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IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
VISTA la legge 3 ottobre 2001, n. 366, concernente
delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi recanti la
riforma organica della disciplina delle società di capitali e cooperative, la
disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società
commerciali, nonché nuove norme sulla procedura per la definizione dei
procedimenti nelle materie di cui all'articolo 12 della legge di delega;
VISTO in particolare l'articolo 12 della citata
legge 3 ottobre 2001, n. 366, concernente i procedimenti in materia di diritto
societario e i procedimenti nelle materie disciplinate dal testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, approvato con decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e dal testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 30 settembre 2002;
VISTO il parere del Parlamento a norma dell'articolo
1, comma 4, della legge 3 ottobre 2001, n. 366;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 10 gennaio 2003;
SULLA proposta del Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle
attività produttive;
E
M A N A
il seguente decreto legislativo:
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Titolo
I - NUOVE NORME DI PROCEDURA
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Art.
1
(Ambito di applicazione)
1. Si osservano le disposizioni del presente decreto
legislativo in tutte le controversie, incluse quelle connesse a norma
degli articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 36 del codice di procedura civile,
relative a:
a.
rapporti societari, ivi compresi quelli concernenti le società
di fatto, l'accertamento, la costituzione. la modificazione o l'estinzione
di un rapporto societario, le azioni di responsabilità da chiunque
promosse contro gli organi amministrativi e di controllo, i liquidatori e
i direttori generali delle società, delle mutue assicuratrici e delle
società cooperative;
b.
trasferimento delle partecipazioni sociali, nonché ogni altro
negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti;
c.
patti parasociali, anche diversi da quelli disciplinati
dall'articolo 2341-bis codice civile, e accordi di collaborazione
di cui all'articolo 2341-bis, ultimo comma, del codice civile;
d.
rapporti in materia di intermediazione mobiliare da chiunque
gestita, servizi e contratti di investimento, ivi compresi i servizi
accessori, fondi di investimento, gestione collettiva del risparmio e
gestione accentrata di strumenti finanziari, vendita di rapporti
finanziari, ivi compresa la cartolarizzazione dei crediti, offerte
pubbliche di acquisto e di scambio, contratti di borsa;
e.
materie di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, quando la relativa controversia è promossa da una banca nei
confronti di altra banca ovvero da o contro associazioni rappresentative
di consumatori o camere di commercio;
f.
credito per le opere pubbliche.
2. Restano ferme tutte le norme sulla
giurisdizione. Spettano esclusivamente alla corte d'appello tutte le
controversie di cui agli articoli 145 decreto legislativo 1° settembre,
1993, n. 385, e 195 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
3. Salvo che nelle controversie di cui al
comma 1, lettera e), il Tribunale giudica in composizione collegiale.
Nelle azioni promosse da associazioni rappresentative dei consumatori e
dalle camere di commercio il Tribunale giudica in composizione collegiale
anche se relative alle materie di cui al comma 1, lettera e).
4. Per quanto non diversamente disciplinato
dal presente decreto, si applicano le disposizioni del codice di procedura
civile, in quanto compatibili.
5. Quando rileva che una causa relativa ad uno
dei rapporti di cui al comma 1 è stata proposta in forme diverse da
quelle previste dal presente decreto, il giudice dispone con ordinanza il
mutamento di rito e la cancellazione della causa dal ruolo; dalla
comunicazione dell'ordinanza decorrono, se emessa a seguito dell'udienza
di prima comparizione, i termini di cui all'articolo 6 ovvero, in ogni
altro caso, i termini di cui all'articolo 7; restano ferme le decadenze già
maturate.
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Titolo
II - DEL PROCESSO DI COGNIZIONE DAVANTI AL TRIBUNALE
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Capo
I - DEL PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE
COLLEGIALE
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Art.
2
(Contenuto dell'atto di citazione)
1. La
domanda si propone al tribunale mediante citazione contenente:
a.
le indicazioni di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo
163 del codice di procedura civile;
b.
l'indicazione del numero di fax o dell'indirizzo di posta
elettronica presso cui il difensore dichiara di voler ricevere le
comunicazioni e le notificazioni nel corso del procedimento;
c.
la fissazione di termine al convenuto, non inferiore a sessanta
giorni dalla notificazione della citazione, per la notifica al difensore
dell'attore della comparsa di risposta. In difetto di fissazione da parte
dell'attore, o in caso di insufficienza, il termine è di sessanta giorni.
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Art.
3
(Costituzione dell'attore)
1. L'attore, entro dieci giorni dalla notificazione
della citazione, ovvero entro cinque giorni nel caso di abbreviazione dei
termini a norma dell'articolo 163-bis, secondo comma, del codice di
procedura civile, deve costituirsi in giudizio a mezzo di procuratore,
depositando in cancelleria la nota d'iscrizione a ruolo e il fascicolo
contenente l'originale o la copia della citazione, la procura e i
documenti offerti in comunicazione. Il cancelliere forma il fascicolo
d'ufficio, in esso inserendo tutti gli atti e documenti successivamente
depositati dalle parti; analogamente provvede nel caso di cui all'articolo
13, comma 1.
2. Se la citazione è notificata a più persone, la costituzione
dell'attore deve avvenire entro dieci giorni dall'ultima notificazione. In
tale caso il termine di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), è
prolungato, per ciascun convenuto, fino al sessantesimo giorno successivo
all'iscrizione a ruolo.
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Art.
4
(Comparsa di risposta)
1. Nella comparsa di risposta il convenuto deve
proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti
dall'altra parte a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di
cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione, proporre le
domande riconvenzionali dipendenti dal titolo dedotto in giudizio
dall'attore o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di
eccezione, dichiarare di voler chiamare in causa i terzi ai quali ritiene
comune la causa o dai quali pretende di essere garantito precisandone le
ragioni, formulare le conclusioni. Nella stessa comparsa il convenuto deve
indicare il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui il
difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni
nel corso del procedimento.
2. Nella comparsa di risposta il convenuto, fermo quanto disposto
nell'articolo 8, comma 2, lettera c), fissa all'attore un termine non
inferiore a trenta giorni dalla notificazione della stessa comparsa per
eventuale replica. In caso di omessa o insufficiente indicazione, il
termine è di trenta giorni. Nel caso di pluralità di convenuti, anche a
seguito di chiamata in causa, il termine fissato all'attore per la replica
non può eccedere i sessanta giorni; l'inosservanza di tale termine può
essere eccepita anche dagli altri convenuti.
3. Se dichiara di voler chiamare in causa terzi, il convenuto deve
notificare loro l'atto di citazione a norma dell'articolo 2.
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Art.
5
(Forme e termini della costituzione del convenuto)
1. Il convenuto deve costituirsi a mezzo di procuratore
depositando in cancelleria, entro 10 giorni dalla scadenza del termine di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), ovvero del termine di cui
all'articolo 3, comma 2, il fascicolo contenente l'originale ovvero la
copia della comparsa di risposta notificata all'attore, la copia della
citazione notificata, la procura e i documenti che offre in comunicazione.
2. In assenza di documenti da depositare, di domande riconvenzionali o di
chiamata di terzi, il convenuto che abbia tempestivamente notificato la
comparsa di risposta può costituirsi entro dieci giorni dalla
notificazione dell'istanza di fissazione dell'udienza a cui abbia
provveduto altra parte.
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Art.
6
(Memoria di replica dell'attore)
1. Nel
termine fissatogli a norma dell'articolo 4, comma 2, l'attore può
replicare con memoria notificata al convenuto e depositata in cancelleria,
nonché depositare nuovi documenti.
2. Nella memoria di replica l'attore può:
a.
precisare o modificare le domande e le conclusioni già
proposte;
b.
proporre nuove domande ed eccezioni che siano conseguenza della
domanda riconvenzionale o delle difese proposte dal convenuto;
c.
dichiarare che intende chiamare un terzo ai sensi dell'articolo
106 del codice di procedura civile, se l'esigenza è sorta dalle difese
del convenuto;
d.
depositare nuovi documenti in cancelleria, ovvero formulare
nuove richieste istruttorie.
3.
L'attore, nella memoria di replica, deve fissare al convenuto un termine
non inferiore a venti giorni per ulteriore memoria difensiva. Il termine
è di trenta giorni se l'attore ha proposto nuove domande.
4. Nel caso della dichiarazione di cui al
comma 2, lettera c), l'attore notifica al terzo l'atto di citazione ai
sensi dell'articolo 2.
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Art.
7
(Repliche ulteriori)
1. Il convenuto, se non ritiene di notificare istanza
di fissazione di udienza, può notificare, nel termine fissatogli a norma
dell'articolo precedente o, in mancanza, nel termine di trenta giorni,
una
seconda memoria difensiva, contenente l'eventuale indicazione di nuovi
documenti e richieste istruttorie, nonché la fissazione di un termine,
non inferiore a sedici giorni dalla notificazione, per una ulteriore
replica.
2. L'attore, se non ritiene di notificare istanza di fissazione di
udienza, può notificare al convenuto una ulteriore replica a norma
dell'articolo 6, comma 2; in tale caso, il convenuto può notificare una
memoria di controreplica nel termine, non inferiore a sedici giorni,
assegnatogli o, in mancanza, nel termine di sedici giorni dalla
notificazione.
3. L'attore, finché non ha notificato l'istanza di fissazione di udienza
ed in alternativa alla sua proposizione, può notificare ulteriore memoria
alle altre parti, nel termine perentorio di otto giorni dalla ricezione
della memoria di controreplica del convenuto. Lo stesso potere spetta alle
altre parti nei successivi otto giorni. Alle medesime condizioni è
ammesso lo scambio di ulteriori memorie tra le parti, finché non è
decorso il termine massimo di ottanta giorni dalla notifica della memoria
di controreplica di cui al comma 2.
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Art.
8
(Istanza di fissazione di udienza)
1.
L'attore può notificare alle altre parti istanza di fissazione di
udienza, entro quindici giorni:
a.
dalla data di notifica della comparsa di risposta del convenuto
cui non intende replicare, ovvero dalla scadenza del termine di
costituzione dello stesso;
b.
in caso di chiamata di terzo da parte del convenuto, dalla data
di notifica della comparsa di risposta del terzo chiamato ovvero dalla
scadenza del termine di costituzione dello stesso;
c.
dalla data della notifica dello scritto difensivo delle altre
parti al quale non intende replicare.
2. Il convenuto può notificare alle altre
parti istanza di fissazione di udienza, entro quindici giorni:
a.
se ha proposto domanda riconvenzionale ovvero sollevato
eccezioni non rilevabili d'ufficio, dalla data di notifica della memoria
di replica dell'attore ovvero dalla scadenza del relativo termine;
b.
se ha chiamato in causa terzi, dalla data di notifica della
comparsa di risposta del terzo chiamato ovvero dalla scadenza del termine
di costituzione dello stesso;
c.
al di fuori dei casi precedenti, dalla data della propria
costituzione in giudizio, ovvero dalla data della notifica dello scritto
difensivo delle altre parti al quale non intende replicare.
3. Il terzo chiamato può notificare alle
altre parti istanza di fissazione di udienza, entro quindici giorni:
a.
se ha proposto domanda riconvenzionale, dalla data di notifica
della memoria di replica dell'attore o del convenuto ovvero dalla scadenza
del relativo termine;
b.
al di fuori del caso precedente, dalla data della propria
costituzione in giudizio, ovvero dalla data della notifica dello scritto
difensivo delle altre parti al quale non intende replicare.
4. La mancata notifica dell'istanza di
fissazione di udienza nei quindici giorni successivi alla scadenza del
termine per il deposito della memoria di controreplica del convenuto di
cui all'articolo 7, comma 2, ovvero dalla scadenza del termine massimo di
cui all'articolo 7, comma 3, determina l'estinzione del processo
rilevabile anche d'ufficio. Il rilievo d'ufficio è precluso se l'udienza
si è comunque svolta con la partecipazione di almeno una parte; in tal
caso l'estinzione deve comunque essere eccepita, a pena di decadenza,
entro la stessa udienza.
5. L'istanza di fissazione presentata fuori
dei casi stabiliti dal presente articolo è dichiarata inammissibile, su
richiesta della parte interessata depositata in cancelleria nel termine
perentorio di dieci giorni dalla notifica dell'istanza, dal Presidente del
tribunale che, sentite le parti, provvede con decreto non impugnabile; con
lo stesso provvedimento, il Presidente assegna il termine per lo
svolgimento delle ulteriori attività eventualmente necessarie.
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Art.
9
(Contenuto dell'istanza di fissazione di udienza e di termine per il
deposito in cancelleria)
1. L'istanza di fissazione dell'udienza deve sempre
contenere le conclusioni, di rito e di merito, con esclusione di ogni
modificazione delle domande, nonché la definitiva formulazione delle
istanze istruttorie già proposte. In mancanza, si intendono formulate le
conclusioni di cui al primo atto difensivo dell'istante.
2.Nell'istanza di fissazione dell'udienza o nella nota di precisazione
delle conclusioni di cui all'articolo 10, comma 1, ciascuna parte può
indicare le condizioni alle quali sarebbe disposta a conciliare la lite.
Questa indicazione non pregiudica in alcun modo la decisione della causa.
3.La parte è tenuta al deposito in cancelleria dell'istanza di fissazione
di udienza nel termine perentorio di dieci giorni dall'ultima
notificazione. Se l'istanza è fatta congiuntamente, ciascuna delle parti
può provvedere al deposito.
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Art.
10
(Effetti della notificazione dell'istanza di fissazione di udienza)
1. A seguito della notificazione dell'istanza di
fissazione di udienza, le altre parti devono, nei dieci giorni successivi,
depositare in cancelleria una nota contenente la definitiva formulazione
delle istanze istruttorie e delle conclusioni di rito e di merito già
proposte, esclusa ogni loro modificazione. In mancanza, si intendono
formulate le istanze e le conclusioni di cui al primo atto difensivo.
2. Salvo quanto disposto dall'articolo 12, comma 8, e dall'articolo 13,
comma 3, a seguito della notificazione dell'istanza di fissazione di
udienza tutte le parti decadono dal potere di proporre nuove eccezioni non
rilevabili d'ufficio, di precisare o modificare domande o eccezioni già
proposte, nonché di formulare ulteriori istanze istruttorie e depositare
nuovi documenti. La decadenza può essere dichiarata soltanto su eccezione
della parte interessata, da proporsi nella prima istanza o difesa
successiva a norma dell'articolo 157 del codice di procedura civile.
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Art.
11
(Istanza congiunta di fissazione di udienza)
1. Le parti possono presentare istanza congiunta di
fissazione dell'udienza. Se intendono ottenere la decisione di questioni
pregiudiziali di rito o preliminari di merito, ovvero relative alla
integrità del contraddittorio, alla partecipazione di terzi al processo,
o all'ammissibilità delle prove, in ogni caso devono precisare
integralmente le rispettive conclusioni.
2. Il Tribunale provvede con ordinanza quando, decidendo le questioni di
cui al comma 1, non definisce il giudizio. Il provvedimento sulla
competenza è impugnabile ai sensi degli articoli 42 e seguenti del codice
di procedura civile.
3. Entro il termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione
dell'ordinanza, l'attore deve notificare alle altre parti memoria di
replica o, se già era stata notificata, di controreplica; si applicano,
rispettivamente, gli articoli 6 e 7. In caso di provvedimento che conferma
la competenza del Tribunale adito, il termine decorre dalla sua
comunicazione.
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Art.
12
(Designazione del giudice relatore e decreto di fissazione dell'udienza)
1.
Decorsi dieci giorni dal deposito dell'istanza di fissazione dell'udienza,
il cancelliere, nei tre giorni successivi, forma il fascicolo contenente
tutti gli atti e documenti depositati dalle parti e lo presenta senza
indugio al Presidente.
2. Il Presidente entro il secondo giorno successivo alla presentazione del
fascicolo, designa il giudice relatore. Questi, entro cinquanta giorni
dalla designazione, sottoscrive e deposita in cancelleria il decreto di
fissazione dell' udienza, da comunicare alle parti costituite. Per
comprovate ragioni, il Presidente può prorogare il termine a norma
dell'articolo 154 del codice di procedura civile.
3. Il decreto deve contenere:
a.
la fissazione dell'udienza collegiale che deve tenersi non
prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla comunicazione del decreto
stesso;
b.
l'ammissione di mezzi istruttori disponibili d'ufficio o dei
mezzi di prova richiesti dalle parti, nonché la succinta esposizione
delle ragioni di inammissibilità o irrilevanza delle istanze istruttorie;
c.
l'indicazione delle questioni, di rito e di merito, rilevabili
d'ufficio;
d.
l'invito alle parti, ove appaia opportuno, a comparire
personalmente all'udienza per l'interrogatorio libero e il tentativo di
conciliazione, nonché, ove taluna di esse abbia dichiarato le condizioni
alle quali sia disposta a conciliare, l'invito alle altre parti a prendere
all'udienza esplicita posizione sulle stesse;
e.
l'invito alle parti a depositare, almeno cinque giorni prima
dell'udienza, memorie conclusionali, anche indicando le questioni
bisognose di trattazione;
f.
il deferimento del giuramento suppletorio a norma dell'articolo
13, comma 2.
4. Il giudice relatore dichiara l'interruzione
del processo con ordinanza non impugnabile se l'evento interruttivo,
avveratosi nei riguardi della parte che si è costituita a mezzo di
procuratore, è stato notificato alle altre parti entro il termine
perentorio di giorni novanta dall'evento stesso. Nei casi in cui
l'interruzione opera di diritto, a norma del codice di procedura civile,
il giudice la dichiara con effetto dal momento del verificarsi dell'evento
interruttivo.
5. Ove l'eccezione di estinzione proposta da
una parte appaia fondata e nei casi previsti dagli articoli 8, comma 4, e
13, comma 1, il giudice relatore, convocate le parti costituite, dichiara
l'estinzione del processo con ordinanza, reclamabile nel termine di dieci
giorni dalla comunicazione. Il collegio provvede a norma dell'articolo
308, secondo comma, del codice di procedura civile.
6. Con il decreto, ove sussista l'esigenza di
regolarizzazione ai sensi dell'articolo 182 del codice di procedura
civile, il giudice assegna un termine non inferiore a trenta giorni e non
superiore a sessanta per i necessari adempimenti e fissa l'udienza di
discussione entro i successivi trenta giorni.
7. Con il decreto che dichiara la nullità
della notificazione della citazione al convenuto, se questi non si è
costituito, il giudice fissa all'attore un termine perentorio non
superiore a sessanta giorni per la rinnovazione.
8. Con il decreto, se sussiste l'esigenza di
integrare il contraddittorio a norma degli articoli 102 e 107 del codice
di procedura civile, il giudice fissa un termine non inferiore a trenta
giorni per provvedere alla notificazione ai litisconsorti e ai terzi di
tutti gli scritti difensivi già scambiati; concede ai litisconsorti e ai
terzi un termine non inferiore a quaranta giorni e non superiore a
sessanta per costituirsi mediante deposito di memoria notificata alle
altre parti, anche non costituite, e ulteriori trenta giorni alle parti
originarie per l'eventuale replica. L'udienza davanti al collegio è
fissata entro i successivi trenta giorni con decreto emesso a norma del
presente articolo, ma il presidente può, su istanza dei litisconsorzi o
dei terzi, concedere loro un termine non superiore a sessanta giorni per
controreplicare, fissando l'udienza entro i successivi trenta giorni.
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Art.
13
(Contumacia dell'attore e del convenuto; rilevabilità dell'inammissibilità
di allegazioni, istanze istruttorie e produzioni documentali)
1. Se l'attore non si costituisce nel termine di cui
all'articolo 3, il convenuto, costituendosi nel termine a lui assegnato a
norma dell'articolo 5, comma 1, può, nella comparsa di risposta, eccepire
l'estinzione del processo e depositare istanza di fissazione dell'udienza;
altrimenti, procede a norma dell'articolo 4, comma 2.
2. Se il convenuto non notifica la comparsa di risposta nel termine
stabilito a norma dell'articolo 2, comma 1, lett. c), ovvero dell'articolo
3, comma 2, l'attore, tempestivamente costituitosi, può notificare al
convenuto una nuova memoria a norma dell'articolo 6, ovvero depositare
istanza di fissazione dell'udienza; in quest'ultimo caso i fatti affermati
dall'attore, anche quando il convenuto si sia tardivamente costituito, si
intendono non contestati e il tribunale decide sulla domanda in base alla
concludenza di questa; se lo ritiene opportuno, il giudice deferisce
all'attore giuramento suppletorio.
3. Se nessuna delle parti si sia costituita nel termine rispettivamente
assegnato, l'istanza di fissazione dell'udienza può essere sempre
proposta dalla parte che si sia costituita, mediante deposito in
cancelleria, unitamente ai propri scritti difensivi e ai documenti offerti
in comunicazione. Dell'avvenuto deposito dell' istanza deve essere data
notizia mediante atto notificato alle altre parti, le quali possono
costituirsi nei dieci giorni successivi, depositando i propri scritti
difensivi, i documenti offerti in comunicazione e la nota contenente la
formulazione delle rispettive conclusioni. Nei confronti della parte che
non si costituisce, si applica, rispettivamente, il comma 1 o 2.
4. Fermo quanto disposto dai commi 1, 2 e 3, l'inosservanza dei termini
previsti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 è rilevabile ad istanza della
parte che vi abbia interesse.
5. Nel decreto di fissazione dell'udienza il giudice, valutata ogni
circostanza, può rimettere in termini la parte che da irregolarità
procedimentali abbia risentito pregiudizio nel suo diritto di difesa.
Rimane ferma l'inammissibilità, purché eccepita, delle eccezioni non
rilevabili d'ufficio, delle allegazioni, delle istanze istruttorie
proposte, nonché dei documenti depositati dal convenuto dopo la seconda
memoria difensiva ovvero dall'attore dopo la memoria successiva alla
proposizione della domanda riconvenzionale.
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Art.
14
(Interventi autonomi)
1. Salvo che sia effettuato per l'integrazione
necessaria del contraddittorio, ovvero a norma dell'articolo 107 del
codice di procedura civile, l'intervento di terzi a norma dell'articolo
105, comma primo, del codice di procedura civile non può aver luogo oltre
il termine previsto per la notifica da parte del convenuto della comparsa
di risposta.
2. Il terzo deve costituirsi a norma dell'articolo 5, comma 1, fissando
alle altre parti un termine per la replica non inferiore a trenta e non
superiore a novanta giorni dalla notificazione della comparsa di
intervento.
3. Ciascuna delle parti originarie, con propria memoria, può proporre
istanza di fissazione dell'udienza affinché venga decisa la questione di
ammissibilità dell'intervento, con ordinanza reclamabile nelle forme
dell'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile e nel
termine perentorio di dieci giorni dalla sua comunicazione; ovvero può
fissare un termine, non inferiore a trenta giorni, al terzo intervenuto
perché questi provveda alla notificazione di una sua memoria; in
quest'ultimo caso il terzo, se non procede alla notifica dell'istanza di
fissazione dell'udienza, con la propria memoria fissa alle altre parti un
termine non inferiore a venti giorni e non superiore a sessanta per una
ulteriore replica.
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Art.
15
(Intervento adesivo dipendente)
1. Colui che, avendovi interesse, vuole sostenere le
ragioni di alcuna delle parti, può intervenire fino al deposito
dell'istanza di fissazione dell'udienza, ma non può compiere atti che, al
momento dell'intervento, non sono più consentiti alle parti originarie.
Tuttavia, se il terzo deduce il dolo o la collusione delle parti in suo
danno, il giudice, ove ritenga fondata la deduzione, lo rimette in termini
provvedendo a norma dell'articolo 13, comma 5.
2. In ogni caso, il terzo intervenuto a norma del presente articolo è
legittimato all'impugnazione della sentenza.
3. Per intervenire, il terzo deve costituirsi in giudizio depositando in
cancelleria una comparsa notificata alle altre parti, con i documenti che
offre in comunicazione.
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Art.
16
(Udienza di discussione della causa)
1. Se nessuna delle parti costituite compare
all'udienza, il tribunale ordina la cancellazione della causa dal ruolo.
2. Quando nel decreto è contenuto l'invito alle parti a comparire di
persona, il giudice le interroga liberamente ed esperisce, se la natura
della causa lo consente, il tentativo di conciliazione, eventualmente
proponendo soluzioni di equa composizione della controversia. Nel relativo
verbale è dato comunque atto delle posizioni assunte dalle parti. Ove il
tentativo non abbia esito positivo, il tribunale può tenerne conto ai
fini della distribuzione delle spese di lite, anche ponendole, in tutto o
in parte, a carico della parte formalmente vittoriosa che non è comparsa
o che ha rifiutato ragionevoli proposte conciliative. Se il tentativo
riesce, il verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo anche per
la consegna di cose mobili o il rilascio di immobili, nonché per
l'esecuzione di obblighi di fare e non fare.
3. Se la lite non viene conciliata, i difensori delle parti illustrano le
rispettive conclusioni. Il Presidente dirige la discussione e può
consentire brevi repliche.
4. Esaurita la discussione, il Tribunale conferma o revoca, in tutto o in
parte, il decreto con ordinanza, quindi procede, eventualmente delegandola
al relatore, all' assunzione dei mezzi di prova ritenuti necessari,
fissando in tale caso una nuova udienza di discussione nei trenta giorni
successivi all'assunzione. Analogamente provvede se dispone consulenza
tecnica, ispezione o altri mezzi di prova disponibili d'ufficio.
Altrimenti, decide la causa in camera di consiglio con sentenza, anche a
norma dell'articolo 187, secondo e terzo comma, del codice di procedura
civile.
5. La decisione è emessa a norma dell'articolo 281-sexies del
codice di procedura civile. In caso di particolare complessità della
controversia, il Tribunale dispone con ordinanza, di cui dà lettura in
udienza, che la sentenza sia depositata nei trenta giorni successivi alla
chiusura della discussione orale. La sentenza può essere sempre motivata
in forma abbreviata, mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati
in uno o più atti di causa e la concisa esposizione delle ragioni di
diritto, anche in riferimento a precedenti conformi.
6. Quando rileva che una causa promossa nelle forme di cui al presente
decreto riguarda un rapporto diverso da quelli previsti dall'articolo 1 il
tribunale, se è competente, dispone con ordinanza il cambiamento del
rito, designa il giudice istruttore e fissa l'udienza per la prosecuzione
del giudizio; altrimenti rimette la causa con ordinanza al giudice
competente, fissando un termine perentorio non superiore a novanta giorni
per il deposito del ricorso in riassunzione. Restano ferme le decadenze già
maturate.
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Art.
17
(Notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento)
1.
Tutte le notificazioni e comunicazioni alle parti costituite possono
essere fatte, oltre che a norma degli articoli 136 e seguenti del codice
di procedura civile:
a.
con trasmissione dell'atto a mezzo fax;
b.
con trasmissione dell'atto per posta elettronica;
c.
con scambio diretto tra difensori attestato da sottoscrizione
per ricevuta sull'originale, apposta anche da parte di collaboratore o
addetto allo studio del difensore.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si
applicano a tutti i procedimenti previsti dal presente decreto e le
trasmissioni di atti ai sensi del comma 1, lettere a) e b), devono essere
effettuate nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente
la sottoscrizione e la trasmissione dei documenti informatici e
teletrasmessi.
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Capo
II - DEL PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE
MONOCRATICA
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Art.
18
(Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al Collegio)
1. Le disposizioni di cui al capo I si applicano, in
quanto compatibili, al procedimento di cognizione davanti al Tribunale in
composizione monocratica.
2. Il magistrato al quale è affidata la trattazione del procedimento è
designato dal Presidente del Tribunale a norma dell'articolo 12.
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Capo
III - DEL PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE
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Art.
19
(Ambito di applicazione. Procedimento)
1. Fatta eccezione per le azioni di responsabilità da
chiunque proposte, le controversie di cui all'articolo 1 che abbiano ad
oggetto il pagamento di una somma di danaro, anche se non liquida, ovvero
la consegna di cosa mobile determinata, possono essere proposte, in
alternativa alle forme di cui agli articoli 2 e seguenti, con ricorso da
depositarsi nella cancelleria del tribunale competente, in composizione
monocratica.
2. Disposta la comparizione delle parti e assegnato il termine per la
costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre 10 giorni prima
dell'udienza, il giudice designato, ove ritenga sussistenti i fatti
costitutivi della domanda e manifestamente infondata la contestazione del
convenuto, pronuncia ordinanza immediatamente esecutiva di condanna e
dispone sulle spese ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di
procedura civile. L'ordinanza costituisce titolo per l'iscrizione di
ipoteca giudiziale.
3. Il giudice, se ritiene che l'oggetto della causa e le difese svolte dal
convenuto richiedano una cognizione non sommaria, assegna all'attore i
termini di cui all'articolo 6.
4. Avverso l'ordinanza di condanna può essere proposta esclusivamente
impugnazione davanti alla Corte di appello nelle forme di cui all'articolo
20.
5. All'ordinanza non impugnata non conseguono gli effetti di cui
all'articolo 2909 del codice civile.
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Capo
IV - DEL PROCEDIMENTO IN GRADO DI APPELLO
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Art.
20
(Forma d'appello)
1. L'appello si propone con atto di citazione,
notificato a norma degli articoli 325 e seguenti del codice di procedura
civile, e deve contenere, a pena di inammissibilità, specifiche censure
nei confronti della sentenza impugnata.
2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 341 e seguenti del
codice di procedura civile.
3. Se l'appellante non si costituisce in termini, l'appello è dichiarato
improcedibile, su istanza dell'appellato che si sia tempestivamente
costituito.
4. L'appello è dichiarato inammissibile se le parti hanno convenuto, con
atto scritto anche anteriore alla sentenza, che questa sia impugnabile
soltanto ai sensi dell'articolo 360 del codice di procedura civile.
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Art.
21
(Interventi in appello)
1. Fermo quanto disposto dall'articolo 344 del codice
di procedura civile, nel giudizio in grado di appello è ammesso altresì
l'intervento dei terzi che hanno interesse a sostenere le ragioni di
alcuna delle parti.
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Art.
22
(Inattività delle parti)
1. Se nessuna delle parti compare all'udienza, la Corte
d'appello ordina la cancellazione della causa dal ruolo.
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Titolo
III - DEL PROCEDIMENTO CAUTELARE
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Art.
23
(Provvedimenti cautelari anteriori alla causa)
1. Nelle controversie di cui al presente decreto, ai
provvedimenti d'urgenza e agli altri provvedimenti cautelari idonei ad
anticipare gli effetti della decisione di merito non si applica
l'articolo 669-octies del codice di procedura civile, ed essi non
perdono la loro efficacia se la causa non viene iniziata.
2. Il giudice designato provvede, in ogni caso, sulle spese del
procedimento a norma degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura
civile.
3. Quando il giudizio di merito non sia iniziato, la revoca e la modifica
dell' ordinanza di accoglimento, esaurita l'eventuale fase di reclamo,
possono essere sempre richieste al giudice che ha provveduto sull' istanza
cautelare. La revoca e la modifica sono concesse soltanto se si verificano
mutamenti nelle circostanze. Possono altresì essere concesse sulla base
di circostanze anteriori di cui è acquisita conoscenza successivamente al
provvedimento cautelare. In tale caso, l'istante deve fornire la prova del
momento in cui ne è venuto a conoscenza.
4. Quando il giudizio di merito sia iniziato, si applicano gli articoli
669-novies, terzo comma, e 669-decies del codice di
procedura civile. L'estinzione del giudizio di merito non determina
l'inefficacia della misura cautelare.
5. Contro tutti i provvedimenti in materia cautelare è dato reclamo a
norma dell'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile da
proporsi nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del
provvedimento. Le circostanze e i motivi sopravvenuti al momento della
proposizione del reclamo debbono essere proposti, nel rispetto del
principio del contraddittorio, nel relativo procedimento. Il Tribunale può
sempre assumere informazioni e acquisire nuovi documenti. Non è
consentita la rimessione al primo giudice.
6. In nessun caso l'autorità del provvedimento cautelare è invocabile in
un diverso processo.
7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della sezione I
del capo III del titolo I del libro IV del codice di procedura civile.
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Art.
24
(Provvedimenti cautelari in corso di causa e giudizio abbreviato)
1. La domanda cautelare in corso di causa si propone
con ricorso depositato nella cancelleria del giudice designato per la
trattazione del merito a norma dell'articolo 18, comma 2; altrimenti, il
Presidente designa senza indugio il magistrato al quale è affidata la
trattazione del procedimento.
2. Il giudice designato, se la domanda cautelare è proposta anteriormente
al decreto di cui all'articolo 12, con lo stesso decreto che fissa
l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé, le invita a
depositare i documenti che ritiene rilevanti anche in relazione alla
decisione della causa a norma dei commi 4 e seguenti. Può anche fissare
termini per il deposito di documenti, memorie e repliche.
3. Il giudice designato procede a norma dell'articolo 669-sexies
del codice di procedura civile. In ogni caso, l'estinzione del giudizio di
merito non determina l'inefficacia dei provvedimenti d'urgenza o degli
altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare provvisoriamente gli
effetti della decisione di merito.
4. All'udienza di comparizione, il giudice designato, se ritiene che la
causa sia matura per la decisione di merito senza bisogno di ulteriore
assunzione di mezzi di prova ovvero che il giudizio sia comunque in
condizione di essere definito, ne dà comunicazione alle parti presenti e
le invita a precisare le rispettive conclusioni di rito e di merito; nella
stessa udienza pronuncia sentenza, al termine della discussione.
5. Quando la decisione della causa è attribuita al tribunale in
composizione collegiale, il giudice designato fissa l'udienza di
discussione, nei successivi trenta giorni, davanti al collegio.
6. La sentenza è pronunciata a norma dell'articolo 281-sexies del
codice di procedura civile ovvero, se la complessità della causa
impedisca o renda difficoltosa la contestuale redazione della motivazione,
dando lettura del dispositivo in udienza. In tale caso la motivazione deve
essere depositata nei successivi quindici giorni.
7. Quando la discussione viene rinviata, il giudice può sempre adottare
le misure cautelari idonee ad assicurare gli effetti della decisione di
merito.
8. L'istanza di sospensione proposta a norma dell'articolo 2378 del codice
civile è disciplinata dalle disposizioni di cui al presente articolo. La
società, ricevuta la notifica dell'istanza di sospensione, ne dà notizia
agli amministratori e ai sindaci.
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Titolo
IV - DEL PROCEDIMENTO IN CAMERA DI CONSIGLIO
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Capo
I - DISPOSIZIONI GENERALI
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Art.
25
(Forma dell'atto introduttivo e giudice competente)
1. L'istanza si propone con ricorso, da depositare
nella cancelleria del tribunale del luogo dove la società ha la sede
legale.
2. Nei casi di partecipazione necessaria del pubblico ministero, copia del
ricorso deve essere depositata presso l'ufficio di quest'ultimo.
3. Se il provvedimento richiesto deve essere emesso nei confronti di più
parti, si applicano gli articoli 82, comma secondo, 83 e 84 del codice di
procedura civile e il tribunale provvede in composizione collegiale.
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Art.
26
(Forma ed efficacia del provvedimento)
1. Il giudice provvede con decreto motivato
immediatamente esecutivo entro venti giorni dal deposito del ricorso
ovvero, se è stata fissata, dall'udienza.
2. Il provvedimento di rigetto preclude la riproposizione dell'istanza che
non sia fondata su nuovi presupposti di fatto.
3. Il provvedimento di accoglimento, in presenza di nuove circostanze e
previa audizione delle parti, può essere revocato o modificato dallo
stesso giudice che lo ha emesso, su ricorso della parte interessata o del
pubblico ministero.
4. Restano salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza di
convenzioni anteriori alla conoscenza della modifica o della revoca.
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Art.
27
(Reclamo)
1. Salvo che non sia diversamente disposto, il decreto,
anche di modifica o revoca, è reclamabile dal soggetto interessato nel
termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento.
2. Se il provvedimento reclamato è stato emesso dal giudice singolo, il
reclamo si propone con ricorso all'organo collegiale dello stesso
tribunale, il quale provvede in camera di consiglio. Del collegio non può
far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato. Se il
provvedimento è stato emesso dal tribunale in composizione collegiale, il
reclamo si propone alla corte d'appello, che pronuncia anch'essa in camera
di consiglio.
3. Il collegio, convocate le parti e assunte anche d'ufficio le
informazioni ritenute necessarie, provvede con decreto motivato non
impugnabile, con il quale conferma, modifica o revoca il provvedimento.
4. Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento; tuttavia il
presidente del collegio , in presenza di gravi motivi, può disporne la
sospensione con decreto motivato.
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Capo
II - DEL PROCEDIMENTO
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Sezione
I - DEL PROCEDIMENTO IN CONFRONTO DI UNA PARTE SOLA
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Art.
28
(Fissazione dell'udienza per l'audizione della parte)
1. Il presidente del tribunale designa, senza indugio,
il magistrato incaricato della decisione; questi, ove ne ravvisi
l'opportunità, fissa udienza per l'audizione dell'istante.
2. Nei dieci giorni successivi al deposito del ricorso presso la
segreteria del pubblico ministero, questi può depositare osservazioni
nella cancelleria del giudice adìto e richiedere la fissazione di udienza
in camera di consiglio.
3. Nel corso dell'udienza il giudice assume le informazioni ritenute
necessarie e può invitare l'istante a depositare ulteriori documenti e a
fornire chiarimenti, nonché a notificare l'istanza ad altri soggetti
interessati indicati dal giudice.
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Art.
29
(Ambito di applicazione)
1. Le norme della presente sezione si applicano alle
istanze di cui agli articoli 2343, primo comma, 2343-bis, secondo
comma, 2417, secondo comma, 2436, quarto comma, 2437-ter, sesto
comma, 2501-sexies, terzo comma, e 2545-undecies, secondo
comma, del codice civile. Si applicano inoltre, in quanto compatibili, ai
casi analoghi previsti dal codice civile e dalle leggi speciali.
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Sezione
II - DEL PROCEDIMENTO IN CONFRONTO DI PIU' PARTI
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Art.
30
(Fissazione dell'udienza e notificazione alle parti resistenti)
1. Il presidente del collegio nomina senza indugio il
giudice incaricato della relazione e fissa con decreto l'udienza per
l'audizione delle parti in camera di consiglio, il termine per la notifica
del ricorso e del decreto ai soggetti nei cui confronti il provvedimento
è richiesto, nonché il termine per la costituzione di questi ultimi.
Entro lo stesso termine, il pubblico ministero può depositare
osservazioni scritte.
2. All'udienza il collegio assume, anche d'ufficio, le informazioni
ritenute necessarie, eventualmente delegando uno dei componenti del
collegio.
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Art.
31
(Pronuncia con decreto)
1. In
caso di eccezionale e motivata urgenza il presidente provvede sull'istanza
con decreto; in tale caso fissa, con lo stesso decreto, entro i quindici
giorni successivi, l'udienza per la comparizione delle parti, il termine
per la notifica del ricorso e del decreto, nonché il termine per la
costituzione delle parti.
2. All'udienza il collegio con decreto motivato conferma, modifica o
revoca il provvedimento emesso ai sensi del primo comma 1.
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Art.
32
(Prosecuzione del procedimento nelle forme del rito ordinario)
1. Ciascuna parte può, fino alla conclusione
dell'udienza di cui all'articolo 31, chiedere che sia decisa con efficacia
di giudicato una questione pregiudiziale, della quale il giudice deve
conoscere ai fini della definizione del procedimento.
2. Proposta la domanda di accertamento incidentale, il giudice provvede in
ogni caso sul ricorso con decreto motivato, disponendo altresì la
prosecuzione del procedimento nelle forme degli articoli 2 e seguenti con
ordinanza nella quale fissa all'istante il termine perentorio per la
notificazione alle altre parti dell'atto di citazione.
3. Nel corso del giudizio promosso a norma del comma 2, il decreto può
essere modificato o revocato. In caso di estinzione, esso conserva la sua
efficacia.
4. L'accertamento di cui al comma 1 può essere chiesto anche quando la
legge prevede che, a seguito dell'approvazione o dell'autorizzazione
giudiziale di un atto, spetti, nel caso l'atto stesso sia dichiarato
illegittimo nel giudizio ordinario di cognizione, soltanto il risarcimento
del danno; in tale caso, non si applica il primo periodo del comma 3.
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Art.
33
(Ambito di applicazione)
1. Le norme della presente sezione si applicano alle
istanze di cui agli articoli 2367, secondo comma, 2400, secondo comma,
2409, 2437-quater, ultimo comma, 2445, quarto comma, 2446, secondo
comma, 2447-quater, secondo comma, 2482, terzo comma, 2482-bis,
quarto comma, 2485, secondo comma, 2487, secondo e quarto comma, 2487-ter,
quarto comma, 2500- novies, terzo comma, 2503, secondo comma, 2545-quinquiesdecies
del codice civile e 223-quater, secondo comma, delle
disposizioni di attuazione del codice civile. Si applicano inoltre, in
quanto compatibili, ai casi analoghi previsti dal codice civile e dalle
leggi speciali.
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Titolo
V - DELL'ARBITRATO
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Art.
34
(Oggetto ed effetti di clausole compromissorie statutarie)
1. Gli atti costitutivi delle società, ad eccezione di
quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma
dell'articolo 2325-bis del codice civile, possono, mediante
clausole compromissorie, prevedere la devoluzione ad arbitri di alcune
ovvero di tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e
la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al
rapporto sociale.
2. La clausola deve prevedere il numero e le modalità di nomina degli
arbitri, conferendo in ogni caso, a pena di nullità, il potere di nomina
di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società. Ove il soggetto
designato non provveda, la nomina è richiesta al Presidente del Tribunale
del luogo in cui la società ha la sede legale.
3. La clausola è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi
coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia.
4. Gli atti costitutivi possono prevedere che la clausola abbia ad oggetto
controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei
loro confronti e, in tale caso, essa, a seguito dell'accettazione
dell'incarico, è vincolante per costoro.
5. Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie
nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico
Ministero.
6. Le modifiche dell'atto costitutivo, introduttive o soppressive di
clausole compromissorie, devono essere approvate dai soci che
rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o
dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il
diritto di recesso.
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Art.
35
(Disciplina inderogabile del procedimento arbitrale)
1. La domanda di arbitrato proposta dalla società o in
suo confronto è depositata presso il registro delle imprese ed è
accessibile ai soci.
2. Nel procedimento arbitrale promosso a seguito della clausola
compromissoria di cui all'articolo 34, l'intervento di terzi a norma
dell'articolo 105 del codice di procedura civile è ammesso fino alla
prima udienza di trattazione, nonché l'intervento di altri soci a norma
degli articoli 106 e 107 dello stesso codice. Si applica l'articolo 820,
comma secondo, del codice di procedura civile.
3. Nel procedimento arbitrale non si applica l'articolo 819, primo comma,
del codice di procedura civile; tuttavia il lodo è sempre impugnabile,
anche in deroga a quanto previsto per l'arbitrato internazionale
dall'articolo 838 del codice di procedura civile, a norma degli articoli
829, primo comma, e 831 dello stesso codice.
4. Le statuizioni del lodo sono vincolanti per la società.
5. La devoluzione in arbitrato, anche non rituale, di una controversia non
preclude il ricorso alla tutela cautelare a norma dell'articolo 669-quinquies
del codice di procedura civile, ma se la clausola compromissoria consente
la devoluzione in arbitrato di controversie aventi ad oggetto la validità
di delibere assembleari agli arbitri compete sempre il potere di disporre,
con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell'efficacia della
delibera.
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Art.
36
(Decisione secondo diritto)
1. Anche se la clausola compromissoria autorizza gli
arbitri a decidere secondo equità ovvero con lodo non impugnabile, gli
arbitri debbono decidere secondo diritto, con lodo impugnabile anche a
norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile
quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili
ovvero quando l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di
delibere assembleari.
2. La presente disposizione si applica anche al lodo emesso in un
arbitrato internazionale.
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Art.
37
(Decisione di contrasti sulla gestione di società)
1. Gli atti costitutivi delle società a responsabilità
limitata e delle società di persone possono anche contenere clausole con
le quali si deferiscono ad uno o più terzi i contrasti tra coloro che
hanno il potere di amministrazione in ordine alle decisioni da adottare
nella gestione della società.
2. Gli atti costitutivi possono prevedere che la decisione sia reclamabile
davanti ad un collegio, nei termini e con le modalità stabilite nello
statuto stesso.
3. Gli atti costitutivi possono altresì prevedere che il soggetto o il
collegio chiamato a dirimere i contrasti di cui ai commi 1 e 2 può dare
indicazioni vincolanti anche sulle questioni collegate con quelle
espressamente deferitegli.
4. La decisione resa ai sensi del presente articolo è impugnabile a norma
dell'articolo 1349, comma secondo, del codice civile.
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Titolo
VI - DELLA CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE
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Art.
38
(Organismi di conciliazione)
1. Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di
serietà ed efficienza, sono abilitati a costituire organismi deputati, su
istanza della parte interessata, a gestire un tentativo di conciliazione
delle controversie nelle materie di cui all'articolo 1 del presente
decreto. Tali organismi debbono essere iscritti in un apposito registro
tenuto presso il Ministero della giustizia.
2. Il Ministro della giustizia determina i criteri e le modalità di
iscrizione nel registro di cui al comma 1, con regolamento da adottare ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con
lo stesso decreto sono disciplinate altresì la formazione dell'elenco e
la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli
iscritti. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che
hanno costituito organismi di conciliazione ai sensi dell'articolo 4 della
legge 29 dicembre 1993, n. 580, hanno diritto ad ottenere l'iscrizione di
tali organismi nel registro.
3. L'organismo di conciliazione, unitamente alla domanda di iscrizione nel
registro, deposita presso il Ministero della giustizia il proprio
regolamento di procedura e comunica successivamente le eventuali
variazioni. Al regolamento debbono essere allegate le tabelle delle
indennità spettanti agli organismi di conciliazione costituiti da enti
privati, proposte per l'approvazione a norma dell'articolo 39.
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Art.
39
(Imposte e spese. Esenzione fiscale)
1. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi
al procedimento di conciliazione sono esenti dall'imposta di bollo e da
ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
2. Il verbale di conciliazione è esente dall' imposta di registro entro
il limite di valore di venticinquemila euro.
3. Con regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti
l'ammontare minimo e massimo delle indennità spettanti agli organismi di
conciliazione costituiti da enti pubblici e il criterio di calcolo, nonché
i criteri per l'approvazione delle tabelle delle indennità proposte dagli
organismi costituiti da enti privati.
4. L'ammontare dell'indennità può essere rideterminato ogni tre anni in
relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di
statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati verificatasi nel triennio precedente.
5. Le tabelle delle indennità, determinate a norma del presente articolo,
debbono essere allegate al regolamento di procedura.
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Art.
40
(Procedimento di conciliazione)
1. I regolamenti di procedura debbono prevedere la
riservatezza del procedimento e modalità di nomina del conciliatore che
ne garantiscano l'imparzialità e l'idoneità al corretto e sollecito
espletamento dell'incarico.
2. Il procedimento di conciliazione, ove le parti non raggiungano un
accordo, si conclude con una proposta del conciliatore rispetto alla quale
ciascuna delle parti, se la conciliazione non ha luogo, indica la propria
definitiva posizione ovvero le condizioni alle quali è disposta a
conciliare. Di tali posizioni il conciliatore dà atto in apposito verbale
di fallita conciliazione, del quale viene rilasciata copia alle parti che
la richiedano. Il conciliatore dà altresì atto, con apposito verbale,
della mancata adesione di una parte all'esperimento del tentativo di
conciliazione.
3. Le dichiarazioni rese dalle parti nel corso del procedimento non
possono essere utilizzate, salvo quanto previsto dal comma 5, nel giudizio
promosso a seguito dell'insuccesso del tentativo di conciliazione, né
possono essere oggetto di prova testimoniale.
4. Dal momento della comunicazione alle altre parti con mezzo idoneo a
dimostrare l'avvenuta ricezione, l'istanza di conciliazione proposta agli
organismi istituiti a norma dell'articolo 38 produce sulla prescrizione i
medesimi effetti della domanda giudiziale. La decadenza è impedita, ma se
il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il
medesimo termine di decadenza decorrente dal deposito del verbale di cui
al comma 2 presso la segreteria dell'organismo di conciliazione.
5. La mancata comparizione di una delle parti e le posizioni assunte
dinanzi al conciliatore sono valutate dal giudice nell'eventuale
successivo giudizio ai fini della decisione sulle spese processuali, anche
ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile. Il giudice,
valutando comparativamente le posizioni assunte dalle parti e il contenuto
della sentenza che definisce il processo dinanzi a lui, può escludere, in
tutto o in parte, la ripetizione delle spese sostenute dal vincitore che
ha rifiutato la conciliazione, e può anche condannarlo, in tutto o in
parte, al rimborso delle spese sostenute dal soccombente.
6. Qualora il contratto ovvero lo statuto della società prevedano una
clausola di conciliazione e il tentativo non risulti esperito, il giudice,
su istanza della parte interessata proposta nella prima difesa, dispone la
sospensione del procedimento pendente davanti a lui fissando un termine di
durata compresa tra trenta e sessanta giorni per il deposito dell'istanza
di conciliazione davanti ad un organismo di conciliazione ovvero quello
indicato dal contratto o dallo statuto. Il processo può essere riassunto
dalla parte interessata se l'istanza di conciliazione non è depositata
nel termine fissato. Se il tentativo non riesce, all'atto di riassunzione
è allegato il verbale di cui al comma 2. In ogni caso, la causa di
sospensione si intende cessata, a norma dell'articolo 297, primo comma,
del codice di procedura civile, decorsi sei mesi dal provvedimento di
sospensione.
7. Nel verbale conclusivo del procedimento debbono essere indicati gli
estremi dell'iscrizione dell'organismo di conciliazione nel registro di
cui all'articolo 38.
8. Se la conciliazione riesce è redatto separato processo verbale,
sottoscritto dalle parti e dal conciliatore. Il verbale, previo
accertamento della regolarità formale, è omologato con decreto del
Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede dell'organismo di
conciliazione, e costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione
forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca
giudiziale.
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Titolo
VII - NORME TRANSITORIE E FINALI
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Art.
41
(Disciplina transitoria)
1. Ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore
del presente decreto si applicano le disposizioni anteriormente vigenti;
si applica comunque l'articolo 24 alle domande cautelari proposte
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Alle modifiche deliberate, a norma dell'articolo 223-duodecies
delle disposizioni di attuazione del codice civile, per adeguare le
clausole compromissorie preesistenti alle disposizioni inderogabili del
presente decreto legislativo non si applica l'articolo 34, comma 5.
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|
Art.
42
(Disposizioni finali)
1. Il Ministero della Giustizia approva uno o più
modelli, anche telematici, per la rilevazione degli elementi necessari
alla periodica elaborazione del dato statistico concernente la durata
media dei singoli procedimenti giurisdizionali di cui al presente decreto
legislativo. Dei suddetti modelli sono provvisti gli uffici di cancelleria
dei Tribunali, delle Corti d'appello e della Corte suprema di cassazione.
2. Il Presidente del Tribunale, il Presidente della Corte d'appello e il
Primo Presidente della Corte Suprema di cassazione curano che, secondo le
indicazioni contenute dal decreto ministeriale di approvazione dei modelli
di raccolta dei dati, questi ultimi siano tempestivamente comunicati al
Ministero della giustizia. Il Ministero della giustizia ne garantisce la
più ampia conoscibilità, anche in forme disaggregate e comparative, e
informa annualmente il Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Nell'intervento del Procuratore generale della Repubblica nel corso
delle assemblee generali, tenute a norma dell'articolo 93, primo comma,
n.1), del regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, è offerta specificamente
notizia dei dati in questione.
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|
Art.
43
(Entrata in vigore)
1. Il
presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2004.
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