.
I soci che intendono promuovere l'azione
nominano, a maggioranza del capitale posseduto, uno o più rappresentanti
comuni per l'esercizio dell'azione e per il compimento degli atti
conseguenti.
In caso di accoglimento della domanda, la
società rimborsa agli attori le spese del giudizio e quelle sopportate
nell'accertamento dei fatti che il giudice non abbia posto a carico dei
soccombenti o che non sia possibile recuperare a seguito della loro
escussione.
I soci che hanno agito possono rinunciare
all'azione o transigerla; ogni corrispettivo per la rinuncia o transazione
deve andare a vantaggio della società.
Si applica all'azione prevista dal presente
articolo l'ultimo comma dell'articolo precedente.
2394. (Responsabilità verso i
creditori sociali). Gli amministratori rispondono verso i creditori
sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione
dell'integrità del patrimonio sociale.
L'azione può essere proposta dai creditori
quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei
loro crediti.
La rinunzia all'azione da parte della società
non impedisce l'esercizio dell'azione da parte dei creditori sociali. La
transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con
l'azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi.
2394-bis (Azioni di
responsabilità nelle procedure concorsuali). In caso di fallimento,
liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria le
azioni di responsabilità previste dai precedenti articoli spettano al
curatore del fallimento, al commissario liquidatore e al commissario
straordinario.
2395. (Azione individuale del socio
e del terzo). Le disposizioni dei precedenti articoli non pregiudicano
il diritto al risarcimento del danno spettante al singolo socio o al terzo
che sono stati direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli
amministratori.
L'azione può essere esercitata entro cinque
anni dal compimento dell'atto che ha pregiudicato il socio o il terzo.
2396. (Direttori generali). Le
disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori si
applicano anche ai direttori generali nominati dall'assemblea o per
disposizione dello statuto, in relazione ai compiti loro affidati, salve
le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società.
3. Del collegio sindacale.
2397. (Composizione del collegio).
Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o
non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.
Almeno un membro effettivo ed uno supplente
devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili
istituito presso il Ministero della giustizia. I restanti membri, se non
iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli
albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o
fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o
giuridiche.
2398. (Presidenza del collegio). Il
presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.
2399. (Cause d'ineleggibilità e di
decadenza). Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se
eletti, decadono dall'ufficio:
a.
coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo
2382;
b.
il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli
amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e
gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da
questa controllate, delle società che la controllano e di quelle
sottoposte a comune controllo;
c.
coloro che sono legati alla società o alle società da questa
controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a
comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di
consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti
di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.
La cancellazione o la sospensione
dal registro dei revisori contabili e la perdita dei requisiti previsti
dall'ultimo comma dell'articolo 2397 sono causa di decadenza dall'ufficio
di sindaco.
Lo statuto può prevedere altre cause di
ineleggibilità o decadenza, nonché cause di incompatibilità e limiti e
criteri per il cumulo degli incarichi.
2400. (Nomina e cessazione
dall'ufficio). I sindaci sono nominati per la prima volta nell'atto
costitutivo e successivamente dall'assemblea, salvo il disposto degli
articoli 2351, 2449 e 2450. Essi restano in carica per tre esercizi, e
scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio
relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per
scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato
ricostituito.
I sindaci possono essere revocati solo per
giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto
dal tribunale, sentito l'interessato.
La nomina dei sindaci, con l'indicazione per
ciascuno di essi del cognome e del nome, del luogo e della data di nascita
e del domicilio, e la cessazione dall'ufficio devono essere iscritte, a
cura degli amministratori, nel registro delle imprese nel termine di
trenta giorni.
2401. (Sostituzione). In caso di
morte, di rinunzia o di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in
ordine di età, nel rispetto dell'articolo 2397, secondo comma. I nuovi
sindaci restano in carica fino alla prossima assemblea, la quale deve
provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per
l'integrazione del collegio, nel rispetto dell'articolo 2397, secondo
comma. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.
In caso di sostituzione del presidente, la
presidenza è assunta fino alla prossima assemblea dal sindaco più
anziano.
Se con i sindaci supplenti non si completa il
collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea perché provveda
all'integrazione del collegio medesimo.
2402. (Retribuzione). La
retribuzione annuale dei sindaci, se non è stabilita nello statuto, deve
essere determinata dalla assemblea all'atto della nomina per l'intero
periodo di durata del loro ufficio.
2403. (Doveri del collegio
sindacale). Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e
dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in
particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e
contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.
Esercita inoltre il controllo contabile nel
caso previsto dall'articolo 2409-bis, terzo comma.
2403-bis. (Poteri del collegio
sindacale). I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche
individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
Il collegio sindacale può chiedere agli
amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate,
sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può
altresì scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società
controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed
all'andamento generale dell'attività sociale.
Gli accertamenti eseguiti devono risultare dal
libro previsto dall'articolo 2421, primo comma, n. 5).
Nell'espletamento di specifiche operazioni di
ispezione e di controllo i sindaci sotto la propria responsabilità ed a
proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari che non
si trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 2399.
L'organo amministrativo può rifiutare agli
ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.
2404. (Riunioni e deliberazioni del
collegio). Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta
giorni. La riunione può svolgersi, se lo statuto lo consente indicandone
le modalità, anche con mezzi telematici.
Il sindaco che, senza giustificato motivo, non
partecipa durante un esercizio sociale a due riunioni del collegio decade
dall'ufficio.
Delle riunioni del collegio deve redigersi
verbale, che viene trascritto nel libro previsto dall'articolo 2421, primo
comma, n. 5), e sottoscritto dagli intervenuti.
Il collegio sindacale è regolarmente
costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a
maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di
fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
2405. (Intervento alle adunanze del
consiglio di amministrazione e alle assemblee). I sindaci devono
assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e
alle riunioni del comitato esecutivo.
I sindaci, che non assistono senza
giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due
adunanze consecutive del consiglio d'amministrazione o del comitato
esecutivo, decadono dall'ufficio.
2406. (Omissioni degli
amministratori). In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da
parte degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare
l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge.
Il collegio sindacale può altresì, previa
comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare
l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti
censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di
provvedere.
2407. (Responsabilità). I
sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la
diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della
verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e
sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
Essi sono responsabili solidalmente con gli
amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non
si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli
obblighi della loro carica.
All'azione di responsabilità contro i sindaci
si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393,
2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395.
2408. (Denunzia al collegio
sindacale). Ogni socio può denunziare i fatti che ritiene censurabili
al collegio sindacale, il quale deve tener conto della denunzia nella
relazione all'assemblea.
Se la denunzia è fatta da tanti soci che
rappresentino un ventesimo del capitale sociale o un cinquantesimo nelle
società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il collegio
sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunziati e presentare le
sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea; deve altresì, nelle
ipotesi previste dal secondo comma dell'articolo 2406, convocare
l'assemblea. Lo statuto può prevedere per la denunzia percentuali minori
di partecipazione.
2409. (Denunzia al tribunale). Se
vi è fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro
doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono
arrecare danno alla società o a una o più società controllate, i soci
che rappresentano il decimo del capitale sociale o, nelle società che
fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il ventesimo del
capitale sociale possono denunziare i fatti al tribunale con ricorso
notificato anche alla società. Lo statuto può prevedere percentuali
minori di partecipazione.
Il tribunale, sentiti in camera di consiglio
gli amministratori e i sindaci, può ordinare l'ispezione
dell'amministrazione della società a spese dei soci richiedenti,
subordinandola, se del caso, alla prestazione di una cauzione. Il
provvedimento è reclamabile.
Il tribunale non ordina l'ispezione e sospende
per un periodo determinato il procedimento se l'assemblea sostituisce gli
amministratori e i sindaci con soggetti di adeguata professionalità, che
si attivano senza indugio per accertare se le violazioni sussistono e, in
caso positivo, per eliminarle, riferendo al tribunale sugli accertamenti e
le attività compiute.
Se le violazioni denunziate sussistono ovvero
se gli accertamenti e le attività compiute ai sensi del terzo comma
risultano insufficienti alla loro eliminazione, il tribunale può disporre
gli opportuni provvedimenti provvisori e convocare l'assemblea per le
conseguenti deliberazioni. Nei casi più gravi può revocare gli
amministratori ed eventualmente anche i sindaci e nominare un
amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la durata.
L'amministratore giudiziario può proporre
l'azione di responsabilità contro gli amministratori e i sindaci. Si
applica l'ultimo comma dell'articolo 2393.
Prima della scadenza del suo incarico
l'amministratore giudiziario rende conto al tribunale che lo ha nominato;
convoca e presiede l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e
sindaci o per proporre, se del caso, la messa in liquidazione della società
o la sua ammissione ad una procedura concorsuale.
I provvedimenti previsti da questo articolo
possono essere adottati anche su richiesta del collegio sindacale, del
consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo della gestione,
nonché, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di
rischio, del pubblico ministero; in questi casi le spese per l'ispezione
sono a carico della società.
4. Del controllo contabile.
2409-bis. (Controllo
contabile). Il controllo contabile sulla società è esercitato da un
revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro
istituito presso il Ministero della giustizia.
Nelle società che fanno ricorso al mercato
del capitale di rischio il controllo contabile è esercitato da una società
di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili, la quale,
limitatamente a tali incarichi, è soggetta alla disciplina dell'attività
di revisione prevista per le società emittenti di azioni quotate in
mercati regolamentati ed alla vigilanza della Commissione nazionale per le
società e la borsa.
Lo statuto delle società che non fanno
ricorso al mercato del capitale di rischio e che non siano tenute alla
redazione del bilancio consolidato può prevedere che il controllo
contabile sia esercitato dal collegio sindacale. In tal caso il collegio
sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro
istituito presso il Ministero della giustizia.
2409-ter. (Funzioni di
controllo contabile). Il revisore o la società incaricata del
controllo contabile:
a.
verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno
trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta
rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
b.
verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il
bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture
contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che
li disciplinano;
c.
esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di
esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.
La relazione sul bilancio è
depositata presso la sede della società a norma dell'articolo 2429.
Il revisore o la società incaricata del
controllo contabile può chiedere agli amministratori documenti e notizie
utili al controllo e può procedere ad ispezioni; documenta l'attività
svolta in apposito libro, tenuto presso la sede della società o in luogo
diverso stabilito dallo statuto, secondo le disposizioni dell'articolo
2421, terzo comma.
2409-quater. (Conferimento e
revoca dell'incarico). Salvo quanto disposto dal numero 11 del secondo
comma dell'articolo 2328, l'incarico del controllo contabile è conferito
dall'assemblea, sentito il collegio sindacale, la quale determina il
corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per
l'intera durata dell'incarico.
L'incarico ha la durata di tre esercizi, con
scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del
bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.
L'incarico può essere revocato solo per
giusta causa, sentito il parere del collegio sindacale. La deliberazione
di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito
l'interessato.
2409-quinquies. (Cause di
ineleggibilità e di decadenza). Salvo quanto disposto dall'articolo
2409-bis, terzo comma, non possono essere incaricati del controllo
contabile, e se incaricati decadono dall'ufficio, i sindaci della società
o delle società da questa controllate, delle società che la controllano
o di quelle sottoposte a comune controllo, nonché coloro che si trovano
nelle condizioni previste dall'articolo 2399, primo comma.
Lo statuto può prevedere altre cause di
ineleggibilità o di decadenza, nonché cause di incompatibilità; può
prevedere altresì ulteriori requisiti concernenti la specifica
qualificazione professionale del soggetto incaricato del controllo
contabile.
Nel caso di società di revisione le
disposizioni del presente articolo si applicano con riferimento ai soci
della medesima ed ai soggetti incaricati della revisione.
2409-sexies. (Responsabilità).
I soggetti incaricati del controllo contabile sono sottoposti alle
disposizioni dell'articolo 2407 e sono responsabili nei confronti della
società, dei soci e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento ai
loro doveri.
Nel caso di società di revisione i soggetti
che hanno effettuato il controllo contabile sono responsabili in solido
con la società medesima.
L'azione si prescrive nel termine di cinque
anni dalla cessazione dell'incarico.
2409-septies. (Scambio
di informazioni). Il collegio sindacale e i soggetti incaricati del
controllo contabile si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti
per l'espletamento dei rispettivi compiti.
5. Del sistema dualistico.
2409-octies. (Sistema basato
su un consiglio di gestione e un consiglio di sorveglianza). Lo
statuto può prevedere che l'amministrazione ed il controllo siano
esercitati da un consiglio di gestione e da un consiglio di sorveglianza
in conformità alle norme seguenti.
2409-novies. (Consiglio
di gestione). La gestione dell'impresa spetta esclusivamente al
consiglio di gestione, il quale compie le operazioni necessarie per
l'attuazione dell'oggetto sociale. Può delegare proprie attribuzioni ad
uno o più dei suoi componenti; si applicano in tal caso il terzo, quarto
e quinto comma dell'articolo 2381.
E' costituito da un numero di componenti,
anche non soci, non inferiore a due.
Fatta eccezione per i primi componenti, che
sono nominati nell'atto costitutivo, e salvo quanto disposto dagli
articoli 2351, 2449 e 2450, la nomina dei componenti il consiglio di
gestione spetta al consiglio di sorveglianza, previa determinazione del
loro numero nei limiti stabiliti dallo statuto.
I componenti del consiglio di gestione non
possono essere nominati consiglieri di sorveglianza, e restano in carica
per un periodo non superiore a tre esercizi, con scadenza alla data della
riunione del consiglio di sorveglianza convocato per l'approvazione
del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
I componenti del consiglio di gestione sono
rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e sono revocabili
dal consiglio di sorveglianza in qualunque tempo, anche se nominati
nell'atto costitutivo, salvo il diritto al risarcimento dei danni se la
revoca avviene senza giusta causa.
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare
uno o più componenti del consiglio di gestione, il consiglio di
sorveglianza provvede senza indugio alla loro sostituzione.
2409-decies. (Azione sociale
di responsabilità). L'azione di responsabilità contro i consiglieri
di gestione è promossa dalla società o dai soci, ai sensi degli articoli
2393 e 2393-bis.
L'azione sociale di responsabilità può anche
essere proposta a seguito di deliberazione del consiglio di sorveglianza.
La deliberazione è assunta dalla maggioranza dei componenti del consiglio
di sorveglianza e, se è presa a maggioranza dei due terzi dei suoi
componenti, importa la revoca dall'ufficio dei consiglieri di gestione
contro cui è proposta, alla cui sostituzione provvede contestualmente lo
stesso consiglio di sorveglianza.
L'azione può essere esercitata dal consiglio
di sorveglianza entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore
dalla carica.
Il consiglio di sorveglianza può rinunziare
all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigerla, purché
la rinunzia e la transazione siano approvate dalla maggioranza assoluta
dei componenti del consiglio di sorveglianza e purché non si opponga la
percentuale di soci indicata nell'ultimo comma dell'articolo 2393.
La rinuncia all'azione da parte della società
o del consiglio di sorveglianza non impedisce l'esercizio delle azioni
previste dagli articoli 2393-bis, 2394 e 2394-bis.
2409-undecies. (Norme
applicabili). Al consiglio di gestione si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni degli articoli 2380-bis, quinto comma,
2381, sesto comma, 2382, 2383, quarto e quinto comma, 2384, 2385, 2387,
2390, 2392, 2394, 2394-bis, 2395.
Si applicano alle deliberazioni del consiglio
di gestione gli articoli 2388 e 2391, e la legittimazione ad impugnare le
deliberazioni spetta anche al consiglio di sorveglianza.
2409-duodecies. (Consiglio di
sorveglianza). Salvo che lo statuto non preveda un maggior numero, il
consiglio di sorveglianza si compone di un numero di componenti, anche non
soci, non inferiore a tre.
Fatta eccezione per i primi componenti che
sono nominati nell'atto costitutivo, e salvo quanto disposto dagli
articoli 2351, 2449 e 2450, la nomina dei componenti il consiglio di
sorveglianza spetta all'assemblea, previa determinazione del loro numero
nei limiti stabiliti dallo statuto.
I componenti del consiglio di sorveglianza
restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della successiva
assemblea prevista dal secondo comma dell'articolo 2364-bis. La
cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il
consiglio di sorveglianza è stato ricostituito.
Almeno un componente effettivo del consiglio
di sorveglianza deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei
revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia.
I componenti del consiglio di sorveglianza
sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e sono
revocabili dall'assemblea in qualunque tempo con deliberazione adottata
con la maggioranza prevista dal quarto comma dell'articolo 2393, anche se
nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto al risarcimento dei
danni, se la revoca avviene senza giusta causa.
Lo statuto, fatto salvo quanto previsto da
leggi speciali in relazione all'esercizio di particolari attività, può
subordinare l'assunzione della carica al possesso di particolari requisiti
di onorabilità, professionalità e indipendenza.
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare
uno o più componenti del consiglio di sorveglianza, l'assemblea provvede
senza indugio alla loro sostituzione.
Il presidente del consiglio di sorveglianza è
eletto dall'assemblea.
Lo statuto determina i poteri del presidente
del consiglio di sorveglianza.
Non possono essere eletti alla carica di
componente del consiglio di sorveglianza e, se eletti, decadono
dall'ufficio:
a) coloro che si trovano nelle condizioni
previste dall'articolo 2382;
b) i componenti del consiglio di gestione;
c) coloro che si trovano nelle condizioni
previste dalla lettera c) del primo comma dell'articolo 2399.
Lo statuto può prevedere altre cause di
ineleggibilità o decadenza, nonché cause di incompatibilità e limiti e
criteri per il cumulo degli incarichi.
2409-terdecies. (Competenza
del consiglio di sorveglianza). Il consiglio di sorveglianza:
a.
nomina e revoca i componenti del consiglio di gestione e ne
determina il compenso, salvo che la relativa competenza sia attribuita
dallo statuto all'assemblea;
b.
approva il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio
consolidato;
c.
esercita le funzioni di cui all'articolo 2403, primo comma;
d.
promuove l'esercizio dell'azione di responsabilità nei
confronti dei componenti del consiglio di gestione;
e.
presenta la denunzia al tribunale di cui all'articolo 2409;
f.
riferisce per iscritto almeno una volta all'anno all'assemblea
sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti
censurabili rilevati.
Lo
statuto può prevedere che in caso di mancata approvazione del bilancio o
qualora lo richieda almeno un terzo dei componenti del consiglio di
gestione o del consiglio di sorveglianza la competenza per l'approvazione
del bilancio di esercizio sia attribuita all'assemblea.
I componenti del comitato di sorveglianza
devono adempiere i loro doveri con la diligenza richiesta dalla natura
dell'incarico. Sono responsabili solidalmente con i componenti del
consiglio di gestione per i fatti o le omissioni di questi quando il danno
non si sarebbe prodotto se avessero vigilato in conformità degli obblighi
della loro carica.
I componenti del consiglio di sorveglianza
possono assistere alle adunanze del consiglio di gestione e devono
partecipare alle assemblee.
2409-quaterdecies. (Norme
applicabili). Al consiglio di sorveglianza ed ai suoi componenti si
applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2388, 2400, terzo comma,
2402, 2403-bis, secondo e terzo comma, 2404, primo, terzo e quarto
comma, 2406, 2408, e 2409-septies.
Alla deliberazione del consiglio di
sorveglianza con cui viene approvato il bilancio di esercizio si applica
l'articolo 2434-bis ed essa può venire impugnata anche dai soci ai
sensi dell'articolo 2377.
2409-quinquiesdecies. (Controllo
contabile). Il controllo contabile è esercitato a norma degli
articoli 2409-bis primo e secondo comma, 2409-ter, 2409-quater,
2409-quinquies,e 2409-sexies, in quanto compatibili.
6. Del sistema monistico.
2409-sexiesdecies. (Sistema
basato sul consiglio di amministrazione e un comitato costituito al suo
interno). Lo statuto può prevedere che l'amministrazione ed il
controllo siano esercitati rispettivamente dal consiglio di
amministrazione e da un comitato costituito al suo interno.
2409-septiesdecies.
(Consiglio di amministrazione). La gestione dell'impresa spetta
esclusivamente al consiglio di amministrazione.
Almeno un terzo dei componenti del consiglio
di amministrazione deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza
stabiliti per i sindaci dall'articolo 2399, primo comma, e, se lo statuto
lo prevede, di quelli al riguardo previsti da codici di comportamento
redatti da associazioni di categoria o da società di gestione di mercati
regolamentati.
2409-octiesdecies. (Comitato
per il controllo sulla gestione). Salvo diversa disposizione dello
statuto, la determinazione del numero e la nomina dei componenti del
comitato per il controllo sulla gestione spetta al consiglio di
amministrazione. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale
di rischio il numero dei componenti del comitato non può essere inferiore
a tre.
Il comitato è composto da amministratori in
possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dallo
statuto e dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2409-septiesdecies,
che non siano membri del comitato esecutivo ed ai quali non siano
attribuite deleghe o particolari cariche e comunque non svolgano, anche di
mero fatto, funzioni attinenti alla gestione dell'impresa sociale o di
società che la controllano o ne sono controllate.
Almeno uno dei componenti del comitato per il
controllo sulla gestione deve essere scelto fra gli iscritti nel registro
dei revisori contabili.
In caso di morte, rinunzia revoca o decadenza
di un componente del comitato per il controllo sulla gestione, il
consiglio di amministrazione provvede senza indugio a sostituirlo
scegliendolo tra gli altri amministratori in possesso dei requisiti
previsti dai commi precedenti; se ciò non è possibile, provvede senza
indugio a norma dell'articolo 2386 scegliendo persona provvista dei
suddetti requisiti.
Il comitato per il controllo sulla gestione:
a) elegge al suo interno, a maggioranza
assoluta dei suoi membri, il presidente;
b) vigila sull'adeguatezza della struttura
organizzativa della società, del sistema di controllo interno e del
sistema amministrativo e contabile, nonché sulla sua idoneità a
rappresentare correttamente i fatti di gestione;
c)svolge gli ulteriori compiti affidatigli dal
consiglio di amministrazione con particolare riguardo ai rapporti con i
soggetti incaricati del controllo contabile.
Al comitato per il controllo sulla gestione si
applicano altresì, in quanto compatibili, gli articoli 2404, primo, terzo
e quarto comma, 2405, primo comma, e 2408.
2409-noviesdecies. (Norme
applicabili e controllo contabile). Al consiglio di amministrazione si
applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 2380-bis, 2381,
2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393,
2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395.
Il controllo contabile è esercitato a norma
degli articoli 2409-bis primo e secondo comma, 2409-ter,
2409-quater, 2409-quinquies, 2409-sexies, 2409-septies, in quanto
compatibili.
SEZIONE
VII.
DELLE OBBLIGAZIONI.
2410. (Emissione).
Se la legge o lo statuto non dispongono diversamente,
l'emissione di obbligazioni è deliberata dagli amministratori.
In ogni caso la deliberazione di emissione
deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata ed iscritta a
norma dell'articolo 2436.
2411. (Diritti degli
obbligazionisti). Il diritto degli obbligazionisti alla restituzione
del capitale ed agli interessi può essere, in tutto o in parte,
subordinato alla soddisfazione dei diritti di altri creditori della società.
I tempi e l'entità del pagamento degli
interessi possono variare in dipendenza di parametri oggettivi anche
relativi all'andamento economico della società.
La disciplina del presente capo si applica
inoltre agli strumenti finanziari, comunque denominati, che condizionano i
tempi e l'entità del rimborso del capitale all'andamento economico della
società.
2412. (Limiti all'emissione). La
società può emettere obbligazioni al portatore o nominative per somma
complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, della
riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio
approvato. I sindaci attestano il rispetto del suddetto limite.
Il limite di cui al primo comma può essere
superato se le obbligazioni emesse in eccedenza sono destinate alla
sottoscrizione da parte di investitori professionali soggetti a vigilanza
prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva
circolazione delle obbligazioni, chi le trasferisce risponde della
solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano
investitori professionali.
Non è soggetta al limite di cui al primo
comma, e non rientra nel calcolo al fine del medesimo, l'emissione di
obbligazioni garantite da ipoteca di primo grado su immobili di proprietà
della società, sino a due terzi del valore degli immobili medesimi.
Il primo e il secondo comma non si applicano
all'emissione di obbligazioni effettuata da società le cui azioni siano
quotate in mercati regolamentati, limitatamente alle obbligazioni quotate
negli stessi o in altri mercati regolamentati.
Quando ricorrono particolari ragioni che
interessano l'economia nazionale, la società può essere autorizzata con
provvedimento dell'autorità governativa, ad emettere obbligazioni per
somma superiore a quanto previsto nel presente articolo, con l'osservanza
dei limiti, delle modalità e delle cautele stabilite nel provvedimento
stesso.
Restano salve le disposizioni di leggi
speciali relative a particolari categorie di società e alle riserve di
attività.
2413. (Riduzione del capitale). Salvo
i casi previsti dal terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 2412, la
società che ha emesso obbligazioni non può ridurre volontariamente il
capitale sociale o distribuire riserve se rispetto all'ammontare delle
obbligazioni ancora in circolazione il limite di cui al primo comma
dell'articolo medesimo non risulta più rispettato.
Se la riduzione del capitale sociale è
obbligatoria, o le riserve diminuiscono in conseguenza di perdite, non
possono distribuirsi utili sinché l'ammontare del capitale sociale e
delle riserve non eguagli l'ammontare delle obbligazioni in circolazione.
2414.(Contenuto delle obbligazioni).
I titoli obbligazionari devono indicare:
1) la denominazione, l'oggetto e la sede della
società, con l'indicazione dell'ufficio del registro delle imprese presso
il quale la società è iscritta;
2) il capitale sociale e le riserve esistenti
al momento dell'emissione;
3) la data della deliberazione di emissione e
della sua iscrizione nel registro;
4) l'ammontare complessivo dell'emissione, il
valore nominale di ciascun titolo, i diritti con essi attribuiti, il
rendimento o i criteri per la sua determinazione e il modo di pagamento e
di rimborso, l'eventuale subordinazione dei diritti degli obbligazionisti
a quelli di altri creditori della società;
5) le eventuali garanzie da cui sono
assistiti.
2414-bis. (Costituzione delle
garanzie). La deliberazione di emissione di obbligazioni che preveda
la costituzione di garanzie reali a favore dei sottoscrittori deve
designare un notaio che, per conto dei sottoscrittori, compia le formalità
necessarie per la costituzione delle garanzie medesime.
2415. (Assemblea degli
obbligazionisti). L'assemblea degli obbligazionisti delibera:
1) sulla nomina e sulla revoca del
rappresentante comune;
2) sulle modificazioni delle condizioni del
prestito;
3) sulla proposta di amministrazione
controllata e di concordato;
4) sulla costituzione di un fondo per le spese
necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo;
5) sugli altri oggetti d'interesse comune
degli obbligazionisti.
L'assemblea è convocata dagli amministratori
o dal rappresentante degli obbligazionisti, quando lo ritengono
necessario, o quando ne è fatta richiesta da tanti obbligazionisti che
rappresentino il ventesimo dei titoli emessi e non estinti.
Si applicano all'assemblea degli
obbligazionisti le disposizioni relative all'assemblea straordinaria dei
soci e le sue deliberazioni sono iscritte, a cura del notaio che ha
redatto il verbale, nel registro delle imprese. Per la validità delle
deliberazioni sull'oggetto indicato nel primo comma, numero 2, è
necessario anche in seconda convocazione il voto favorevole degli
obbligazionisti che rappresentino la metà delle obbligazioni emesse e non
estinte.
La società, per le obbligazioni da essa
eventualmente possedute, non può partecipare alle deliberazioni.
All'assemblea degli obbligazionisti possono
assistere gli amministratori ed i sindaci.
2416. (Impugnazione delle deliberazioni
dell'assemblea). Le deliberazioni prese dall'assemblea degli obbligazionisti
sono impugnabili a norma degli articoli 2377 e 2379. Le quote previste
nell'articolo 2377 s'intendono riferite all'ammontare del prestito
obbligazionario e alla circostanza che le obbligazioni siano quotate in
mercati regolamentati.
L'impugnazione è proposta innanzi al tribunale, nella cui giurisdizione
la società ha sede, in contraddittorio del rappresentante degli
obbligazionisti.
2417. (Rappresentante comune). Il rappresentante comune può
essere scelto al di fuori degli obbligazionisti e possono essere nominate
anche le persone giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi di
investimento nonché le società fiduciarie Non possono essere nominati
rappresentanti comuni degli obbligazionisti e, se nominati, decadono
dall'ufficio, gli amministratori, i sindaci, i dipendenti della società
debitrice e coloro che si trovano nelle condizioni indicate nell'articolo
2399.
Se non è nominato dall'assemblea a norma dell'articolo 2415, il
rappresentante comune è nominato con decreto dal tribunale su domanda di
uno o più obbligazionisti o degli amministratori della società.
Il rappresentante comune dura in carica per un periodo non superiore ad un
triennio e può essere rieletto. L'assemblea degli obbligazionisti ne
fissa il compenso. Entro trenta giorni dalla notizia della sua nomina il
rappresentante comune deve richiederne l'iscrizione nel registro delle
imprese.
2418. (Obblighi e poteri del rappresentante comune). Il
rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni
dell'assemblea degli obbligazionisti, tutelare gli interessi comuni di
questi nei rapporti con la società e assistere alle operazioni di
sorteggio delle obbligazioni. Egli ha diritto di assistere all'assemblea
dei soci.
Per la tutela degli interessi comuni ha la rappresentanza processuale
degli obbligazionisti anche nell'amministrazione controllata, nel
concordato preventivo, nel fallimento, nella liquidazione coatta
amministrativa e nell'amministrazione straordinaria della società
debitrice.
2419. (Azione individuale degli obbligazionisti). Le
disposizioni degli articoli precedenti non precludono le azioni
individuali degli obbligazionisti, salvo che queste siano incompatibili
con le deliberazioni dell'assemblea previste dall'articolo 2415.
2420.(Sorteggio delle obbligazioni). Le operazioni per
l'estrazione a sorte delle obbligazioni devono farsi, a pena di nullità,
alla presenza del rappresentante comune o, in mancanza, di un notaio.
2420-bis. (Obbligazioni convertibili in azioni).
L'assemblea straordinaria può deliberare l'emissione di obbligazioni
convertibili in azioni, determinando il rapporto di cambio e il periodo e
le modalità della conversione. La deliberazione non può essere adottata
se il capitale sociale non sia stato interamente versato.
Contestualmente la società deve deliberare l'aumento del capitale sociale
per un ammontare corrispondente alle azioni da attribuire in conversione.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del secondo, terzo,
quarto e quinto comma dell'articolo 2346.
Nel primo mese di ciascun semestre gli amministratori provvedono
all'emissione delle azioni spettanti agli obbligazionisti che hanno
chiesto la conversione nel semestre precedente. Entro il mese successivo
gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro delle
imprese un'attestazione dell'aumento del capitale sociale in misura
corrispondente al valore nominale delle azioni emesse. Si applica la
disposizione del secondo comma dell'articolo 2444.
Fino a quando non siano scaduti i termini fissati per la conversione, la
società non può deliberare né la riduzione volontaria del capitale
sociale, né la modificazione delle disposizioni dello statuto concernenti
la ripartizione degli utili, salvo che ai possessori di obbligazioni
convertibili sia stata data la facoltà, mediante avviso depositato presso
l'ufficio del registro delle imprese almeno tre mesi prima della
convocazione dell'assemblea, di esercitare il diritto di conversione nel
termine di un mese dalla pubblicazione.
Nei casi di aumento del capitale mediante imputazione di riserve e di
riduzione del capitale per perdite, il rapporto di cambio è modificato in
proporzione alla misura dell'aumento o della riduzione.
Le obbligazioni convertibili in azioni devono indicare in aggiunta a
quanto stabilito nell'articolo 2414, il rapporto di cambio e le modalità
della conversione.
2420-ter. (Delega agli amministratori). Lo statuto può
attribuire agli amministratori la facoltà di emettere in una o più volte
obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato e per il
periodo massimo di cinque anni dalla data di iscrizione della società nel
registro delle imprese. In tal caso la delega comprende anche quella
relativa al corrispondente aumento del capitale sociale.
Tale facoltà può essere attribuita anche mediante modificazione dello
statuto, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della
deliberazione.
Si applica il secondo comma dell'articolo 2410.
SEZIONE
VIII.
DEI LIBRI SOCIALI
2421.
(Libri sociali obbligatori). Oltre
i libri e le altre scritture contabili prescritti nell'articolo 2214, la
società deve tenere:
1) il libro dei soci, nel quale devono essere
indicati distintamente per ogni categoria il numero delle azioni, il
cognome e il nome dei titolari delle azioni nominative, i trasferimenti e
i vincoli ad esse relativi e i versamenti eseguiti;
2) il libro delle obbligazioni, il quale deve
indicare l'ammontare delle obbligazioni emesse e di quelle estinte, il
cognome e il nome dei titolari delle obbligazioni nominative e i
trasferimenti e i vincoli ad esse relativi;
3) il libro delle adunanze e delle
deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i
verbali redatti per atto pubblico;
4) il libro delle adunanze e delle
deliberazioni del consiglio di amministrazione o del consiglio di
gestione;
5) il libro delle adunanze e delle
deliberazioni del collegio sindacale ovvero del consiglio di sorveglianza
o del comitato per il controllo sulla gestione;
6) il libro delle adunanze e delle
deliberazioni del comitato esecutivo, se questo esiste;
7) il libro delle adunanze e delle
deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti, se sono state emesse
obbligazioni;
8) il libro degli strumenti finanziari emessi
ai sensi dell'articolo 2447-sexies.
I libri indicati nel primo comma, numeri
1), 2), 3), 4) e 8) sono tenuti a cura degli amministratori o dei
componenti del consiglio di gestione, il libro indicato nel numero 5) a
cura del collegio sindacale ovvero del consiglio di sorveglianza o del
comitato per il controllo sulla gestione, il libro indicato nel numero 6)
a cura del comitato esecutivo e il libro indicato nel numero 7) a cura del
rappresentante comune degli obbligazionisti.
I libri di cui al presente articolo, prima che
siano messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina
e bollati in ogni foglio a norma dell'articolo 2215.
2422. (Diritto d'ispezione dei libri
sociali). I soci hanno diritto di esaminare i libri indicati nel primo
comma, numeri 1) e 3) dell'articolo 2421 e di ottenerne estratti a proprie
spese.
Eguale diritto spetta al rappresentante comune
degli obbligazionisti per i libri indicati nei numeri 2) e 3)
dell'articolo 2421, e al rappresentante comune dei possessori di strumenti
finanziari ed ai singoli possessori per il libro indicato al numero 8), ai
singoli obbligazionisti per il libro indicato nel numero 7) dell'articolo
medesimo.
SEZIONE
IX.
DEL BILANCIO
2423.
(Redazione del bilancio). Gli
amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo
stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza
e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico
dell'esercizio.
Se le informazioni richieste da specifiche
disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione
veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari
necessarie allo scopo.
Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una
disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la
rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere
applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne
l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale,
finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla
deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in
misura corrispondente al valore recuperato.
Il bilancio deve essere redatto in unità di
euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che può
essere redatta in migliaia di euro.
2423-bis. (Principi di
redazione del bilancio). Nella redazione del bilancio devono essere
osservati i seguenti principi:
1) la valutazione delle voci deve essere fatta
secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività,
nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o
del passivo considerato;
2) si possono indicare esclusivamente gli
utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
3) si deve tener conto dei proventi e degli
oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data
dell'incasso o del pagamento;
4) si deve tener conto dei rischi e delle
perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura
di questo;
5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle
singole voci devono essere valutati separatamente;
6) i criteri di valutazione non possono essere
modificati da un esercizio all'altro.
Deroghe al principio enunciato nel numero 6)
del comma precedente sono consentite in casi eccezionali. La nota
integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla
rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del
risultato economico.
2423-ter. (Struttura dello
stato patrimoniale e del conto economico). Salve le disposizioni di
leggi speciali per le società che esercitano particolari attività, nello
stato patrimoniale e nel conto economico devono essere iscritte
separatamente, e nell'ordine indicato, le voci previste negli articoli
2424 e 2425.
Le voci precedute da numeri arabi possono
essere ulteriormente suddivise, senza eliminazione della voce complessiva
e dell'importo corrispondente; esse possono essere raggruppate soltanto
quando il raggruppamento, a causa del loro importo, è irrilevante ai fini
indicati nel secondo comma dell'articolo 2423 o quando esso favorisce la
chiarezza del bilancio. In questo secondo caso la nota integrativa deve
contenere distintamente le voci oggetto di raggruppamento.
Devono essere aggiunte altre voci qualora il
loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste dagli
articoli 2424 e 2425.
Le voci precedute da numeri arabi devono
essere adattate quando lo esige la natura dell'attività esercitata.
Per ogni voce dello stato patrimoniale e del
conto economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente
dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle
relative all'esercizio precedente devono essere adattate; la non
comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere
segnalati e commentati nella nota integrativa.
Sono vietati i compensi di partite.
2424. (Contenuto dello stato
patrimoniale). Lo stato patrimoniale deve essere redatto in conformità
al seguente schema.
ATTIVO:
A) Crediti verso soci per versamenti ancora
dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata.
B) Immobilizzazioni, con separata indicazione
di quelle concesse in locazione finanziaria:
I - Immobilizzazioni immateriali:
1) costi di impianto e di ampliamento; 2)
costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità;
3) diritti di brevetto industriale e diritti
di utilizzazione delle opere dell'ingegno;
4) concessioni, licenze, marchi e diritti
simili;
5) avviamento;
6) immobilizzazioni in corso e acconti;
7) altre.
Totale.
II - Immobilizzazioni materiali:
1) terreni e fabbricati;
2) impianti e macchinario;
3) attrezzature industriali e commerciali;
4) altri beni;
5) immobilizzazioni in corso e acconti.
Totale.
III - Immobilizzazioni finanziarie, con
separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi
esigibili entro l'esercizio successivo:
1) partecipazioni in:
a) imprese controllate;
b) imprese collegate;
c) imprese controllanti;
d) altre imprese;
2) crediti:
a) verso imprese controllate;
b) verso imprese collegate;
c) verso controllanti;
d) verso altri;
3) altri titoli;
4) azioni proprie, con indicazione anche del
valore nominale complessivo.
Totale.
Totale immobilizzazioni (B);
C) Attivo circolante:
I - Rimanenze:
1) materie prime, sussidiarie e di consumo;
2) prodotti in corso di lavorazione e
semilavorati;
3) lavori in corso su ordinazione;
4) prodotti finiti e merci;
5) acconti.
Totale
II - Crediti, con separata indicazione, per
ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:
1) verso clienti;
2) verso imprese controllate;
3) verso imprese collegate;
1)verso controllanti;
4-bis) crediti tributari;
4-ter) imposte anticipate;
5) verso altri.
Totale.
III - Attività finanziarie che non
costituiscono immobilizzazioni:
1) partecipazioni in imprese controllate;
2) partecipazioni in imprese collegate;
3) partecipazioni in imprese controllanti;
4) altre partecipazioni;
5) azioni proprie, con indicazioni anche del
valore nominale complessivo;
6) altri titoli.
Totale.
IV - Disponibilità liquide:
1) depositi bancari e postali;
2) assegni;
3) danaro e valori in cassa.
Totale.
Totale attivo circolante (C).
D) Ratei e risconti, con separata indicazione
del disaggio su prestiti.
PASSIVO:
A)Patrimonio netto:
I - Capitale.
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni.
III - Riserve di rivalutazione.
IV - Riserva legale.
V - Riserve statutarie.
VI - Riserva per azioni proprie in
portafoglio.
VII - Altre riserve, distintamente indicate.
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.
IX - Utile (perdita) dell'esercizio.
Totale.
B) Fondi per rischi e oneri:
1) per trattamento di quiescenza e obblighi
simili;
2) per imposte, anche differite;
3) altri.
Totale.
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato.
D) Debiti, con separata indicazione, per
ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:
1) obbligazioni;
2) obbligazioni convertibili;
3) debiti verso soci per finanziamenti;
4) debiti verso banche;
5) debiti verso altri finanziatori;
6) acconti;
7) debiti verso fornitori;
8) debiti rappresentati da titoli di credito;
9) debiti verso imprese controllate;
10) debiti verso imprese collegate;
11) debiti verso controllanti;
12) debiti tributari;
13) debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale;
14) altri debiti.
Totale.
E) Ratei e risconti, con separata indicazione
dell'aggio su prestiti.
Se un elemento dell'attivo o del passivo
ricade sotto più voci dello schema, nella nota integrativa deve
annotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del
bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale
è iscritto.
In calce allo stato patrimoniale devono
risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamente,
distinguendosi fra fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e
garanzie reali, ed indicando separatamente, per ciascun tipo, le garanzie
prestate a favore di imprese controllate e collegate, nonché di
controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime; devono
inoltre risultare gli altri conti d'ordine.
È fatto salvo quanto disposto dall'articolo
2447-septies con riferimento ai beni e rapporti giuridici compresi
nei patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi della lettera a)
del primo comma dell'articolo 2447-bis.
2424-bis. (Disposizioni
relative a singole voci dello stato patrimoniale). Gli elementi
patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere
iscritti tra le immobilizzazioni.
Le partecipazioni in altre imprese in misura
non inferiore a quelle stabilite dal terzo comma dell'articolo 2359 si
presumono immobilizzazioni.
Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono
destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di
esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura
dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di
sopravvenienza.
Nella voce: "trattamento di fine rapporto
di lavoro subordinato" deve essere indicato l'importo calcolato a
norma dell'articolo 2120.
Le attività oggetto di contratti di
compravendita con obbligo di retrocessione a termine devono essere
iscritte nello stato patrimoniale del venditore.
Nella voce ratei e risconti attivi devono
essere iscritti i proventi di competenza dell'esercizio esigibili in
esercizi successivi, e i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio
ma di competenza di esercizi successivi. Nella voce ratei e risconti
passivi devono essere iscritti i costi di competenza dell'esercizio
esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la chiusura
dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Possono essere
iscritte in tali voci soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o
più esercizi, l'entità dei quali vari in ragione del tempo.
2425. (Contenuto del conto
economico). Il conto economico deve essere redatto in conformità al
seguente schema:
A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in
corso di lavorazione, semilavorati e finiti;
3) variazioni dei lavori in corso su
ordinazione;
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori
interni;
5) altri ricavi e proventi, con separata
indicazione dei contributi in conto esercizio.
Totale.
B) Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo
e di merci;
7) per servizi;
8) per godimento di beni di terzi;
9) per il personale:
a) salari e stipendi;
b) oneri sociali;
c) trattamento di fine rapporto;
d) trattamento di quiescenza e simili;
e) altri costi;
10) ammortamenti e svalutazioni:
a) ammortamento delle immobilizzazioni
immateriali;
b) ammortamento delle immobilizzazioni
materiali;
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;
d) svalutazioni dei crediti compresi
nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide;
11) variazioni delle rimanenze di materie
prime, sussidiarie, di consumo e merci;
12) accantonamenti per rischi;
13) altri accantonamenti;
14) oneri diversi di gestione.
Totale.
Differenza tra valore e costi della produzione
(A - B).
C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni, con separata
indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate;
16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni,
con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di
quelli da controllanti;
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
che non costituiscono partecipazioni;
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante
che non costituiscono partecipazioni;
d) proventi diversi dai precedenti, con
separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di
quelli da controllanti;
17) interessi e altri oneri finanziari, con
separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e
verso controllanti;
17-bis) utili e perdite su cambi.
Totale (15 + 16 – 17+ - 17 bis).
D) Rettifiche di valore di attività
finanziarie:
18) rivalutazioni:
a) di partecipazioni;
b) di immobilizzazioni finanziarie che non
costituiscono partecipazioni;
c) di titoli iscritti all'attivo circolante
che non costituiscono partecipazioni;
19) svalutazioni:
a) di partecipazioni;
b) di immobilizzazioni finanziarie che non
costituiscono partecipazioni;
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante
che non costituiscono partecipazioni.
Totale delle rettifiche (18-19).
E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi, con separata indicazione delle
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5);
21) oneri, con separata indicazione delle
minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non sono iscrivibili
al n. 14), e delle imposte relative a esercizi precedenti.
Totale delle partite straordinarie (20-21).
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + -
D + - E);
22) imposte sul reddito dell'esercizio,
correnti, differite e anticipate;
23) utile (perdite) dell'esercizio.
2425-bis. (Iscrizione dei
ricavi, proventi, costi ed oneri). I ricavi e i proventi, i costi e
gli oneri devono essere indicati al netto dei resi, degli sconti, abbuoni
e premi, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei
prodotti e la prestazione dei servizi.
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri
relativi ad operazioni in valuta devono essere determinati al cambio
corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta.
I proventi e gli oneri relativi ad operazioni
di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi compresa la
differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, devono essere iscritti
per le quote di competenza dell'esercizio.
2426. (Criteri di valutazioni). Nelle
valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri:
1) le immobilizzazioni sono iscritte al costo
di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i
costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi
direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi,
per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo
di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere
utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri
relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi;
2) il costo delle immobilizzazioni, materiali
e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere
sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro
residua possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di
ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella
nota integrativa;
3) l'immobilizzazione che, alla data della
chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello
determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere iscritta a tale minore
valore; questo non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono
venuti meno i motivi della rettifica effettuata.
Per le immobilizzazioni consistenti in
partecipazioni in imprese controllate o collegate che risultino iscritte
per un valore superiore a quello derivante dall'applicazione del criterio
di valutazione previsto dal successivo numero 4) o, se non vi sia obbligo
di redigere il bilancio consolidato, al valore corrispondente alla
frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa
partecipata, la differenza dovrà essere motivata nella nota integrativa;
4) le immobilizzazioni consistenti in
partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere valutate,
con riferimento ad una o più tra dette imprese, anziché secondo il
criterio indicato al numero 1), per un importo pari alla corrispondente
frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle
imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste
dai principi di redazione del bilancio consolidato nonché quelle
necessarie per il rispetto dei principi indicati negli articoli 2423 e
2423-bis.
Quando la partecipazione è iscritta per la
prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto
superiore al valore corrispondente del patrimonio netto risultante
dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata può essere
iscritto nell'attivo, purché ne siano indicate le ragioni nella nota
integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a beni
ammortizzabili o all'avviamento, deve essere ammortizzata.
Negli esercizi successivi le plusvalenze,
derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto al
valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente sono iscritte in
una riserva non distribuibile;
5) i costi di impianto e di ampliamento, i
costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità aventi utilità pluriennale
possono essere iscritti nell'attivo con il consenso, ove esistente, del
collegio sindacale e devono essere ammortizzati entro un periodo non
superiore a cinque anni. Fino a che l'ammortamento non è completato
possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili
sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati;
6) l'avviamento può essere iscritto
nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale, se
acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto e deve
essere ammortizzato entro un periodo di cinque anni.
È tuttavia consentito ammortizzare
sistematicamente l'avviamento in un periodo limitato di durata superiore,
purché esso non superi la durata per l'utilizzazione di questo attivo e
ne sia data adeguata motivazione nella nota integrativa;
7) il disaggio su prestiti deve essere
iscritto nell'attivo e ammortizzato in ogni esercizio per il periodo di
durata del prestito;
8) i crediti devono essere iscritti secondo il
valore presumibile di realizzazione;
8-bis) le attività e le passività in
valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni, devono essere iscritte al
tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio ed i
relativi utili e perdite su cambi devono essere imputati al conto
economico e l'eventuale utile netto deve essere accantonato in apposita
riserva non distribuibile fino al realizzo. Le immobilizzazioni in valuta
devono essere iscritte al tasso di cambio al momento del loro acquisto o a
quello inferiore alla data di chiusura dell'esercizio se la riduzione
debba giudicarsi durevole;
9) le rimanenze, i titoli e le attività
finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo
di acquisto o di produzione, calcolato secondo il numero 1), ovvero al
valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore;
tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne
sono venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono essere
computati nel costo di produzione;
10) il costo dei beni fungibili può essere
calcolato col metodo della media ponderata o con quelli: "primo
entrato, primo uscito" o: "ultimo entrato, primo uscito";
se il valore così ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi
correnti alla chiusura dell'esercizio, la differenza deve essere indicata,
per categoria di beni, nella nota integrativa;
11) i lavori in corso su ordinazione possono
essere iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con
ragionevole certezza;
12) le attrezzature industriali e commerciali,
le materie prime, sussidiarie e di consumo, possono essere iscritte
nell'attivo ad un valore costante qualora siano costantemente rinnovate, e
complessivamente di scarsa importanza in rapporto all'attivo di bilancio,
sempreché non si abbiano variazioni sensibili nella loro entità, valore
e composizione.
2427. (Contenuto della nota
integrativa). La nota integrativa deve indicare, oltre a quanto
stabilito da altre disposizioni:
1) i criteri applicati nella valutazione delle
voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei
valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;
2) i movimenti delle immobilizzazioni,
specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni,
ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad
altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli
ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle
rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura
dell'esercizio;
3) la composizione delle voci: "costi di
impianto e di ampliamento" e: "costi di ricerca, di sviluppo e
di pubblicità", nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi
criteri di ammortamento;
3-bis) la misura e le motivazioni delle
riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni immateriali di durata
indeterminata, facendo a tal fine esplicito riferimento al loro concorso
alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile
durata utile e, per quanto determinabile, al loro valore di mercato,
segnalando altresì le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi
precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati economici
dell'esercizio e sugli indicatori di redditività di cui sia stata data
comunicazione;
4) le variazioni intervenute nella consistenza
delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per le voci
del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto,
la formazione e le utilizzazioni;
5) l'elenco delle partecipazioni, possedute
direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta
persona, in imprese controllate e collegate, indicando per ciascuna la
denominazione, la sede, il capitale, l'importo del patrimonio netto,
l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore
attribuito in bilancio o il corrispondente credito;
6) distintamente per ciascuna voce,
l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque
anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con
specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica
ripartizione secondo le aree geografiche;
6-bis) eventuali effetti significativi
delle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla
chiusura dell'esercizio;
6-ter) distintamente per ciascuna voce,
l'ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che prevedono
l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine;
7) la composizione delle voci "ratei e
risconti attivi" e "ratei e risconti passivi" e della voce
"altri fondi" dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare
sia apprezzabile, nonché la composizione della voce "altre
riserve".
7-bis) le voci di patrimonio netto
devono essere analiticamente indicate, con specificazione in appositi
prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e
distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti
esercizi;
8) l'ammontare degli oneri finanziari imputati
nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale,
distintamente per ogni voce;
9) gli impegni non risultanti dallo stato
patrimoniale; le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei
conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione
patrimoniale e finanziaria della società, specificando quelli relativi a
imprese controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte al
controllo di queste ultime;
10) se significativa, la ripartizione dei
ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e
secondo aree geografiche;
11) l'ammontare dei proventi da
partecipazioni, indicati nell'articolo 2425, numero 15), diversi dai
dividendi;
12) la suddivisione degli interessi ed altri
oneri finanziari, indicati nell'articolo 2425, n. 17), relativi a prestiti
obbligazionari, a debiti verso banche, e altri;
13) la composizione delle voci: "proventi
straordinari" e: "oneri straordinari" del conto economico,
quando il loro ammontare sia apprezzabile;
14) un apposito prospetto contenente:
a) la descrizione delle differenze temporanee
che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate,
specificando l'aliquota applicata e le variazioni rispetto all'esercizio
precedente, gli importi accreditati o addebitati a conto economico oppure
a patrimonio netto, le voci escluse dal computo e le relative motivazioni;
b) l'ammontare delle imposte anticipate
contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dell'esercizio o di
esercizi precedenti e le motivazioni dell'iscrizione, l'ammontare non
ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata iscrizione;
15) il numero medio dei dipendenti, ripartito
per categoria;
16) l'ammontare dei compensi spettanti agli
amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria;
17) il numero e il valore nominale di ciascuna
categoria di azioni della società e il numero e il valore nominale delle
nuove azioni della società sottoscritte durante l'esercizio;
18) le azioni di godimento, le obbligazioni
convertibili in azioni e i titoli o valori simili emessi dalla società,
specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono;
19) il numero e le caratteristiche degli altri
strumenti finanziari emessi dalla società, con l'indicazione dei diritti
patrimoniali e partecipativi che conferiscono e delle principali
caratteristiche delle operazioni relative;
19-bis) il finanziamenti effettuati dai
soci alla società, ripartiti per scadenze e con la separata indicazione
di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori;
20) i dati richiesti dal terzo comma
dell'articolo 2447-septies con riferimento ai patrimoni destinati
ad uno specifico affare ai sensi della lettera a) del primo comma
dell'articolo 2447-bis;
21) i dati richiesti dall'articolo 2447-decies,
ottavo comma;
22) le operazioni di locazione finanziaria che
comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi
e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base
di un apposito prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di
canone non scadute quale determinato utilizzando tassi di interesse pari
all'onere finanziario effettivo inerenti i singoli contratti, l'onere
finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all'esercizio,
l'ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero
stati iscritti alla data di chiusura dell'esercizio qualora fossero stati
considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti,
rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all'esercizio.
2428. (Relazione sulla gestione). Il
bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori sulla
situazione della società e sull'andamento della gestione, nel suo
complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso
imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli
investimenti.
Dalla relazione devono in ogni caso risultare:
1) le attività di ricerca e di sviluppo;
2) i rapporti con imprese controllate,
collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste
ultime;
3) il numero e il valore nominale sia delle
azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute
dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta
persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente;
4) il numero e il valore nominale sia delle
azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti
acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per
tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione
della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi
degli acquisti e delle alienazioni;
5) i fatti di rilievo avvenuti dopo la
chiusura dell'esercizio;
6) l'evoluzione prevedibile della gestione.
Entro tre mesi dalla fine del primo semestre
dell'esercizio gli amministratori delle società con azioni quotate sui
mercati regolamentati devono trasmettere al collegio sindacale una
relazione sull'andamento della gestione, redatta secondo i criteri
stabiliti dalla Commissione nazionale per le società e la borsa con
regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La relazione deve essere pubblicata nei modi e nei termini stabiliti dalla
Commissione stessa con il regolamento anzidetto.
Dalla relazione deve inoltre risultare
l'elenco delle sedi secondarie della società.
2429. (Relazione dei sindaci e
deposito del bilancio). Il bilancio deve essere comunicato dagli
amministratori al collegio sindacale, con la relazione, almeno trenta
giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo.
Il collegio sindacale deve riferire
all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta
nell'adempimento dei propri doveri, e fare le osservazioni e le proposte
in ordine al bilancio e alla sua approvazione, con particolare riferimento
all'esercizio della deroga di cui all'articolo 2423, quarto comma. Analoga
relazione è predisposta dal soggetto incaricato del controllo contabile.
Il bilancio, con le copie integrali
dell'ultimo bilancio delle società controllate e un prospetto
riepilogativo dei datti essenziali dell'ultimo bilancio delle società
collegate, deve restare depositato in copia nella sede della società,
insieme con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto
incaricato del controllo contabile, durante i quindici giorni che
precedono l'assemblea, e finché sia approvato. I soci possono prenderne
visione.
Il deposito delle copie dell'ultimo bilancio
delle società controllate prescritto dal comma precedente può essere
sostituito, per quelle incluse nel consolidamento, dal deposito di un
prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle
medesime.
2430. (Riserva legale). Dagli
utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno
alla ventesima parte di essi per costituire una riserva, fino a che questa
non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.
La riserva deve essere reintegrata a norma del
comma precedente se viene diminuita per qualsiasi ragione.
Sono salve le disposizioni delle leggi
speciali.
2431. (Soprapprezzo delle azioni). Le
somme percepite dalla società per l'emissione di azioni ad un prezzo
superiore al loro valore nominale, ivi comprese quelle derivate dalla
conversione di obbligazioni, non possono essere distribuite fino a che la
riserva legale non abbia raggiunto il limite stabilito dall'articolo 2430.
2432. (Partecipazione agli utili). Le
partecipazioni agli utili eventualmente spettanti ai promotori, ai soci
fondatori e agli amministratori sono computate sugli utili netti
risultanti dal bilancio, fatta deduzione della quota di riserva legale.
2433. (Distribuzione degli
utili ai soci). La deliberazione sulla distribuzione degli utili è
adottata dall'assemblea che approva il bilancio ovvero, qualora il
bilancio sia approvato dal consiglio di sorveglianza, dall'assemblea
convocata a norma dell'articolo 2364-bis, secondo comma.
Non possono essere pagati dividendi sulle
azioni, se non per utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio
regolarmente approvato.
Se si verifica una perdita del capitale
sociale, non può farsi luogo a ripartizione di utili fino a che il
capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.
I dividendi erogati in violazione delle
disposizioni del presente articolo non sono ripetibili, se i soci li hanno
riscossi in buona fede in base a bilancio regolarmente approvato, da cui
risultano utili netti corrispondenti.
2433-bis. (Acconti sui
dividendi). La distribuzione di acconti sui dividendi è consentita
solo alle società il cui bilancio è assoggettato per legge al controllo
da parte di società di revisione iscritte all'albo speciale.
La distribuzione di acconti sui dividendi deve
essere prevista dallo statuto ed è deliberata dagli amministratori dopo
il rilascio da parte della società di revisione di un giudizio positivo
sul bilancio dell'esercizio precedente e la sua approvazione.
Non è consentita la distribuzione di acconti
sui dividendi quando dall'ultimo bilancio approvato risultino perdite
relative all'esercizio o a esercizi precedenti.
L'ammontare degli acconti sui dividendi non può
superare la minor somma tra l'importo degli utili conseguiti dalla
chiusura dell'esercizio precedente, diminuito delle quote che dovranno
essere destinate a riserva per obbligo legale o statutario, e quello delle
riserve disponibili.
Gli amministratori deliberano la distribuzione
di acconti sui dividendi sulla base di un prospetto contabile e di una
relazione, dai quali risulti che la situazione patrimoniale, economica e
finanziaria della società consente la distribuzione stessa. Su tali
documenti deve essere acquisito il parere del soggetto incaricato del
controllo contabile.
Il prospetto contabile, la relazione degli
amministratori e il parere del soggetto incaricato del controllo contabile
debbono restare depositati in copia nella sede della società fino
all'approvazione del bilancio dell'esercizio in corso. I soci possono
prenderne visione.
Ancorché sia successivamente accertata
l'inesistenza degli utili di periodo risultanti dal prospetto, gli acconti
sui dividendi erogati in conformità con le altre disposizioni del
presente articolo non sono ripetibili se i soci li hanno riscossi in buona
fede.
2434. (Azione di responsabilità). L'approvazione
del bilancio non implica liberazione degli amministratori, dei direttori
generali e dei sindaci per le responsabilità incorse nella gestione
sociale.
2434-bis. (Invalidità della
deliberazione di approvazione del bilancio). Le azioni previste dagli
articoli 2377 e 2379 non possono essere proposte nei confronti delle
deliberazioni di approvazione del bilancio dopo che è avvenuta
l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo.
La legittimazione ad impugnare la
deliberazione di approvazione del bilancio su cui il revisore non ha
formulato rilievi spetta a tanti soci che rappresentino almeno il cinque
per cento del capitale sociale.
Il bilancio dell'esercizio nel corso del quale
viene dichiarata l'invalidità di cui al comma precedente tiene conto
delle ragioni di questa.
2435. (Pubblicazione del bilancio e
dell'elenco dei soci e dei titolari di diritti su azioni). Entro
trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dalle
relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 e dal verbale di
approvazione dell'assemblea o del consiglio di sorveglianza, deve essere,
a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del registro
delle imprese o spedita al medesimo ufficio a mezzo di lettera
raccomandata.
Entro trenta giorni dall'approvazione del
bilancio le società non quotate in mercato regolamentato sono tenute
altresì a depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese l'elenco
dei soci riferito alla data di approvazione del bilancio, con
l'indicazione del numero delle azioni possedute, nonché dei soggetti
diversi dai soci che sono titolari di diritti o beneficiari di vincoli
sulle azioni medesime. L'elenco deve essere corredato dall'indicazione
analitica delle annotazioni effettuate nel libro dei soci a partire dalla
data di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente.
2435-bis. (Bilancio in forma
abbreviata). Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati sui
mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata
quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi
consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:
1) totale dell'attivo dello stato
patrimoniale: 3.125.000 euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni:
6.250.000 euro;
3) dipendenti occupati in media durante
l'esercizio: 50 unità.
Nel bilancio in forma abbreviata lo stato
patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'articolo 2424 con
lettere maiuscole e con numeri romani; le voci A e D dell'attivo possono
essere comprese nella voce CII; dalle voci BI e BII dell'attivo devono
essere detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni; la
voce E del passivo può essere compresa nella voce D; nelle voci CII
dell'attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti
e i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo.
Nel conto economico del bilancio in forma
abbreviata le seguenti voci previste dall'articolo 2425 possono essere tra
loro raggruppate:
voci A2 e A3
voci B9(c), B9(d), B9(e)
voci B10(a), B10(b),B10(c)
voci C16(b) e C16(c)
voci D18(a), D18(b), D18(c)
voci D19(a), D19(b), D19(c)
Nel conto economico del bilancio in forma
abbreviata nella voce E20 non è richiesta la separata indicazione delle
plusvalenze e nella voce E21 non è richiesta la separata indicazione
delle minusvalenze e delle imposte relative a esercizi precedenti.
Nella nota integrativa sono omesse le
indicazioni richieste dal numero 10 dell'articolo 2426 e dai numeri 2),
3), 7), 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16) e 17) dell'articolo 2427; le
indicazioni richieste dal numero 6) dell'articolo 2427 sono riferite
all'importo globale dei debiti iscritti in bilancio.
Qualora le società indicate nel primo comma
forniscano nella nota integrativa le informazioni richieste dai numeri 3)
e 4) dell'articolo 2428, esse sono esonerate dalla redazione della
relazione sulla gestione.
Le società che a norma del presente articolo
redigono il bilancio in forma abbreviata devono redigerlo in forma
ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due
dei limiti indicati nel primo comma.
SEZIONE
X.
DELLE MODIFICAZIONI DELLO STATUTO.
2436. (Deposito,
iscrizione e pubblicazione delle modificazioni). Il
notaio che ha verbalizzato la deliberazione di modifica dello statuto,
entro trenta giorni, verificato l'adempimento delle condizioni stabilite
dalla legge, ne richiede l'iscrizione nel registro delle imprese
contestualmente al deposito e allega le eventuali autorizzazioni
richieste.
L'ufficio del registro delle imprese,
verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive la
delibera nel registro.
Se il notaio ritiene non adempiute le
condizioni stabilite dalla legge, ne dà comunicazione tempestivamente, e
comunque non oltre il termine previsto dal primo comma del presente
articolo, agli amministratori. Gli amministratori, nei trenta giorni
successivi, possono convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti
oppure ricorrere al tribunale per il provvedimento di cui ai successivi
commi; in mancanza la deliberazione è definitivamente inefficace.
Il tribunale, verificato l'adempimento delle
condizioni richieste dalla legge e sentito il pubblico ministero, ordina
l'iscrizione nel registro delle imprese con decreto soggetto a reclamo.
La deliberazione non produce effetti se non
dopo l'iscrizione.
Dopo ogni modifica dello statuto deve esserne
depositato nel registro delle imprese il testo integrale nella sua
redazione aggiornata.
2437. (Diritto di recesso). Hanno
diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non
hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:
a.
la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando
consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
b.
la trasformazione della società;
c.
il trasferimento della sede sociale all'estero;
d.
la revoca dello stato di liquidazione;
e.
l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal
successivo comma ovvero dallo statuto;
f.
la modifica dei criteri di determinazione del valore
dell'azione in caso di recesso;
g.
le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o
di partecipazione.
Salvo che lo statuto disponga
diversamente, hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso
all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:
a.
la proroga del termine;
b.
l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei
titoli azionari.
Se
la società è costituita a tempo indeterminato e le azioni non sono
quotate in un mercato regolamentato il socio può recedere con il
preavviso di almeno centottanta giorni; lo statuto può prevedere un
termine maggiore, non superiore ad un anno.
Lo statuto delle società che non fanno
ricorso al mercato del capitale di rischio può prevedere ulteriori cause
di recesso.
Restano salve le disposizioni dettate in tema
di recesso per le società soggette ad attività di direzione e
coordinamento.
È nullo ogni patto volto ad escludere o
rendere più gravoso l'esercizio del diritto di recesso nelle ipotesi
previste dal primo comma del presente articolo.
2437-bis. (Termini e modalità
di esercizio). Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera
raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione
nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con
l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le
comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle
azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato. Se il fatto
che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è
esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.
Le azioni per le quali è esercitato il
diritto di recesso non possono essere cedute e devono essere depositate
presso la sede sociale.
Il recesso non può essere esercitato e, se già
esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società
revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo
scioglimento della società.
2437-ter. (Criteri di
determinazione del valore delle azioni). Il socio ha diritto alla
liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.
Il valore delle azioni è determinato dagli
amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto
incaricato della revisione contabile, tenuto conto della consistenza
patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché
dell'eventuale valore di mercato delle azioni.
Il valore di liquidazione delle azioni quotate
su mercati regolamentati è determinato facendo esclusivo riferimento alla
media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la
pubblicazione ovvero ricezione dell'avviso di convocazione dell'assemblea
le cui deliberazioni legittimano il recesso.
Lo statuto può stabilire criteri diversi di
determinazione del valore di liquidazione, indicando gli elementi
dell'attivo e del passivo del bilancio che possono essere rettificati
rispetto ai valori risultanti dal bilancio, unitamente ai criteri di
rettifica, nonché altri elementi suscettibili di valutazione patrimoniale
da tenere in considerazione.
I soci hanno diritto a conoscere la
determinazione del valore di cui al secondo comma del presente articolo
nei quindici giorni precedenti alla data fissata per l'assemblea; ciascun
socio ha diritto di prenderne visione e di ottenerne copia a proprie
spese.
In caso di contestazione da proporre
contestualmente alla dichiarazione di recesso il valore di liquidazione è
determinato entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso
tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che
provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si
applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349.
2437-quater. (Procedimento di
liquidazione). Gli amministratori offrono in opzione le azioni del
socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni
possedute. Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto di opzione
spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base
del rapporto di cambio.
L'offerta di opzione è depositata presso il
registro delle imprese entro quindici giorni dalla determinazione
definitiva del valore di liquidazione. Per l'esercizio del diritto di
opzione deve essere concesso un termine non inferiore a trenta giorni dal
deposito dell'offerta.
Coloro che esercitano il diritto di opzione,
purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione
nell'acquisto delle azioni che siano rimaste non optate.
Qualora i soci non acquistino in tutto o in
parte le azioni del recedente, gli amministratori possono collocarle
presso terzi; nel caso di azioni quotate in mercati regolamentati, il loro
collocamento avviene mediante offerta nei mercati medesimi.
In caso di mancato collocamento ai sensi delle
disposizioni dei commi precedenti, le azioni del recedente vengono
rimborsate mediante acquisto da parte della società utilizzando riserve
disponibili anche in deroga a quanto previsto dal terzo comma
dell'articolo 2357.
In assenza di utili e riserve disponibili,
deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la
riduzione del capitale sociale, ovvero lo scioglimento della società.
Alla deliberazione di riduzione del capitale
sociale si applicano le disposizioni del comma secondo, terzo e quarto
dell'articolo 2445; ove l'opposizione sia accolta la società si scioglie.
2437-quinquies. (Disposizioni
speciali per le società con azioni quotate sui mercati regolamentati). Se
le azioni sono quotate sui mercati regolamentati hanno diritto di recedere
i soci che non hanno concorso alla deliberazione che comporta l'esclusione
dalla quotazione.
2437-sexies. ( Azioni
riscattabili). Le disposizioni degli articoli 2437-ter e 2437-quater
si applicano, in quanto compatibili, alle azioni o categorie di azioni
per le quali lo statuto prevede un potere di riscatto da parte della
società o dei soci. Resta salva in tal caso l'applicazione della
disciplina degli articoli 2357 e 2357-bis.
2438. (Aumento di capitale). Un
aumento di capitale non può essere eseguito fino a che le azioni
precedentemente emesse non siano interamente liberate.
In caso di violazione del precedente comma,
gli amministratori sono solidalmente responsabili per i danni arrecati ai
soci ed ai terzi. Restano in ogni caso salvi gli obblighi assunti con la
sottoscrizione delle azioni emesse in violazione del precedente comma.
2439. (Sottoscrizione e versamenti).
Salvo quanto previsto nel quarto comma dell'articolo 2342, i
sottoscrittori delle azioni di nuova emissione devono, all'atto della
sottoscrizione, versare alla società almeno il venticinque per cento del
valore nominale delle azioni sottoscritte. Se è previsto un soprapprezzo,
questo deve essere interamente versato all'atto della sottoscrizione.
Se l'aumento di capitale non è integralmente
sottoscritto entro il termine che, nell'osservanza di quelli stabiliti
dall'articolo 2441, secondo e terzo comma, deve risultare dalla
deliberazione, il capitale è aumentato di un importo pari alle
sottoscrizioni raccolte soltanto se la deliberazione medesima lo abbia
espressamente previsto.
2440. (Conferimenti di beni in
natura e di crediti). Se l'aumento di capitale avviene mediante
conferimento di beni in natura o di crediti si applicano le disposizioni
degli articoli 2342, terzo e quinto comma, e 2343.
2441. (Diritto di opzione). Le
azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili in azioni devono
essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni
possedute. Se vi sono obbligazioni convertibili il diritto di opzione
spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base
del rapporto di cambio.
L'offerta di opzione deve essere depositata
presso l'ufficio del registro delle imprese. Salvo quanto previsto dalle
leggi speciali per le società quotate sui mercati regolamentati, per
l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non
inferiore a trenta giorni dalla pubblicazione dell'offerta.
Coloro che esercitano il diritto di opzione,
purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione
nell'acquisto delle azioni e delle obbligazioni convertibili in azioni che
siano rimaste non optate. Se le azioni sono quotate sui mercati
regolamentati, i diritti di opzione non esercitati devono essere offerti
in borsa dagli amministratori, per conto della società, per almeno cinque
riunioni, entro il mese successivo alla scadenza del termine stabilito a
norma del secondo comma.
Il diritto di opzione non spetta per le azioni
di nuova emissione che, secondo la deliberazione di aumento del capitale,
devono essere liberate mediante conferimenti in natura. Nelle società con
azioni quotate sui mercati regolamentati lo statuto può altresì
escludere il diritto di opzione nei limiti del dieci per cento del
capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione
corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in
apposita relazione dalla società incaricata della revisione contabile.
Quando l'interesse della società lo esige, il
diritto di opzione può essere escluso o limitato con la deliberazione di
aumento di capitale, approvata da tanti soci che rappresentino oltre la
metà del capitale sociale, anche se la deliberazione è presa in
assemblea di convocazione successiva alla prima.
Le proposte di aumento di capitale sociale con
esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi del primo
periodo del quarto comma o del quinto comma del presente articolo, devono
essere illustrate dagli amministratori con apposita relazione, dalla quale
devono risultare le ragioni dell'esclusione o della limitazione, ovvero,
qualora l'esclusione derivi da un conferimento in natura, le ragioni di
questo e in ogni caso i criteri adottati per la determinazione del prezzo
di emissione. La relazione deve essere comunicata dagli amministratori al
collegio sindacale o al consiglio di sorveglianza e al soggetto incaricato
del controllo contabile almeno trenta giorni prima di quello fissato per
l'assemblea. Entro quindici giorni il collegio sindacale deve esprimere il
proprio parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni. Il
parere del collegio sindacale e la relazione giurata dell'esperto
designato dal tribunale nell'ipotesi prevista dal quarto comma devono
restare depositati nella sede della società durante i quindici giorni che
precedono l'assemblea e finché questa non abbia deliberato; i soci
possono prenderne visione. La deliberazione determina il prezzo di
emissione delle azioni in base al valore del patrimonio netto, tenendo
conto, per le azioni quotate in borsa, anche dell'andamento delle
quotazioni nell'ultimo semestre.
Non si considera escluso né limitato il
diritto di opzione qualora la deliberazione di aumento di capitale preveda
che le azioni di nuova emissione siano sottoscritte da banche, da enti o
società finanziarie soggetti al controllo della Commissione nazionale per
le società e la borsa ovvero da altri soggetti autorizzati all'esercizio
dell'attività di collocamento di strumenti finanziari, con obbligo di
offrirle agli azionisti della società, con operazioni di qualsiasi tipo,
in conformità con i primi tre commi del presente articolo. Nel periodo di
detenzione delle azioni offerte agli azionisti e comunque fino a quando
non sia stato esercitato il diritto di opzione, i medesimi soggetti non
possono esercitare il diritto di voto. Le spese dell'operazione sono a
carico della società e la deliberazione di aumento del capitale deve
indicarne l'ammontare.
Con deliberazione dell'assemblea presa con la
maggioranza richiesta per le assemblee straordinarie può essere escluso
il diritto di opzione limitatamente a un quarto delle azioni di nuova
emissione, se queste sono offerte in sottoscrizione ai dipendenti della
società o di società che la controllano o da cui è controllata.
L'esclusione dell'opzione in misura superiore al quarto deve essere
approvata con la maggioranza prescritta nel quinto comma.
2442. (Passaggio di riserve a
capitale). L'assemblea può aumentare il capitale, imputando a
capitale le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto
disponibili.
In questo caso le azioni di nuova emissione
devono avere le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, e devono
essere assegnate gratuitamente agli azionisti in proporzione di quelle da
essi già possedute.
L'aumento di capitale può attuarsi anche
mediante aumento del valore nominale delle azioni in circolazione.
2443. (Delega agli amministratori). Lo
statuto può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare in
una o più volte il capitale fino ad un ammontare determinato e per il
periodo massimo di cinque anni dalla data dell'iscrizione della società
nel registro delle imprese. Tale facoltà può prevedere anche l'adozione
delle deliberazioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 2441; in
questo caso si applica in quanto compatibile il sesto comma dell'articolo
2441 e lo statuto determina i criteri cui gli amministratori devono
attenersi.
La facoltà di cui al secondo periodo del
precedente comma può essere attribuita anche mediante modificazione dello
statuto, approvata con la maggioranza prevista dal quinto comma
dell'articolo 2441, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della
deliberazione.
Il verbale della deliberazione degli
amministratori di aumentare il capitale deve essere redatto da un notaio e
deve essere depositato e iscritto a norma dall'articolo 2436.
2444. (Iscrizione nel registro delle
imprese). Nei trenta giorni dall'avvenuta sottoscrizione delle azioni
di nuova emissione gli amministratori devono depositare per l'iscrizione
nel registro delle imprese un'attestazione che l'aumento del capitale è
stato eseguito.
Fino a che l'iscrizione nel registro non sia
avvenuta, l'aumento del capitale non può essere menzionato negli atti
della società.
2445. (Riduzione del capitale
sociale). La riduzione del capitale sociale può aver luogo sia
mediante liberazione dei soci dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti,
sia mediante rimborso del capitale ai soci, nei limiti ammessi dagli
articoli 2327 e 2413.
L'avviso di convocazione dell'assemblea deve
indicare le ragioni e le modalità della riduzione. La riduzione deve
comunque effettuarsi con modalità tali che le azioni proprie
eventualmente possedute dopo la riduzione non eccedano la decima parte del
capitale sociale.
La deliberazione può essere eseguita soltanto
dopo tre mesi dal giorno dell'iscrizione nel registro delle imprese, purché
entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione
abbia fatto opposizione.
Il tribunale, quando ritenga infondato il
pericolo di pregiudizio per i creditori oppure la società abbia prestato
idonea garanzia, dispone che la riduzione abbia luogo nonostante
l'opposizione.
2446. (Riduzione del capitale per
perdite). Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un
terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori o il consiglio di
gestione, e nel caso di loro inerzia il collegio sindacale ovvero il
consiglio di sorveglianza, devono senza indugio convocare l'assemblea per
gli opportuni provvedimenti. All'assemblea deve essere sottoposta una
relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le
osservazioni del collegio sindacale o del comitato per il controllo sulla
gestione. La relazione e le osservazioni devono restare depositate in
copia nella sede della società durante gli otto giorni che precedono
l'assemblea, perché i soci possano prenderne visione. Nell'assemblea gli
amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la
redazione della relazione.
Se entro l'esercizio successivo la perdita non
risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea ordinaria o il consiglio
di sorveglianza che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il
capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli
amministratori e i sindaci o il consiglio di sorveglianza devono chiedere
al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle
perdite risultanti dal bilancio. Il tribunale provvede, sentito il
pubblico ministero, con decreto soggetto a reclamo, che deve essere
iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori.
Nel caso in cui le azioni emesse dalla società
siano senza valore nominale, lo statuto, una sua modificazione ovvero una
deliberazione adottata con le maggioranze previste per l'assemblea
straordinaria possono prevedere che la riduzione del capitale di cui al
precedente comma sia deliberata dal consiglio di amministrazione. Si
applica in tal caso l'articolo 2436.
2447. (Riduzione del capitale
sociale al disotto del limite legale). Se, per la perdita di oltre un
terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito
dall'articolo 2327, gli amministratori o il consiglio di gestione e, in
caso di loro inerzia, il consiglio di sorveglianza devono senza indugio
convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il
contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto
minimo, o la trasformazione della società.
SEZIONE
XI.
DEI PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE.
2447-bis. (Patrimoni destinati ad uno specifico affare). La
società può:
a) costituire uno o più patrimoni ciascuno
dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare;
b) convenire che nel contratto relativo al
finanziamento di uno specifico affare al rimborso totale o parziale del
finanziamento medesimo siano destinati i proventi dell'affare stesso, o
parte di essi.
Salvo quanto disposto in leggi speciali, i
patrimoni destinati ai sensi della lettera a) del primo comma non possono
essere costituiti per un valore complessivamente superiore al dieci per
cento del patrimonio netto della società e non possono comunque essere
costituiti per l'esercizio di affari attinenti ad attività riservate in
base alle leggi speciali.
2447-ter. (Deliberazione
costitutiva del patrimonio destinato). La deliberazione che ai sensi
della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447-bis destina un
patrimonio ad uno specifico affare deve indicare:
a) l'affare al quale è destinato il
patrimonio;
b) i beni e i rapporti giuridici compresi in
tale patrimonio;
c) il piano economico-finanziario da cui
risulti la congruità del patrimonio rispetto alla realizzazione
dell'affare, le modalità e le regole relative al suo impiego, il
risultato che si intende perseguire e le eventuali garanzie offerte ai
terzi;
d) gli eventuali apporti di terzi, le modalità
di controllo sulla gestione e di partecipazione ai risultati dell'affare;
e) la possibilità di emettere strumenti
finanziari di partecipazione all'affare, con la specifica indicazione dei
diritti che attribuiscono;
f) la nomina di una società di revisione per
il controllo contabile sull'andamento dell'affare, quando la società non
è assoggettata alla revisione contabile ed emette titoli sul patrimonio
diffusi tra il pubblico in misura rilevante ed offerti ad investitori non
professionali;
g) le regole di rendicontazione dello
specifico affare.
Salvo diversa disposizione dello statuto, la
deliberazione di cui al presente articolo è adottata dal consiglio di
amministrazione o di gestione a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2447-quater. (Pubblicità
della costituzione del patrimonio destinato). La deliberazione
prevista dal precedente articolo deve essere depositata e iscritta a norma
dell'articolo 2436.
Nel termine di due mesi dall'iscrizione della
deliberazione nel registro delle imprese i creditori sociali anteriori
all'iscrizione possono fare opposizione. Il tribunale, nonostante
l'opposizione, può disporre che la deliberazione sia eseguita previa
prestazione da parte della società di idonea garanzia.
2447-quinquies. (Diritti dei
creditori). Decorso il termine di cui al secondo comma del precedente
articolo ovvero dopo l'iscrizione nel registro delle imprese del
provvedimento del tribunale ivi previsto, i creditori della società non
possono far valere alcun diritto sul patrimonio destinato allo specifico
affare né, salvo che per la parte spettante alla società, sui frutti o
proventi da esso derivanti.
Qualora nel patrimonio siano compresi immobili
o beni mobili iscritti in pubblici registri, la disposizione del
precedente comma non si applica fin quando la destinazione allo specifico
affare non è trascritta nei rispettivi registri.
Qualora la deliberazione prevista
dall'articolo 2447-ter non disponga diversamente, per le
obbligazioni contratte in relazione allo specifico affare la società
risponde nei limiti del patrimonio ad esso destinato. Resta salva tuttavia
la responsabilità illimitata della società per le obbligazioni derivanti
da fatto illecito.
Gli atti compiuti in relazione allo specifico
affare debbono recare espressa menzione del vincolo di destinazione; in
mancanza ne risponde la società con il suo patrimonio residuo.
2447-sexies. (Libri
obbligatori e altre scritture contabili). Con riferimento allo
specifico affare cui un patrimonio è destinato ai sensi della lettera a)
del primo comma dell'articolo 2447-bis, gli amministratori o il
consiglio di gestione tengono separatamente i libri e le scritture
contabili prescritti dagli articoli 2214 e seguenti. Qualora siano emessi
strumenti finanziari, la società deve altresì tenere un libro indicante
le loro caratteristiche, l'ammontare di quelli emessi e di quelli estinti,
le generalità dei titolari degli strumenti nominativi e i trasferimenti e
i vincoli ad essi relativi.
2447-septies. (Bilancio). I
beni e i rapporti compresi nei patrimoni destinati ai sensi della lettera
a) del primo comma dell'articolo 2447-bis sono distintamente
indicati nello stato patrimoniale della società.
Per ciascun patrimonio destinato gli
amministratori redigono un separato rendiconto, allegato al bilancio,
secondo quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti.
Nella nota integrativa del bilancio della
società gli amministratori devono illustrare il valore e la tipologia dei
beni e dei rapporti giuridici compresi in ciascun patrimonio destinato,
ivi inclusi quelli apportati da terzi, i criteri adottati per la
imputazione degli elementi comuni di costo e di ricavo, nonché il
corrispondente regime della responsabilità.
Qualora la deliberazione costitutiva del
patrimonio destinato preveda una responsabilità illimitata della società
per le obbligazioni contratte in relazione allo specifico affare,
l'impegno da ciò derivante deve risultare in calce allo stato
patrimoniale e formare oggetto di valutazione secondo criteri da
illustrare nella nota integrativa.
2447-octies. (Assemblee
speciali). Per ogni categoria di strumenti finanziari previsti dalla
lettera e) del primo comma dell'articolo 2447-ter l'assemblea dei
possessori delibera:
1) sulla nomina e sulla revoca dei
rappresentanti comuni di ciascuna categoria, con funzione di controllo sul
regolare andamento dello specifico affare, e sull'azione di responsabilità
nei loro confronti;
2) sulla costituzione di un fondo per le spese
necessarie alla tutela dei comuni interessi dei possessori degli strumenti
finanziari e sul rendiconto relativo;
3) sulle modificazioni dei diritti attribuiti
dagli strumenti finanziari;
4) sulle controversie con la società e sulle
relative transazioni e rinunce;
5) sugli altri oggetti di interesse comune a
ciascuna categoria di strumenti finanziari.
Alle assemblee speciali si applicano le
disposizioni contenute negli articoli 2415, secondo, terzo, quarto e
quinto comma, 2416 e 2419.
Al rappresentante comune si applicano gli
articoli 2417 e 2418.
2447-novies. (Rendiconto
finale). Quando si realizza ovvero è divenuto impossibile l'affare
cui è stato destinato un patrimonio ai sensi della lettera a) del primo
comma dell'articolo 2447-bis, gli amministratori o il consiglio di
gestione redigono un rendiconto finale che, accompagnato da una relazione
dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione contabile, deve
essere depositato presso l'ufficio del registro delle imprese.
Nel caso in cui non siano state integralmente
soddisfatte le obbligazioni contratte per lo svolgimento dello specifico
affare cui era destinato il patrimonio, i relativi creditori possono
chiederne la liquidazione mediante lettera raccomandata da inviare alla
società entro tre mesi dal deposito di cui al comma precedente. Si
applicano in tal caso, in quanto compatibili, le disposizioni sulla
liquidazione della società.
Sono comunque salvi, con riferimento ai beni e
rapporti compresi nel patrimonio destinato, i diritti dei creditori
previsti dall'articolo 2447-quinquies.
La deliberazione costitutiva del
patrimonio destinato può prevedere anche altri casi di cessazione della
destinazione del patrimonio allo specifico affare. In tali ipotesi ed in
quella di fallimento della società si applicano le disposizioni del
presente articolo.
2447-decies. (Finanziamento
destinato ad uno specifico affare).Il contratto relativo al
finanziamento di uno specifico affare ai sensi della lettera b) del primo
comma dell'articolo 2447-bis può prevedere che al rimborso totale
o parziale del finanziamento siano destinati, in via esclusiva, tutti o
parte dei proventi dell'affare stesso.
Il contratto deve contenere:
a) una descrizione dell'operazione che
consenta di individuarne lo specifico oggetto; le modalità ed i tempi di
realizzazione; i costi previsti ed i ricavi attesi;
b)il piano finanziario dell'operazione,
indicando la parte coperta dal finanziamento e quella a carico della
società;
c) i beni strumentali necessari alla
realizzazione dell'operazione;
d)le specifiche garanzie che la società offre
in ordine all'obbligo di esecuzione del contratto e di corretta e
tempestiva realizzazione dell'operazione;
e) i controlli che il finanziatore, o soggetto
da lui delegato, può effettuare sull'esecuzione dell'operazione;
f) la parte dei proventi destinati al rimborso
del finanziamento e le modalità per determinarli;
g) le eventuali garanzie che la società
presta per il rimborso di parte del finanziamento;
h) il tempo massimo di rimborso, decorso il
quale nulla più è dovuto al finanziatore.
I proventi dell'operazione costituiscono
patrimonio separato da quello della società, e da quello relativo ad ogni
altra operazione di finanziamento effettuata ai sensi della presente
disposizione, a condizione:
a) che copia del contratto sia depositata per
l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese;
b) che la società adotti sistemi di incasso e
di contabilizzazione idonei ad individuare in ogni momento i proventi
dell'affare ed a tenerli separati dal restante patrimonio della società.
Alle condizioni di cui al comma precedente,
sui proventi, sui frutti di essi e degli investimenti eventualmente
effettuati in attesa del rimborso al finanziatore, non sono ammesse azioni
da parte dei creditori sociali; alle medesime condizioni, delle
obbligazioni nei confronti del finanziatore risponde esclusivamente il
patrimonio separato, tranne l'ipotesi di garanzia parziale di cui al
secondo comma, lettera g).
I creditori della società, sino al rimborso
del finanziamento, o alla scadenza del termine di cui al secondo comma,
lettera h) sui beni strumentali destinati alla realizzazione
dell'operazione possono esercitare esclusivamente azioni conservative a
tutela dei loro diritti.
Se il fallimento della società impedisce la
realizzazione o la continuazione dell'operazione cessano le limitazioni di
cui al comma precedente, ed il finanziatore ha diritto di insinuazione al
passivo per il suo credito, al netto delle somme di cui ai commi terzo e
quarto.
Fuori dall'ipotesi di cartolarizzazione
previste dalle leggi vigenti, il finanziamento non può essere
rappresentato da titoli destinati alla circolazione.
La nota integrativa alle voci di bilancio relative ai
proventi di cui al terzo comma, ed ai beni di cui al quarto comma, deve
contenere l'indicazione della destinazione dei proventi e dei vincoli
relativi ai beni.
SEZIONE
XII.
2448. (Effetti
della pubblicazione nel registro delle imprese). Gli
atti per i quali il codice prescrive l'iscrizione o il deposito nel
registro delle imprese sono opponibili ai terzi soltanto dopo tale
pubblicazione, a meno che la società provi che i terzi ne erano a
conoscenza.
Per le operazioni compiute entro il
quindicesimo giorno dalla pubblicazione di cui al comma precedente, gli
atti non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati nella
impossibilità di averne conoscenza.
SEZIONE
XIII.
DELLE SOCIETÀ CON PARTECIPAZIONE DELLO STATO
O DI ENTI PUBBLICI.
2449. (Società
con partecipazione dello Stato o di enti pubblici). Se
lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazioni in una società per
azioni, lo statuto può ad essi conferire la facoltà di nominare uno o più
amministratori o sindaci ovvero componenti del consiglio di sorveglianza.
Gli amministratori e i sindaci o i componenti
del consiglio di sorveglianza nominati a norma del comma precedente
possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati.
Essi hanno i diritti e gli obblighi dei membri
nominati dall'assemblea.
Sono salve le disposizioni delle leggi
speciali.
2450. (Amministratori e sindaci
nominati dallo Stato o da enti pubblici). Le disposizioni
dell'articolo precedente si applicano anche nel caso in cui la legge o lo
statuto attribuisca allo Stato o a enti pubblici, anche in mancanza di
partecipazione azionaria, la nomina di uno o più amministratori o sindaci
o componenti del consiglio di sorveglianza, salvo che la legge disponga
diversamente.
Qualora uno o più sindaci siano nominati
dallo Stato, il presidente del collegio sindacale deve essere scelto tra
essi.
SEZIONE
XIV.
DELLE SOCIETÀ DI INTERESSE NAZIONALE
2451. (Norme
applicabili). Le
disposizioni di questo capo si applicano anche alle società per azioni
d'interesse nazionale, compatibilmente con le disposizioni delle leggi
speciali che stabiliscono per tali società una particolare disciplina
circa la gestione sociale, la trasferibilità delle azioni, il diritto di
voto e la nomina degli amministratori, dei sindaci e dei dirigenti.".
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Art.
2
(Modifica della disciplina riguardante le società in accomandita per
azioni)
1. Il Capo VI del Titolo V del Libro V del codice
civile è sostituito dal seguente:
"CAPO
VI.
DELLA
SOCIETA' IN ACCOMANDITA PER AZIONI.
2452. (Responsabilità
e partecipazioni). Nella
società in accomandita per azioni i soci accomandatari rispondono
solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, e i soci
accomandanti sono obbligati nei limiti della quota di capitale
sottoscritta.
Le quote di partecipazione dei soci sono
rappresentate da azioni.
2453. (Denominazione sociale). La
denominazione della società è costituita dal nome di almeno uno dei soci
accomandatari, con l'indicazione di società in accomandita per azioni.
2454. (Norme applicabili). Alla
società in accomandita per azioni sono applicabili le norme relative alla
società per azioni, in quanto compatibili con le disposizioni seguenti.
2455. (Soci accomandatari). L'atto
costitutivo deve indicare i soci accomandatari.
I soci accomandatari sono di diritto
amministratori e sono soggetti agli obblighi degli amministratori della
società per azioni.
2456. (Revoca degli amministratori).
La revoca degli amministratori deve essere deliberata con la
maggioranza prescritta per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria
della società per azioni.
Se la revoca avviene senza giusta causa,
l'amministratore revocato ha diritto al risarcimento dei danni.
2457. (Sostituzione degli
amministratori). L'assemblea con la maggioranza indicata nell'articolo
precedente provvede a sostituire l'amministratore che, per qualunque
causa, ha cessato dal suo ufficio. Nel caso di pluralità di
amministratori, la nomina deve essere approvata dagli amministratori
rimasti in carica.
Il nuovo amministratore assume la qualità di
socio accomandatario dal momento dell'accettazione della nomina.
2458. (Cessazione dall'ufficio di
tutti i soci amministratori). In caso di cessazione dall'ufficio di
tutti gli amministratori, la società si scioglie se nel termine di sei
mesi non si è provveduto alla loro sostituzione e i sostituti non hanno
accettato la carica.
Per questo periodo il collegio sindacale
nomina un amministratore provvisorio per il compimento degli atti di
ordinaria amministrazione. L'amministratore provvisorio non assume la
qualità di socio accomandatario.
2459. (Sindaci, consiglio
di sorveglianza e azione di responsabilità). I soci accomandatari
non hanno diritto di voto per le azioni ad essi spettanti nelle
deliberazioni dell'assemblea che concernono la nomina e la revoca dei
sindaci ovvero dei componenti del consiglio di sorveglianza e l'esercizio
dell'azione di responsabilità.
2460. (Modificazioni dell'atto
costitutivo). Le modificazioni dell'atto costitutivo devono essere
approvate dall'assemblea con le maggioranze prescritte per l'assemblea
straordinaria della società per azioni, e devono inoltre essere approvate
da tutti i soci accomandatari.
2461. (Responsabilità degli
accomandatari verso i terzi). La responsabilità dei soci
accomandatari verso i terzi è regolata dall'articolo 2304.
Il socio accomandatario che cessa dall'ufficio
di amministratore non risponde per le obbligazioni della società sorte
posteriormente all'iscrizione nel registro delle imprese della cessazione
dall'ufficio.".
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Art.
3
(Modifica della disciplina riguardante le società a responsabilità
limitata)
1. Il Capo VII del Titolo V del Libro V del codice
civile è sostituito dal seguente:
"CAPO
VII
DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA.
SEZIONE I.
DISPOSIZIONI GENERALI.
2462.(Responsabilità).
Nella società a responsabilità limitata per le
obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.
In caso di insolvenza della società, per le
obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui l'intera partecipazione è
appartenuta ad una sola persona, questa risponde illimitatamente quando i
conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto
dall'articolo 2464, o fin quando non sia stata attuata la pubblicità
prescritta dall'articolo 2470.
2463. (Costituzione). La società
può essere costituita con contratto o con atto unilaterale.
L'atto costitutivo deve essere redatto per
atto pubblico e deve indicare:
1) il cognome e il nome o la denominazione, la
data e il luogo di nascita o di costituzione, il domicilio o la sede, la
cittadinanza di ciascun socio;
2) la denominazione, contenente l'indicazione
di società a responsabilità limitata, e il comune ove sono poste la sede
della società e le eventuali sedi secondarie;
3) l'attività che costituisce l'oggetto
sociale;
4) l'ammontare del capitale, non inferiore a
diecimila euro, sottoscritto e di quello versato;
5) i conferimenti di ciascun socio e il valore
attribuito crediti e ai beni conferiti in natura;
6) la quota di partecipazione di ciascun
socio;
7) le norme relative al funzionamento della
società, indicando quelle concernenti l'amministrazione, la
rappresentanza;
8) le persone cui è affidata
l'amministrazione e gli eventuali soggetti incaricati del controllo
contabile;
9) l'importo globale, almeno approssimativo,
della spese per la costituzione poste a carico della società.
Si applicano alla società a responsabilità
limitata le disposizioni degli articoli 2329, 2330, 2331, 2332 e 2341.
SEZIONE
II.
DEI CONFERIMENTI E DELLE QUOTE.
2464. (Conferimenti).
Il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore
all'ammontare globale del capitale sociale.
Possono essere conferiti tutti gli elementi
dell'attivo suscettibili di valutazione economica.
Se nell'atto costitutivo non è stabilito
diversamente, il conferimento deve farsi in danaro.
Alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve
essere versato presso una banca almeno il venticinque per cento dei
conferimenti in danaro e l'intero soprapprezzo o, nel caso di costituzione
con atto unilaterale, il loro intero ammontare. Il versamento può essere
sostituito dalla stipula, per un importo almeno corrispondente, di una
polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con le
caratteristiche determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri; in tal caso il socio può in ogni momento sostituire la polizza
o la fideiussione con il versamento del corrispondente importo in danaro.
Per i conferimenti di beni in natura e di
crediti si osservano le disposizioni degli articoli 2254 e 2255. Le quote
corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al
momento della sottoscrizione.
Il conferimento può anche avvenire mediante
la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione
bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato,
gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o
di servizi a favore della società. In tal caso, se l'atto costitutivo lo
prevede, la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio
con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in
danaro presso la società.
Se viene meno la pluralità dei soci, i
versamenti ancora dovuti devono essere effettuati nei novanta giorni.
2465. (Stima dei conferimenti di
beni in natura e di crediti). Chi conferisce beni in natura o crediti
deve presentare la relazione giurata di un esperto o di una società di
revisione iscritti nel registro dei revisori contabili o di una società
di revisione iscritta nell'apposito registro albo. La relazione, che deve
contenere la descrizione dei beni o crediti conferiti, l'indicazione dei
criteri di valutazione adottati e l'attestazione che il loro valore è
almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del
capitale sociale e dell'eventuale soprapprezzo, deve essere allegata
all'atto costitutivo.
La disposizione del precedente comma si
applica in caso di acquisto da parte della società, per un corrispettivo
pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei
soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla
iscrizione della società nel registro delle imprese. In tal caso
l'acquisto, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, deve essere
autorizzato con decisione dei soci a norma dell'articolo 2479.
Nei casi previsti dai precedenti commi si
applicano il secondo comma dell'articolo 2343 ed il quarto e quinto comma
dell'articolo 2343-bis.
2466. (Mancata esecuzione dei
conferimenti). Se il socio non esegue il conferimento nel termine
prescritto, gli amministratori diffidano il socio moroso ad eseguirlo nel
termine di trenta giorni.
Decorso inutilmente questo termine gli
amministratori, qualora non ritengano utile promuovere azione per
l'esecuzione dei conferimenti dovuti, possono vendere agli altri soci in
proporzione della loro partecipazione la quota del socio moroso. La
vendita è effettuata a rischio e pericolo del medesimo per il valore
risultante dall'ultimo bilancio approvato. In mancanza di offerte per
l'acquisto, se l'atto costitutivo lo consente, la quota è venduta
all'incanto.
Se la vendita non può aver luogo per mancanza
di compratori, gli amministratori escludono il socio, trattenendo le somme
riscosse. Il capitale deve essere ridotto in misura corrispondente.
Il socio moroso non può partecipare alle
decisioni dei soci.
Le disposizioni dei precedenti commi si
applicano anche nel caso in cui per qualsiasi motivo siano scadute o
divengano inefficaci la polizza assicurativa o la garanzia bancaria
prestate ai sensi dell'articolo 2464. Resta salva in tal caso la
possibilità del socio di sostituirle con il versamento del corrispondente
importo di danaro.
2467. (Finanziamenti dei soci). Il
rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato
rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno
precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere
restituito.
Ai fini del precedente comma s'intendono
finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma
effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in
considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un
eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto
oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe
stato ragionevole un conferimento.
2468. (Quote di partecipazione).
Le partecipazioni dei soci non possono essere rappresentate da azioni né
costituire oggetto di sollecitazione all'investimento.
Salvo quanto disposto dal quarto comma del
presente articolo, i diritti sociali spettano ai soci in misura
proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. Se l'atto
costitutivo non prevede diversamente, le partecipazioni dei soci sono
determinate in misura proporzionale al conferimento.
Resta salva la possibilità che l'atto
costitutivo preveda l'attribuzione a singoli soci di particolari diritti
riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli
utili.
Salvo diversa disposizione dell'atto
costitutivo e salvo in ogni caso quanto previsto dal primo comma
dell'articolo 2473, i diritti previsti dal precedente comma possono essere
modificati solo con il consenso di tutti i soci.
Nel caso di comproprietà di una
partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da
un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli
articoli 1105 e 1106. Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle
partecipazioni si applica l'articolo 2352.
2469. (Trasferimento delle
partecipazioni). Le partecipazioni sono liberamente trasmissibili per
atto tra vivi e per successione a causa di morte, salvo contraria
disposizione dell'atto costitutivo.
Qualora l'atto costitutivo preveda
l'intrasferibilità delle partecipazioni o ne subordini il trasferimento
al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi senza prevederne
condizioni e limiti, o ponga condizioni o limiti che nel caso concreto
impediscono il trasferimento a causa di morte, il socio o i suoi eredi
possono esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2473. In
tali casi l'atto costitutivo può stabilire un termine, non superiore a
due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della
partecipazione, prima del quale il recesso non può essere esercitato.
2470. (Efficacia e pubblicità). Il
trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal
momento dell'iscrizione nel libro dei soci secondo quanto previsto nel
successivo comma.
L'atto di trasferimento, con sottoscrizione
autenticata, deve essere depositato entro trenta giorni, a cura del notaio
autenticante, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui
circoscrizione è stabilita la sede sociale. L'iscrizione del
trasferimento nel libro dei soci ha luogo, su richiesta dell'alienante o
dell'acquirente, verso esibizione del titolo da cui risultino il
trasferimento e l'avvenuto deposito. In caso di trasferimento a causa di
morte il deposito e l'iscrizione sono effettuati a richiesta dell'erede o
del legatario verso presentazione della documentazione richiesta per
l'annotazione nel libro dei soci dei corrispondenti trasferimenti in
materia di società per azioni.
Se la quota è alienata con successivi
contratti a più persone, quella tra esse che per prima ha effettuato in
buona fede l'iscrizione nel registro delle imprese è preferita alle
altre, anche se il suo titolo è di data posteriore.
Quando l'intera partecipazione appartiene ad
un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori
devono depositare per l'iscrizione del registro delle imprese una
dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della
denominazione, della data e del luogo di nascita o di costituzione, del
domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio.
Quando si costituisce o ricostituisce la
pluralità dei soci, gli amministratori ne devono depositare apposita
dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.
L'unico socio o colui che cessa di essere tale
può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.
Le dichiarazioni degli amministratori previste
dai precedenti quarto e quinto comma devono essere depositate entro trenta
giorni dall'iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di
tale iscrizione.
2471. (Espropriazione della
partecipazione). La partecipazione può formare oggetto di
espropriazione. Il pignoramento si esegue mediante notificazione al
debitore e alla società e successiva iscrizione nel registro delle
imprese. Gli amministratori procedono senza indugio all'annotazione nel
libro dei soci.
L'ordinanza del giudice che dispone la vendita
della partecipazione deve essere notificata alla società a cura del
creditore.
Se la partecipazione non è liberamente
trasferibile e il creditore, il debitore e la società non si accordano
sulla vendita della quota stessa, la vendita ha luogo all'incanto; ma la
vendita è priva di effetto se, entro dieci giorni dall'aggiudicazione, la
società presenta un altro acquirente che offra lo stesso prezzo.
Le disposizioni del comma precedente si
applicano anche in caso di fallimento di un socio.
2471-bis. (Pegno, usufrutto e
sequestro della partecipazione). La partecipazione può formare
oggetto di pegno, usufrutto e sequestro. Salvo quanto disposto dal terzo
comma dell'articolo che precede, si applicano le disposizioni
dell'articolo 2352.
2472. (Responsabilità
dell'alienante per i versamenti ancora dovuti). Nel caso di cessione
della partecipazione l'alienante è obbligato solidalmente con
l'acquirente, per il periodo di tre anni dall'iscrizione del trasferimento
nel libro dei soci, per i versamenti ancora dovuti.
Il pagamento non può essere domandato
all'alienante se non quando la richiesta al socio moroso è rimasta
infruttuosa.
2473. (Recesso del socio). L'atto
costitutivo determina quando il socio può recedere dalla società e le
relative modalità. In ogni caso il diritto di recesso compete ai soci che
non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società,
alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione al
trasferimento della sede all'estero alla eliminazione di una o più cause
di recesso previste dall'atto costitutivo e al compimento di operazioni
che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società
determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei
diritti attribuiti ai soci a norma dell'articolo 2468, quarto comma.
Restano salve le disposizioni in materia di recesso per le società
soggette ad attività di direzione e coordinamento.
Nel caso di società contratta a tempo
indeterminato il diritto di recesso compete al socio in ogni momento e può
essere esercitato con un preavviso di almeno sei mesi; l'atto costitutivo
può prevedere un periodo di preavviso di durata maggiore purché non
superiore ad un anno.
I soci che recedono dalla società hanno
diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in
proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato tenendo
conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso;
in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione
giurata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle
spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal
caso il primo comma dell'articolo 1349.
Il rimborso delle partecipazioni per cui è
stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro sei mesi
dalla comunicazione del medesimo fatta alla società. Esso può avvenire
anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle
loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato
da soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato
utilizzando riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente
riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'articolo
2482 e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della
partecipazione del socio receduto, la società viene posta in
liquidazione.
Il recesso non può essere esercitato e, se già
esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che
lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.
2473-bis. (Esclusione
del socio). L'atto costitutivo può prevedere specifiche ipotesi di
esclusione per giusta causa del socio. In tal caso si applicano le
disposizioni del precedente articolo, esclusa la possibilità del rimborso
della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.
2474. (Operazioni sulle proprie
partecipazioni). In nessun caso la società può acquistare o
accettare in garanzia partecipazioni proprie, ovvero accordare prestiti o
fornire garanzia per il loro acquisto o la loro sottoscrizione.
SEZIONE
III.
DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ E DEI CONTROLLI.
2475. (Amministrazione
della società). Salvo
diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'amministrazione della società
è affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci presa ai
sensi dell'articolo 2479.
All'atto di nomina degli amministratori si
applicano il quarto e quinto comma dell'articolo 2383.
Quando l'amministrazione è affidata a più
persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione. L'atto
costitutivo può tuttavia prevedere, salvo quanto disposto nell'ultimo
comma del presente articolo, che l'amministrazione sia ad esse affidata
disgiuntamente oppure congiuntamente; in tali casi si applicano,
rispettivamente, gli articoli 2257 e 2258.
Qualora sia costituito un consiglio di
amministrazione, l'atto costitutivo può prevedere che le decisioni siano
adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso
per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori
devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il
consenso alla stessa.
La redazione del progetto di bilancio e dei
progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del
capitale ai sensi dell'articolo 2481 sono in ogni caso di competenza del
consiglio di amministrazione.
2475-bis. (Rappresentanza
della società). Gli amministratori hanno la rappresentanza generale
della società.
Le limitazioni ai poteri degli amministratori
che risultano dall'atto costitutivo o dall'atto di nomina, anche se
pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi
abbiano intenzionalmente agito a danno della società.
2475-ter. (Conflitto
di interessi). I contratti conclusi dagli amministratori che hanno la
rappresentanza della società in conflitto di interessi, per conto proprio
o di terzi, con la medesima possono essere annullati su domanda della
società, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo.
Le decisioni adottate dal consiglio di
amministrazione con il voto determinante di un amministratore in conflitto
di interessi con la società, qualora le cagionino un danno patrimoniale,
possono essere impugnate entro tre mesi dagli amministratori e, ove
esistenti, dai soggetti previsti dall'articolo 2477. In ogni caso sono
salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti
compiuti in esecuzione della decisione.
2476. (Responsabilità degli
amministratori e controllo dei soci). Gli amministratori sono
solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti
dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto
costitutivo per l'amministrazione della società. Tuttavia la
responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da
colpa e, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, abbiano
fatto constare del proprio dissenso.
I soci che non partecipano all'amministrazione
hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento
degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro
fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.
L'azione di responsabilità contro gli
amministratori è promossa da ciascun socio, il quale può altresì
chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società,
che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori
medesimi. In tal caso il giudice può subordinare il provvedimento alla
prestazione di apposita cauzione.
In caso di accoglimento della domanda la
società, salvo il suo diritto di regresso nei confronti degli
amministratori, rimborsa agli attori le spese di giudizio e quelle da essi
sostenute per l'accertamento dei fatti.
Salvo diversa disposizione dell'atto
costitutivo, l'azione di responsabilità contro gli amministratori può
essere oggetto di rinuncia o transazione da parte della società, purché
vi consenta una maggioranza dei soci rappresentante almeno i due terzi del
capitale sociale e purché non si oppongano tanti soci che rappresentano
almeno il decimo del capitale sociale.
Le disposizioni dei precedenti commi non
pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni spettante al singolo
socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti dolosi o
colposi degli amministratori.
Sono altresì solidalmente responsabili con
gli amministratori, ai sensi dei precedenti commi, i soci che hanno
intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la
società, i soci o i terzi.
L'approvazione del bilancio da parte dei soci
non implica liberazione degli amministratori e dei sindaci per le
responsabilità incorse nella gestione sociale.
2477. (Controllo legale dei conti). L'atto
costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, la
nomina di un collegio sindacale o di un revisore.
La nomina del collegio sindacale è
obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo
stabilito per le società per azioni.
La nomina del collegio sindacale è altresì
obbligatoria se per due esercizi consecutivi siano stati superati due dei
limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435 bis. L'obbligo cessa
se, per due esercizi consecutivi, due dei predetti limiti non vengono
superati.
Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si
applicano le disposizioni in tema di società per azioni.
2478. (Libri sociali obbligatori). Oltre
i libri e le altre scritture contabili prescritti nell'articolo 2214, la
società deve tenere:
1) il libro dei soci, nel quale devono essere
indicati il nome dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i
versamenti fatti sulle partecipazioni, nonché le variazioni nelle persone
dei soci;
2) il libro delle decisioni dei soci, nel
quale sono trascritti senza indugio sia i verbali delle assemblee, anche
se redatti per atto pubblico, sia le decisioni prese ai sensi del primo
periodo del terzo comma dell'articolo 2479; la relativa documentazione è
conservata dalla società;
3) il libro delle decisioni degli
amministratori;
4) il libro delle decisioni del collegio
sindacale o del revisore nominati ai sensi dell'articolo 2477.
I primi tre libri devono essere tenuti a cura
degli amministratori e il quarto a cura dei sindaci o del revisore.
I contratti della società con l'unico socio o
le operazioni a favore dell'unico socio sono opponibili ai creditori della
società solo se risultano dal libro indicato nel numero 3 del primo comma
o da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento.
2478-bis. (Bilancio e
distribuzione degli utili ai soci). Il bilancio deve essere redatto
con l'osservanza degli articoli da 2423, 2423-bis, 2423-ter, 2424,
2424-bis, 2425, 2425-bis, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430 e
2431, salvo quanto disposto dall'articolo 2435- bis. Esso è
presentato ai soci entro il termine stabilito dall'atto costitutivo e
comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio
sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle
condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364.
Entro trenta giorni dalla decisione dei soci
di approvazione del bilancio devono essere depositati presso l'ufficio del
registro delle imprese, a norma dell'articolo 2435, copia del bilancio
approvato e l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle
partecipazioni sociali.
La decisione dei soci che approva il bilancio
decide sulla distribuzione degli utili ai soci.
Possono essere distribuiti esclusivamente gli
utili realmente conseguiti e risultanti da bilancio regolarmente
approvato.
Se si verifica una perdita del capitale
sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il
capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.
Gli utili erogati in violazione delle
disposizioni del presente articolo non sono ripetibili se i soci li hanno
riscossi in buona fede in base a bilancio regolarmente approvato, da cui
risultano utili netti corrispondenti.
SEZIONE
IV.
DELLE DECISIONI DEI SOCI.
2479. (Decisioni
dei soci). I
soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall'atto
costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti
soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono
alla loro approvazione:
In ogni caso sono riservate alla competenza
dei soci:
1) l'approvazione del bilancio e la
distribuzione degli utili;
2) la nomina, se prevista nell'atto
costitutivo, degli amministratori;
3) la nomina nei casi previsti dall'articolo
2477 dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
5) la decisione di compiere operazioni che
comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato
nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.
L'atto costitutivo può prevedere che le
decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla
base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti
sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto
della decisione ed il consenso alla stessa.
Qualora nell'atto costitutivo non vi sia la
previsione di cui al terzo comma ed in ogni caso con riferimento alle
materie indicate nei numeri 4) e 5) del secondo comma del presente
articolo oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero
di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le
decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione
assembleare ai sensi dell'articolo 2479-bis.
Ogni socio ha diritto di partecipare alle
decisioni previste dal presente articolo ed il suo voto vale in misura
proporzionale alla sua partecipazione.
Salvo diversa disposizione dell'atto
costitutivo, le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole dei
soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.
2479-bis. (Assemblea dei
soci). L'atto costitutivo determina i modi di convocazione
dell'assemblea dei soci, tali comunque da assicurare la tempestiva
informazione sugli argomenti da trattare. In mancanza la convocazione è
effettuata mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto
giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci.
Se l'atto costitutivo non dispone
diversamente, il socio può farsi rappresentare in assemblea e la relativa
documentazione è conservata secondo quanto prescritto dall'articolo 2478,
primo comma, numero 2).
Salvo diversa disposizione dell'atto
costitutivo l'assemblea si riunisce presso la sede sociale ed è
regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano
almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta e,
nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479,
con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del
capitale sociale.
L'assemblea è presieduta dalla persona
indicata nell'atto costitutivo o, in mancanza, da quella designata dagli
intervenuti. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della
costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola
il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di
tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.
In ogni caso la deliberazione s'intende
adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli
amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e
nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.
2479-ter. (Invalidità delle
decisioni dei soci). Le decisioni dei soci che non sono prese in
conformità della legge o dell'atto costitutivo possono essere impugnate
dai soci che non vi hanno consentito, da ciascun amministratore e dal
collegio sindacale entro tre mesi dalla loro trascrizione nel libro delle
decisioni dei soci. Il tribunale, qualora ne ravvisi l'opportunità e ne
sia fatta richiesta dalla società o da chi ha proposto l'impugnativa, può
assegnare un termine non superiore a sei mesi per l'adozione di una nuova
decisione idonea ad eliminare la causa di invalidità.
Qualora possano recare danno alla società,
sono impugnabili a norma del precedente comma le decisioni assunte con la
partecipazione determinante di soci che hanno, per conto proprio o di
terzi, un interesse in conflitto con quello della società.
Le decisioni aventi oggetto illecito o
impossibile e quelle prese in assenza assoluta di informazione possono
essere impugnate da chiunque vi abbia interesse entro tre anni dalla
trascrizione indicata nel primo periodo del precedente primo comma.
Possono essere impugnate senza limiti di tempo le deliberazioni che
modificano l'oggetto sociale prevedendo attività impossibili o illecite.
Si applicano, in quanto compatibili, gli
articoli 2377, quarto, sesto, settimo e ottavo comma, 2378, 2379-bis,
2379-ter e 2434-bis.
SEZIONE
V.
DELLE MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO.
2480.(Modificazioni
dell'atto costitutivo). Le
modificazioni dell'atto costitutivo sono deliberate dall'assemblea dei
soci a norma dell'articolo 2479-bis.
Il verbale è redatto da notaio e si applica l'articolo 2436.
2481. (Aumento di capitale). L'atto
costitutivo può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare
il capitale sociale, determinandone i limiti e le modalità di esercizio;
la decisione degli amministratori, che deve risultare da verbale redatto
senza indugio da notaio, deve essere depositata ed iscritta a norma
dell'articolo 2436.
La decisione di aumentare il capitale sociale
non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti
non sono stati integralmente eseguiti.
2481-bis. (Aumento di
capitale mediante nuovi conferimenti). In caso di decisione di aumento
del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto
di sottoscriverlo in proporzione delle partecipazioni da essi possedute.
L'atto costitutivo può prevedere, salvo per il caso di cui all'articolo
2482-ter, che l'aumento di capitale possa essere attuato anche
mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta
ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a
norma dell'articolo 2473.
La decisione di aumento di capitale prevede
l'eventuale soprapprezzo e le modalità ed i termini entro i quali può
essere esercitato il diritto di sottoscrizione. Tali termini non possono
essere inferiori a trenta giorni dal momento in cui viene comunicato ai
soci che l'aumento di capitale può essere sottoscritto. La decisione può
anche consentire, disciplinandone le modalità, che la parte dell'aumento
di capitale non sottoscritta da uno o più soci sia sottoscritta dagli
altri soci o da terzi.
Se l'aumento di capitale non è integralmente
sottoscritto nel termine stabilito dalla decisione, il capitale è
aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte soltanto se la
deliberazione medesima lo abbia espressamente consentito.
Salvo quanto previsto dal secondo periodo del
quarto comma e dal quinto comma dell'articolo 2464, i sottoscrittori
dell'aumento di capitale devono, all'atto della sottoscrizione, versare
alla società almeno il venticinque per cento della parte di capitale
sottoscritta e, se previsto, l'intero soprapprezzo. Per i conferimenti di
beni in natura o di crediti si applica quanto disposto dal quarto comma
dell'articolo 2464.
Se l'aumento di capitale è sottoscritto
dall'unico socio, il conferimento in danaro deve essere integralmente
versato all'atto della sottoscrizione.
Nei trenta giorni dall'avvenuta sottoscrizione
gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro delle
imprese un'attestazione che l'aumento di capitale è stato eseguito.
2481-ter. (Passaggio di
riserve a capitale). La società può aumentare il capitale imputando
ad esso le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto
disponibili.
In questo caso la quota di partecipazione di
ciascun socio resta immutata.
2482. (Riduzione del capitale
sociale). La riduzione del capitale sociale può avere luogo, nei
limiti previsti dal numero 4) dell'articolo 2463, mediante rimborso ai
soci delle quote pagate o mediante liberazione di essi dall'obbligo dei
versamenti ancora dovuti.
La decisione dei soci di ridurre il capitale
sociale può essere eseguita soltanto dopo tre mesi dal giorno
dell'iscrizione nel registro delle imprese della decisione medesima, purché
entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione
abbia fatto opposizione.
Il tribunale, quando ritenga infondato il
pericolo di pregiudizio per i creditori oppure la società abbia prestato
un'idonea garanzia, dispone che l'esecuzione abbia luogo nonostante
l'opposizione.
2482-bis. (Riduzione del
capitale per perdite). Quando risulta che il capitale è diminuito di
oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori devono senza
indugio convocare l'assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti.
All'assemblea deve essere sottoposta una
relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società,
con le osservazioni nei casi previsti dall'articolo 2477 del collegio
sindacale o del revisore. Se l'atto costitutivo non prevede diversamente,
copia della relazione e delle osservazioni deve essere depositata nella
sede della società almeno otto giorni prima dell'assemblea, perché i
soci possano prenderne visione.
Nell'assemblea gli amministratori devono dare
conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione
prevista nel precedente comma.
Se entro l'esercizio successivo la perdita non
risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea convocata per
l'approvazione del bilancio deve ridurre il capitale in proporzione delle
perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci o il
revisore nominati ai sensi dell'articolo 2477 devono chiedere al tribunale
che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite
risultanti dal bilancio.
Il tribunale, anche su istanza di qualsiasi
interessato, provvede con decreto soggetto a reclamo, che deve essere
iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori.
Si applica, in quanto compatibile, l'ultimo
comma dell'articolo 2446.
2482-ter. (Riduzione del
capitale al disotto del minimo legale). Se, per la perdita di oltre un
terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dal
numero 4) dell'articolo 2463, gli amministratori devono senza indugio
convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il
contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto
minimo.
E' fatta salva la possibilità di deliberare
la trasformazione della società.
2482-quater. (Riduzione
del capitale per perdite e diritti dei soci. In tutti i casi di
riduzione del capitale per perdite è esclusa ogni modificazione delle
quote di partecipazione e dei diritti spettanti ai soci.
2483. (Emissione di titoli di
debito). Se l'atto costitutivo lo prevede, la società può emettere
titoli di debito. In tal caso l'atto costitutivo attribuisce la relativa
competenza ai soci o agli amministratori determinando gli eventuali
limiti, le modalità e le maggioranze necessarie per la decisione.
I titoli emessi ai sensi del precedente comma
possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti
a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di
successiva circolazione dei titoli di debito, chi li trasferisce risponde
della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano
investitori professionali ovvero soci della società medesima.
La decisione di emissione dei titoli prevede
le condizioni del prestito e le modalità del rimborso ed è iscritta a
cura degli amministratori presso il registro delle imprese. Può altresì
prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei
titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.
Restano salve le disposizioni di leggi
speciali relative a particolari categorie di società e alle riserve di
attività.".
|
|
Art.
4
(Modifica della disciplina riguardante lo scioglimento e la liquidazione
delle società di capitali)
1. Dopo il Capo VII del Titolo V del Libro V del codice
civile è aggiunto il seguente:
"CAPO
VIII.
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLE SOCIETA' DI CAPITALI.
2484.
(Cause di scioglimento). Le
società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità
limitata si sciolgono:
1) per il decorso del termine;
2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o
per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l'assemblea,
all'uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche
statutarie;
3) per l'impossibilità di funzionamento o per
la continuata inattività dell'assemblea;
4) per la riduzione del capitale al disotto
del minimo legale, salvo quanto è disposto dagli articoli 2447 e 2482-ter;
5) nelle ipotesi previste dagli articoli 2437-quater
e 2473;
6) per deliberazione dell'assemblea;
7) per le altre cause previste dall'atto
costitutivo o dallo statuto.
La società inoltre si scioglie per le altre
cause previste dalla legge; in queste ipotesi le disposizioni dei seguenti
articoli si applicano in quanto compatibili.
Gli effetti dello scioglimento si determinano,
nelle ipotesi previste dai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) del primo comma,
alla data dell'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese
della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa e,
nell'ipotesi prevista dal numero 6) del medesimo comma, alla data
dell'iscrizione della relativa deliberazione.
Quando l'atto costitutivo o lo statuto
prevedono altre cause di scioglimento, essi devono determinare la
competenza a deciderle od accertarle, e ad effettuare gli adempimenti
pubblicitari di cui al precedente comma.
2485. (Obblighi degli
amministratori). Gli amministratori devono senza indugio accertare il
verificarsi di una causa di scioglimento e procedere agli adempimenti
previsti dal terzo comma dell'articolo 2484. Essi, in caso di ritardo od
omissione, sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni
subiti dalla società, dai soci, dai creditori sociali e dai terzi.
Quando gli amministratori omettono gli
adempimenti di cui al precedente comma, il tribunale, su istanza di
singoli soci o amministratori ovvero dei sindaci, accerta il verificarsi
della causa di scioglimento, con decreto che deve essere iscritto a norma
del terzo comma dell'articolo 2484.
2486. (Poteri degli amministratori).
Al verificarsi di una causa di scioglimento e fino al momento della
consegna di cui all'articolo 2487-bis, gli amministratori
conservano il potere di gestire la società, ai soli fini della
conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale.
Gli amministratori sono personalmente e
solidalmente responsabili dei danni arrecati alla società, ai soci, ai
creditori sociali ed ai terzi, per atti od omissioni compiuti in
violazione del precedente comma.
2487. (Nomina e revoca dei
liquidatori; criteri di svolgimento della liquidazione). Salvo che nei
casi previsti dai numeri 2), 4) e 6) del primo comma dell'articolo 2484
non abbia già provveduto l'assemblea e salvo che l'atto costitutivo o lo
statuto non dispongano in materia, gli amministratori, contestualmente
all'accertamento della causa di scioglimento, debbono convocare
l'assemblea dei soci perché deliberi, con le maggioranze previste per le
modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, su:
a) il numero dei liquidatori e le regole di
funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
b) la nomina dei liquidatori, con indicazione
di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
c) i criteri in base ai quali deve svolgersi
la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla
cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli
beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione
del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche
di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.
Se gli amministratori omettono la convocazione
di cui al comma precedente, il tribunale vi provvede su istanza di singoli
soci o amministratori, ovvero dei sindaci, e, nel caso in cui l'assemblea
non si costituisca o non deliberi, adotta con decreto le decisioni ivi
previste.
L'assemblea può sempre modificare, con le
maggioranze richieste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello
statuto, le deliberazioni di cui al primo comma.
I liquidatori possono essere revocati
dall'assemblea o, quando sussiste una giusta causa, dal tribunale su
istanza di soci, dei sindaci o del pubblico ministero.
2487-bis. (Pubblicità della
nomina dei liquidatori ed effetti). La nomina dei liquidatori e la
determinazione dei loro poteri, comunque avvenuta, nonché le loro
modificazioni, devono essere iscritte, a loro cura, nel registro delle
imprese.
Alla denominazione sociale deve essere
aggiunta l'indicazione trattarsi di società in liquidazione.
Avvenuta l'iscrizione di cui al primo comma
gli amministratori cessano dalla carica e consegnano ai liquidatori i
libri sociali, una situazione dei conti alla data di effetto dello
scioglimento ed un rendiconto sulla loro gestione relativo al periodo
successivo all'ultimo bilancio approvato. Di tale consegna viene redatto
apposito verbale.
2487-ter. (Revoca dello stato
di liquidazione). La società può in ogni momento revocare lo stato
di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di
scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze
richieste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto. Si
applica l'articolo 2436.
La revoca ha effetto solo dopo due mesi
dall'iscrizione nel registro delle imprese della relativa deliberazione,
salvo che consti il consenso dei creditori della società o il pagamento
dei creditori che non hanno dato il consenso. Qualora nel termine suddetto
i creditori anteriori all'iscrizione abbiano fatto opposizione, si applica
l'ultimo comma dell'articolo 2445.
2488. (Organi
sociali). Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e
sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto
compatibili, anche durante la liquidazione.
2489. (Poteri, obblighi e
responsabilità dei liquidatori). Salvo diversa disposizione
statutaria, ovvero adottata in sede di nomina, i liquidatori hanno il
potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.
I liquidatori debbono adempiere i loro doveri
con la professionalità e diligenza richieste dalla natura dell'incarico e
la loro responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza di tali
doveri è disciplinata secondo le norme in tema di responsabilità degli
amministratori.
2490. (Bilanci in fase di
liquidazione). I liquidatori devono redigere il bilancio e
presentarlo, alle scadenze previste per il bilancio di esercizio della
società, per l'approvazione all'assemblea o, nel caso previsto dal terzo
comma dell'articolo 2479, ai soci. Si applicano, in quanto compatibili con
la natura, le finalità e lo stato della liquidazione, le disposizioni
degli articoli 2423 e seguenti.
Nella relazione i liquidatori devono
illustrare l'andamento, le prospettive, anche temporali, della
liquidazione, ed i principi e criteri adottati per realizzarla.
Nella nota integrativa i liquidatori debbono
indicare e motivare i criteri di valutazione adottati.
Nel primo bilancio successivo alla loro nomina
i liquidatori devono indicare le variazioni nei criteri di valutazione
adottati rispetto all'ultimo bilancio approvato, e le ragioni e
conseguenze di tali variazioni. Al medesimo bilancio deve essere allegata
la documentazione consegnata dagli amministratori a norma del terzo comma
dell'articolo 2487-bis, con le eventuali osservazioni dei
liquidatori.
Quando sia prevista una continuazione, anche
parziale, dell'attività di impresa, le relative poste di bilancio devono
avere una indicazione separata; la relazione deve indicare le ragioni e le
prospettive della continuazione; la nota integrativa deve indicare e
motivare i criteri di valutazione adottati.
Qualora per oltre tre anni consecutivi non
venga depositato il bilancio di cui al presente articolo, la società è
cancellata d'ufficio dal registro delle imprese con gli effetti previsti
dall'articolo 2495.
2491. (Poteri e doveri particolari
dei liquidatori). Se i fondi disponibili risultano insufficienti per
il pagamento dei debiti sociali, i liquidatori possono chiedere
proporzionalmente ai soci i versamenti ancora dovuti.
I liquidatori non possono ripartire tra i soci
acconti sul risultato della liquidazione, salvo che dai bilanci risulti
che la ripartizione non incide sulla disponibilità di somme idonee alla
integrale e tempestiva soddisfazione dei creditori sociali; i liquidatori
possono condizionare la ripartizione alla prestazione da parte del socio
di idonee garanzie.
I liquidatori sono personalmente e
solidalmente responsabili per i danni cagionati ai creditori sociali con
la violazione delle disposizioni del comma precedente.
2492. (Bilancio finale di
liquidazione). Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere
il bilancio finale, indicando la parte spettante a ciascun socio o azione
nella divisione dell'attivo.
Il bilancio, sottoscritto dai liquidatori e
accompagnato dalla relazione dei sindaci e del soggetto incaricato della
revisione contabile, è depositato presso l'ufficio del registro delle
imprese.
Nei tre mesi successivi all'iscrizione
dell'avvenuto deposito, ogni socio può proporre reclamo davanti al
tribunale in contraddittorio dei liquidatori.
I reclami devono essere riuniti e decisi in
unico giudizio, nel quale tutti i soci possono intervenire. La trattazione
della causa ha inizio quando sia decorso il termine suddetto. La sentenza
fa stato anche riguardo ai non intervenuti.
2493. (Approvazione tacita del
bilancio). Decorso il termine di tre mesi senza che siano stati
proposti reclami, il bilancio finale di liquidazione s'intende approvato,
e i liquidatori, salvi i loro obblighi relativi alla distribuzione
dell'attivo risultante dal bilancio, sono liberati di fronte ai soci.
Indipendentemente dalla decorrenza del
termine, la quietanza, rilasciata senza riserve all'atto del pagamento
dell'ultima quota di riparto, importa approvazione del bilancio.
2494. (Deposito delle somme non
riscosse). Le somme spettanti ai soci, non riscosse entro tre mesi
dall'iscrizione dell'avvenuto deposito del bilancio a norma dell'articolo
2492, devono essere depositate presso una banca con l'indicazione del
cognome e del nome del socio o dei numeri delle azioni, se queste sono al
portatore.
2495. (Cancellazione della società).
Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono
chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese.
Ferma restando l'estinzione della società,
dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far
valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle
somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei
confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di
questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può
essere notificata presso l'ultima sede della società.
2496. (Deposito dei libri sociali). Compiuta
la liquidazione, la distribuzione dell'attivo o il deposito indicato
nell'articolo 2494, i libri della società devono essere depositati e
conservati per dieci anni presso l'ufficio del registro delle imprese;
chiunque può esaminarli, anticipando le spese.".
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Art.
5
(Nuove norme in tema di direzione e coordinamento di società)
1. Dopo il Capo VIII del Titolo V del Libro V del
codice civile è aggiunto il seguente:
"CAPO
IX.
DIREZIONE E COORDINAMENTO DI SOCIETA'.
2497. (Responsabilità).
Le società o gli enti che,
esercitando
attività di direzione e coordinamento di società, agiscono
nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi
di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime,
sono direttamente responsabili nei confronti dei soci di queste per il
pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della partecipazione
sociale, nonché nei confronti dei creditori sociali per la lesione
cagionata all'integrità del patrimonio della società. Non vi è
responsabilità quando il danno risulta mancante alla luce del risultato
complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero
integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette.
Risponde in solido chi abbia comunque preso
parte al fatto lesivo e, nei limiti del vantaggio conseguito, chi ne abbia
consapevolmente tratto beneficio.
Il socio ed il creditore sociale possono agire
contro la società o l'ente che esercita l'attività di direzione e
coordinamento, solo se non sono stati soddisfatti dalla società soggetta
alla attività di direzione e coordinamento.
Nel caso di fallimento, liquidazione coatta
amministrativa e amministrazione straordinaria di società soggetta ad
altrui direzione e coordinamento, l'azione spettante ai creditori di
questa è esercitata dal curatore o dal commissario liquidatore o dal
commissario straordinario.
2497-bis. (Pubblicità). La
società deve indicare la propria soggezione all'altrui attività di
direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché
mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del
registro delle imprese di cui al comma successivo.
E' istituita presso il registro delle imprese
apposita sezione nella quale sono indicati i soggetti che esercitano
attività di direzione e coordinamento e quelle che vi sono soggette.
Gli amministratori che omettono l'indicazione
di cui al comma primo ovvero l'iscrizione di cui al comma secondo, o le
mantengono quando la soggezione è cessata, sono responsabili dei danni
che la mancata conoscenza di tali fatti abbia recato ai soci o ai terzi.
La società deve esporre, in apposita sezione
della nota integrativa, un prospetto riepilogativo dei dati essenziali
dell'ultimo bilancio della società o dell'ente che esercita su di essa
l'attività di direzione e coordinamento.
Parimenti, gli amministratori devono indicare
nella relazione sulla gestione i rapporti intercorsi con chi esercita
l'attività di direzione e coordinamento e con le altre società che vi
sono soggette, nonché l'effetto che tale attività ha avuto
sull'esercizio dell'impresa sociale e sui suoi risultati.
2497-ter. (Motivazione delle
decisioni). Le decisioni delle società soggette ad attività di
direzione e coordinamento, quando da questa influenzate, debbono essere
analiticamente motivate e recare puntuale indicazione delle ragioni e
degli interessi la cui valutazione ha inciso sulla decisione. Di esse
viene dato adeguato conto nella relazione di cui all'articolo 2428.
2497-quater. (Diritto di
recesso). Il socio di società soggetta ad attività di direzione e
coordinamento può recedere:
a) quando la società o l'ente che esercita
attività di direzione e coordinamento ha deliberato una trasformazione
che implica il mutamento del suo scopo sociale, ovvero ha deliberato una
modifica del suo oggetto sociale consentendo l'esercizio di attività che
alterino in modo sensibile e diretto le condizioni economiche e
patrimoniali della società soggetta ad attività di direzione e
coordinamento;
b) quando a favore del socio sia stata
pronunciata, con decisione esecutiva, condanna di chi esercita attività
di direzione e coordinamento ai sensi dell'articolo 2497; in tal caso il
diritto di recesso può essere esercitato soltanto per l'intera
partecipazione del socio;
c) all'inizio ed alla cessazione dell'attività
di direzione e coordinamento, quando non si tratta di una società con
azioni quotate in mercati regolamentati e ne deriva un'alterazione delle
condizioni di rischio dell'investimento e non venga promossa un'offerta
pubblica di acquisto.
Si applicano, a seconda dei casi ed in quanto
compatibili, le disposizioni previste per il diritto di recesso del socio
nella società per azioni o in quella a responsabilità limitata.
2497-quinquies. (Finanziamenti
nell'attività di direzione e coordinamento). Ai finanziamenti
effettuati a favore della società da chi esercita attività di direzione
e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti
si applica l'articolo 2467.
2497-sexies. (Presunzioni). Ai
fini di quanto previsto nel presente capo, si presume salvo prova
contraria che l'attività di direzione e coordinamento di società sia
esercitata dalle società o enti tenuti al consolidamento dei loro bilanci
o che comunque le controllano ai sensi dell'articolo 2359.
Le disposizioni del presente capo si applicano
altresì a chi esercita attività di direzione e coordinamento di società
sulla base di un contratto con le società medesime o di clausole dei loro
statuti.".
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Art.
6
(Modifica della disciplina riguardante la trasformazione, la fusione e la
scissione delle società di capitali)
1. Dopo il Capo IX del Titolo V del Libro V del codice
civile è aggiunto il seguente:
"CAPO
X.
DELLA TRASFORMAZIONE, DELLA FUSIONE E DELLA SCISSIONE.
SEZIONE I.
DELLA TRASFORMAZIONE.
2498.
(Continuità dei rapporti giuridici). Con
la trasformazione l'ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e
prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell'ente che ha effettuato
la trasformazione.
2499.(Limiti alla trasformazione). Può
farsi luogo alla trasformazione anche in pendenza di procedura
concorsuale, purchè non vi siano incompatibilità con le finalità o lo
stato della stessa.
2500. (Contenuto, pubblicità ed
efficacia dell'atto di trasformazione).
La trasformazione in società per azioni, in
accomandita per azioni o a responsabilità limitata deve risultare
da atto pubblico, contenente le indicazioni previste dalla legge per
l'atto di costituzione del tipo adottato.
L'atto di trasformazione è soggetto alla
disciplina prevista per il tipo adottato ed alle forme di pubblicità
relative, nonché alla pubblicità richiesta per la cessazione dell'ente
che effettua la trasformazione.
La trasformazione ha effetto dall'ultimo degli
adempimenti pubblicitari di cui al comma precedente.
2500-bis. (Invalidità della
trasformazione). Eseguita la pubblicità di cui all'articolo
precedente, l'invalidità dell'atto di trasformazione non può essere
pronunciata.
Resta salvo il diritto al risarcimento del
danno eventualmente spettante ai partecipanti all'ente trasformato ed ai
terzi danneggiati dalla trasformazione.
2500-ter. (Trasformazione di
società di persone). Salvo diversa disposizione del contratto
sociale, la trasformazione di società di persone in società di capitali
è decisa con il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo
la parte attribuita a ciascuno negli utili; in ogni caso al socio che non
ha concorso alla decisione spetta il diritto di recesso.
Nei casi previsti dal precedente comma il
capitale della società risultante dalla trasformazione deve essere
determinato sulla base dei valori attuali degli elementi dell'attivo e del
passivo e deve risultare da relazione di stima redatta a norma
dell'articolo 2343 o, nel caso di società a responsabilità limitata,
dell'articolo 2465. Si applicano altresì, nel caso di società per azioni
o in accomandita per azioni, il secondo, terzo e, in quanto compatibile,
quarto comma dell'articolo 2343.
2500-quater. (Assegnazione di
azioni o quote). Nel caso previsto dall'articolo 2500-ter,
ciascun socio ha diritto all'assegnazione di un numero di azioni o di una
quota proporzionale alla sua partecipazione, salvo quanto disposto dai
commi successivi.
Il socio d'opera ha diritto all'assegnazione
di un numero di azioni o di una quota in misura corrispondente alla
partecipazione che l'atto costitutivo gli riconosceva precedentemente alla
trasformazione o, in mancanza, d'accordo tra i soci ovvero, in difetto di
accordo, determinata dal giudice secondo equità.
Nelle ipotesi di cui al comma precedente, le
azioni o quote assegnate agli altri soci si riducono proporzionalmente.
2500-quinquies.
(Responsabilità dei soci). La trasformazione non libera i soci a
responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni
sociali sorte prima degli adempimenti previsti dal terzo comma
dell'articolo 2500, se non risulta che i creditori sociali hanno dato il
loro consenso alla trasformazione.
Il consenso si presume se i creditori, ai
quali la deliberazione di trasformazione sia stata comunicata per
raccomandata o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto
ricevimento, non lo hanno espressamente negato nel termine di sessanta
giorni dal ricevimento della comunicazione.
2500-sexies. (Trasformazione
di società di capitali). Salvo diversa disposizione dello statuto, la
deliberazione di trasformazione di società di capitali in società di
persone è adottata con le maggioranze previste per le modifiche dello
statuto. E' comunque richiesto il consenso dei soci che con la
trasformazione assumono responsabilità illimitata.
Gli amministratori devono predisporre una
relazione che illustri le motivazioni e gli effetti della trasformazione.
Copia della relazione deve restare depositata presso la sede sociale
durante i trenta giorni che precedono l'assemblea convocata per deliberare
la trasformazione; i soci hanno diritto di prenderne visione e di
ottenerne gratuitamente copia.
Ciascun socio ha diritto all'assegnazione di
una partecipazione proporzionale al valore della sua quota o delle sue
azioni.
I soci che con la trasformazione assumono
responsabilità illimitata, rispondono illimitatamente anche per le
obbligazioni sociali sorte anteriormente alla trasformazione.
2500-septies. (Trasformazione
eterogenea da società di capitali). Le società disciplinate nei Capi
V, VI, VII del presente Titolo possono trasformarsi in consorzi, società
consortili, società cooperative, comunioni di azienda,
associazioni non riconosciute e fondazioni.
Si applica l'articolo. 2500-sexies, in
quanto compatibile.
La deliberazione deve essere assunta con il
voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto, e comunque con il
consenso dei soci che assumono responsabilità illimitata.
La deliberazione di trasformazione in
fondazione produce gli effetti che il Capo II del Titolo II del Libro
Primo ricollega all'atto di fondazione o alla volontà del fondatore.
2500-octies. (Trasformazione
eterogenea in società di capitali). I consorzi, le società
consortili, le comunioni d'azienda, le associazioni riconosciute e le
fondazioni possono trasformarsi in una delle società disciplinate nei
Capi V, VI e VII del presente Titolo.
La deliberazione di trasformazione deve essere
assunta, nei consorzi, con il voto favorevole della maggioranza assoluta
dei consorziati; nelle comunioni di aziende all'unanimità; nelle società
consortili e nelle associazioni con la maggioranza richiesta dalla legge o
dall'atto costitutivo per lo scioglimento anticipato.
La trasformazione di associazioni in società
di capitali può essere esclusa dall'atto costitutivo o, per determinate
categorie di associazioni, dalla legge; non è comunque ammessa per le
associazioni che abbiano ricevuto contributi pubblici oppure liberalità e
oblazioni del pubblico. Il capitale sociale della società risultante
dalla trasformazione è diviso in parti uguali fra gli associati, salvo
diverso accordo tra gli stessi.
La trasformazione di fondazioni in società di
capitali è disposta dall'autorità governativa, su proposta dell'organo
competente. Le azioni o quote sono assegnate secondo le disposizioni
dell'atto di fondazione o, in mancanza, dell'articolo 31.
2500-novies. (Opposizione dei
creditori). In deroga a quanto disposto dal terzo comma dell'articolo
2500, la trasformazione eterogenea ha effetto dopo sessanta giorni
dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti dallo stesso articolo,
salvo che consti il consenso dei creditori o il pagamento dei creditori
che non hanno dato il consenso.
I creditori possono, nel suddetto termine di
sessanta giorni, fare opposizione. Si applica in tal caso l'ultimo comma
dell'articolo 2445.
SEZIONE
II.
DELLA FUSIONE DELLE SOCIETÀ.
2501. (Forme
di fusione). La
fusione di più società può eseguirsi mediante la costituzione di una
nuova società, o mediante l'incorporazione in una società di una o più
altre.
La partecipazione alla fusione non è
consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato la
distribuzione dell'attivo.
2501-bis. (Fusione a seguito
di acquisizione con indebitamento). Nel caso di fusione tra società,
una delle quali abbia contratto debiti per acquisire il controllo
dell'altra, quando per effetto della fusione il patrimonio di quest'ultima
viene a costituire garanzia generica o fonte di rimborso di detti debiti,
si applica la disciplina del presente articolo.
Il progetto di fusione di cui all'articolo
2501-ter deve indicare le risorse finanziarie previste per il
soddisfacimento delle obbligazioni della società risultante dalla
fusione.
La relazione di cui all'articolo 2501-quinquies
deve indicare le ragioni che giustificano l'operazione e contenere un
piano economico e finanziario con indicazione della fonte delle risorse
finanziarie e la descrizione degli obiettivi che si intendono raggiungere.
La relazione degli esperti di cui all'articolo
2501-sexies, attesta la ragionevolezza delle indicazioni contenute
nel progetto di fusione ai sensi del precedente secondo comma.
Al progetto deve essere allegata relazione
della società di revisione incaricata della revisione contabile
obbligatoria della società obiettivo o della società acquirente.
Alle fusioni di cui al primo comma non si
applicano le disposizioni degli articoli 2505 e 2505-bis.
2501-ter. (Progetto di
fusione). L'organo amministrativo delle società partecipanti alla
fusione redige un progetto di fusione, dal quale devono in ogni caso
risultare:
1) il tipo, la denominazione o ragione
sociale, la sede delle società partecipanti alla fusione;
2) l'atto costitutivo della nuova società
risultante dalla fusione o di quella incorporante, con le eventuali
modificazioni derivanti dalla fusione;
3) il rapporto di cambio delle azioni o quote,
nonché l'eventuale conguaglio in danaro;
4) le modalità di assegnazione delle azioni o
delle quote della società che risulta dalla fusione o di quella
incorporante;
5) la data dalla quale tali azioni o quote
partecipano agli utili;
6) la data a decorrere dalla quale le
operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate al
bilancio della società che risulta dalla fusione o di quella
incorporante;
7) il trattamento eventualmente riservato a
particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle
azioni;
8) i vantaggi particolari eventualmente
proposti a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle società
partecipanti alla fusione.
Il conguaglio in danaro indicato nel numero 3)
del comma precedente non può essere superiore al dieci per cento del
valore nominale delle azioni o delle quote assegnate.
Il progetto di fusione è depositato per
l'iscrizione nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le società
partecipanti alla fusione.
Tra l'iscrizione del progetto e la data
fissata per la decisione in ordine alla fusione devono intercorrere almeno
trenta giorni, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime.
2501-quater. (Situazione
patrimoniale). L'organo amministrativo delle società partecipanti
alla fusione deve redigere, con l'osservanza delle norme sul bilancio
d'esercizio, la situazione patrimoniale delle società stesse, riferita ad
una data non anteriore di oltre centoventi giorni al giorno in cui il
progetto di fusione è depositato nella sede della società.
La situazione patrimoniale può essere
sostituita dal bilancio dell'ultimo esercizio, se questo è stato chiuso
non oltre sei mesi prima del giorno del deposito indicato nel primo comma.
2501-quinquies. (Relazione
dell'organo amministrativo). L'organo amministrativo delle società
partecipanti alla fusione deve predisporre una relazione che illustri e
giustifichi, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di
fusione e in particolare il rapporto di cambio delle azioni o delle quote.
La relazione deve indicare i criteri di
determinazione del rapporto di cambio.
Nella relazione devono essere segnalate le
eventuali difficoltà di valutazione.
2501-sexies. (Relazione degli
esperti). Uno o più esperti per ciascuna società devono redigere una
relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle
quote, che indichi:
a) il metodo o i metodi seguiti per la
determinazione del rapporto di cambio proposto e i valori risultanti
dall'applicazione di ciascuno di essi;
b) le eventuali difficoltà di valutazione.
La relazione deve contenere, inoltre, un
parere sull'adeguatezza del metodo o dei metodi seguiti per la
determinazione del rapporto di cambio e sull'importanza relativa
attribuita a ciascuno di essi nella determinazione del valore adottato.
L'esperto o gli esperti sono scelti tra i
soggetti iscritti nell'albo dei revisori contabili o tra le società di
revisione iscritte nell'apposito albo e, se la società incorporante o la
società risultante dalla fusione è una società per azioni o in
accomandita per azioni, sono designati dal tribunale del luogo in cui ha
sede la società. Se la società è quotata su mercati regolamentati,
l'esperto è scelto fra le società di revisione.
In ogni caso, le società partecipanti alla
fusione possono congiuntamente richiedere al tribunale del luogo in cui ha
sede la società risultante dalla fusione o quella incorporante la nomina
di uno o più esperti comuni.
Ciascun esperto ha diritto di ottenere dalle
società partecipanti alla fusione tutte le informazioni e i documenti
utili e di procedere ad ogni necessaria verifica.
L'esperto risponde dei danni causati alle
società partecipanti alle fusioni, ai loro soci e ai terzi. Si applicano
le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.
Ai soggetti di cui ai precedenti terzo e
quarto comma è altresì affidata, in ipotesi di fusione di società di
persone con società di capitali, la relazione di stima del patrimonio
della società di persone a norma dell'articolo 2343.
2501-septies. (Deposito di
atti). Devono restare depositati in copia nella sede delle società
partecipanti alla fusione, durante i trenta giorni che precedono la
decisione in ordine alla fusione, salvo che i soci rinuncino al termine
con consenso unanime, e finché la fusione sia decisa:
1) il progetto di fusione con le relazioni
indicate negli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies;
2) i bilanci degli ultimi tre esercizi delle
società partecipanti alla fusione, con le relazioni dei soggetti cui
compete l'amministrazione e il controllo contabile;
3) le situazioni patrimoniali delle società
partecipanti alla fusione redatte a norma dell'articolo 2501-quater;
I soci hanno diritto di prendere visione
di questi documenti e di ottenerne gratuitamente copia.
2502. (Decisione in ordine alla
fusione). La fusione è decisa da ciascuna delle società che vi
partecipano mediante approvazione del relativo progetto. Se l'atto
costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, tale approvazione
avviene, nelle società di persone, con il consenso della maggioranza dei
soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili, salva
la facoltà di recesso per il socio che non abbia consentito alla fusione
e, nelle società di capitali, secondo le norme previste per la
modificazione dell'atto costitutivo o statuto.
La decisione di fusione può apportare al
progetto di cui all'articolo 2501-ter solo le modifiche che non
incidono sui diritti dei soci o dei terzi.
2502-bis. (Deposito e
iscrizione della decisione di fusione). La deliberazione di fusione
delle società previste nei capi V, VI e VII deve essere depositata per
l'iscrizione nel registro delle imprese, insieme con i documenti indicati
nell'articolo 2501-septies. Si applica l'articolo 2436.
La decisione di fusione delle società
previste nei capi II, III e IV deve essere depositata per l'iscrizione
nell'ufficio del registro delle imprese, insieme con i documenti indicati
nell'articolo 2501-septies; il deposito va effettuato a norma
dell'articolo 2436 se la società risultante dalla fusione o quella
incorporante è regolata dai capi V, VI, VII.
2503. (Opposizione dei creditori). La
fusione può essere attuata solo dopo sessanta giorni dall'ultima delle
iscrizioni previste dall'articolo 2502-bis, salvo che consti il
consenso dei creditori delle società che vi partecipano anteriori
all'iscrizione prevista nel terzo comma dell'articolo 2501-ter, o
il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso, ovvero il
deposito delle somme corrispondenti presso una banca, salvo che la
relazione di cui all'articolo 2501-sexies sia redatta, per tutte le
società partecipanti alla fusione, da un'unica società di revisione la
quale asseveri, sotto la propria responsabilità ai sensi del sesto comma
dell'articolo 2501-sexies, che la situazione patrimoniale e
finanziaria delle società partecipanti alla fusione rende non necessarie
garanzie a tutela dei suddetti creditori.
Se non ricorre alcuna di tali eccezioni, i
creditori indicati al comma precedente possono, nel suddetto termine di
due mesi, fare opposizione. Si applica in tal caso l'ultimo comma
dell'articolo 2445.
2503-bis. (Obbligazioni). I
possessori di obbligazioni delle società partecipanti alla fusione
possono fare opposizione a norma dell'articolo 2503, salvo che la fusione
sia approvata dall'assemblea degli obbligazionisti.
Ai possessori di obbligazioni convertibili
deve essere data facoltà, mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana almeno novanta giorni prima della
iscrizione del progetto di fusione, di esercitare il diritto di
conversione nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso.
Ai possessori di obbligazioni convertibili che
non abbiano esercitato la facoltà di conversione devono essere assicurati
diritti equivalenti a quelli loro spettanti prima della fusione, salvo che
la modificazione dei loro diritti sia stata approvata dall'assemblea
prevista dall'articolo 2415.
2504(Atto di fusione). La
fusione deve risultare da atto pubblico.
L'atto di fusione deve essere depositato per
l'iscrizione, a cura del notaio o dei soggetti cui compete
l'amministrazione della società risultante dalla fusione o di quella
incorporante, entro trenta giorni, nell'ufficio del registro delle imprese
dei luoghi ove è posta la sede delle società partecipanti alla fusione,
di quella che ne risulta o della società incorporante.
Il deposito relativo alla società risultante
dalla fusione o di quella incorporante non può precedere quelli relativi
alle altre società partecipanti alla fusione.
2504-bis. (Effetti della
fusione). La società che risulta dalla fusione o quella incorporante
assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla
fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali,
anteriori alla fusione.
La fusione ha effetto quando è stata eseguita
l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'articolo 2504. Nella fusione
mediante incorporazione può tuttavia essere stabilita una data
successiva.
Per gli effetti ai quali si riferisce il primo
comma dell'articolo 2501-ter, numeri 5) e 6), possono essere
stabilite date anche anteriori.
Nel primo bilancio successivo alla fusione le
attività e le passività sono iscritte ai valori risultanti dalle
scritture contabili alla data di efficacia della fusione medesima; se
dalla fusione emerge un disavanzo, esso deve essere imputato, ove
possibile, agli elementi dell'attivo e del passivo delle società
partecipanti alla fusione e, per la differenza e nel rispetto delle
condizioni previste dal numero 6 dell'articolo 2426, ad avviamento. Quando
si tratta di società che fa ricorso al mercato del capitale di rischio,
devono altresì essere allegati alla nota integrativa prospetti contabili
indicanti i valori attribuiti alle attività e passività delle società
che hanno partecipato alla fusione e la relazione di cui all'articolo
2501-sexies.
La fusione attuata mediante costituzione di
una nuova società di capitali ovvero mediante incorporazione in una
società di capitali non libera i soci a responsabilità illimitata dalla
responsabilità per le obbligazioni delle rispettive società partecipanti
alla fusione anteriori all'ultima delle iscrizioni prescritte
dall'articolo 2504, se non risulta che i creditori hanno dato il loro
consenso.
2504-ter. (Divieto di
assegnazione di azioni o quote). La società che risulta dalla fusione
non può assegnare azioni o quote in sostituzione di quelle delle società
partecipanti alla fusione possedute, anche per il tramite di società
fiduciarie o di interposta persona, dalle società medesime.
La società incorporante non può assegnare
azioni o quote in sostituzione di quelle delle società incorporate
possedute, anche per il tramite di società fiduciaria o di interposta
persona, dalle incorporate medesime o dalla società incorporante.
2504-quater. (Invalidità
della fusione). Eseguite le iscrizioni dell'atto di fusione a norma
del secondo comma dell'articolo 2504, l'invalidità dell'atto di fusione
non può essere pronunciata.
Resta salvo il diritto al risarcimento del
danno eventualmente spettante ai soci o ai terzi danneggiati dalla
fusione.
2505. (Incorporazione di società
interamente possedute). Alla fusione per incorporazione di una società
in un'altra che possiede tutte le azioni o le quote della prima non si
applicano le disposizioni dell'articolo 2501-ter, primo comma,
numeri 3), 4) e 5) e degli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies.
L'atto costitutivo o lo statuto può
prevedere che la fusione per incorporazione di una società in un'altra
che possiede tutte le azioni o le quote della prima sia decisa, con
deliberazione risultante da atto pubblico, dai rispettivi organi
amministrativi, sempre che siano rispettate, con riferimento a ciascuna
delle società partecipanti alla fusione, le disposizioni dell'articolo
2501-ter e, quanto alla società incorporante, anche quelle
dell'articolo 2501-septies, primo comma, numeri 1 e 2.
I soci della società incorporante che
rappresentano almeno il cinque per cento del capitale sociale possono in
ogni caso, con domanda indirizzata alla società entro otto giorni dal
deposito di cui al terzo comma dell'articolo 2501-ter, chiedere che
la decisione di approvazione della fusione da parte della incorporante
medesima sia adottata a norma del primo comma dell'articolo 2502.
2505-bis. (Incorporazione di
società possedute al novanta per cento). Alla fusione per
incorporazione di una o più società in un'altra che possiede almeno il
novanta per cento delle loro azioni o quote non si applicano le
disposizioni dell'articolo 2501-sexies, qualora venga concesso agli
altri soci della società incorporata il diritto di far acquistare le loro
azioni o quote dalla società incorporante per un corrispettivo
determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso.
L'atto costitutivo o lo statuto possono
prevedere che la fusione per incorporazione di una o più società in
un'altra che possiede almeno il novanta per cento delle loro azioni o
quote sia decisa, quanto alla società incorporante, dal suo organo
amministrativo, con deliberazione risultante da atto pubblico, sempre che
siano rispettate le disposizioni dell'articolo 2501-septies, primo
comma, numeri 1) e 2), e che l'iscrizione prevista dall'articolo 2501-ter,
terzo comma, sia fatta, per la società incorporante, almeno un mese prima
della data fissata per la decisione di fusione da parte della società
incorporata.
Si applica la disposizione di cui al terzo
comma dell'articolo 2505.
2505-ter. (Effetti della
pubblicazione degli atti del procedimento di fusione nel registro delle
imprese). Alle iscrizioni nel registro delle imprese ai sensi degli
articoli 2501-ter 2502-bis e 2504 conseguono gli effetti
previsti dall'articolo 2448.
2505-quater. (Fusioni cui non
partecipano società con capitale rappresentato da azioni). Se alla
fusione non partecipano società regolate dai capi V e VI del presente
titolo, né società cooperative per azioni, non si applicano le
disposizioni degli articoli 2501, secondo comma, e 2501-ter,
secondo comma; le disposizioni dell'articolo 2501- sexies possono
essere derogate con il consenso di tutti i soci delle società
partecipanti alla fusione; i termini di cui agli articoli 2501-ter,
quarto comma, 2501-septies, primo comma, e 2503, primo comma, sono
ridotti alla metà.
SEZIONE
III.
DELLA SCISSIONE DELLE SOCIETÀ.
2506.
(Forme di scissione). Con
la scissione una società assegna l'intero suo patrimonio a più società,
preesistenti o di nuova costituzione, o parte del suo patrimonio, in tal
caso anche ad una sola società, e le relative azioni o quote ai suoi
soci.
E' consentito un conguaglio in danaro, purché
non superiore al dieci per cento del valore nominale delle azioni o quote
attribuite. E' consentito inoltre che, per consenso unanime, ad alcuni
soci non vengano distribuite azioni di una delle società beneficiarie
della scissione, ma azioni della società scissa.
La società scissa può, con la scissione,
attuare il proprio scioglimento senza liquidazione, ovvero continuare la
propria attività.
La partecipazione alla scissione non è
consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato la
distribuzione dell'attivo.
2506-bis. (Progetto di
scissione). L'organo amministrativo delle società partecipanti alla
scissione redige un progetto dal quale devono risultare i dati indicati
nel primo comma dell'articolo 2501-ter ed inoltre l'esatta descrizione
degli elementi patrimoniali da assegnare a ciascuna delle società
beneficiarie e dell'eventuale conguaglio in danaro.
Se la destinazione di un elemento dell'attivo
non è desumibile dal progetto, esso, nell'ipotesi di assegnazione
dell'intero patrimonio della società scissa, è ripartito tra le società
beneficiarie in proporzione della quota del patrimonio netto assegnato a
ciascuna di esse, così come valutato ai fini della determinazione del
rapporto di cambio; se l'assegnazione del patrimonio della società è
solo parziale, tale elemento rimane in capo alla società trasferente.
Degli elementi del passivo, la cui
destinazione non è desumibile dal progetto, rispondono in solido, nel
primo caso, le società beneficiarie, nel secondo la società scissa e le
società beneficiarie. La responsabilità solidale è limitata al valore
effettivo del patrimonio netto attribuito a ciascuna società
beneficiaria.
Dal progetto di scissione devono risultare i
criteri di distribuzione delle azioni o quote delle società beneficiarie.
Qualora il progetto preveda una attribuzione delle partecipazioni ai soci
non proporzionale alla loro quota di partecipazione originaria, il
progetto medesimo deve prevedere il diritto dei soci che non approvino la
scissione di far acquistare le proprie partecipazioni per un corrispettivo
determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso, indicando
coloro a cui carico è posto l'obbligo di acquisto.
Il progetto di scissione deve essere
pubblicato a norma dell'ultimo comma dell'articolo 2501-ter.
2506-ter. (Norme
applicabili). L'organo amministrativo delle società partecipanti alla
scissione redige la situazione patrimoniale e la relazione illustrativa in
conformità agli articoli 2501-quater e 2501-quinquies.
La relazione dell'organo amministrativo deve
inoltre illustrare i criteri di distribuzione delle azioni o quote e deve
indicare il valore effettivo del patrimonio netto assegnato alle società
beneficiarie e di quello che eventualmente rimanga nella società scissa.
Si applica alla scissione l'articolo 2501-sexies;
la relazione ivi prevista non tuttavia è richiesta quando la scissione
avviene mediante la costituzione di una o più nuove società e non siano
previsti criteri di attribuzione delle azioni o quote diversi da quello
proporzionale.
Con il consenso unanime dei soci e dei
possessori di altri strumenti finanziari che danno diritto di voto nelle
società partecipanti alla scissione l'organo amministrativo può essere
esonerato dalla redazione dei documenti previsti nei precedenti commi.
Sono altresì applicabili alla scissione gli
articoli 2501-septies, 2502, 2502-bis, 2503, 2503-bis,
2504, 2504-ter, 2504-quater, 2505-bis e 2505-ter.
Tutti i riferimenti alla fusione contenuti in detti articoli s'intendono
riferiti anche alla scissione.
2506-quater. (Effetti della
scissione). La scissione ha effetto dall'ultima delle iscrizioni
dell'atto di scissione nell'ufficio del registro delle imprese in cui sono
iscritte le società beneficiarie; può essere tuttavia stabilita una data
successiva, tranne che nel caso di scissione mediante costituzione di
società nuove. Per gli effetti a cui si riferisce l'articolo 2501-ter,
numeri 5) e 6), possono essere stabilite date anche anteriori. Si applica
il quarto comma dell'articolo 2504-bis.
Qualunque società beneficiaria può
effettuare gli adempimenti pubblicitari relativi alla società scissa.
Ciascuna società è solidalmente
responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa
assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti
dalla società cui fanno carico.".
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Art.
7
(Norme in tema di società costituite all'estero)
1. Dopo il Capo X del Titolo V del Libro V del codice
civile è aggiunto il seguente:
"CAPO
XI.
DELLE SOCIETA' COSTITUITE ALL'ESTERO.
2507. (Rapporti
con il diritto comunitario). L'interpretazione
ed applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo è
effettuata in base ai principi dell'ordinamento delle Comunità europee.
2508. (Società estere con sede
secondaria nel territorio dello Stato). Le società costituite
all'estero, le quali stabiliscono nel territorio dello Stato una o più
sedi secondarie con rappresentanza stabile, sono soggette, per ciascuna
sede, alle disposizioni della legge italiana sulla pubblicità degli atti
sociali. Esse devono inoltre pubblicare, secondo le medesime disposizioni,
il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita delle persone che le
rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato, con indicazione dei
relativi poteri.
Ai terzi che hanno compiuto operazioni con le
sede secondaria non può essere opposto che gli atti pubblicati ai sensi
dei commi precedenti sono difformi da quelli pubblicati nello Stato ove è
situata la sede principale.
Le società costituite all'estero sono altresì
soggette, per quanto riguarda le sedi secondarie, alle disposizioni che
regolano l'esercizio dell'impresa o che la subordinano all'osservanza di
particolari condizioni.
Negli atti e nella corrispondenza delle sedi
secondarie di società costituite all'estero devono essere contenute le
indicazioni richieste dall'articolo 2250; devono essere altresì indicati
l'ufficio del registro delle imprese presso la quale è iscritta la sede
secondaria e il numero di iscrizione.
2509. (Società estere di tipo
diverso da quelle nazionali). Le società costituite all'estero, che
sono di tipo diverso da quelli regolati in questo codice, sono soggette
alle norme della società per azioni, per ciò che riguarda gli obblighi
relativi all'iscrizione degli atti sociali nel registro delle imprese e la
responsabilità degli amministratori.
2509-bis. (Responsabilità in
caso di inosservanza delle formalità). Fino all'adempimento delle
formalità sopra indicate, coloro che agiscono in nome della società
rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali.
2510. (Società con prevalenti
interessi stranieri). Sono salve le disposizioni delle leggi speciali
che vietano o sottopongono a particolari condizioni l'esercizio di
determinate attività da parte di società nelle quali siano rappresentati
interessi stranieri.".
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Art.
8
(Delle società cooperative e delle mutue assicuratrici)
1. Il Titolo VI del Libro V del codice civile è
sostituito dal seguente:
"TITOLO
VI.
DELLE SOCIETA' COOPERATIVE E DELLE MUTUE ASSICURATRICI
CAPO I.
DELLE SOCIETA' COOPERATIVE
SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI COOPERATIVE A MUTUALITÀ
PREVALENTE
2511. (Società
cooperative). Le
cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico.
2512. (Cooperativa a mutualità
prevalente). Sono società cooperative a mutualità prevalente, in
ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che:
1.
svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci,
consumatori o utenti di beni o servizi;
2.
si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro
attività, delle prestazioni lavorative dei soci;
3.
si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro
attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.
Le società cooperative a mutualità
prevalente si iscrivono in un apposito albo, presso il quale depositano
annualmente i propri bilanci.
2513. (Criteri per la definizione
della prevalenza). Gli amministratori e i sindaci documentano la
condizione di prevalenza di cui al precedente articolo nella nota
integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i seguenti parametri:
a.
i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi
verso i soci sono superiori al cinquanta per cento del totale dei ricavi
delle vendite e delle prestazioni ai sensi dell'articolo 2425, primo
comma, punto A1;
b.
il costo del lavoro dei soci è superiore al cinquanta per
cento del totale del costo del lavoro di cui all'articolo 2425, primo
comma, punto B9;
c.
il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero
per beni conferiti dai soci è rispettivamente superiore al cinquanta per
cento del totale dei costi dei servizi di cui all'articolo 2425, primo
comma, punto B7, ovvero al costo delle merci o materie prime acquistate o
conferite, di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B6.
Quando si realizzano
contestualmente più tipi di scambio mutualistico, la condizione di
prevalenza è documentata facendo riferimento alla media ponderata delle
percentuali delle lettere precedenti.
Nelle cooperative agricole la condizione di
prevalenza sussiste quando la quantità o il valore dei prodotti conferiti
dai soci è superiore al cinquanta per cento della quantità o del valore
totale dei prodotti.
2514. (Requisiti delle cooperative a
mutualità prevalente).
Le cooperative a mutualità prevalente
devono prevedere nei propri statuti:
a.
il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore
all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti
e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
b.
il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in
sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti
rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
c.
il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
d.
l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società,
dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i
dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione
e lo sviluppo della cooperazione.
Le
cooperative deliberano l'introduzione e la soppressione delle clausole di
cui al comma precedente con le maggioranze previste per l'assemblea
straordinaria.
2515. (Denominazione sociale). La
denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere
l'indicazione di società cooperativa.
L'indicazione di cooperativa non può essere
usata da società che non hanno scopo mutualistico.
Le società cooperative a mutualità
prevalente devono indicare negli atti e nella corrispondenza il numero di
iscrizione presso l'albo delle cooperative a mutualità prevalente.
2516. (Rapporti con i soci). Nella
costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere
rispettato il principio di parità di trattamento.
2517. (Enti mutualistici). Le
disposizioni del presente titolo non si applicano agli enti mutualistici
diversi dalle società.
2518. (Responsabilità per le
obbligazioni sociali). Nelle società cooperative per le obbligazioni
sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.
2519. (Norme applicabili). Alle
società cooperative, per quanto non previsto dal presente titolo, si
applicano in quanto compatibili le disposizioni sulla società per azioni.
L'atto costitutivo può prevedere che trovino
applicazione, in quanto compatibili, le norme sulla società a
responsabilità limitata nelle cooperative con un numero di soci
cooperatori inferiore a venti ovvero con un attivo dello stato
patrimoniale non superiore ad un milione di euro.
2520. (Leggi speciali). Le
cooperative regolate dalle leggi speciali sono soggette alle disposizioni
del presente titolo, in quanto compatibili.
La legge può prevedere la costituzione di
cooperative destinate a procurare beni o servizi a soggetti appartenenti a
particolari categorie anche di non soci.
SEZIONE
II
DELLA COSTITUZIONE.
2521. (Atto
costitutivo).
La società deve costituirsi per atto pubblico.
L'atto costitutivo stabilisce le regole per lo
svolgimento dell'attività mutualistica e può prevedere che la società
svolga la propria attività anche con terzi.
L'atto costitutivo deve indicare:
1) il cognome e il nome o la denominazione, il
luogo e la data di nascita o di costituzione, il domicilio o la sede, la
cittadinanza dei soci;
2) la denominazione, e il comune ove è posta
la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
3) la indicazione specifica dell'oggetto
sociale con riferimento ai requisiti e gli interessi dei soci;
4) la quota di capitale sottoscritta da
ciascun socio, i versamenti eseguiti e, se il capitale è ripartito in
azioni, il loro valore nominale;
5) il valore attribuito ai crediti e ai beni
conferiti in natura;
6) i requisiti e le condizioni per
l'ammissione dei soci e il modo e il tempo in cui devono essere eseguiti i
conferimenti;
7)le condizioni per l'eventuale recesso o per
la esclusione dei soci;
8)le regole per la ripartizione degli utili e
i criteri per la ripartizione dei ristorni;
9)le forme di convocazione dell'assemblea, in
quanto si deroga alle disposizioni di legge;
10)il sistema di amministrazione adottato, il
numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi
hanno la rappresentanza della società;
11) il numero dei componenti del collegio
sindacale;
12) la nomina dei primi amministratori e
sindaci;
13) l'importo globale, almeno approssimativo,
delle spese per la costituzione poste a carico delle società.
Lo statuto contenente le norme relative al
funzionamento della società, anche se forma oggetto di atto separato, si
considera parte integrante dell'atto costitutivo.
I rapporti tra la società e i soci possono
essere disciplinati da regolamenti che determinano i criteri e le regole
inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società e i
soci. I regolamenti, quando non costituiscono parte integrante dell'atto
costitutivo, sono predisposti dagli amministratori e approvati
dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.
2522. (Numero dei soci). Per
costituire una società cooperativa è necessario che i soci siano almeno
nove.
Può essere costituita una società
cooperativa da almeno tre soci quando i medesimi sono persone fisiche e la
società adotta le norme della società a responsabilità limitata.
Se successivamente alla costituzione il numero
dei soci diviene inferiore a quello stabilito nei precedenti commi, esso
deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale
la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.
La legge determina il numero minimo di soci
necessario per la costituzione di particolari categorie di cooperative.
2523. (Deposito dell'atto
costitutivo e iscrizione della società). Il notaio che ha ricevuto
l'atto costitutivo deve depositarlo entro dieci giorni presso l'ufficio
del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede
sociale, a norma dell'articolo 2330.
Gli effetti dell'iscrizione e della nullità
sono regolati rispettivamente dagli articoli 2331 e 2332.
2524. (Variabilità del capitale).
Il capitale sociale non è determinato in un ammontare prestabilito.
Nelle società cooperative l'ammissione di
nuovi soci, nelle forme previste dall'articolo 2528 non importa
modificazione dell'atto costitutivo.
La società può deliberare aumenti di
capitale con modificazione dell'atto costitutivo nelle forme previste
dagli articoli 2438 e seguenti.
L'esclusione o la limitazione del diritto di
opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata degli
amministratori.
SEZIONE
III
DELLE QUOTE E DELLE AZIONI.
2525. (Quote
e azioni). Il valore nominale di ciascuna azione o quota non
può essere inferiore a venticinque euro né superiore a cinquecento euro.
Ove la legge non preveda diversamente, nelle
società cooperative nessun socio può avere una quota superiore a
centomila euro, né tante azioni il cui valore nominale superi tale somma.
L'atto costitutivo, nelle società cooperative
con più di cinquecento soci, può elevare il limite previsto nel
precedente comma sino al due per cento del capitale sociale. Le azioni
eccedenti tale limite possono essere riscattate o alienate nell'interesse
del socio dagli amministratori e, comunque, i relativi diritti
patrimoniali sono destinati a riserva indivisibile a norma dell'articolo
2545-ter.
I limiti di cui ai commi precedenti non si
applicano nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti, nei
casi previsti dagli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies,
e con riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche ed ai
sottoscrittori degli strumenti finanziari dotati di diritti di
amministrazione.
Alle azioni si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni degli articoli 2346, 2347, 2348, 2349, 2354 e
2355. Tuttavia nelle azioni non è indicato l'ammontare del capitale né
quello dei versamenti parziali sulle azioni non completamente liberate.
2526. (Soci finanziatori e altri
sottoscrittori di titoli di debito). L'atto costitutivo può prevedere
l'emissione di strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le
società per azioni.
L'atto costitutivo stabilisce i diritti di
amministrazione o patrimoniali attribuiti ai possessori degli strumenti
finanziari e le eventuali condizioni cui è sottoposto il loro
trasferimento. I privilegi previsti nella ripartizione degli utili e nel
rimborso del capitale non si estendono alle riserve indivisibili a norma
dell'articolo 2545-ter. Ai possessori di strumenti finanziari non
può, in ogni caso, essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti
all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea
generale.
Il recesso dei possessori di strumenti
finanziari forniti del diritto di voto è disciplinato dagli articoli 2437
e seguenti.
La cooperativa cui si applicano le norme sulla
società a responsabilità limitata può offrire in sottoscrizione
strumenti privi di diritti di amministrazione solo a investitori
qualificati .
2527. (Requisiti dei soci).
L'atto costitutivo stabilisce i requisiti per l'ammissione dei nuovi soci
e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori coerenti con
lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.
Non possono in ogni caso divenire soci quanti
esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della
cooperativa.
L'atto costitutivo può prevedere,
determinandone i diritti e gli obblighi, l'ammissione del nuovo socio
cooperatore in una categoria speciale in ragione dell'interesse alla sua
formazione ovvero del suo inserimento nell'impresa. I soci ammessi alla
categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero
totale dei soci cooperatori. Al termine di un periodo comunque non
superiore a cinque anni il nuovo socio è ammesso a godere i diritti che
spettano agli altri soci cooperatori.
2528. (Procedura di ammissione e
carattere aperto della società). L'ammissione di un nuovo socio è
fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e
annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.
Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo
della quota o delle azioni, il soprapprezzo eventualmente determinato
dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dagli
amministratori.
Il consiglio di amministrazione deve entro
sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di
ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia
accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni
dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci
l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non
appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva
convocazione.
Gli amministratori nella relazione al bilancio
illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo
all'ammissione dei nuovi soci.
2529. (Acquisto delle proprie quote
o azioni). L'atto costitutivo può autorizzare gli amministratori ad
acquistare o rimborsare quote o azioni della società, purché sussistano
le condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2545-quinquies e
l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e
delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente
approvato.
2530. (Trasferibilità della quota o
delle azioni). La quota o le azioni dei soci cooperatori non possono
essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è
autorizzata dagli amministratori.
Il socio che intende trasferire la propria
quota o le proprie azioni deve darne comunicazione agli amministratori con
lettera raccomandata.
Il provvedimento che concede o nega
l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal
ricevimento della richiesta.
Decorso tale termine, il socio è libero di
trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel
libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire
socio.
Il provvedimento che nega al socio
l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro
sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre
opposizione al tribunale.
Qualora l'atto costitutivo vieti la cessione
della quota o delle azioni il socio può recedere dalla società, con
preavviso di tre mesi. Il diritto di recesso, in caso di divieto
statutario di trasferimento della partecipazione, non può essere
esercitato prima che siano decorsi due anni dall'ingresso del socio nella
società.
2531. (Mancato pagamento delle quote
o delle azioni). Il socio che non esegue in tutto o in parte il
pagamento delle quote o delle azioni sottoscritte può, previa intimazione
da parte degli amministratori, essere escluso a norma dell'articolo 2533.
2532. (Recesso del socio). Il
socio cooperatore può recedere dalla società nei casi previsti dalla
legge e dall'atto costitutivo. Il recesso non può essere parziale.
La dichiarazione di recesso deve essere
comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono
esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i
presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata
comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della
comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.
Il recesso ha effetto per quanto riguarda il
rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento
della domanda. Ove la legge o l'atto costitutivo non preveda diversamente,
per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con
la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in
caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.
2533. (Esclusione del socio).
L'esclusione del socio, oltre che nel caso indicato all'articolo 2531, può
aver luogo:
1) nei casi previsti dall'atto costitutivo;
2) per gravi inadempienze delle obbligazioni
che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal
rapporto mutualistico;
3) per mancanza o perdita dei requisiti
previsti per la partecipazione alla società;
4) nei casi previsti dall'articolo 2286;
5) nei casi previsti dell'articolo 2288, primo
comma.
L'esclusione deve essere deliberata dagli
amministratori o, se l'atto costitutivo lo prevede, dall'assemblea.
Contro la deliberazione di esclusione il socio
può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni
dalla comunicazione.
Qualora l'atto costitutivo non preveda
diversamente, lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la
risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.
2534. (Morte del socio). In caso
di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota
o al rimborso delle azioni secondo le disposizioni dell'articolo seguente.
L'atto costitutivo può prevedere che gli
eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società subentrino
nella partecipazione del socio deceduto.
Nell'ipotesi prevista dal secondo comma, in
caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante
comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la
divisione.
2535. (Liquidazione della quota o
rimborso delle azioni del socio uscente). La liquidazione della quota
o il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio
in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.
La liquidazione della partecipazione sociale,
eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale,
avviene sulla base dei criteri stabiliti nell'atto costitutivo. Salvo
diversa disposizione, la liquidazione comprende anche il rimborso del
soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società
e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi
dell'articolo 2545-quinquies, terzo comma.
Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi
dall'approvazione del bilancio. L'atto costitutivo può prevedere che, per
la frazione della quota o le azioni assegnate al socio ai sensi degli
articoli dell'articolo 2545-quinquies e 2545-sexies, la
liquidazione o il rimborso, unitamente agli interessi legali, possa essere
corrisposto in più rate entro un termine massimo di cinque anni.
2536. (Responsabilità del socio
uscente e dei suoi eredi). Il socio che cessa di far parte della
società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non
versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la
cessione della quota si è verificata.
Se entro un anno dallo scioglimento del
rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio
uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la
liquidazione della quota o per il rimborso delle azioni.
Nello stesso modo e per lo stesso termine sono
responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.
2537. (Creditore particolare del
socio). Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura
la società, non può agire esecutivamente sulla quota e sulle azioni del
medesimo.
SEZIONE
IV
DEGLI ORGANI SOCIALI.
2538. (Assemblea). Nelle assemblee hanno
diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro
dei soci.
Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota
o il numero delle azioni possedute. L'atto costitutivo determina i limiti
al diritto di voto degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai
soci cooperatori.
Ai soci cooperatori persone giuridiche l'atto costitutivo può attribuire
più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota
oppure al numero dei loro membri.
Nelle cooperative in cui i soci realizzano lo scopo mutualistico
attraverso l'integrazione delle rispettive imprese o di talune fasi di
esse, l'atto costitutivo può prevedere che il diritto di voto sia
attribuito in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico. Lo
statuto stabilisce un limite per il voto plurimo per tali categorie di
soci, in modo che nessuno di essi possa esprimere più del decimo dei voti
in ciascuna assemblea generale. In ogni caso, ad essi non può essere
attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci
presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale.
Le maggioranze richieste per la costituzione delle assemblee e per la
validità delle deliberazioni sono determinate dall'atto costitutivo e
sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci.
L'atto costitutivo può prevedere che il voto venga espresso per
corrispondenza, ovvero mediante altri mezzi di telecomunicazione. In tal
caso l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione
proposta. Se sono poste in votazione proposte diverse da quelle indicate
nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si
computano ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.
2539. (Rappresentanza nell'assemblea). Nelle cooperative
disciplinate dalle norme sulla società per azioni ciascun socio può
rappresentare sino ad un massimo di dieci soci.
Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea
anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro
il secondo che collaborano all'impresa.
2540. (Assemblee separate). L'atto costitutivo delle società
cooperative può prevedere lo svolgimento di assemblee separate, anche
rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie
di soci.
Lo svolgimento di assemblee separate deve essere previsto quando la società
cooperativa ha più di tremila soci e svolge la propria attività in più
province ovvero se ha più di cinquecento soci e si realizzano più
gestioni mutualistiche.
L'atto costitutivo stabilisce il luogo, i criteri e le modalità di
convocazione e di partecipazione all'assemblea generale dei soci delegati
e assicura in ogni caso la proporzionale rappresentanza delle minoranze
espresse dalle assemblee separate.
I delegati debbono essere soci. Alla assemblea generale possono assistere
anche i soci che hanno preso parte alle assemblee separate.
Le deliberazioni della assemblea generale possono essere impugnate ai
sensi dell'articolo 2377 anche dai soci assenti e dissenzienti nelle
assemblee separate quando, senza i voti espressi dai delegati delle
assemblee separate irregolarmente tenute, verrebbe meno la maggioranza
richiesta per la validità della deliberazione.
Le deliberazioni delle assemblee separate non possono essere autonomamente
impugnate.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società
cooperative con azioni ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati.
2541. (Assemblee speciali dei possessori degli strumenti
finanziari). Se sono stati emessi strumenti finanziari privi di
diritto di voto, l'assemblea speciale di ciascuna categoria delibera:
1) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della società
cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria;
2) sull'esercizio dei diritti ad essa eventualmente attribuiti ai sensi
dell'articolo 2526;
3) sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna
categoria e sull'azione di responsabilità nei loro confronti;
4) sulla costituzione di un fondo per le spese, necessario alla tutela dei
comuni interessi dei possessori degli strumenti finanziari e sul
rendiconto relativo;
5) sulle controversie con la società cooperativa e sulle relative
transazioni e rinunce;
6) sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna categoria di
strumenti finanziari.
La assemblea speciale è convocate dagli amministratori della società
cooperativa o dal rappresentante comune, quanto lo ritengano necessario o
quando almeno un terzo dei possessori degli strumenti finanziari ne faccia
richiesta.
Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione delle
deliberazioni dell'assemblea speciale e deve tutelare gli interessi comuni
dei possessori degli strumenti finanziari nei rapporti con la società
cooperativa.
Il rappresentante comune ha diritto di esaminare i libri di cui
all'articolo 2421, numeri 1) e 3) e di ottenere estratti; ha altresì il
diritto di assistere all'assemblea della società cooperativa e di
impugnarne le deliberazioni.
2542. (Consiglio di amministrazione). La nomina degli
amministratori spetta all'assemblea fatta eccezione per i primi
amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo e salvo quanto
disposto nell'ultimo comma del presente articolo.
La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori
ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.
Nelle società cooperative cui si applica la disciplina delle società per
azioni, l'atto costitutivo stabilisce i limiti al cumulo delle cariche e
alla rieleggibilità degli amministratori nel limite massimo di tre
mandati consecutivi.
L'atto costitutivo può prevedere che uno o più amministratori siano
scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie dei soci, in
proporzione dell'interesse che ciascuna categoria ha nell'attività
sociale. In ogni caso, ai possessori di strumenti finanziari non può
essere attribuito il diritto di eleggere più di un terzo degli
amministratori.
La nomina di uno o più amministratori può essere attribuita dall'atto
costitutivo allo Stato o ad enti pubblici. In ogni caso, la nomina della
maggioranza degli amministratori è riservata all'assemblea.
2543. (Organo di controllo). La nomina del collegio
sindacale è obbligatoria nei casi previsti dal secondo e terzo comma
dell'articolo 2477, nonché quando la società emette strumenti finanziari
non partecipativi.
L'atto costitutivo può attribuire il diritto di voto nell'elezione
dell'organo di controllo proporzionalmente alle quote o alle azioni
possedute ovvero in ragione della partecipazione allo scambio
mutualistico.
I possessori degli strumenti finanziari dotati di diritti di
amministrazione possono eleggere, se lo statuto lo prevede, nel complesso
sino ad un terzo dei componenti dell'organo di controllo.
2544. (Sistemi di amministrazione). Indipendentemente dal
sistema di amministrazione adottato non possono essere delegati dagli
amministratori, oltre le materie previste dall'articolo 2381, i poteri in
materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni
che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.
Se la cooperativa ha adottato il sistema di amministrazione di cui
all'articolo 2409-octies, i possessori di strumenti finanziari non
possono eleggere più di un terzo dei componenti del consiglio di
sorveglianza e più di un terzo dei componenti del consiglio di gestione.
I componenti del consiglio di sorveglianza eletti dai soci cooperatori
devono essere scelti tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate
dai soci cooperatori persone giuridiche.
Se la cooperativa ha adottato il sistema di amministrazione di cui
all'articolo 2409-sexiesdecies. agli amministratori eletti dai
possessori di strumenti finanziari, in misura comunque non superiore ad un
terzo, non possono essere attribuite deleghe operative né gli stessi
possono fare parte del comitato esecutivo.
2545. (Relazione annuale sul carattere mutualistico della
cooperativa). Gli amministratori e i sindaci della società, in
occasione della approvazione del bilancio di esercizio debbono, nelle
relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 indicare specificamente i
criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo
mutualistico.
2545-bis. (Diritti dei soci). Nelle società
cooperative cui si applica la disciplina della società per azioni, oltre
a quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 2422, i soci, quando
almeno un decimo del numero complessivo lo richieda ovvero almeno un
ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci, hanno diritto di
esaminare, attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un
professionista di sua fiducia, il libro delle adunanze e delle
deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle
deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste.
I diritti di cui al comma precedente non spettano ai soci in mora per la
mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle
obbligazioni contratte con la società.
2545-ter. (Riserve indivisibili). Sono indivisibili
le riserve che per disposizione di legge o dello statuto non possono
essere ripartite tra i soci, neppure in caso di scioglimento della società.
Le riserve indivisibili possono essere utilizzate per la copertura di
perdite solo dopo che sono esaurite le riserve che la società aveva
destinato ad operazioni di aumento di capitale e quelle che possono essere
ripartite tra i soci in caso di scioglimento della società.
2545-quater. (Riserve legali, statutarie e
volontarie). Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale,
deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili
netti annuali.
Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi
mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella
misura e con le modalità previste dalla legge.
L'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2545-quinquies,
la destinazione degli utili non assegnati ai sensi del primo e secondo
comma.
2545-quinquies. (Diritto agli utili e alle riserve dei
soci cooperatori). L'atto costitutivo indica le modalità e la
percentuale massima di ripartizione dei dividendi tra i soci cooperatori.
Possono essere distribuiti dividendi, acquistate proprie quote o azioni
ovvero assegnate ai soci le riserve divisibili se il rapporto tra il
patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è
superiore ad un quarto. Il divieto non si applica nei confronti dei
possessori di strumenti finanziari.
L'atto costitutivo può autorizzare l'assemblea ad assegnare ai soci le
riserve divisibili attraverso:
a) l'emissione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 2526;
b) mediante aumento proporzionale delle quote sottoscritte e versate, o
mediante l'emissione di nuove azioni, anche in deroga a quanto previsto
dall'articolo 2525, nella misura massima complessiva del venti per cento
del valore originario.
Le riserve divisibili, spettanti al socio in caso di scioglimento del
rapporto, possono essere assegnate, se lo statuto non prevede
diversamente, attraverso l'emissione di strumenti finanziari liberamente
trasferibili e devono esserlo ove il rapporto tra il patrimonio netto e il
complessivo indebitamento della società sia inferiore ad un quarto.
2545-sexies. (Ristorni). L'atto costitutivo determina
i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla
quantità e qualità degli scambi mutualistici.
Le cooperative devono riportare separatamente nel bilancio i dati relativi
all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse
gestioni mutualistiche.
L'assemblea può deliberare la distribuzione dei ristorni a ciascun socio
anche mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con
l'emissione di nuove azioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo
2525, ovvero mediante l'emissione di strumenti finanziari.
2545-septies. (Gruppo cooperativo paritetico). Il
contratto con cui più cooperative appartenenti anche a categorie diverse
regolano, anche in forma consortile, la direzione e il coordinamento delle
rispettive imprese deve indicare:
1) la durata;
2) la cooperativa o le cooperative cui è attribuita direzione del gruppo,
indicandone i relativi poteri;
3) l'eventuale partecipazione di altri enti pubblici e privati;
4) i criteri e le condizioni di adesione e di recesso dal contratto;
5) i criteri di compensazione e l'equilibrio nella distribuzione dei
vantaggi derivanti dall'attività comune.
La cooperativa può recedere dal contratto senza che ad essa possano
essere imposti oneri di alcun tipo qualora, per effetto dell'adesione al
gruppo, le condizioni dello scambio risultino pregiudizievoli per i propri
soci.
Le cooperative aderenti ad un gruppo sono tenute a depositare in forma
scritta l'accordo di partecipazione presso l'Albo delle società
cooperative.
SEZIONE
V
DELLE MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO.
2545-octies. (Perdita della qualifica di cooperativa a mutualità
prevalente).
La cooperativa perde la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente
quando, per due esercizi consecutivi, non rispetti la condizione di
prevalenza, di cui all'articolo 2513, ovvero quando modifichi le
previsioni statutarie di cui all'articolo 2514.
In questo caso, sentito il parere del revisore
esterno, ove presente, gli amministratori devono redigere il bilancio al
fine di determinare il valore effettivo dell'attivo patrimoniale da
imputare alle riserve indivisibili. Il bilancio deve essere verificato
senza rilievi da una società di revisione.
2545-novies. (Modificazioni
dell'atto costitutivo). Alle deliberazioni che importano modificazioni
dell'atto costitutivo si applica l'articolo 2436.
La fusione e la scissione di società
cooperative sono disciplinate dal titolo V, capo X, sezione II e III.
2545-decies. (Trasformazione).
Le società cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente possono
deliberare, con il voto favorevole di almeno la metà dei soci della
cooperativa, la trasformazione in una società del tipo previsto dal
titolo V, capi II, III, IV, V, VI e VII, o in consorzio.
Quando i soci sono meno di cinquanta, la
deliberazione deve essere approvata con il voto favorevole dei due terzi
di essi. Quando i soci sono più di diecimila, l'atto costitutivo può
prevedere che la trasformazione sia deliberata con il voto favorevole dei
due terzi dei votanti se all'assemblea sono presenti, personalmente o per
delega, almeno il venti per cento dei soci.
All'esito della trasformazione gli strumenti
finanziari con diritto di voto sono convertiti in partecipazioni
ordinarie, conservando gli eventuali privilegi.
2545-undecies. (Devoluzione
del patrimonio e bilancio di trasformazione). La deliberazione di
trasformazione devolve il valore effettivo del patrimonio, dedotti il
capitale versato e rivalutato e i dividendi non ancora distribuiti,
eventualmente aumentato fino a concorrenza dell'ammontare minimo del
capitale della nuova società, esistente alla data di trasformazione ai
fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
Alla proposta di deliberazione di
trasformazione gli amministratori allegano una relazione giurata di un
esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società
cooperativa, attestante il valore effettivo del patrimonio dell'impresa.
2545-duodecies. (Scioglimento).
La società cooperativa si scioglie per le cause indicate ai numeri
1),2),3),5),6) e 7) dell'articolo 2484, nonché per la perdita del
capitale sociale.
2545-terdecies. (Insolvenza).
In caso di insolvenza della società, l'autorità governativa alla
quale spetta il controllo sulla società dispone la liquidazione coatta
amministrativa.
Le cooperative che svolgono attività
commerciale sono soggette anche al fallimento.
La dichiarazione di fallimento preclude la
liquidazione coatta amministrativa e il provvedimento di liquidazione
coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento.
SEZIONE
VI
DEI CONTROLLI.
2545-quaterdecies. (Controllo sulle società cooperative).
Le società cooperative sono sottoposte alle autorizzazioni, alla
vigilanza e agli altri controlli sulla gestione previsti dalle leggi
speciali.
2545-quinquiesdecies. (Controllo
giudiziario). I fatti previsti dall'articolo 2409 possono essere
denunciati al tribunale dai soci che siano titolari del decimo del
capitale sociale ovvero da un decimo del numero complessivo dei soci, e,
nelle società cooperative che hanno più di tremila soci, da un ventesimo
dei soci.
Il ricorso deve essere notificato a cura dei
ricorrenti anche all'autorità di vigilanza.
Il tribunale, sentiti in camera di consiglio
gli amministratori, i sindaci e l'autorità di vigilanza, dichiara
improcedibile il ricorso se per i medesimi fatti sia stato già nominato
un ispettore o un commissario dall'autorità di vigilanza.
L'autorità di vigilanza dispone la
sospensione del procedimento dalla medesima iniziato se il tribunale per i
medesimi fatti ha nominato un ispettore o un amministratore giudiziario.
2545-sexiesdecies. (Gestione
commissariale). In caso di irregolare funzionamento delle società
cooperative, l'autorità governativa può revocare gli amministratori e i
sindaci, e affidare la gestione della società ad un commissario,
determinando i poteri e la durata. Ove l'importanza della società
cooperativa lo richieda, l'autorità di vigilanza può nominare un vice
commissario che collabora con il commissario e lo sostituisce in caso di
impedimento.
Al commissario possono essere conferiti per
determinati atti anche i poteri dell'assemblea, ma le relative
deliberazioni non sono valide senza l'approvazione dell'autorità
governativa.
Se l'autorità di vigilanza accerta
irregolarità nelle procedure di ammissione dei nuovi soci, può diffidare
la società cooperativa e, qualora non si adegui, assumere i provvedimenti
di cui ai commi precedenti.
2545-septiesdecies. (Scioglimento
per atto dell'autorità). L'autorità di vigilanza, con provvedimento
da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale e da iscriversi nel registro delle
imprese, può sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici
che non perseguono lo scopo mutualistico o non sono in condizione di
raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti o che per due anni
consecutivi non hanno depositato il bilancio di esercizio o non hanno
compiuto atti di gestione.
Se vi è luogo a liquidazione, con lo stesso
provvedimento sono nominati uno o più commissari liquidatori.
2545-octiesdecies. (Sostituzione
dei liquidatori). In caso di irregolarità o di eccessivo ritardo
nello svolgimento della liquidazione ordinaria di una società
cooperativa, l'autorità governativa può sostituire i liquidatori o, se
questi sono stati nominati dall'autorità giudiziaria, può chiederne la
sostituzione al tribunale.
Fatti salvi i casi di liquidazione per i quali
è intervenuta la nomina di un liquidatore da parte dell'autorità
giudiziaria, l'autorità di vigilanza dispone la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale, per la conseguente cancellazione dal registro delle
imprese, dell'elenco delle società cooperative e degli enti mutualistici
in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio
relativi agli ultimi cinque anni.
Entro il termine perentorio di trenta giorni
dalla pubblicazione i creditori e gli altri interessati possono presentare
all'autorità governativa formale e motivata domanda intesa a consentire
la prosecuzione della liquidazione. Trascorso il suddetto termine, a
seguito di comunicazione da parte dell'autorità di vigilanza, il
conservatore del registro delle imprese territorialmente competente
provvede alla cancellazione della società cooperativa o dell'ente
mutualistico dal registro medesimo.
CAPO
II
DELLE MUTUE ASSICURATRICI
2546. (Nozione).
Nella società di mutua assicurazione le obbligazioni sono garantite dal
patrimonio sociale.
I soci sono tenuti al pagamento dei contributi
fissi o variabili, entro il limite massimo determinato dall'atto
costitutivo.
Nelle mutue assicuratrici non si può
acquistare la qualità di socio, se non assicurandosi presso la società,
e si perde la qualità di socio con l'estinguersi dell'assicurazione,
salvo quanto disposto dall'articolo 2548.
2547. (Norme applicabili). Le
società di mutua assicurazione sono soggette alle autorizzazioni, alla
vigilanza e agli altri controlli stabiliti dalle leggi speciali
sull'esercizio dell'assicurazione, e sono regolate dalle norme stabilite
per le società cooperative, in quanto compatibili con la loro natura.
2548. (Conferimenti per la
costituzione di fondi di garanzia). L'atto costitutivo può prevedere
la costituzione di fondi di garanzia per il pagamento delle indennità,
mediante speciali conferimenti da parte di assicurati o di terzi,
attribuendo anche a questi ultimi la qualità di socio.
L'atto costitutivo può attribuire a ciascuno
dei soci sovventori più voti, ma non oltre cinque, in relazione
all'ammontare del conferimento.
I voti attribuiti ai soci sovventori, come
tali, devono in ogni caso essere inferiori al numero dei voti spettanti ai
soci assicurati.
I soci sovventori possono essere nominati
amministratori. La maggioranza degli amministratori deve essere costituita
da soci assicurati.".
|
|
Art.
9
(Norme di attuazione e transitorie)
1. Alla
Sezione V del Capo I del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, recante
disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni
transitorie, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 92 è sostituito dal seguente: "Art. 92. Il decreto,
previsto dall'articolo 2409 del codice, che nomina l'amministratore
giudiziario nelle società di cui ai capi V e VI del titolo V del libro V
del codice priva l'imprenditore, dalla sua data, dell'amministrazione
della società nei limiti dei poteri conferiti all'amministratore
giudiziario.
Salvo che il decreto disponga diversamente, l'amministratore giudiziario
non può compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, senza
l'autorizzazione del tribunale.
Entro i limiti dei poteri
conferitigli, l'amministratore sta in giudizio nelle controversie, anche
pendenti, relative alla gestione della società.
All'amministratore giudiziario possono essere
attribuiti per determinati atti i poteri dell'assemblea. Le relative
deliberazioni non sono efficaci senza l'approvazione del tribunale.
Il compenso dell'amministratore giudiziario è
determinato dal tribunale.";
b) all'articolo 94, i primi due commi sono
sostituiti dai seguenti:
L'amministratore giudiziario deve adempiere ai
doveri del proprio ufficio con la diligenza richiesta dalla natura del
proprio ufficio e può essere revocato dal tribunale su richiesta dei
soggetti legittimati a chiederne la nomina.
L'amministratore che cessa dal suo ufficio
deposita nella cancelleria del tribunale del luogo, ove è la sede
principale dell'impresa, il conto della gestione. L'avvenuto deposito è
comunicato immediatamente alla società.";
c) all'articolo 103 sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) il primo comma è sostituito dal seguente:
"I provvedimenti del tribunale previsti dall'articolo 2409 del codice
sono disposti con decreto, il quale deve essere comunicato a cura del
cancelliere, entro cinque giorni, all'ufficio del registro delle imprese
per l'iscrizione.";
2) il secondo comma è abrogato;
d) l'articolo 104 è sostituito dal seguente:
"Art. 104. Il tribunale, prima di procedere alla nomina del
rappresentante degli obbligazionisti prevista dall'articolo 2417 del
codice, deve sentire gli amministratori o il consiglio di gestione della
società.";
e) l'articolo 106 è sostituito dal seguente:
"Art. 106. Le norme degli articoli 92, 93 e 94 di queste disposizioni
si applicano anche al commissario governativo incaricato della gestione
della società cooperativa a norma dell'articolo 2545-sexiesdecies del
codice, intendendosi sostituiti nei poteri del tribunale, per quanto
riguarda le disposizioni dei precedenti articoli 92 e 94, primo comma,
l'autorità governativa che ha nominato il commissario.";
f) dopo l'articolo 111 sono inseriti i
seguenti:
Articolo 111-bis. La misura rilevante
di cui all'articolo 2325-bis del codice è quella stabilita a norma
dell'articolo 116 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
risultante alla data del 1° gennaio 2004.
Nel caso previsto dall'articolo 2409-bis,
secondo comma, del codice, si applicano alla società di revisione le
disposizioni degli articoli 155, comma 2, 162, commi 1 e 2, 163, commi 1 e
4 del decreto legislativo n. 58 del 1998.
Articolo 111-ter. Chi richiede
l'iscrizione presso il registro delle imprese dell'atto costitutivo di una
società deve indicarne nella domanda l'indirizzo, comprensivo della via e
del numero civico, ove è posta la sua sede. In caso di successiva
modificazione di tale indirizzo gli amministratori ne depositano apposita
dichiarazione presso il registro delle imprese.
Articolo 111-quater. La società di
revisione di cui all'articolo 2447-ter del codice è scelta tra
quelle iscritte nell'albo speciale delle società di revisione tenuto
dalla Commissione nazionale per le società e la borsa a norma delle leggi
speciali; essa non può essere una persona fisica.
Articolo 111-quinquies. L'articolo 2632
del codice, come modificato dal decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61,
è sostituito dal seguente: "Articolo 2632 (Formazione fittizia del
capitale). Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte,
formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante
attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore
all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o
quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di
crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione,
sono puniti con la reclusione fino ad un anno.".
Articolo 111-sexies. Gli articoli 100,
101, 108 e 109 sono abrogati.
Articolo 111-septies. Le cooperative
sociali che rispettino le norme di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381,
sono considerate, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513
del codice, cooperative a mutualità prevalente. Le cooperative agricole
che esercitano le attività di cui all'articolo 2135 del codice sono
considerate cooperative a mutualità prevalente se soddisfano le
condizioni di cui al terzo comma dell'articolo 2513 del codice. Le piccole
società cooperative costituite ai sensi della legge 7 agosto 1997, n.
266, nel termine previsto all'articolo articolo 223-duodecies del
codice devono trasformarsi nella società cooperativa disciplinata
dall'articolo 2522 del codice.
Articolo 111-octies. Sono investitori
istituzionali destinati alle società cooperative quelli costituiti ai
sensi della legge 25 febbraio 1985, n. 49, i fondi mutualistici e i
fondi pensione costituiti da società cooperative.
Articolo 111-novies. Le società di
revisione di cui al secondo comma dell'articolo 2545-octies del
codice sono quelle di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 88.
Articolo 111-decies. Ferma restando
la natura indivisibile delle riserve accantonate, non rilevano ai fini
dell'obbligo di devoluzione previsto dall'articolo 17 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, la modificazione delle clausole previste
dall'articolo 26 del decreto legislativo Capo provvisorio dello Stato 14
dicembre 1947, n. 1577, ovvero la decadenza dai benefici fiscali per
effetto della perdita del requisito della prevalenza come disciplinato
dagli articoli 2512 e 2513 del codice.
Gli amministratori devono, tuttavia, redigere
un bilancio ai sensi dell'articolo 2545-octies del codice.
Articolo 111-undecies. Il Ministro
delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, stabilisce, con proprio decreto, regimi derogatori al
requisito della prevalenza, così come definite dall'articolo 2513 del
codice, in relazione alla struttura dell'impresa e del mercato in cui le
cooperative operano, a specifiche disposizioni normative cui le
cooperative devono uniformarsi e alla circostanza che la
realizzazione del bene destinato allo scambio mutualistico richieda il
decorso di un periodo di tempo superiore all'anno di esercizio.
Articolo 111-duodecies. Qualora tutti i
loro soci illimitatamente responsabili, di cui all'articolo 2361, comma
secondo, del codice, siano società per azioni, in accomandita per azioni
o società a responsabilità limitata, le società in nome collettivo o in
accomandita semplice devono redigere il bilancio secondo le norme previste
per le società per azioni; esse devono inoltre redigere e pubblicare il
bilancio consolidato come disciplinato dall'articolo 26 del decreto
legislativo 9 aprile 1991, n. 127, ed in presenza dei presupposti ivi
previsti.".
2. Alla Sezione V del Capo II del regio
decreto 30 marzo 1942, n. 318, recante disposizioni per l'attuazione del
codice civile e disposizioni transitorie, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) L'articolo 218 è sostituito dal seguente:
"Art. 218. Le società poste in liquidazione alla data del 1°
gennaio 2004, sono liquidate secondo le leggi anteriori.
Le società poste in liquidazione alla data
del 1° gennaio 2004, sono liquidate secondo le nuove disposizioni.";
b) dopo l'articolo 223 sono inseriti i
seguenti:
Articolo 223-bis. Le società di cui ai capi
V, VI e VII del titolo V del libro V del codice civile, iscritte nel
registro delle imprese alla data del 1° gennaio 2004, devono uniformare
l'atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni inderogabili entro
il 30 settembre 2004.
Le deliberazioni necessarie all'adeguamento
dell'atto costitutivo e dello statuto alle nuove disposizioni, anche non
inderogabili, possono essere assunte dall'assemblea straordinaria a
maggioranza semplice, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai
soci partecipanti.
Le modifiche statutarie necessarie per
l'attribuzione all'organo amministrativo, al consiglio di sorveglianza o
al consiglio di gestione della competenza all'adeguamento dello statuto
alle disposizioni di cui all'articolo 2365, secondo comma, del codice sono
deliberate dall'assemblea straordinaria con le modalità e le maggioranze
indicate nei commi precedenti.
Fino alla data indicata al primo comma, le
previgenti disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto conservano
la loro efficacia anche se non sono conformi alle disposizioni
inderogabili del presente decreto.
Dalla data del 1° gennaio 2004 non possono
essere iscritte nel registro delle imprese le società di cui ai capi V,
VI e VII del titolo V del libro V del codice civile, anche se costituite
anteriormente a detta data, che siano regolate da atto costitutivo e
statuto non conformi al decreto medesimo. Si applica in tale caso
l'articolo 2331, quarto comma, del codice.
Le società costituite anteriormente al 1°
gennaio 2004 possono, in sede di costituzione o di modificazione dello
statuto, adottare clausole statutarie conformi ai decreti legislativi
attuativi della legge 3 ottobre 2001, n. 366. Tali clausole avranno
efficacia a decorrere dal momento, successivo alla data del 1° gennaio
2004, in cui saranno iscritte nel registro delle imprese con contestuale
deposito dello statuto nella sua nuova versione.
Articolo 223-ter. Le società per azioni
costituite prima del 1° gennaio 2004 con un capitale sociale inferiore a
centoventimila euro possono conservare la forma della società per azioni
per il tempo stabilito per la loro durata antecedentemente alla data del 1°
gennaio 2004.
Articolo 223-quater. Nel caso in cui la legge
prevede che le autorizzazioni di cui agli articoli 2329, numero 3), e
2436, secondo comma, del codice civile siano rilasciate successivamente
alla stipulazione dell'atto costitutivo o, rispettivamente, alla
deliberazione, i termini previsti dalle suddette disposizioni decorrono
dal giorno in cui l'originale o la copia autentica del provvedimento di
autorizzazione è stato consegnato al notaio.
L'autorità competente al rilascio delle
autorizzazioni di cui al primo comma è altresì legittimata, qualora
l'iscrizione nel registro delle imprese sia avvenuta nonostante la loro
mancanza o invalidità, a proporre istanza per la cancellazione della
società medesima dal registro. Il tribunale provvede, sentita la società,
in camera di consiglio e nel caso di accoglimento dell'istanza si applica
l'articolo 2332 del codice.
Articolo 223-quinquies. Tutti i termini
previsti in disposizioni speciali con riferimento all'omologazione
dell'atto costitutivo o di deliberazioni assembleari decorrono dalla data
di iscrizione di tali atti nel registro delle imprese.
Articolo 223-sexies. Le disposizioni degli
articoli 2377, 2378, 2379, 2379-bis, 2379-ter e 2434-bis
del codice civile si applicano anche alle deliberazioni anteriori alla
data del 1 gennaio 2004, salvo che l'azione sia stata già proposta.
Tuttavia se i termini scadono entro il 31 marzo 2004, le azioni per
l'annullamento o la dichiarazione di nullità delle deliberazioni possono
essere esercitate entro il 31 marzo 2004.
Articolo 223-septies. Se non diversamente
disposto, le norme del codice civile che fanno riferimento agli
amministratori e ai sindaci trovano applicazione, in quanto compatibili,
anche ai componenti del consiglio di gestione e del consiglio di
sorveglianza, per le società che abbiano adottato il sistema dualistico,
e ai componenti del consiglio di amministrazione e ai componenti del
comitato interno per il controllo sulla gestione, per le società che
abbiano adottato il sistema monista.
Ogni riferimento al collegio sindacale o ai
sindaci presente nelle leggi speciali è da intendersi effettuato anche al
consiglio di sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione o
ai loro componenti, ove compatibile con le specificità di tali organi.
Articolo 223-octies. La trasformazione
prevista dall'articolo 2500-octies del codice civile è consentita
alle associazioni e fondazioni costituite prima del 1° gennaio 2004
soltanto quando non comporta distrazione, dalle originarie finalità, di
fondi o valori creati con contributi di terzi o in virtù di particolari
regimi fiscali di agevolazione. Nell'ipotesi di fondi creati in virtù di
particolari regimi fiscali di agevolazione, la trasformazione è
consentita nel caso in cui siano previamente versate le relative imposte.
La trasformazione di cui al primo comma non è
consentita alle fondazioni bancarie.
Articolo 223-novies. I procedimenti previsti
dall'articolo 2409 del codice, pendenti alla data del 1° gennaio 2004,
proseguono secondo le norme anteriormente vigenti.
Il tribunale ha il potere di dichiarare
cessata la materia del contendere, qualora le modifiche introdotte
comportino la sanatoria delle irregolarità denunciate.
Articolo 223-decies. Gli articoli da 2415 a
2420 del codice civile si applicano anche alle obbligazioni emesse
anteriormente al 1° gennaio 2004.
Articolo 223-undecies. I bilanci relativi ad
esercizi chiusi prima del 1° gennaio 2004 sono redatti secondo le leggi
anteriormente vigenti.
I bilanci relativi ad esercizi chiusi tra il 1°
gennaio 2004 e il 30 settembre 2004 possono essere redatti secondo le
leggi anteriormente vigenti o secondo le nuove disposizioni.
I bilanci relativi ad esercizi chiusi dopo la
data del 30 settembre 2004 sono redatti secondo le nuove disposizioni.
Articolo 223-duodecies. Le società di cui al
capo I del titolo VI del libro V del codice civile, iscritte nel registro
delle imprese alla data del 1° gennaio 2004, devono uniformare l'atto
costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni inderogabili entro il 31
dicembre 2004.
Le deliberazioni necessarie per l'adeguamento
dell'atto costitutivo e dello statuto alle nuove disposizioni inderogabili
possono essere adottate, in terza convocazione, a maggioranza semplice dei
presenti.
L'articolo 2365, secondo comma, del codice
civile, nella parte relativa all'adeguamento dello statuto a disposizioni
normative, trova applicazione anche per l'adeguamento alle norme
introdotte con i decreti legislativi attuativi della legge n. 366 del
2001. Le modifiche statutarie necessarie per l'attribuzione all'organo
amministrativo, al consiglio di sorveglianza o al consiglio di gestione
della competenza all'adeguamento dello statuto alle disposizioni di cui al
presente decreto sono deliberate dall'assemblea straordinaria con le
modalità e le maggioranze indicate nei commi precedenti.
Fino alla data indicata al primo comma le
previgenti disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto conservano
la loro efficacia anche se non sono conformi alle disposizioni
inderogabili del presente decreto.
Dalla data del 1° gennaio 2004 non possono
essere iscritte nel registro delle imprese le società di cui al capo I
del titolo VI del libro V del codice, anche se costituite anteriormente a
detta data, che siano regolate da atto costitutivo e statuto non conformi
al decreto medesimo. Si applica in tale caso l'articolo 2331, quarto
comma, del codice civile.
Le disposizioni fiscali di carattere
agevolativo previste dalle leggi speciali si applicano soltanto alle
cooperative a mutualità prevalente.
Conservano le agevolazioni fiscali le società
cooperative e i loro consorzi che, con le modalità e le maggioranze
previste per le deliberazioni assembleari dall'articolo 2538 del codice,
adeguano i propri statuti alle disposizioni che disciplinano le società
cooperative a mutualità prevalente entro il 31 dicembre 2004.
Articolo 223-terdecies. Le banche
di credito cooperativo che rispettino le norme delle leggi speciali sono
considerate cooperative a mutualità prevalente.
Alle banche popolari, alle banche di credito
cooperativo ed ai consorzi agrari continuano ad applicarsi le norme
vigenti alla data di entrata in vigore della legge n. 366 del 2001.
Articolo 223-quaterdecies. Nelle cooperative
che hanno adottato e osservano le clausole previste dall'articolo 14 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, alla
data del 1° gennaio 2004, la deliberazione di trasformazione deve
devolvere il patrimonio in essere alla data di trasformazione, dedotti il
capitale versato e rivalutato ed i dividendi non ancora distribuiti,
eventualmente aumentato sino a concorrenza dell'ammontare minimo del
capitale della nuova società, ai fondi mutualistici per la
promozione e lo sviluppo della cooperazione.
Articolo 223-quinquiesdecies. Le cooperative
che non hanno adottato le clausole previste dall'articolo 14 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, alla data del 1°
gennaio 2004, possono deliberare la trasformazione in società con le
maggioranze previste dall'articolo 2545-decies del codice senza
che trovi applicazione la devoluzione del patrimonio ai fondi
mutualistici.
L'obbligo di devolvere le riserve indivisibili
previste dall'articolo 2545-undecies del codice si applica, salva
la rinunzia ai benefici fiscali da parte della cooperativa, limitatamente
alle riserve indivisibili accantonate ai sensi dell'articolo 2545-ter,
primo comma, del codice dal 1° gennaio 2004.
Articolo 223-sexiesdecies. Entro il 30 giugno
2004, il Ministro delle attività produttive predispone un Albo delle
società cooperative tenuto a cura del Ministero delle attività
produttive, ove si iscrivono le cooperative a mutualità prevalente, e a
tal fine consente di depositare i bilanci attraverso strumenti di
comunicazione informatica. In una diversa sezione del medesimo Albo sono
tenute ad iscriversi anche le cooperative diverse da quelle a mutualità
prevalente.
Il Ministro delle attività produttive, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adegua ogni tre
anni, con proprio decreto le previsioni di cui all'articolo 2519 e 2525
del codice tenuto conto delle variazioni dell'indice nazionale generale
annuo dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati,
calcolate dall'Istat.
Articolo 223-septiesdecies. Fermo restando
quanto previsto degli articoli 2545-septiesdecies e 2545-octiesdecies
del codice, entro il 31 dicembre 2004 gli enti cooperativi che non
hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni, qualora non
risulti l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari, sono sciolti senza
nomina del liquidatore con provvedimento dell'autorità di vigilanza da
iscriversi nel registro delle imprese. Entro il termine perentorio di
trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale i creditori o
gli altri interessati possono presentare formale e motivata domanda
all'autorità governativa, intesa ad ottenere la nomina del commissario
liquidatore; in mancanza, a seguito di comunicazione dell'autorità di
vigilanza, il conservatore del registro delle imprese territorialmente
competente provvede alla cancellazione della società cooperativa o
dell'ente mutualistico dal registro medesimo.
Articolo 223-octiesdecies. I bilanci relativi
ad esercizi chiusi prima del 1° gennaio 2004 sono redatti secondo le
leggi anteriormente vigenti.
I bilanci relativi ad esercizi chiusi tra la
data del 1° gennaio 2004 e quella del 31 dicembre 2004 possono essere
redatti secondo le leggi anteriormente vigenti o secondo le nuove
disposizioni.
I bilanci relativi ad esercizi chiusi dopo la
data del 31 dicembre 2004 sono redatti secondo le nuove disposizioni.
Articolo 223-noviesdecies. Le società
cooperative poste in liquidazione prima del 1 gennaio 2004 sono liquidate
secondo le leggi anteriori.
Le società cooperative poste in liquidazione
dopo il 1° gennaio 2004 sono liquidate secondo le nuove disposizioni.
Articolo 223-vinies. I procedimenti
riguardanti società cooperative previsti dall'articolo 2409 del codice,
pendenti al 1° gennaio 2004, proseguono secondo le norme anteriormente
vigenti.
Articolo 223-unvicies. Il limite di
cinque anni previsto dall'articolo 2341-bis si applica ai patti
parasociali stipulati prima del 1° gennaio 2004 e decorre dalla medesima
data.
Articolo 223-duovicies. Qualora la
fattispecie di cui al primo comma dell'articolo 2362 del codice sia
precedente al 1° gennaio 2004, il termine ivi previsto decorre dalla sua
data di entrata in vigore.
Articolo 223-tervicies. Non si applica
la lettera e) del primo comma dell'articolo 2437 del codice alla
eliminazione delle cause di recesso, previste nel secondo comma del
medesimo articolo, purché deliberata entro il 30 giugno 2004.".
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Art. 10
(Entrata in vigore)
1. Il
presente decreto entra in vigore 1° gennaio 2004.
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