testo in vigore dal 24 ottobre 2003
DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 2003, n.276
Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del
lavoro, di cui alla
legge 14 febbraio 2003, n. 30.
(GU n. 235 del 9-10-2003- Suppl. Ordinario
n.159)
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visti gli articoli da 1 a 7 della legge 14 febbraio 2003, n. 30;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 6 giugno 2003;
Sentite le associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative
dei datori e prestatori di lavoro;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 3
luglio 2003;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica;
Sentito il Ministro per le pari opportunita';
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 31 luglio 2003;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con i Ministri per la funzione pubblica, dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, per gli affari regionali e dell'economia e delle finanze;
E m a n a il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Finalita' e campo di applicazione
1. Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo,
nel dare attuazione ai principi e criteri direttivi contenuti nella legge
14 febbraio 2003, n. 30, si collocano nell'ambito degli orientamenti
comunitari in materia di occupazione e di apprendimento permanente e sono
finalizzate ad aumentare, nel rispetto delle disposizioni relative alla
liberta' e dignita' del lavoratore di cui alla legge 20 maggio 1970, n.
300, e successive modificazioni e integrazioni, alla parita' tra uomini e
donne di cui alla legge 9 dicembre 1977, n. 903, e successive
modificazioni ed integrazioni, e alle pari opportunita' tra i sessi di cui
alla legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni ed
integrazioni, i tassi di occupazione e a promuovere la qualita' e la
stabilita' del lavoro, anche attraverso contratti a contenuto formativo e
contratti a orario modulato compatibili con le esigenze delle aziende e le
aspirazioni dei lavoratori.
2. Il presente decreto non trova applicazione per le pubbliche
amministrazioni e per il loro personale. 3. Sono fatte salve le competenze
riconosciute alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di
Trento e di Bolzano dallo statuto e dalle relative norme di attuazione,
anche con riferimento alle disposizioni del Titolo V, parte seconda, della
Costituzione per le parti in cui sono previste forme di autonomie piu'
ampie rispetto a quelle gia' attribuite.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al
presente decreto legislativo si intende per:
a) «somministrazione di lavoro»: la fornitura professionale
di manodopera, a tempo indeterminato o a termine, ai sensi dell'articolo
20;
b) «intermediazione»: l'attivita' di mediazione tra domanda
e offerta di lavoro, anche in relazione all'inserimento lavorativo dei
disabili e dei gruppi di lavoratori svantaggiati, comprensiva tra l'altro:
della raccolta dei curricula dei potenziali lavoratori; della preselezione
e costituzione di relativa banca dati; della promozione e gestione
dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; della effettuazione, su
richiesta del committente, di tutte le comunicazioni conseguenti alle
assunzioni avvenute a seguito della attivita' di intermediazione;
dell'orientamento professionale; della progettazione ed erogazione di
attivita' formative finalizzate all'inserimento lavorativo;
c) «ricerca e selezione del personale»: l'attivita' di
consulenza di direzione finalizzata alla risoluzione di una specifica
esigenza dell'organizzazione committente, attraverso l'individuazione di
candidature idonee a ricoprire una o piu' posizioni lavorative in seno
all'organizzazione medesima, su specifico incarico della stessa, e
comprensiva di: analisi del contesto organizzativo dell'organizzazione
committente; individuazione e definizione delle esigenze della stessa;
definizione del profilo di competenze e di capacita' della candidatura
ideale; pianificazione e realizzazione del programma di ricerca delle
candidature attraverso una pluralita' di canali di reclutamento;
valutazione delle candidature individuate attraverso appropriati strumenti
selettivi; formazione della rosa di candidature maggiormente idonee;
progettazione ed erogazione di attivita' formative finalizzate
all'inserimento lavorativo; assistenza nella fase di inserimento dei
candidati; verifica e valutazione dell'inserimento e del potenziale dei
candidati;
d) «supporto alla ricollocazione professionale»: l'attivita'
effettuata su specifico ed esclusivo incarico dell'organizzazione
committente, anche in base ad accordi sindacali, finalizzata alla
ricollocazione nel mercato del lavoro di prestatori di lavoro,
singolarmente o collettivamente considerati, attraverso la preparazione,
la formazione finalizzata all'inserimento lavorativo, l'accompagnamento
della persona e l'affiancamento della stessa nell'inserimento nella nuova
attivita';
e) «autorizzazione»: provvedimento mediante il quale lo
Stato abilita operatori, pubblici e privati, di seguito denominati
«agenzie per il lavoro», allo svolgimento delle attivita' di cui alle
lettere da a) a d);
f) «accreditamento»: provvedimento mediante il quale le
regioni riconoscono a un operatore, pubblico o privato, l'idoneita' a
erogare i servizi al lavoro negli ambiti regionali di riferimento, anche
mediante l'utilizzo di risorse pubbliche, nonche' la partecipazione attiva
alla rete dei servizi per il mercato del lavoro con particolare
riferimento ai servizi di incontro fra domanda e offerta;
g) «borsa continua del lavoro»: sistema aperto di incontro
domanda-offerta di lavoro finalizzato, in coerenza con gli indirizzi
comunitari, a favorire la maggior efficienza e trasparenza del mercato del
lavoro, all'interno del quale cittadini, lavoratori, disoccupati, persone
in cerca di un lavoro, soggetti autorizzati o accreditati e datori di
lavoro possono decidere di incontrarsi in maniera libera e dove i servizi
sono liberamente scelti dall'utente;
h) «enti bilaterali»: organismi costituiti a iniziativa di
una o piu' associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative, quali sedi privilegiate per la
regolazione del mercato del lavoro attraverso: la promozione di una
occupazione regolare e di qualita'; l'intermediazione nell'incontro tra
domanda e offerta di lavoro; la programmazione di attivita' formative e la
determinazione di modalita' di attuazione della formazione professionale
in azienda; la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e
per la inclusione dei soggetti piu' svantaggiati; la gestione mutualistica
di fondi per la formazione e l'integrazione del reddito; la certificazione
dei contratti di lavoro e di regolarita' o congruita' contributiva; lo
sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro; ogni
altra attivita' o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti
collettivi di riferimento;
i) «libretto formativo del cittadino»: libretto personale
del lavoratore definito, ai sensi dell'accordo Stato-regioni del 18
febbraio 2000, di concerto tra il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
previa intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni e sentite le parti
sociali, in cui vengono registrate le competenze acquisite durante la
formazione in apprendistato, la formazione in contratto di inserimento, la
formazione specialistica e la formazione continua svolta durante l'arco
della vita lavorativa ed effettuata da soggetti accreditati dalle regioni,
nonche' le competenze acquisite in modo non formale e informale secondo
gli indirizzi della Unione europea in materia di apprendimento permanente,
purche' riconosciute e certificate; j) «lavoratore»: qualsiasi persona che
lavora o che e' in cerca di un lavoro;
k) «lavoratore svantaggiato»: qualsiasi persona
appartenente a una categoria che abbia difficolta' a entrare, senza
assistenza, nel mercato del lavoro ai sensi dell'articolo 2, lettera f),
del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002
relativo alla applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli
aiuti di Stato a favore della occupazione, nonche' ai sensi dell'articolo
4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381;
l) «divisioni operative»: soggetti polifunzionali gestiti
con strumenti di contabilita' analitica, tali da consentire di conoscere
tutti i dati economico-gestionali specifici in relazione a ogni attivita';
m) «associazioni di datori e prestatori di lavoro»: organizzazioni
datoriali e sindacali comparativamente piu' rappresentative.
Titolo II ORGANIZZAZIONE E DISCIPLINA DEL MERCATO DEL
LAVORO
Art. 3.
F i n a l i t a'
1. Le disposizioni contenute nel presente titolo hanno lo
scopo di realizzare un sistema efficace e coerente di strumenti intesi a
garantire trasparenza ed efficienza del mercato del lavoro e migliorare le
capacita' di inserimento professionale dei disoccupati e di quanti sono in
cerca di una prima occupazione, con particolare riferimento alle fasce
deboli del mercato del lavoro. 2. Ferme restando le competenze delle
regioni in materia di regolazione e organizzazione del mercato del lavoro
regionale e fermo restando il mantenimento da parte delle province delle
funzioni amministrative attribuite dal decreto legislativo 23 dicembre
1997, n. 469, e successive modificazioni ed integrazioni, per realizzare
l'obiettivo di cui al comma 1:
a) viene identificato un unico regime di autorizzazione per
i soggetti che svolgono attivita' di somministrazione di lavoro,
intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla
ricollocazione professionale;
b) vengono stabiliti i principi generali per la definizione
dei regimi di accreditamento regionali degli operatori pubblici o privati
che forniscono servizi al lavoro nell'ambito dei sistemi territoriali di
riferimento anche a supporto delle attivita' di cui alla lettera a);
c) vengono identificate le forme di coordinamento e
raccordo tra gli operatori, pubblici o privati, al fine di un migliore
funzionamento del mercato del lavoro;
d) vengono stabiliti i principi e criteri direttivi per la
realizzazione di una borsa continua del lavoro;
e) vengono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con
la nuova regolamentazione del mercato del lavoro e viene introdotto un
nuovo regime sanzionatorio.
Capo I Regime autorizzatorio e accreditamenti
Art. 4.
Agenzie per il lavoro
1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
e' istituito un apposito albo delle agenzie per il lavoro ai fini dello
svolgimento delle attivita' di somministrazione, intermediazione, ricerca
e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale. Il
predetto albo e' articolato in cinque sezioni:
a) agenzie di somministrazione di lavoro abilitate allo
svolgimento di tutte le attivita' di cui all'articolo 20;
b) agenzie di somministrazione di lavoro a tempo
indeterminato abilitate a svolgere esclusivamente una delle attivita'
specifiche di cui all'articolo 20, comma 3, lettere da a) a h);
c) agenzie di intermediazione;
d) agenzie di ricerca e selezione del personale;
e) agenzie di supporto alla ricollocazione professionale.
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
rilascia entro sessanta giorni dalla richiesta e previo accertamento della
sussistenza dei requisiti giuridici e finanziari di cui all'articolo 5,
l'autorizzazione provvisoria all'esercizio delle attivita' per le quali
viene fatta richiesta di autorizzazione, provvedendo contestualmente alla
iscrizione delle agenzie nel predetto albo. Decorsi due anni, su richiesta
del soggetto autorizzato, entro i novanta giorni successivi rilascia
l'autorizzazione a tempo indeterminato subordinatamente alla verifica del
corretto andamento della attivita' svolta.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, decorsi inutilmente i
termini previsti, la domanda di autorizzazione provvisoria o a tempo
indeterminato si intende accettata.
4. Le agenzie autorizzate comunicano alla autorita'
concedente, nonche' alle regioni e alle province autonome competenti, gli
spostamenti di sede, l'apertura delle filiali o succursali, la cessazione
della attivita' ed hanno inoltre l'obbligo di fornire alla autorita'
concedente tutte le informazioni da questa richieste. 5. Il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, con decreto da emanare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,
stabilisce le modalita' della presentazione della richiesta di
autorizzazione di cui al comma 2, i criteri per la verifica del corretto
andamento della attivita' svolta cui e' subordinato il rilascio della
autorizzazione a tempo indeterminato, i criteri e le modalita' di revoca
della autorizzazione, nonche' ogni altro profilo relativo alla
organizzazione e alle modalita' di funzionamento dell'albo delle agenzie
per il lavoro.
6. L'iscrizione alla sezione dell'albo di cui alla lettera
a), comma 1, comporta automaticamente l'iscrizione della agenzia alle
sezioni di cui alle lettere c), d) ed e) del predetto albo. L'iscrizione
alla sezione dell'albo di cui al comma 1, lettera c), comporta
automaticamente l'iscrizione della agenzia alle sezioni di cui alle
lettere d) ed e) del predetto albo.
7. L'autorizzazione di cui al presente articolo non puo'
essere oggetto di transazione commerciale.
Art. 5.
Requisiti giuridici e finanziari
1. I requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo di cui
all'articolo 4 sono:
a) la costituzione della agenzia nella forma di societa'
di capitali ovvero cooperativa o consorzio di cooperative, italiana o di
altro Stato membro della Unione europea. Per le agenzie di cui alle
lettere d) ed e) e' ammessa anche la forma della societa' di persone;
b) la sede legale o una sua dipendenza nel territorio
dello Stato o di altro Stato membro della Unione europea;
c) la disponibilita' di uffici in locali idonei allo
specifico uso e di adeguate competenze professionali, dimostrabili per
titoli o per specifiche esperienze nel settore delle risorse umane o
nelle relazioni industriali, secondo quanto precisato dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali con decreto da adottarsi, d'intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le associazioni dei
datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo;
d) in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai
dirigenti muniti di rappresentanza e ai soci accomandatari: assenza di
condanne penali, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni
sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni ed integrazioni, per delitti contro il patrimonio, per
delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il
delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale, o per delitti
non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non
inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti
da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni
caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale;
assenza, altresi', di sottoposizione alle misure di prevenzione disposte
ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio
1965, n. 575, o della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive
modificazioni;
e) nel caso di soggetti polifunzionali, non
caratterizzati da un oggetto sociale esclusivo, presenza di distinte
divisioni operative, gestite con strumenti di contabilita' analitica,
tali da consentire di conoscere tutti i dati economico-gestionali
specifici;
f) l'interconnessione con la borsa continua nazionale del
lavoro di cui al successivo articolo 15, attraverso il raccordo con uno
o piu' nodi regionali, nonche' l'invio alla autorita' concedente di ogni
informazione strategica per un efficace funzionamento del mercato del
lavoro;
g) il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 8 a tutela del
diritto del lavoratore alla diffusione dei propri dati nell'ambito da
essi stessi indicato.
2. Per l'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 20,
oltre ai requisiti di cui al comma l, e' richiesta:
a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a
600.000 euro ovvero la disponibilita' di 600.000 euro tra capitale
sociale versato e riserve indivisibili nel caso in cui l'agenzia sia
costituita in forma coo- perativa;
b) la garanzia che l'attivita' interessi un ambito
distribuito sull'intero territorio nazionale e comunque non inferiore a
quattro regioni;
c) a garanzia dei crediti dei lavoratori impiegati e dei
corrispondenti crediti contributivi degli enti previdenziali, la
disposizione, per i primi due anni, di un deposito cauzionale di 350.000
euro presso un istituto di credito avente sede o dipendenza nei
territorio nazionale o di altro Stato membro della Unione europea; a
decorrere dal terzo anno solare, la disposizione, in luogo della
cauzione, di una fideiussione bancaria o assicurativa non inferiore al 5
per cento del fatturato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto,
realizzato nell'anno precedente e comunque non inferiore a 350.000 euro.
Sono esonerate dalla prestazione delle garanzie di cui alla presente
lettera le societa' che abbiano assolto ad obblighi analoghi previsti
per le stesse finalita' dalla legislazione di altro Stato membro della
Unione europea;
d) la regolare contribuzione ai fondi per la formazione e
l'integrazione del reddito di cui all'articolo 12, il regolare
versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, il rispetto
degli obblighi previsti dal contratto collettivo nazionale delle imprese
di somministrazione di lavoro applicabile;
e) nel caso di cooperative di produzione e lavoro, oltre
ai requisiti indicati al comma 1 e nel presente comma 2, la presenza di
almeno sessanta soci e tra di essi, come socio sovventore, almeno un
fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione,
di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e
successive modificazioni;
f) l'indicazione della somministrazione di lavoro di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera a), come oggetto sociale prevalente,
anche se esclusivo.
3. Per l'esercizio di una delle attivita' specifiche di cui
alle lettere da a) ad h) del comma 3, dell'articolo 20, oltre ai requisiti
di cui al comma 1, e' richiesta:
a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a
350.000 euro ovvero la disponibilita' di 350.000 euro tra capitale
sociale versato e riserve indivisibili nel caso in cui l'agenzia sia
costituita in forma cooperativa;
b) a garanzia dei crediti dei lavoratori impiegati e dei
corrispondenti crediti contributivi degli enti previdenziali, la
disposizione, per i primi due anni, di un deposito cauzionale di 200.000
euro presso un istituto di credito avente sede o dipendenza nel
territorio nazionale o di altro Stato membro della Unione europea; a
decorrere dal terzo anno solare, la disposizione, in luogo della
cauzione, di una fideiussione bancaria o assicurativa non inferiore al 5
per cento del fatturato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto,
realizzato nell'anno precedente e comunque non inferiore a 200.000 euro.
Sono esonerate dalla prestazione delle garanzie di cui alla presente
lettera le societa' che abbiano assolto ad obblighi analoghi previsti
per le stesse finalita' dalla legislazione di altro Stato membro della
Unione europea;
c) la regolare contribuzione ai fondi per la formazione e
l'integrazione del reddito di cui all'articolo 12, il regolare
versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, il rispetto
degli obblighi previsti dal contratto collettivo nazionale delle imprese
di somministrazione di lavoro applicabile;
d) nel caso di cooperative di produzione e lavoro, oltre
ai requisiti indicati al comma 1 e nel presente comma 3, la presenza di
almeno venti soci e tra di essi, come socio sovventore, almeno un fondo
mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui
agli articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.
4. Per l'esercizio della attivita' di intermediazione,
oltre ai requisiti di cui al comma 1, e' richiesta:
a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a
50.000 euro;
b) la garanzia che l'attivita' interessi un ambito
distribuito sull'intero territorio nazionale e comunque non inferiore a
quattro regioni;
c) l'indicazione della attivita' di intermediazione di
cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), come oggetto sociale
prevalente, anche se non esclusivo.
5. Per l'esercizio della attivita' di ricerca e selezione
del personale, oltre ai requisiti di cui al comma 1, e' richiesta:
a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a
25.000 euro;
b) l'indicazione della ricerca e selezione del personale
come oggetto sociale, anche se non esclusivo.
6. Per l'esercizio della attivita' di supporto alla
ricollocazione professionale, oltre ai requisiti di cui al comma 1, e'
richiesta:
a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a
25.000 euro;
b) l'indicazione della attivita' di supporto alla
ricollocazione professionale come oggetto sociale, anche se non
esclusivo.
Art. 6.
Regimi particolari di autorizzazione
1. Sono autorizzate allo svolgimento della attivita' di
intermediazione le universita' pubbliche e private, comprese le fondazioni
universitarie che hanno come oggetto l'alta formazione con specifico
riferimento alle problematiche del mercato del lavoro, a condizione che
svolgano la predetta attivita' senza finalita' di lucro e fermo restando
l'obbligo della interconnessione alla borsa continua nazionale del lavoro,
nonche' l'invio di ogni informazione relativa al funzionamento del mercato
del lavoro ai sensi di quanto disposto al successivo articolo 17.
2. Sono altresi' autorizzati allo svolgimento della
attivita' di intermediazione, secondo le procedure di cui all'articolo 4 o
di cui al comma 6 del presente articolo, i comuni, le camere di commercio
e gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari,
a condizione che svolgano la predetta attivita' senza finalita' di lucro e
che siano rispettati i requisiti di cui alle lettere c), f) e g) di cui
all'articolo 5, comma 1, nonche' l'invio di ogni informazione relativa al
funzionamento del mercato del lavoro ai sensi di quanto disposto al
successivo articolo 17.
3. Sono altresi' autorizzate allo svolgimento della
attivita' di intermediazione le associazioni dei datori di lavoro e dei
prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative che siano
firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro, le associazioni in
possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale e aventi
come oggetto sociale la tutela e l'assistenza delle attivita'
imprenditoriali, del lavoro o delle disabilita', e gli enti bilaterali a
condizione che siano rispettati i requisiti di cui alle lettere c), d),
e), f), g) di cui all'articolo 5, comma 1.
4. L'ordine nazionale dei consulenti del lavoro puo'
chiedere l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 4 di una apposita
fondazione o di altro soggetto giuridico dotato di personalita' giuridica
costituito nell'ambito del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro
per lo svolgimento a livello nazionale di attivita' di intermediazione.
L'iscrizione e' subordinata al rispetto dei requisiti di cui alle lettere
c), d), e), f), g) di cui all'articolo 5, comma 1.
5. E' in ogni caso fatto divieto ai consulenti del lavoro
di esercitare individualmente o in altra forma diversa da quella indicata
al comma 3 e agli articoli 4 e 5, anche attraverso ramificazioni a livello
territoriale, l'attivita' di intermediazione.
6. L'autorizzazione allo svolgimento delle attivita' di cui
all'articolo 2, comma 1, lettere b), c), d), puo' essere concessa dalle
regioni e dalle province autonome con esclusivo riferimento al proprio
territorio e previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui
agli articoli 4 e 5, fatta eccezione per il requisito di cui all'articolo
5, comma 4, lettera b).
7. La regione rilascia entro sessanta giorni dalla
richiesta l'autorizzazione provvisoria all'esercizio delle attivita' di
cui al comma 6, provvedendo contestualmente alla comunicazione al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'iscrizione delle
agenzie in una apposita sezione regionale nell'albo di cui all'articolo 4,
comma 1. Decorsi due anni, su richiesta del soggetto autorizzato, entro i
sessanta giorni successivi la regione rilascia l'autorizzazione a tempo
indeterminato subordinatamente alla verifica del corretto andamento della
attivita' svolta. 8. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con
decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, stabilisce d'intesa con la Conferenza
unificata le modalita' di costituzione della apposita sezione regionale
dell'albo di cui all'articolo 4, comma 1 e delle procedure ad essa
connesse.
Art. 7.
Accreditamenti
1. Le regioni, sentite le associazioni dei datori e dei
prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative, istituiscono
appositi elenchi per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati
che operano nel proprio territorio nel rispetto degli indirizzi da esse
definiti ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 2000,
n. 181, e successive modificazioni, e dei seguenti principi e criteri:
a) garanzia della libera scelta dei cittadini,
nell'ambito di una rete di operatori qualificati, adeguata per
dimensione e distribuzione alla domanda espressa dal territorio;
b) salvaguardia di standard omogenei a livello nazionale
nell'affidamento di funzioni relative all'accertamento dello stato di
disoccupazione e al monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro;
c) costituzione negoziale di reti di servizio ai fini
dell'ottimizzazione delle risorse;
d) obbligo della interconnessione con la borsa continua
nazionale del lavoro di cui all'articolo 15, nonche' l'invio alla
autorita' concedente di ogni informazione strategica per un efficace
funzionamento del mercato del lavoro
e) raccordo con il sistema regionale di accreditamento degli organismi
di formazione.
2. I provvedimenti regionali istitutivi dell'elenco di cui
al comma 1 disciplinano altresi':
a) le forme della cooperazione tra i servizi pubblici e
operatori privati, autorizzati ai sensi delle disposizioni di cui agli
articoli 4, 5 e 6 o accreditati ai sensi del presente articolo, per le
funzioni di incontro tra domanda e offerta di lavoro, prevenzione della
disoccupazione di lunga durata, promozione dell'inserimento lavorativo
dei lavoratori svantaggiati, sostegno alla mobilita' geografica del
lavoro;
b) requisiti minimi richiesti per l'iscrizione
nell'elenco regionale in termini di capacita' gestionali e logistiche,
competenze professionali, situazione economica, esperienze maturate nel
contesto territoriale di riferimento;
c) le procedure per l'accreditamento;
d) le modalita' di misurazione dell'efficienza e della
efficacia dei servizi erogati;
e) le modalita' di tenuta dell'elenco e di verifica del
mantenimento dei requisiti.
Capo II Tutele sul mercato e disposizioni speciali con
riferimento ai lavoratori svantaggiati
Art. 8.
Ambito di diffusione dei dati relativi all'incontro
domanda-offerta di lavoro
1. Ferme restando le disposizioni di cui alla legge 31
dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, le
agenzie per il lavoro e gli altri operatori pubblici e privati autorizzati
o accreditati assicurano ai lavoratori il diritto di indicare i soggetti o
le categorie di soggetti ai quali i propri dati devono essere comunicati,
e garantiscono l'ambito di diffusione dei dati medesimi indicato dai
lavoratori stessi, anche ai fini del pieno soddisfacimento del diritto al
lavoro di cui all'articolo 4 della Costituzione.
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con
decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto legislativo, sentite le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano nonche', ai sensi dell'articolo 31, comma
2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, il Garante per la protezione dei
dati personali, definisce le modalita' di trattamento dei dati personali
di cui al presente decreto, disciplinando, fra gli altri, i seguenti
elementi:
a) le informazioni che possono essere comunicate e
diffuse tra gli operatori che agiscono nell'ambito del sistema
dell'incontro fra domanda e offerta di lavoro;
b) le modalita' attraverso le quali deve essere data al
lavoratore la possibilita' di esprimere le preferenze relative alla
comunicazione e alla diffusione dei dati di cui al comma 1;
c) le ulteriori prescrizioni al fine di dare attuazione
alle disposizioni contenute nell'articolo 10.
3. Per le informazioni che facciano riferimento a dati
amministrativi in possesso dei servizi per l'impiego, con particolare
riferimento alla presenza in capo al lavoratore di particolari benefici
contributivi e fiscali, gli elementi contenuti nella scheda
anagrafico-professionale prevista dal decreto legislativo 19 dicembre
2002, n. 297, hanno valore certificativo delle stesse.
Art. 9.
Comunicazioni a mezzo stampa internet, televisione o altri mezzi di
informazione
1. Sono vietate comunicazioni, a mezzo stampa, internet,
televisione o altri mezzi di informazione, in qualunque forma effettuate,
relative ad attivita' di ricerca e selezione del personale, ricollocamento
professionale, intermediazione o somministrazione effettuate in forma
anonima e comunque da soggetti, pubblici o privati, non autorizzati o
accreditati all'incontro tra domanda e offerta di lavoro eccezion fatta
per quelle comunicazioni che facciano esplicito riferimento ai soggetti in
questione, o entita' ad essi collegate perche' facenti parte dello stesso
gruppo di imprese o in quanto controllati o controllanti, in quanto
potenziali datori di lavoro.
2. In tutte le comunicazioni verso terzi, anche a fini
pubblicitari, utilizzanti qualsiasi mezzo di comunicazione, ivi compresa
la corrispondenza epistolare ed elettronica, e nelle inserzioni o annunci
per la ricerca di personale, le agenzie del lavoro e gli altri soggetti
pubblici e privati autorizzati o accreditati devono indicare gli estremi
del provvedimento di autorizzazione o di accreditamento al fine di
consentire al lavoratore, e a chiunque ne abbia interesse, la corretta e
completa identificazione del soggetto stesso.
3. Se le comunicazioni di cui al comma 2 sono effettuate
mediante annunci pubblicati su quotidiani e periodici o mediante reti di
comunicazione elettronica, e non recano un facsimile di domanda
comprensivo dell'informativa di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, indicano il sito della rete di
comunicazioni attraverso il quale il medesimo facsimile e' conoscibile in
modo agevole.
Art. 10.
Divieto di indagini sulle opinioni e trattamenti discriminatori
1. E' fatto divieto alle agenzie per il lavoro e agli altri
soggetti pubblici e privati autorizzati o accreditati di effettuare
qualsivoglia indagine o comunque trattamento di dati ovvero di
preselezione di lavoratori, anche con il loro consenso, in base alle
convinzioni personali, alla affiliazione sindacale o politica, al credo
religioso, al sesso, all'orientamento sessuale, allo stato matrimoniale o
di famiglia o di gravidanza, alla eta', all'handicap, alla razza,
all'origine etnica, al colore, alla ascendenza, all'origine nazionale, al
gruppo linguistico, allo stato di salute nonche' ad eventuali controversie
con i precedenti datori di lavoro, a meno che non si tratti di
caratteristiche che incidono sulle modalita' di svolgimento della
attivita' lavorativa o che costituiscono un requisito essenziale e
determinante ai fini dello svolgimento dell'attivita' lavorativa. E'
altresi' fatto divieto di trattare dati personali dei lavoratori che non
siano strettamente attinenti alle loro attitudini professionali e al loro
inserimento lavorativo.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non possono in ogni
caso impedire ai soggetti di cui al medesimo comma 1 di fornire specifici
servizi o azioni mirate per assistere le categorie di lavoratori
svantaggiati nella ricerca di una occupazione.
Art. 11.
Divieto di oneri in capo ai lavoratori
1. E' fatto divieto ai soggetti autorizzati o accreditati
di esigere o comunque di percepire, direttamente o indirettamente,
compensi dal lavoratore. 2. I contratti collettivi stipulati da
associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale o territoriale
possono stabilire che la disposizione di cui al comma 1 non trova
applicazione per specifiche categorie di lavoratori altamente
professionalizzati o per specifici servizi offerti dai soggetti
autorizzati o accreditati.
Art. 12.
Fondi per la formazione e l'integrazione del reddito
1. I soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro
sono tenuti a versare ai fondi di cui al comma 4 un contributo pari al 4
per cento della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con
contratto a tempo determinato per l'esercizio di attivita' di
somministrazione. Le risorse sono destinate per interventi a favore dei
lavoratori assunti con contratto a tempo determinato intesi, in
particolare, a promuovere percorsi di qualificazione e riqualificazione
anche in funzione di continuita' di occasioni di impiego e a prevedere
specifiche misure di carattere previdenziale.
2. I soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro
sono altresi' tenuti e versare ai fondi di cui al comma 4 un contributo
pari al 4 per cento della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti
con contratto a tempo indeterminato. Le risorse sono destinate a:
a) iniziative comuni finalizzate a garantire
l'integrazione del reddito dei lavoratori assunti con contratto a tempo
indeterminato in caso di fine lavori;
b) iniziative comuni finalizzate a verificare l'utilizzo
della somministrazione di lavoro e la sua efficacia anche in termini di
promozione della emersione del lavoro non regolare e di contrasto agli
appalti illeciti;
c) iniziative per l'inserimento o il reinserimento nel
mercato del lavoro di lavoratori svantaggiati anche in regime di
accreditamento con le regioni;
d) per la promozione di percorsi di qualificazione e
riqualificazione professionale.
3. Gli interventi e le misure di cui ai commi 1 e 2 sono
attuati nel quadro di politiche stabilite nel contratto collettivo
nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro ovvero, in mancanza,
stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro
maggiormente rappresentative nel predetto ambito.
4. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono rimessi a un
fondo bilaterale appositamente costituito, anche nell'ente bilaterale,
dalle parti stipulanti il contratto collettivo nazionale delle imprese di
somministrazione di lavoro:
a) come soggetto giuridico di natura associativa ai sensi
dell'articolo 36 del codice civile;
b) come soggetto dotato di personalita' giuridica ai
sensi dell'articolo 12 del codice civile con procedimento per il
riconoscimento rientrante nelle competenze del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge
12 gennaio 1991, n. 13. 5. I fondi di cui al comma 4 sono attivati a
seguito di autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, previa verifica della congruita', rispetto alle finalita'
istituzionali previste ai commi l e 2, dei criteri di gestione e delle
strutture di funzionamento del fondo stesso, con particolare riferimento
alla sostenibilita' finanziaria complessiva del sistema. Il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali esercita la vigilanza sulla
gestione dei fondi. 6. All'eventuale adeguamento del contributo di cui
ai commi 1 e 2 si provvede con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali previa verifica con le parti sociali da effettuare
decorsi due anni dalla entrata in vigore del presente decreto. 7. I
contributi versati ai sensi dei commi 1 e 2 si intendono soggetti alla
disciplina di cui all'articolo 26-bis della legge 24 giugno 1997, n.
196. 8. In caso di omissione, anche parziale, dei contributi di cui ai
commi 1 e 2, il datore di lavoro e' tenuto a corrispondere, oltre al
contributo omesso e alle relative sanzioni, una somma, a titolo di
sanzione amministrativa, di importo pari a quella del contributo omesso;
gli importi delle sanzioni amministrative sono versati ai fondi di cui
al comma 4. 9. Trascorsi dodici mesi dalla entrata in vigore del
presente decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con
proprio decreto, sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di
lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale puo'
ridurre i contributi di cui ai commi 1 e 2 in relazione alla loro
congruita' con le finalita' dei relativi fondi.
Art. 13.
Misure di incentivazione del raccordo pubblico e privato
1. Al fine di garantire l'inserimento o il reinserimento
nel mercato del lavoro dei lavoratori svantaggiati, attraverso politiche
attive e di workfare, alle agenzie autorizzate alla somministrazione di
lavoro e' consentito:
a) operare in deroga al regime generale della
somministrazione di lavoro, ai sensi del comma 2 dell'articolo 23, ma
solo in presenza di un piano individuale di inserimento o
reinserimento nel mercato del lavoro, con interventi formativi idonei
e il coinvolgimento di un tutore con adeguate competenze e
professionalita', e a fronte della assunzione del lavoratore, da parte
delle agenzie autorizzate alla somministrazione, con contratto di
durata non inferiore a sei mesi;
b) determinare altresi', per un periodo massimo di
dodici mesi e solo in caso di contratti di durata non inferiore a nove
mesi, il trattamento retributivo del lavoratore, detraendo dal
compenso dovuto quanto eventualmente percepito dal lavoratore medesimo
a titolo di indennita' di mobilita', indennita' di disoccupazione
ordinaria o speciale, o altra indennita' o sussidio la cui
corresponsione e' collegata allo stato di disoccupazione o
inoccupazione, e detraendo dai contributi dovuti per l'attivita'
lavorativa l'ammontare dei contributi figurativi nel caso di
trattamenti di mobilita' e di indennita' di disoccupazione ordinaria o
speciale.
2. Il lavoratore destinatario delle attivita' di cui al
comma 1 decade dai trattamenti di mobilita', qualora l'iscrizione nelle
relative liste sia finalizzata esclusivamente al reimpiego, di
disoccupazione ordinaria o speciale, o da altra indennita' o sussidio la
cui corresponsione e' collegata allo stato di disoccupazione o in
occupazione, quando:
a) rifiuti di essere avviato a un progetto individuale di
reinserimento nel mercato del lavoro ovvero rifiuti di essere avviato a
un corso di formazione professionale autorizzato dalla regione o non lo
frequenti regolarmente, fatti salvi i casi di impossibilita' derivante
da forza maggiore;
b) non accetti l'offerta di un lavoro inquadrato in un
livello retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello
delle mansioni di provenienza;
c) non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione
alla competente sede I.N.P.S. del lavoro prestato ai sensi dell'articolo
8, commi 4 e 5 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano quando
le attivita' lavorative o di formazione offerte al lavoratore siano
congrue rispetto alle competenze e alle qualifiche del lavoratore stesso
e si svolgano in un luogo raggiungibile in 80 minuti con mezzi pubblici
da quello della sua residenza. Le disposizioni di cui al comma 2,
lettere b) e c) non si applicano ai lavoratori inoccupati.
4. Nei casi di cui al comma 2, i responsabili della
attivita' formativa ovvero le agenzie di somministrazione di lavoro
comunicano direttamente all'I.N.P.S., e al servizio per l'impiego
territorialmente competente ai fini della cancellazione dalle liste di
mobilita', i nominativi dei soggetti che possono essere ritenuti
decaduti dai trattamenti previdenziali. A seguito di detta
comunicazione, l'I.N.P.S. sospende cautelativamente l'erogazione del
trattamento medesimo, dandone comunicazione agli interessati.
5. Avverso gli atti di cui al comma 4 e' ammesso ricorso
entro trenta giorni alle direzioni provinciali del lavoro
territorialmente competenti che decidono, in via definitiva, nei venti
giorni successivi alla data di presentazione del ricorso. La decisione
del ricorso e' comunicata al competente servizio per l'impiego ed
all'I.N.P.S.
6. Fino alla data di entrata in vigore di norme regionali
che disciplinino la materia, le disposizioni di cui al comma 1 si
applicano solo in presenza di una convenzione tra una o piu' agenzie
autorizzate alla somministrazione di lavoro, anche attraverso le
associazioni di rappresentanza e con l'ausilio delle agenzie tecniche
strumentali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e i
comuni, le province o le regioni stesse.
7. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano
anche con riferimento ad appositi soggetti giuridici costituiti ai sensi
delle normative regionali in convenzione con le agenzie autorizzate alla
somministrazione di lavoro, previo accreditamento ai sensi dell'articolo
7. 8. Nella ipotesi di cui al comma 7, le agenzie autorizzate alla
somministrazione di lavoro si assumono gli oneri delle spese per la
costituzione e il funzionamento della agenzia stessa. Le regioni, i
centri per l'impiego e gli enti locali possono concorrere alle spese di
costituzione e funzionamento nei limiti delle proprie disponibilita'
finanziarie.
Art. 14.
Cooperative sociali e inserimento lavorativo dei
lavoratori svantaggiati
1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei
lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili, i servizi di cui
all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, sentito
l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23
dicembre 1997, n. 469, cosi' come modificato dall'articolo 6 della legge
12 marzo 1999, n. 68, stipulano con le associazioni sindacali dei datori
di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale e con le associazioni di
rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n.
381, e con i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge,
convenzioni quadro su base territoriale, che devono essere validate da
parte delle regioni, sentiti gli organismi di concertazione di cui al
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni
ed integrazioni, aventi ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro
alle cooperative sociali medesime da parte delle imprese associate o
aderenti. 2. La convenzione quadro disciplina i seguenti aspetti:
a) le modalita' di adesione da parte delle imprese
interessate; b) i criteri di individuazione dei lavoratori svantaggiati
da inserire al lavoro in cooperativa; l'individuazione dei disabili
sara' curata dai servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12
marzo 1999, n. 68;
c) le modalita' di attestazione del valore complessivo
del lavoro annualmente conferito da ciascuna impresa e la correlazione
con il numero dei lavoratori svantaggiati inseriti al lavoro in
cooperativa;
d) la determinazione del coefficiente di calcolo del
valore unitario delle commesse, ai fini del computo di cui al comma 3,
secondo criteri di congruita' con i costi del lavoro derivati dai
contratti collettivi di categoria applicati dalle cooperative sociali;
e) la promozione e lo sviluppo delle commesse di lavoro a
favore delle cooperative sociali;
f) l'eventuale costituzione, anche nell'ambito
dell'agenzia sociale di cui all'articolo 13 di una struttura
tecnico-operativa senza scopo di lucro a supporto delle attivita'
previste dalla convenzione;
g) i limiti di percentuali massime di copertura della
quota d'obbligo da realizzare con lo strumento della convenzione. 3.
Allorche' l'inserimento lavorativo nelle cooperative sociali, realizzato
in virtu' dei commi 1 e 2, riguardi i lavoratori disabili, che
presentino particolari caratteristiche e difficolta' di inserimento nel
ciclo lavorativo ordinario, in base alla esclusiva valutazione dei
servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n.
68, lo stesso si considera utile ai fini della copertura della quota di
riserva, di cui all'articolo 3 della stessa legge cui sono tenute le
imprese conferenti. Il numero delle coperture per ciascuna impresa e'
dato dall'ammontare annuo delle commesse dalla stessa conferite diviso
per il coefficiente di cui al comma 2, lettera d), e nei limiti di
percentuali massime stabilite con le convenzioni quadro di cui al comma
1. Tali limiti percentuali non hanno effetto nei confronti delle imprese
che occupano da 15 a 35 dipendenti. La congruita' della computabilita'
dei lavoratori inseriti in cooperativa sociale sara' verificata dalla
Commissione provinciale del lavoro. 4. L'applicazione delle disposizioni
di cui al comma 3 e' subordinata all'adempimento degli obblighi di
assunzione di lavoratori disabili ai fini della copertura della restante
quota d'obbligo a loro carico determinata ai sensi dell'articolo 3 della
legge 12 marzo 1999, n. 68.
Capo III Borsa continua nazionale del lavoro e
monitoraggio statistico
Art. 15.
Principi e criteri generali
1.A garanzia dell'effettivo godimento del diritto al lavoro
di cui all'articolo 4 della Costituzione, e nel pieno rispetto
dell'articolo 120 della Costituzione stessa, viene costituita la borsa
continua nazionale del lavoro, quale sistema aperto e trasparente di
incontro tra domanda e offerta di lavoro basato su una rete di nodi
regionali. Tale sistema e' alimentato da tutte le informazioni utili a
tale scopo immesse liberamente nel sistema stesso sia dagli operatori
pubblici e privati, autorizzati o accreditati, sia direttamente dai
lavoratori e dalle imprese.
2. La borsa continua nazionale del lavoro e' liberamente
accessibile da parte dei lavoratori e delle imprese e deve essere
consultabile da un qualunque punto della rete. I lavoratori e le imprese
hanno facolta' di inserire nuove candidature o richieste di personale
direttamente e senza rivolgersi ad alcun intermediario da qualunque punto
di rete attraverso gli accessi appositamente dedicati da tutti i soggetti
pubblici e privati, autorizzati o accreditati.
3. Gli operatori pubblici e privati, accreditati o
autorizzati, hanno l'obbligo di conferire alla borsa continua nazionale
del lavoro i dati acquisiti, in base alle indicazioni rese dai lavoratori
ai sensi dell'articolo 8 e a quelle rese dalle imprese riguardo l'ambito
temporale e territoriale prescelto.
4. Gli ambiti in cui si articolano i servizi della borsa
continua nazionale del lavoro sono:
a) un livello nazionale finalizzato:
1) alla definizione degli standard tecnici nazionali e
dei flussi informativi di scambio;
2) alla interoperabilita' dei sistemi regionali;
3) alla definizione dell'insieme delle informazioni che
permettano la massima efficacia e trasparenza del processo di incontro
tra domanda e offerta di lavoro;
b) un livello regionale che, nel quadro delle competenze
proprie delle regioni di programmazione e gestione delle politiche
regionali del lavoro:
1) realizza l'integrazione dei sistemi pubblici e privati
presenti sul territorio;
2) definisce e realizza il modello di servizi al lavoro;
3) coopera alla definizione degli standard nazionali di
intercomunicazione.
5. Il coordinamento tra il livello nazionale e il livello
regionale deve in ogni caso garantire, nel rispetto degli articoli 4 e 120
della Costituzione, la piena operativita' della borsa continua nazionale
del lavoro in ambito nazionale e comunitario. A tal fine il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali rende disponibile l'offerta degli
strumenti tecnici alle regioni e alle province autonome che ne facciano
richiesta nell'ambito dell'esercizio delle loro competenze.
Art. 16.
Standard tecnici e flussi informativi di scambio
1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con
decreto da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto legislativo, stabilisce, di concerto con il Ministro
della innovazione e della tecnologia, e d'intesa con le regioni e le
province autonome, gli standard tecnici e i flussi informativi di scambio
tra i sistemi, nonche' le sedi tecniche finalizzate ad assicurare il
raccordo e il coordinamento del sistema a livello nazionale.
2. La definizione degli standard tecnici e dei flussi
informativi di scambio tra i sistemi avviene nel rispetto delle competenze
definite nell'Accordo Stato-regioni-autonomie locali dell'11 luglio 2002 e
delle disposizioni di cui all'articolo 31, comma 2, della legge 31
dicembre 1996, n. 675.
Art. 17.
Monitoraggio statistico e valutazione delle politiche del
lavoro
1. Le basi informative costituite nell'ambito della borsa
continua nazionale del lavoro, nonche' le registrazioni delle
comunicazioni dovute dai datori di lavoro ai servizi competenti e la
registrazione delle attivita' poste in essere da questi nei confronti
degli utenti per come riportate nella scheda anagrafico-professionale dei
lavoratori costituiscono una base statistica omogenea e condivisa per le
azioni di monitoraggio dei servizi svolte ai sensi del presente decreto
legislativo e poste in essere dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, le regioni e le province per i rispettivi ambiti territoriali di
riferimento. Le relative indagini statistiche sono effettuate in forma
anonima.
2. A tal fine, la definizione e la manutenzione applicativa
delle basi informative in questione, nonche' di quelle in essere presso
gli Enti previdenziali in tema di contribuzioni percepite e prestazioni
erogate, tiene conto delle esigenze conoscitive generali, incluse quelle
di ordine statistico complessivo rappresentate nell'ambito del SISTAN e da
parte dell'ISTAT, nonche' di quesiti specifici di valutazione di singole
politiche ed interventi formulati ai sensi e con le modalita' dei commi
successivi del presente articolo.
3. I decreti ministeriali di cui agli articoli 1-bis e
4-bis, comma 7 del decreto legislativo n. 181 del 2000, come modificati
dagli articoli 2 e 6 del decreto legislativo n. 297 del 2002, cosi' come
la definizione di tutti i flussi informativi che rientrano nell'ambito
della borsa continua nazionale del lavoro, ivi inclusi quelli di
pertinenza degli Enti previdenziali, sono adottati dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, tenuto conto delle esigenze definite nei
commi 1 e 2, previo parere dell'ISTAT e dell'ISFOL. Il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali impartisce inoltre, entro tre mesi dalla
attuazione del presente decreto, le necessarie direttive agli Enti
previdenziali, avvalendosi a tale scopo delle indicazioni di una
Commissione di esperti in politiche del lavoro, statistiche del lavoro e
monitoraggio e valutazione delle politiche occupazionali, da costituire
presso lo stesso Ministero ed in cui siano presenti rappresentanti delle
regioni e delle province, degli Enti previdenziali, dell'ISTAT, dell'ISFOL
e del Ministero dell'economia e delle finanze oltre che del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali.
4. La medesima Commissione di cui al comma 3, integrata con
rappresentanti delle parti sociali, e' inoltre incaricata di definire,
entro sei mesi dalla attuazione del presente decreto, una serie di
indicatori di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dei diversi
interventi di cui alla presente legge. Detti indicatori, previo esame ed
approvazione della Conferenza unificata, costituiranno linee guida per le
attivita' di monitoraggio e valutazione condotte dal Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, dalle regioni e dalle province per i rispettivi
ambiti territoriali di riferimento e in particolare per il contenuto del
Rapporto annuale di cui al comma 6.
5. In attesa dell'entrata a regime della borsa continua
nazionale del lavoro il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
predispone, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o piu' modelli di
rilevazione da somministrare alle agenzie autorizzate o accreditate,
nonche' agli enti di cui all'articolo 6. La mancata risposta al
questionario di cui al comma precedente e' valutata ai fini del ritiro
dell'autorizzazione o accreditamento.
6. Sulla base di tali strumenti di informazione, e tenuto
conto delle linee guida definite con le modalita' di cui al comma 4
nonche' della formulazione di specifici quesiti di valutazione di singole
politiche ed interventi formulati annualmente dalla Conferenza unificata o
derivanti dall'implementazione di obblighi e programmi comunitari, il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi di proprie
strutture tecniche e col supporto dell'ISFOL, predispone un Rapporto
annuale, al Parlamento e alla Conferenza unificata, che presenti una
rendicontazione dettagliata e complessiva delle politiche esistenti, e al
loro interno dell'evoluzione dei servizi di cui al presente decreto
legislativo, sulla base di schemi statistico-contabili oggettivi e
internazionalmente comparabili e in grado di fornire elementi conoscitivi
di supporto alla valutazione delle singole politiche che lo stesso
Ministero, le regioni, le province o altri attori responsabili della
conduzione, del disegno o del coordinamento delle singole politiche
intendano esperire.
7. Le attivita' di monitoraggio devono consentire di
valutare l'efficacia delle politiche attive per il lavoro, nonche' delle
misure contenute nel presente decreto, anche nella prospettiva delle pari
opportunita' e, in particolare, della integrazione nel mercato del lavoro
dei lavoratori svantaggiati. 8. Con specifico riferimento ai contratti di
apprendistato, e' istituita presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, una Commissione di sorveglianza con compiti di
valutazione in itinere della riforma. Detta Commissione e' composta da
rappresentanti ed esperti designati dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, nel cui ambito si individua il Presidente, dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca dalle regioni
e province autonome, dalle parti sociali, dall'I.N.P.S. e dall'ISFOL. La
Commissione, che si riunisce almeno tre volte all'anno, definisce in via
preventiva indicatori di risultato e di impatto e formula linee guida per
la valutazione, predisponendo quesiti valutativi del cui soddisfacimento
il Rapporto annuale di cui al comma 6 dovra' farsi carico e puo'
commissionare valutazioni puntuali su singoli aspetti della riforma. Sulla
base degli studi valutativi commissionati nonche' delle informazioni
contenute nel Rapporto annuale di cui al comma precedente, la Commissione
potra' annualmente formulare pareri e valutazioni. In ogni caso, trascorsi
tre anni dalla approvazione del presente decreto, la Commissione
predisporra' una propria Relazione che, sempre sulla base degli studi e
delle evidenze prima richiamate, evidenzi le realizzazioni e i problemi
esistenti, evidenziando altresi' le possibili modifiche alle politiche in
oggetto. Le risorse per gli studi in questione derivano dal bilancio del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Ufficio centrale
orientamento e formazione professionale dei lavoratori.
Capo IV Regime sanzionatorio
Art. 18.
Sanzioni penali
1. L'esercizio non autorizzato delle attivita' di cui
all'articolo 4, comma 1, e' punito con la sanzione dell'ammenda di Euro 5
per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro. L'esercizio
abusivo della attivita' di intermediazione e' punito con la pena
dell'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da Euro 1.500 a Euro 7.500. Se
non vi e' scopo di lucro la pena e' della ammenda da Euro 500 a Euro
2.500. Se vi e' sfruttamento dei minori, la pena e' dell'arresto fino a
diciotto mesi e l'ammenda e' aumentata fino al sestuplo. Nel caso di
condanna, e' disposta in ogni caso la confisca del mezzo di trasporto
eventualmente adoperato per l'esercizio delle attivita' di cui al presente
comma.
2. Nei confronti dell'utilizzatore che ricorra alla
somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da
quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), ovvero da parte di
soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), o
comunque al di fuori dei limiti ivi previsti, si applica la pena
dell'ammenda di Euro 5 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di
occupazione. Se vi e' sfruttamento dei minori, la pena e' dell'arresto
fino a diciotto mesi e l'ammenda e' aumentata fino al sestuplo.
3. La violazione degli obblighi e dei divieti di cui agli
articoli 20, commi 1, 3, 4 e 5, e 21, commi 1, 2, nonche' per il solo
somministratore, la violazione del disposto di cui al comma 3 del medesimo
articolo 21 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro
250 a Euro 1.250.
4. Fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 11, comma 2,
chi esiga o comunque percepisca compensi da parte del lavoratore per
avviarlo a prestazioni di lavoro oggetto di somministrazione e' punito con
la pena alternativa dell'arresto non superiore ad un anno e dell'ammenda
da Euro 2.500 a Euro 6.000. In aggiunta alla sanzione penale e' disposta
la cancellazione dall'albo.
5. In caso di violazione dell'articolo 10 trovano
applicazione le disposizioni di cui all'articolo 38 della legge 20 maggio
1970, n. 300, nonche' nei casi piu' gravi, l'autorita' competente procede
alla sospensione della autorizzazione di cui all'articolo 4. In ipotesi di
recidiva viene revocata l'autorizzazione.
6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
dispone, con proprio decreto, criteri interpretativi certi per la
definizione delle varie forme di contenzioso in atto riferite al pregresso
regime in materia di intermediazione e interposizione nei rapporti di
lavoro.
Art. 19.
Sanzioni amministrative
1. Gli editori, i direttori responsabili e i gestori di
siti sui quali siano pubblicati annunci in violazione delle disposizioni
di cui all'articolo 9 sono puniti con una sanzione amministrativa
pecuniaria da 4.000 a 12.000 euro.
2. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 4-bis,
comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, cosi' come
modificato dall'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo 19 dicembre
2002, n. 297, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a
1.500 euro per ogni lavoratore interessato.
3. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 4-bis,
commi 5 e 7, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, cosi' come
modificato dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre
2002, n. 297, di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1°
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
novembre 1996, n. 608, cosi' come sostituito dall'articolo 6, comma 3, del
citato decreto legislativo n. 297 del 2002, e di cui all'articolo 21,
comma 1, della legge 24 aprile 1949, n. 264, cosi' come sostituito
dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 297 del 2002, e'
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per
ogni lavoratore interessato.
4. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 4-bis,
comma 4, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, cosi' come
modificato dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre
2002, n. 297, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a
250 euro per ogni lavoratore interessato.
5. Nel caso di omessa comunicazione contestuale, omessa
comunicazione di cessazione e omessa comunicazione di trasformazione, i
datori di lavoro comprese le pubbliche amministrazioni sono ammessi al
pagamento della sanzione minima ridotta della meta' qualora l'adempimento
della comunicazione venga effettuato spontaneamente entro il termine di
cinque giorni decorrenti dalla data di inizio dell'omissione.
Titolo III SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO APPALTO DI SERVIZI,
DISTACCO
Capo I
Somministrazione di lavoro
Art. 20.
Condizioni di liceita'
1. Il contratto di somministrazione di lavoro puo' essere
concluso da ogni soggetto, di seguito denominato utilizzatore, che si
rivolga ad altro soggetto, di seguito denominato somministratore, a cio'
autorizzato ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5.
2. Per tutta la durata della somministrazione i lavoratori
svolgono la propria attivita' nell'interesse nonche' sotto la direzione e
il controllo dell'utilizzatore. Nell'ipotesi in cui i lavoratori vengano
assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato essi rimangono a
disposizione del somministratore per i periodi in cui non svolgono la
prestazione lavorativa presso un utilizzatore, salvo che esista una giusta
causa o un giustificato motivo di risoluzione del contratto di lavoro.
3. Il contratto di somministrazione di lavoro puo' essere
concluso a termine o a tempo indeterminato. La somministrazione di lavoro
a tempo indeterminato e' ammessa:
a) per servizi di consulenza e assistenza nel settore
informatico, compresa la progettazione e manutenzione di reti intranet e
extranet, siti internet, sistemi informatici, sviluppo di software
applicativo, caricamento dati;
b) per servizi di pulizia, custodia, portineria;
c) per servizi, da e per lo stabilimento, di trasporto di
persone e di trasporto e movimentazione di macchinari e merci;
d) per la gestione di biblioteche, parchi, musei,
archivi, magazzini, nonche' servizi di economato;
e) per attivita' di consulenza direzionale, assistenza
alla certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo
organizzativo e cambiamento, gestione del personale, ricerca e selezione
del personale;
f) per attivita' di marketing, analisi di mercato,
organizzazione della funzione commerciale;
g) per la gestione di call-center, nonche' per l'avvio di
nuove iniziative imprenditoriali nelle aree Obiettivo 1 di cui al
regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante
disposizioni generali sui Fondi strutturali;
h) per costruzioni edilizie all'interno degli
stabilimenti, per installazioni o smontaggio di impianti e macchinari,
per particolari attivita' produttive, con specifico riferimento
all'edilizia e alla cantieristica navale, le quali richiedano piu' fasi
successive di lavorazione, l'impiego di manodopera diversa per
specializzazione da quella normalmente impiegata nell'impresa;
i) in tutti gli altri casi previsti dai contratti
collettivi di lavoro nazionali o territoriali stipulati da associazioni
dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative.
4. La somministrazione di lavoro a tempo determinato e'
ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo,
organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attivita'
dell'utilizzatore. La individuazione, anche in misura non uniforme, di
limiti quantitativi di utilizzazione della somministrazione a tempo
determinato e' affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro
stipulati da sindacati comparativamente piu' rappresentativi in
conformita' alla disciplina di cui all'articolo 10 del decreto legislativo
6 settembre 2001, n. 368. 5. Il contratto di somministrazione di lavoro e'
vietato:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il
diritto di sciopero;
b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali,
presso unita' produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi
precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24
della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori
adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di
somministrazione ovvero presso unita' produttive nelle quali sia
operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con
diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino
lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di
somministrazione;
c) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la
valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche.
Art. 21.
Forma del contratto di somministrazione
1. Il contratto di somministrazione di manodopera e'
stipulato in forma scritta e contiene i seguenti elementi:
a) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al
somministratore;
b) il numero dei lavoratori da somministrare;
c) i casi e le ragioni di carattere tecnico, produttivo,
organizzativo o sostitutivo di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 20;
d) l'indicazione della presenza di eventuali rischi per
l'integrita' e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione
adottate;
e) la data di inizio e la durata prevista del contratto
di somministrazione;
f) le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e
il loro inquadramento;
g) il luogo, l'orario e il trattamento economico e
normativo delle prestazioni lavorative;
h) assunzione da parte del somministratore della
obbligazione del pagamento diretto al lavoratore del trattamento
economico, nonche' del versamento dei contributi previdenziali;
i) assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di
rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da
questa effettivamente sostenuti in favore dei prestatori di lavoro;
j) assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di
comunicare al somministratore i trattamenti retributivi applicabili ai
lavoratori comparabili;
k) assunzione da parte dell'utilizzatore, in caso di
inadempimento del somministratore, dell'obbligo del pagamento diretto al
lavoratore del trattamento economico nonche' del versamento dei
contributi previdenziali, fatto salvo il diritto di rivalsa verso il
somministratore.
2. Nell'indicare gli elementi di cui al comma 1, le parti
devono recepire le indicazioni contenute nei contratti collettivi.
3. Le informazioni di cui al comma 1, nonche' la data di
inizio e la durata prevedibile dell'attivita' lavorativa presso
l'utilizzatore, devono essere comunicate per iscritto al prestatore di
lavoro da parte del somministratore all'atto della stipulazione del
contratto di lavoro ovvero all'atto dell'invio presso l'utilizzatore.
4. In mancanza di forma scritta, con indicazione degli
elementi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1, il
contratto di somministrazione e' nullo e i lavoratori sono considerati a
tutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore.
Art. 22.
Disciplina dei rapporti di lavoro
1. In caso di somministrazione a tempo indeterminato i
rapporti di lavoro tra somministratore e prestatori di lavoro sono
soggetti alla disciplina generale dei rapporti di lavoro di cui al codice
civile e alle leggi speciali.
2. In caso di somministrazione a tempo determinato il
rapporto di lavoro tra somministratore e prestatore di lavoro e' soggetto
alla disciplina di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368,
per quanto compatibile, e in ogni caso con esclusione delle disposizioni
di cui all'articolo 5, commi 3 e 4. Il termine inizialmente posto al
contratto di lavoro puo' in ogni caso essere prorogato, con il consenso
del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata prevista dal
contratto collettivo applicato dal somministratore.
3. Nel caso in cui il prestatore di lavoro sia assunto con
contratto stipulato a tempo indeterminato, nel medesimo e' stabilita la
misura della indennita' mensile di disponibilita', divisibile in quote
orarie, corrisposta dal somministratore al lavoratore per i periodi nei
quali il lavoratore stesso rimane in attesa di assegnazione. La misura di
tale indennita' e' stabilita dal contratto collettivo applicabile al
somministratore e comunque non e' inferiore alla misura prevista, ovvero
aggiornata periodicamente, con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali. La predetta misura e' proporzionalmente ridotta in caso
di assegnazione ad attivita' lavorativa a tempo parziale anche presso il
somministratore. L'indennita' di disponibilita' e' esclusa dal computo di
ogni istituto di legge o di contratto collettivo.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 23
luglio 1991, n. 223, non trovano applicazione anche nel caso di fine dei
lavori connessi alla somministrazione a tempo indeterminato. In questo
caso trovano applicazione l'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604,
e le tutele del lavoratore di cui all'articolo 12.
5. In caso di contratto di somministrazione, il prestatore
di lavoro non e' computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini della
applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta
eccezione per quelle relative alla materia dell'igiene e della sicurezza
sul lavoro.
6. La disciplina in materia di assunzioni obbligatorie e la
riserva di cui all'articolo 4-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 181
del 2000, non si applicano in caso di somministrazione.
Art. 23.
Tutela del prestatore di lavoro esercizio del potere
disciplinare e regime della solidarieta'
1. I lavoratori dipendenti dal somministratore hanno
diritto a un trattamento economico e normativo complessivamente non
inferiore a quello dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore, a
parita' di mansioni svolte. Restano in ogni caso salve le clausole dei
contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell'articolo
1, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196. 2. La disposizione di cui
al comma 1 non trova applicazione con riferimento ai contratti di
somministrazione conclusi da soggetti privati autorizzati nell'ambito di
specifici programmi di formazione, inserimento e riqualificazione
professionale erogati, a favore dei lavoratori svantaggiati, in concorso
con Regioni, Province ed enti locali ai sensi e nei limiti di cui
all'articolo 13.
3. L'utilizzatore e' obbligato in solido con il
somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e
i contributi previdenziali.
4. I contratti collettivi applicati dall'utilizzatore
stabiliscono modalita' e criteri per la determinazione e corresponsione
delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella
realizzazione di programmi concordati tra le parti o collegati
all'andamento economico dell'impresa. I lavoratori dipendenti dal
somministratore hanno altresi' diritto a fruire di tutti i servizi sociali
e assistenziali di cui godono i dipendenti dell'utilizzatore addetti alla
stessa unita' produttiva, esclusi quelli il cui godimento sia condizionato
alla iscrizione ad associazioni o societa' cooperative o al conseguimento
di una determinata anzianita' di servizio.
5. Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per
la sicurezza e la salute connessi alle attivita' produttive in generale e
li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo
svolgimento della attivita' lavorativa per la quale essi vengono assunti
in conformita' alle disposizioni recate dal decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni. Il
contratto di somministrazione puo' prevedere che tale obbligo sia
adempiuto dall'utilizzatore; in tale caso ne va fatta indicazione nel
contratto con il lavoratore. Nel caso in cui le mansioni cui e' adibito il
prestatore di lavoro richiedano una sorveglianza medica speciale o
comportino rischi specifici, l'utilizzatore ne informa il lavoratore
conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni. L'utilizzatore osserva
altresi', nei confronti del medesimo prestatore, tutti gli obblighi di
protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed e' responsabile
per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e
dai contratti collettivi.
6. Nel caso in cui adibisca il lavoratore a mansioni
superiori o comunque a mansioni non equivalenti a quelle dedotte in
contratto, l'utilizzatore deve darne immediata comunicazione scritta al
somministratore consegnandone copia al lavoratore medesimo. Ove non abbia
adempiuto all'obbligo di informazione, l'utilizzatore risponde in via
esclusiva per le differenze retributive spettanti al lavoratore occupato
in mansioni superiori e per l'eventuale risarcimento del danno derivante
dalla assegnazione a mansioni inferiori.
7. Ai fini dell'esercizio del potere disciplinare, che e'
riservato al somministratore, l'utilizzatore comunica al somministratore
gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi
dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
8. In caso di somministrazione di lavoro a tempo
determinato e' nulla ogni clausola diretta a limitare, anche
indirettamente, la facolta' dell'utilizzatore di assumere il lavoratore al
termine del contratto di somministrazione.
9. La disposizione di cui al comma 8 non trova applicazione
nel caso in cui al lavoratore sia corrisposta una adeguata indennita',
secondo quanto stabilito dal contratto collettivo applicabile al
somministratore.
Art. 24.
Diritti sindacali e garanzie collettive
1. Ferme restando le disposizioni specifiche per il lavoro
in cooperativa, ai lavoratori delle societa' o imprese di somministrazione
e degli appaltatori si applicano i diritti sindacali previsti dalla legge
20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.
2. Il prestatore di lavoro ha diritto a esercitare presso
l'utilizzatore, per tutta la durata della somministrazione, i diritti di
liberta' e di attivita' sindacale nonche' a partecipare alle assemblee del
personale dipendente delle imprese utilizzatrici. 2. Ai prestatori di
lavoro che dipendono da uno stesso somministratore e che operano presso
diversi utilizzatori compete uno specifico diritto di riunione secondo la
normativa vigente e con le modalita' specifiche determinate dalla
contrattazione collettiva.
4. L'utilizzatore comunica alla rappresentanza sindacale
unitaria, ovvero alle rappresentanze aziendali e, in mancanza, alle
associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei
lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale:
a) il numero e i motivi del ricorso alla somministrazione
di lavoro prima della stipula del contratto di somministrazione; ove
ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessita' di stipulare il
contratto, l'utilizzatore fornisce le predette comunicazioni entro i
cinque giorni successivi;
b) ogni dodici mesi, anche per il tramite della
associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce
mandato, il numero e i motivi dei contratti di somministrazione di
lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei
lavoratori interessati.
Art. 25.
Norme previdenziali
1. Gli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi ed
assistenziali, previsti dalle vigenti disposizioni legislative, sono a
carico del somministratore che, ai sensi e per gli effetti di cui
all'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e' inquadrato nel settore
terziario. Sulla indennita' di disponibilita' di cui all'articolo 22,
comma 3, i contributi sono versati per il loro effettivo ammontare, anche
in deroga alla vigente normativa in materia di minimale contributivo.
2. Il somministratore non e' tenuto al versamento della
aliquota contributiva di cui all'articolo 25, comma 4, della legge 21
dicembre 1978, n. 845.
3. Gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e
le malattie professionali previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, sono
determinati in relazione al tipo e al rischio delle lavorazioni svolte. I
premi e i contributi sono determinati in relazione al tasso medio, o medio
ponderato, stabilito per la attivita' svolta dall'impresa utilizzatrice,
nella quale sono inquadrabili le lavorazioni svolte dai lavoratori
temporanei, ovvero sono determinati in base al tasso medio, o medio
ponderato, della voce di tariffa corrispondente alla lavorazione
effettivamente prestata dal lavoratore temporaneo, ove presso l'impresa
utilizzatrice la stessa non sia gia' assicurata.
4. Nel settore agricolo e in caso di somministrazione di
lavoratori domestici trovano applicazione i criteri erogativi, gli oneri
previdenziali e assistenziali previsti dai relativi settori.
Art. 26.
Responsabilita' civile
1. Nel caso di somministrazione di lavoro l'utilizzatore
risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal prestatore
di lavoro nell'esercizio delle sue mansioni.
Art. 27.
Somministrazione irregolare
1. Quando la somministrazione di lavoro avvenga al di
fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli articoli 20 e 21, comma 1,
lettere a), b), c), d) ed e), il lavoratore puo' chiedere, mediante
ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura
civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la
prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di
quest'ultimo, con effetto dall'inizio della somministrazione.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 tutti i pagamenti
effettuati dal somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione
previdenziale, valgono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente
utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza
della somma effettivamente pagata. Tutti gli atti compiuti dal
somministratore per la costituzione o la gestione del rapporto, per il
periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono
come compiuti dal soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la
prestazione.
3. Ai fini della valutazione delle ragioni di cui
all'articolo 20, commi 3 e 4, che consentono la somministrazione di lavoro
il controllo giudiziale e' limitato esclusivamente, in conformita' ai
principi generali dell'ordinamento, all'accertamento della esistenza delle
ragioni che la giustificano e non puo' essere esteso fino al punto di
sindacare nel merito valutazioni e scelte tecniche, organizzative o
produttive che spettano all'utilizzatore.
Art. 28.
Somministrazione fraudolenta
1. Ferme restando le sanzioni di cui all'articolo 18,
quando la somministrazione di lavoro e' posta in essere con la specifica
finalita' di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo
applicato al lavoratore, somministratore e utilizzatore sono puniti con
una ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e ciascun giorno
di somministrazione.
Capo II Appalto e distacco
Art. 29.
Appalto
1. Ai fini della applicazione delle norme contenute nel
presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai
sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla
somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da
parte dell'appaltatore, che puo' anche risultare, in relazione alle
esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio
del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori
utilizzati nell'appalto, nonche' per la assunzione, da parte del medesimo
appaltatore, del rischio d'impresa.
2. In caso di appalto di servizi il committente
imprenditore o datore di lavoro e' obbligato in solido con l'appaltatore,
entro il limite di un anno dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere
ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali
dovuti.
3. L'acquisizione del personale gia' impiegato nell'appalto
a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, in forza di legge, di
contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto
d'appalto, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda.
Art. 30. Distacco
1. L'ipotesi del distacco si configura quando un datore di
lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o
piu' lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una
determinata attivita' lavorativa.
2 . In caso di distacco il datore di lavoro rimane
responsabile del trattamento economico e normativo a favore del
lavoratore.
3. Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve
avvenire con il consenso del lavoratore interessato. Quando comporti un
trasferimento a una unita' produttiva sita a piu' di 50 km da quella in
cui il lavoratore e' adibito, il distacco puo' avvenire soltanto per
comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.
4. Resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 8,
comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
Titolo IV DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GRUPPI DI IMPRESA E
TRASFERIMENTO
D'AZIENDA
Art. 31.
Gruppi di impresa
1. I gruppi di impresa, individuati ai sensi dell'articolo
2359 del codice civile e del decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74,
possono delegare lo svolgimento degli adempimenti di cui all'articolo 1
della legge 11 gennaio 1979, n. 12, alla societa' capogruppo per tutte le
societa' controllate e collegate.
2. I consorzi, ivi compresi quelli costituiti in forma di
societa' cooperativa di cui all'articolo 27 del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, possono svolgere
gli adempimenti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12,
per conto dei soggetti consorziati o delegarne l'esecuzione a una societa'
consorziata. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non rilevano ai fini
della individuazione del soggetto titolare delle obbligazioni contrattuali
e legislative in capo alle singole societa' datrici di lavoro.
Art. 32.
Modifica all'articolo 2112 comma quinto, del Codice civile
1. Fermi restando i diritti dei prestatori di lavoro in
caso di trasferimento d'azienda di cui alla normativa di recepimento delle
direttive europee in materia, il comma quinto dell'articolo 2112 del
codice civile e' sostituito dal seguente: «Ai fini e per gli effetti di
cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi
operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il
mutamento nella titolarita' di un'attivita' economica organizzata, con o
senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel
trasferimento la propria identita' a prescindere dalla tipologia negoziale
o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento e' attuato ivi
compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le disposizioni del presente
articolo si applicano altresi' al trasferimento di parte dell'azienda,
intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attivita'
economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal
cessionario al momento del suo trasferimento». 2. All'articolo 2112 del
codice civile e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «Nel caso in cui
l'alienante stipuli con l'acquirente un contratto di appalto la cui
esecuzione avviene utilizzando il ramo d'azienda oggetto di cessione, tra
appaltante e appaltatore opera un regime di solidarieta' di cui
all'articolo 1676».
Titolo V TIPOLOGIE CONTRATTUALI A ORARIO RIDOTTO, MODULATO
O FLESSIBILE
Capo I
Lavoro intermittente
Art. 33. Definizione e tipologie 1. Il contratto di lavoro
intermittente e' il contratto mediante il quale un lavoratore si pone a
disposizione di un datore di lavoro che ne puo' utilizzare la prestazione
lavorativa nei limiti di cui all'articolo 34. 2. Il contratto di lavoro
intermittente puo' essere stipulato anche a tempo determinato.
Art. 34. Casi di ricorso al lavoro intermittente
1. Il contratto di lavoro intermittente puo' essere
concluso per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o
intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi
stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale o territoriale
o, in via provvisoriamente sostitutiva, dal Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, con apposito decreto da adottarsi trascorsi sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
2. In via sperimentale il contratto di lavoro intermittente
puo' essere altresi' concluso anche per prestazioni rese da soggetti in
stato di disoccupazione con meno di 25 anni di eta' ovvero da lavoratori
con piu' di 45 anni di eta' che siano stati espulsi dal ciclo produttivo o
siano iscritti alle liste di mobilita' e di collocamento.
3. E' vietato il ricorso al lavoro intermittente:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di
sciopero;
b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unita'
produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a
licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23
luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle
stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente
ovvero presso unita' produttive nelle quali sia operante una sospensione
dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di
integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni
cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente;
c) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei
rischi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e successive modificazioni.
Art. 35
. Forma e comunicazioni
1. Il contratto di lavoro intermittente e' stipulato in
forma scritta ai fini della prova dei seguenti elementi:
a) indicazione della durata e delle ipotesi, oggettive o
soggettive, previste dall'articolo 34 che consentono la stipulazione del
contratto;
b) luogo e la modalita' della disponibilita',
eventualmente garantita dal lavoratore, e del relativo preavviso di
chiamata del lavoratore che in ogni caso non puo' essere inferiore a un
giorno lavorativo;
c) il trattamento economico e normativo spettante al
lavoratore per la prestazione eseguita e la relativa indennita' di
disponibilita', ove prevista, nei limiti di cui al successivo articolo
36;
d) indicazione delle forme e modalita', con cui il datore
di lavoro e' legittimato a richiedere l'esecuzione della prestazione di
lavoro, nonche' delle modalita' di rilevazione della prestazione;
e) i tempi e le modalita' di pagamento della retribuzione
e della indennita' di disponibilita';
f) le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie
in relazione al tipo di attivita' dedotta in contratto.
2. Nell'indicare gli elementi di cui al comma 1, le parti
devono recepire le indicazioni contenute nei contratti collettivi ove
previste. 3
. Fatte salve previsioni piu' favorevoli dei contratti
collettivi, il datore di lavoro e' altresi' tenuto a informare con cadenza
annuale le rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti,
sull'andamento del ricorso al contratto di lavoro intermittente.
Art. 36.
Indennita' di disponibilita'
1. Nel contratto di lavoro intermittente e' stabilita la
misura della indennita' mensile di disponibilita', divisibile in quote
orarie, corrisposta al lavoratore per i periodi nei quali il lavoratore
stesso garantisce la disponibilita' al datore di lavoro in attesa di
utilizzazione. La misura di detta indennita' e' stabilita dai contratti
collettivi e comunque non e' inferiore alla misura prevista, ovvero
aggiornata periodicamente, con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di
lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale.
2. Sulla indennita' di disponibilita' di cui al comma 1 i
contributi sono versati per il loro effettivo ammontare, anche in deroga
alla vigente normativa in materia di minimale contributivo.
3. L'indennita' di disponibilita' e' esclusa dal computo di
ogni istituto di legge o di contratto collettivo.
4. In caso di malattia o di altro evento che renda
temporaneamente impossibile rispondere alla chiamata, il lavoratore e'
tenuto a informare tempestivamente il datore di lavoro, specificando la
durata dell'impedimento. Nel periodo di temporanea indisponibilita' non
matura il diritto alla indennita' di disponibilita'.
5. Ove il lavoratore non provveda all'adempimento di cui al
comma che precede, perde il diritto alla indennita' di disponibilita' per
un periodo di quindici giorni, salva diversa previsione del contratto
individuale.
6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano
soltanto nei casi in cui il lavoratore si obbliga contrattualmente a
rispondere alla chiamata del datore di lavoro. In tal caso, il rifiuto
ingiustificato di rispondere alla chiamata puo' comportare la risoluzione
del contratto, la restituzione della quota di indennita' di disponibilita'
riferita al periodo successivo all'ingiustificato rifiuto, nonche' un
congruo risarcimento del danno nella misura fissata dai contratti
collettivi o, in mancanza, dal contratto di lavoro.
7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e'
stabilita la misura della retribuzione convenzionale in riferimento alla
quale i lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 33 possono versare la
differenza contributiva per i periodi in cui abbiano percepito una
retribuzione inferiore rispetto a quella convenzionale ovvero abbiano
usufruito della indennita' di disponibilita' fino a concorrenza della
medesima misura.
Art. 37.
Lavoro intermittente per periodi predeterminati nell'arco
della settimana, del mese o dell'anno
1. Nel caso di lavoro intermittente per prestazioni da
rendersi il fine settimana, nonche' nei periodi delle ferie estive o delle
vacanze natalizie e pasquali l'indennita' di disponibilita' di cui
all'articolo 36 e' corrisposta al prestatore di lavoro solo in caso di
effettiva chiamata da parte del datore di lavoro.
2. Ulteriori periodi predeterminati possono esser previsti
dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori
di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale o
territoriale.
Art. 38.
Principio di non discriminazione
1. Fermi restando i divieti di discriminazione diretta e
indiretta previsti dalla legislazione vigente, il lavoratore intermittente
non deve ricevere, per i periodi lavorati, un trattamento economico e
normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari
livello, a parita' di mansioni svolte.
2. Il trattamento economico, normativo e previdenziale del
lavoratore intermittente e' riproporzionato, in ragione della prestazione
lavorativa effettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda
l'importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa,
nonche' delle ferie e dei trattamenti per malattia, infortunio sul lavoro,
malattia professionale, maternita', congedi parentali.
3. Per tutto il periodo durante il quale il lavoratore
resta disponibile a rispondere alla chiamata del datore di lavoro non e'
titolare di alcun diritto riconosciuto ai lavoratori subordinati ne'
matura alcun trattamento economico e normativo, salvo l'indennita' di
disponibilita' di cui all'articolo 36.
Art. 39.
Computo del lavoratore intermittente
1. Il prestatore di lavoro intermittente e' computato
nell'organico dell'impresa, ai fini della applicazione di normative di
legge, in proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco
di ciascun semestre.
Art. 40.
Sostegno e valorizzazione della autonomia collettiva
1. Qualora, entro cinque mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo, non sia intervenuta, ai sensi
dell'articolo 34, comma 1, e dell'articolo 37, comma 2, la determinazione
da parte del contratto collettivo nazionale dei casi di ricorso al lavoro
intermittente, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali convoca le
organizzazioni sindacali interessate dei datori di lavoro e dei lavoratori
e le assiste al fine di promuovere l'accordo. In caso di mancata
stipulazione dell'accordo entro i quattro mesi successivi, il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali individua in via provvisoria e con
proprio decreto, tenuto conto delle indicazioni contenute nell'eventuale
accordo interconfederale di cui all'articolo 86, comma 13, e delle
prevalenti posizioni espresse da ciascuna delle due parti interessate, i
casi in cui e' ammissibile il ricorso al lavoro intermittente ai sensi
della disposizione di cui all'articolo 34, comma 1, e dell'articolo 37,
comma 2.
Capo II Lavoro ripartito
Art. 41.
Definizione e vincolo di solidarieta'
1. Il contratto di lavoro ripartito e' uno speciale
contratto di lavoro mediante il quale due lavoratori assumono in solido
l'adempimento di una unica e identica obbligazione lavorativa.
2. Fermo restando il vincolo di solidarieta' di cui al
comma 1 e fatta salva una diversa intesa tra le parti contraenti, ogni
lavoratore resta personalmente e direttamente responsabile
dell'adempimento della intera obbligazione lavorativa nei limiti di cui al
presente capo.
3. Fatte salve diverse intese tra le parti contraenti o
previsioni dei contratti o accordi collettivi, i lavoratori hanno la
facolta' di determinare discrezionalmente e in qualsiasi momento
sostituzioni tra di loro, nonche' di modificare consensualmente la
collocazione temporale dell'orario di lavoro, nel qual caso il rischio
della impossibilita' della prestazione per fatti attinenti a uno dei
coobbligati e' posta in capo all'altro obbligato.
4. Eventuali sostituzioni da parte di terzi, nel caso di
impossibilita' di uno o entrambi i lavoratori coobbligati, sono vietate e
possono essere ammesse solo previo consenso del datore di lavoro.
5. Salvo diversa intesa tra le parti, le dimissioni o il
licenziamento di uno dei lavoratori coobbligati comportano l'estinzione
dell'intero vincolo contrattuale. Tale disposizione non trova applicazione
se, su richiesta del datore di lavoro, l'altro prestatore di lavoro si
renda disponibile ad adempiere l'obbligazione lavorativa, integralmente o
parzialmente, nel qual caso il contratto di lavoro ripartito si trasforma
in un normale contratto di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del
codice civile.
6. Salvo diversa intesa tra le parti, l'impedimento di
entrambi i lavoratori coobbligati e' disciplinato ai sensi dell'articolo
1256 del codice civile.
Art. 42.
Forma e comunicazioni
1. Il contratto di lavoro ripartito e' stipulato in forma
scritta ai fini della prova dei seguenti elementi:
a) la misura percentuale e la collocazione temporale del
lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si prevede venga
svolto da ciascuno dei lavoratori coobbligati, secondo le intese tra
loro intercorse, ferma restando la possibilita' per gli stessi
lavoratori di determinare discrezionalmente, in qualsiasi momento, la
sostituzione tra di loro ovvero la modificazione consensuale della
distribuzione dell'orario di lavoro;
b) il luogo di lavoro, nonche' il trattamento economico e
normativo spettante a ciascun lavoratore;
c) le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie
in relazione al tipo di attivita' dedotta in contratto.
2. Ai fini della possibilita' di certificare le assenze, i
lavoratori sono tenuti a informare preventivamente il datore di lavoro,
con cadenza almeno settimanale, in merito all'orario di lavoro di ciascuno
dei soggetti coobbligati.
Art. 43.
Disciplina applicabile
1. La regolamentazione del lavoro ripartito e' demandata
alla contrattazione collettiva nel rispetto delle previsioni contenute nel
presente capo.
2. In assenza di contratti collettivi, e fatto salvo quanto
stabilito nel presente capo, trova applicazione, nel caso di prestazioni
rese a favore di un datore di lavoro, la normativa generale del lavoro
subordinato in quanto compatibile con la particolare natura del rapporto
di lavoro ripartito.
Art. 44.
Principio di non discriminazione
1. Fermi restando i divieti di discriminazione diretta e
indiretta previsti dalla legislazione vigente, il lavoratore coobbligato
deve ricevere, per i periodi lavorati, un trattamento economico e
normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari
livello, a parita' di mansioni svolte.
2. Il trattamento economico e normativo dei lavoratori
coobbligati e' riproporzionato, in ragione della prestazione lavorativa
effettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda l'importo
della retribuzione globale e delle singole componenti di essa, nonche'
delle ferie e dei trattamenti per malattia, infortunio sul lavoro,
malattia professionale, congedi parentali.
3. Ciascuno dei lavoratori coobbligati ha diritto di
partecipare alle riunioni assembleari di cui all'articolo 20, legge 20
maggio 1970, n. 300, entro il previsto limite complessivo di dieci ore
annue, il cui trattamento economico verra' ripartito fra i coobbligati
proporzionalmente alla prestazione lavorativa effettivamente eseguita.
Art. 45.
Disposizioni previdenziali
1. Ai fini delle prestazioni della assicurazione generale
e obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, della
indennita' di malattia e di ogni altra prestazione previdenziale e
assistenziale e delle relative contribuzioni connesse alla durata
giornaliera, settimanale, mensile o annuale della prestazione lavorativa i
lavoratori contitolari del contratto di lavoro ripartito sono assimilati
ai lavoratori a tempo parziale. Il calcolo delle prestazioni e dei
contributi andra' tuttavia effettuato non preventivamente ma mese per
mese, salvo conguaglio a fine anno a seguito dell'effettivo svolgimento
della prestazione lavorativa.
Capo III Lavoro a tempo parziale
Art. 46.
Norme di modifica al decreto legislativo 25 febbraio 2000,
n. 61, e successive modifiche e integrazioni
1. Al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, cosi'
come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 2001, n. 100, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2, la lettera a) e' sostituita
dalla seguente: «a) per "tempo pieno" l'orario normale di lavoro di cui
all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o
l'eventuale minor orario normale fissato dai contratti collettivi
applicati;»;
b) all'articolo 1, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. I contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati da
associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali
stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo
19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni,
ovvero dalle rappresentanze sindacali unitarie possono determinare
condizioni e modalita' della prestazione lavorativa del rapporto di
lavoro di cui al comma 2. I contratti collettivi nazionali possono,
altresi', prevedere per specifiche figure o livelli professionali
modalita' particolari di attuazione delle discipline rimesse alla
contrattazione collettiva ai sensi del presente decreto.»;
c) all'articolo 1, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«Le assunzioni a termine, di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2001,
n. 368, e successive modificazioni, di cui all'articolo 8 della legge 23
luglio 1991, n. 223, e di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151, possono essere effettuate anche con rapporto a tempo
parziale, ai sensi dei commi 2 e 3.»;
d) all'articolo 3, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, anche
a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 9
ottobre 2001, n. 368, il datore di lavoro ha facolta' di richiedere lo
svolgimento di prestazioni supplementari rispetto a quelle concordate
con il lavoratore ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nel rispetto di
quanto previsto dai commi 2, 3 e 4.»;
e) all'articolo 3, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. I contratti collettivi stipulati dai soggetti indicati nell'articolo
1, comma 3, stabiliscono il numero massimo delle ore di lavoro
supplementare effettuabili e le relative causali in relazione alle quali
si consente di richiedere ad un lavoratore a tempo parziale lo
svolgimento di lavoro supplementare, nonche' le conseguenze del
superamento delle ore di lavoro supplementare consentite dai contratti
collettivi stessi.»;
f) all'articolo 3, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. L'effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare richiede il
consenso del lavoratore interessato ove non prevista e regolamentata dal
contratto collettivo. Il rifiuto da parte del lavoratore non puo'
integrare in nessun caso gli estremi del giustificato motivo di
licenziamento.»;
g) all'articolo 3, il comma 4, ultimo periodo, e'
soppresso;
h) all'articolo 3, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale verticale o misto, anche a
tempo determinato, e' consentito lo svolgimento di prestazioni
lavorative straordinarie. A tali prestazioni si applica la disciplina
legale e contrattuale vigente ed eventuali successive modifiche ed
integrazioni in materia di lavoro straordinario nei rapporti a tempo
pieno.»;
i) all'articolo 3, il comma 6 e' abrogato; j)
all'articolo 3, il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. Fermo
restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, le parti del
contratto di lavoro a tempo parziale possono, nel rispetto di quanto
previsto dal presente comma e dai commi 8 e 9, concordare clausole
flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della
prestazione stessa. Nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo
verticale o misto possono essere stabilite anche clausole elastiche
relative alla variazione in aumento della durata della prestazione
lavorativa. I contratti collettivi, stipulati dai soggetti indicati
nell'articolo 1, comma 3, stabiliscono:
1) condizioni e modalita' in relazione alle quali il
datore di lavoro puo' modificare la collocazione temporale della
prestazione lavorativa;
2) condizioni e modalita' in relazioni alle quali il
datore di lavoro puo' variare in aumento la durata della prestazione
lavorativa;
3) i limiti massimi di variabilita' in aumento della
durata della prestazione lavorativa.»; k) all'articolo 3, il comma 8
e' sostituito dal seguente: «8. L'esercizio da parte del datore di
lavoro del potere di variare in aumento la durata della prestazione
lavorativa, nonche' di modificare la collocazione temporale della
stessa comporta in favore del prestatore di lavoro un preavviso, fatte
salve le intese tra le parti, di almeno due giorni lavorativi, nonche'
il diritto a specifiche compensazioni, nella misura ovvero nelle forme
fissate dai contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3.»;
l) all'articolo 3, il comma 9 e' sostituito dal seguente:
«9. La disponibilita' allo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo
parziale ai sensi del comma 7 richiede il consenso del lavoratore
formalizzato attraverso uno specifico patto scritto, anche contestuale
al contratto di lavoro, reso, su richiesta del lavoratore, con
l'assistenza di un componente della rappresentanza sindacale aziendale
indicato dal lavoratore medesimo. L'eventuale rifiuto del lavoratore non
integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.»;
m) all'articolo 3, il comma 10 e' sostituito dal
seguente: «10. L'inserzione nel contratto di lavoro a tempo parziale di
clausole flessibili o elastiche ai sensi del comma 7 e' possibile anche
nelle ipotesi di contratto di lavoro a termine.»;
n) i commi 11, 12, 13 e 15 dell'articolo 3 sono
soppressi;
o) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente: «Art. 5
(Tutela ed incentivazione del lavoro a tempo parziale). -
1. Il rifiuto di un lavoratore di trasformare il
proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale,
o il proprio rapporto di lavoro a tempo parziale in rapporto a tempo
pieno, non costituisce giustificato motivo di licenziamento. Su
accordo delle parti risultante da atto scritto, convalidato dalla
direzione provinciale del lavoro competente per territorio, e' ammessa
la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a
tempo parziale. Al rapporto di lavoro a tempo parziale risultante
dalla trasformazione si applica la disciplina di cui al presente
decreto legislativo.
2. Il contratto individuale puo' prevedere, in caso di
assunzione di personale a tempo pieno, un diritto di precedenza in
favore dei lavoratori assunti a tempo parziale in attivita' presso
unita' produttive site nello stesso ambito comunale, adibiti alle
stesse mansioni od a mansioni equivalenti rispetto a quelle con
riguardo alle quali e' prevista l'assunzione.
3. In caso di assunzione di personale a tempo parziale
il datore di lavoro e' tenuto a darne tempestiva informazione al
personale gia' dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in
unita' produttive site nello stesso ambito comunale, anche mediante
comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali
dell'impresa, ed a prendere in considerazione le eventuali domande di
trasformazione a tempo parziale del rapporto dei dipendenti a tempo
pieno. I contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3, possono
provvedere ad individuare criteri applicativi con riguardo a tale
disposizione.
4. Gli incentivi economici all'utilizzo del lavoro a
tempo parziale, anche a tempo determinato, saranno definiti,
compatibilmente con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di
Stato, nell'ambito della riforma del sistema degli incentivi all'occupazione.»;
p) il comma 2 dell'articolo 6 e' soppresso; q
) l'articolo 7 e' soppresso;
r) all'articolo 8, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«L'eventuale mancanza o indeterminatezza nel contratto scritto delle
indicazioni di cui all'articolo 2, comma 2, non comporta la nullita' del
contratto di lavoro a tempo parziale. Qualora l'omissione riguardi la
durata della prestazione lavorativa, su richiesta del lavoratore puo'
essere dichiarata la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a
tempo pieno a partire dalla data del relativo accertamento giudiziale.
Qualora invece l'omissione riguardi la sola collocazione temporale
dell'orario, il giudice provvede a determinare le modalita' temporali di
svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale con
riferimento alle previsioni dei contratti collettivi di cui all'articolo
3, comma 7, o, in mancanza, con valutazione equitativa, tenendo conto in
particolare delle responsabilita' familiari del lavoratore interessato,
della sua necessita' di integrazione del reddito derivante dal rapporto
a tempo parziale mediante lo svolgimento di altra attivita' lavorativa,
nonche' delle esigenze del datore di lavoro. Per il periodo antecedente
la data della pronuncia della sentenza, il lavoratore ha in entrambi i
casi diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta, alla corresponsione
di un ulteriore emolumento a titolo di risarcimento del danno, da
liquidarsi con valutazione equitativa. Nel corso del successivo
svolgimento del rapporto, e' fatta salva la possibilita' di concordare
per iscritto clausole elastiche o flessibili ai sensi dell'articolo 3,
comma 3. In luogo del ricorso all'autorita' giudiziaria, le controversie
di cui al presente comma ed al comma 1 possono essere, risolte mediante
le procedure di conciliazione ed eventualmente di arbitrato previste dai
contratti collettivi nazionali di lavoro di cui all'articolo 1, comma
3.»;
s) all'articolo 8, dopo il comma 2 sono inseriti i
seguenti: «2-bis. Lo svolgimento di prestazioni elastiche o flessibili
di cui all'articolo 3, comma 7, senza il rispetto di quanto stabilito
dall'articolo 3, commi 7, 8, 9 comporta a favore del prestatore di
lavoro il diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta, alla
corresponsione di un ulteriore emolumento a titolo di risarcimento del
danno. 2-ter. In assenza di contratti collettivi datore di lavoro e
prestatore di lavoro possono concordare direttamente l'adozione di
clausole elastiche o flessibili ai sensi delle disposizioni che
precedono.»;
t) dopo l'articolo 12 e' aggiunto, in fine, il seguente:
«Art. 12-bis (Ipotesi di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo
pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale). - 1. I lavoratori affetti
da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacita'
lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie
salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso
l'azienda unita' sanitaria locale territorialmente competente, hanno
diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in
lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro
a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di
lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore. Restano in ogni caso
salve disposizioni piu' favorevoli per il prestatore di lavoro.».
Titolo VI APPRENDISTATO E CONTRATTO DI INSERIMENTO
Capo I
Apprendistato
Art. 47.
Definizione, tipologie e limiti quantitativi
1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di
diritto-dovere di istruzione e di formazione, il contratto di
apprendistato e' definito secondo le seguenti tipologie:
a) contratto di apprendistato per l'espletamento del
diritto-dovere di istruzione e formazione;
b) contratto di apprendistato professionalizzante per il
conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro
e un apprendimento tecnico-professionale;
c) contratto di apprendistato per l'acquisizione di un
diploma o per percorsi di alta formazione.
2. Il numero complessivo di apprendisti che un datore di
lavoro puo' assumere con contratto di apprendistato non puo' superare il
100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio
presso il datore di lavoro stesso. Il datore di lavoro che non abbia alle
proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque
ne abbia in numero inferiore a tre, puo' assumere apprendisti in numero
non superiore a tre. La presente norma non si applica alle imprese
artigiane per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui
all'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443. 3. In attesa della
regolamentazione del contratto di apprendistato ai sensi del presente
decreto continua ad applicarsi la vigente normativa in materia.
Art. 48.
Apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di
istruzione e formazione
1. Possono essere assunti, in tutti i settori di attivita',
con contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di
istruzione e formazione i giovani e gli adolescenti che abbiano compiuto
quindici anni.
2. Il contratto di apprendistato per l'espletamento del
diritto-dovere di istruzione e di formazione ha durata non superiore a tre
anni ed e' finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale. La
durata del contratto e' determinata in considerazione della qualifica da
conseguire, del titolo di studio, dei crediti professionali e formativi
acquisiti, nonche' del bilancio delle competenze realizzato dai servizi
pubblici per l'impiego o dai soggetti privati accreditati, mediante
l'accertamento dei crediti formativi definiti ai sensi della legge 28
marzo 2003, n. 53.
3. Il contratto di apprendistato per l'espletamento del
diritto-dovere di istruzione e formazione e' disciplinato in base ai
seguenti principi:
a) forma scritta del contratto, contenente indicazione
della prestazione lavorativa oggetto del contratto, del piano formativo
individuale, nonche' della qualifica che potra' essere acquisita al
termine del rapporto di lavoro sulla base degli esiti della formazione
aziendale od extra-aziendale;
b) divieto di stabilire il compenso dell'apprendista
secondo tariffe di cottimo;
c) possibilita' per il datore di lavoro di recedere dal
rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato ai sensi di
quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile;
d) divieto per il datore di lavoro di recedere dal
contratto di apprendistato in assenza di una giusta causa o di un
giustificato motivo.
4. La regolamentazione dei profili formativi
dell'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e
formazione e' rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e
Bolzano, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e
del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentite
le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto
dei seguenti criteri e principi direttivi:
a) definizione della qualifica professionale ai sensi
della legge 28 marzo 2003, n. 53;
b) previsione di un monte ore di formazione, esterna od
interna alla azienda, congruo al conseguimento della qualifica
professionale in funzione di quanto stabilito al comma 2 e secondo
standard minimi formativi definiti ai sensi della legge 28 marzo 2003,
n. 53;
c) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a
livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e
prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative per la
determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali, delle modalita'
di erogazione della formazione aziendale nel rispetto degli standard
generali fissati dalle regioni competenti;
d) riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti
all'interno del percorso di formazione, esterna e interna alla impresa,
della qualifica professionale ai fini contrattuali;
e) registrazione della formazione effettuata nel libretto
formativo;
f) presenza di un tutore aziendale con formazione e
competenze adeguate.
Art. 49.
Apprendistato professionalizzante
1. Possono essere assunti, in tutti i settori di attivita',
con contratto di apprendistato professionalizzante, per il conseguimento
di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e la
acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali, i
soggetti di eta' compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni.
2. Per soggetti in possesso di una qualifica professionale,
conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, il contratto di
apprendistato professionalizzante puo' essere stipulato a partire dal
diciassettesimo anno di eta'.
3. I contratti collettivi stipulati da associazioni dei
datori e prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul
piano nazionale o regionale stabiliscono, in ragione del tipo di
qualificazione da conseguire, la durata del contratto di apprendistato
professionalizzante che, in ogni caso, non puo' comunque essere inferiore
a due anni e superiore a sei.
4. Il contratto di apprendistato professionalizzante e'
disciplinato in base ai seguenti principi:
a) forma scritta del contratto, contenente indicazione
della prestazione oggetto del contratto, del piano formativo
individuale, nonche' della eventuale qualifica che potra' essere
acquisita al termine del rapporto di lavoro sulla base degli esiti della
formazione aziendale od extra-aziendale;
b) divieto di stabilire il compenso dell'apprendista
secondo tariffe di cottimo;
c) possibilita' per il datore di lavoro di recedere dal
rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato ai sensi di
quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile;
d) possibilita' di sommare i periodi di apprendistato
svolti nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione con
quelli dell'apprendistato professionalizzante nel rispetto del limite
massimo di durata di cui al comma 3.
e) divieto per il datore di lavoro di recedere dal
contratto di apprendistato in assenza di una giusta causa o di un
giustificato motivo.
5. La regolamentazione dei profili formativi
dell'apprendistato professionalizzante e' rimessa alle regioni e alle
province autonome di Trento e Bolzano, d'intesa con le associazioni dei
datori e prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul
piano regionale e nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:
a) previsione di un monte ore di formazione formale,
interna o esterna alla azienda, di almeno centoventi ore per anno, per
la acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali;
b) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a
livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e
prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative per la
determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali, delle modalita'
di erogazione e della articolazione della formazione, esterna e interna
alle singole aziende, anche in relazione alla capacita' formativa
interna rispetto a quella offerta dai soggetti esterni;
c) riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti
all'interno del percorso di formazione, esterna e interna alla impresa,
della qualifica professionale ai fini contrattuali;
d) registrazione della formazione effettuata nel libretto
formativo; e) presenza di un tutore aziendale con formazione e
competenze adeguate.
Art. 50.
Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per
percorsi di alta formazione
1. Possono essere assunti, in tutti i settori di attivita',
con contratto di apprendistato per conseguimento di un titolo di studio di
livello secondario, per il conseguimento di titoli di studio universitari
e della alta formazione, nonche' per la specializzazione tecnica superiore
di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, i soggetti di
eta' compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni.
2. Per soggetti in possesso di una qualifica professionale
conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, il contratto di
apprendistato di cui al comma 1 puo' essere stipulato a partire dal
diciassettesimo anno di eta'.
3. Ferme restando le intese vigenti, la regolamentazione e
la durata dell'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per
percorsi di alta formazione e' rimessa alle regioni, per i soli profili
che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali
dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, le universita' e le altre
istituzioni formative.
Art. 51.
Crediti formativi
1. La qualifica professionale conseguita attraverso il
contratto di apprendistato costituisce credito formativo per il
proseguimento nei percorsi di istruzione e di istruzione e formazione
professionale.
2. Entro dodici mesi dalla entrata in vigore del presente
decreto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministero dell'istruzione, della universita' e della ricerca, e
previa intesa con le regioni e le province autonome definisce le modalita'
di riconoscimento dei crediti di cui al comma che precede, nel rispetto
delle competenze delle regioni e province autonome e di quanto stabilito
nell'Accordo in Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali del 18
febbraio 2000 e nel decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale del 31 maggio 2001.
Art. 52.
Repertorio delle professioni
1. Allo scopo di armonizzare le diverse qualifiche
professionali e' istituito presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali il repertorio delle professioni predisposto da un
apposito organismo tecnico di cui fanno parte il Ministero
dell'istruzione, della universita' e della ricerca, le associazioni dei
datori e prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul
piano nazionale, e i rappresentanti della Conferenza Stato-regioni.
Art. 53.
Incentivi economici e normativi e disposizioni
previdenziali
1. Durante il rapporto di apprendistato, la categoria di
inquadramento del lavoratore non potra' essere inferiore, per piu' di due
livelli, alla categoria spettante, in applicazione del contratto
collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o
funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al
conseguimento delle quali e' finalizzato il contratto.
2. Fatte salve specifiche previsioni di legge o di
contratto collettivo, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato
sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti
collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti.
3. In attesa della riforma del sistema degli incentivi
alla occupazione, restano fermi gli attuali sistemi di incentivazione
economica la cui erogazione sara' tuttavia soggetta alla effettiva
verifica della formazione svolta secondo le modalita' definite con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la
Conferenza Stato-regioni. In caso di inadempimento nella erogazione della
formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e
che sia tale da impedire la realizzazione delle finalita' di cui agli
articoli 48, comma 2, 49, comma 1, e 50, comma 1, il datore di lavoro e'
tenuto a versare la quota dei contributi agevolati maggiorati del 100 per
cento. 4. Resta ferma la disciplina previdenziale e assistenziale prevista
dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni e
integrazioni.
Capo II Contratto di inserimento
Art. 54.
Definizione e campo di applicazione
1. Il contratto di inserimento e' un contratto di lavoro
diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento
delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto
lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro
delle seguenti categorie di persone:
a) soggetti di eta' compresa tra i diciotto e i ventinove
anni;
b) disoccupati di lunga durata da ventinove fino a
trentadue anni;
c) lavoratori con piu' di cinquanta anni di eta' che
siano privi di un posto di lavoro;
d) lavoratori che desiderino riprendere una attivita'
lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;
e) donne di qualsiasi eta' residenti in una area
geografica in cui il tasso di occupazione femminile determinato con
apposito decreto del Ministro dei lavoro e delle politiche sociali di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sia
inferiore almeno del 20 per cento di quello maschile o in cui il tasso
di disoccupazione femminile superi del 10 per cento quello maschile;
f) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa
vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico.
2. I contratti di inserimento possono essere stipulati da:
a) enti pubblici economici, imprese e loro consorzi;
b) gruppi di imprese;
c) associazioni professionali, socio-culturali, sportive;
d) fondazioni; e) enti di ricerca, pubblici e privati;
f) organizzazioni e associazioni di categoria.
3. Per poter assumere mediante contratti di inserimento i
soggetti di cui al comma 2 devono avere mantenuto in servizio almeno il
sessanta per cento dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia
venuto a scadere nei diciotto mesi precedenti. A tale fine non si
computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta
causa e quelli che, al termine del rapporto di lavoro, abbiano rifiutato
la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di
prova, nonche' i contratti non trasformati in rapporti di lavoro a tempo
indeterminato in misura pari a quattro contratti. Agli effetti della
presente disposizione si considerano mantenuti in servizio i soggetti per
i quali il rapporto di lavoro, nel corso del suo svolgimento sia stato
trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
4. La disposizione di cui al comma 3 non trova applicazione
quando, nei diciotto mesi precedenti alla assunzione del lavoratore, sia
venuto a scadere un solo contratto di inserimento. 5. Restano in ogni caso
applicabili, se piu' favorevoli, le disposizioni di cui all'articolo 20
della legge 23 luglio 1991, n. 223, in materia di contratto di
reinserimento dei lavoratori disoccupati.
Art. 55.
Progetto individuale di inserimento
1. Condizione per l'assunzione con contratto di
inserimento e' la definizione, con il consenso del lavoratore, di un
progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l'adeguamento
delle competenze professionali del lavoratore stesso al contesto
lavorativo.
2. I contratti collettivi nazionali o territoriali
stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale e i contratti
collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali di
cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive
modificazioni, ovvero dalle rappresentanze sindacali unitarie determinano,
anche all'interno degli enti bilaterali, le modalita' di definizione dei
piani individuali di inserimento con particolare riferimento alla
realizzazione del progetto, anche attraverso il ricorso ai fondi
interprofessionali per la formazione continua, in funzione
dell'adeguamento delle capacita' professionali del lavoratore, nonche' le
modalita' di definizione e sperimentazione di orientamenti, linee-guida e
codici di comportamento diretti ad agevolare il conseguimento
dell'obiettivo di cui al comma 1.
3. Qualora, entro cinque mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo, non sia intervenuta, ai sensi del
comma 2, la determinazione da parte del contratto collettivo nazionale di
lavoro delle modalita' di definizione dei piani individuali di
inserimento, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali convoca le
organizzazioni sindacali interessate dei datori di lavoro e dei lavoratori
e le assiste al fine di promuovere l'accordo. In caso di mancata
stipulazione dell'accordo entro i quattro mesi successivi, il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali individua in via provvisoria e con
proprio decreto, tenuto conto delle indicazioni contenute nell'eventuale
accordo interconfederale di cui all'articolo 86, comma 13, e delle
prevalenti posizioni espresse da ciascuna delle due parti interessate, le
modalita' di definizione dei piani individuali di inserimento di cui al
comma 2.
4. La formazione eventualmente effettuata durante
l'esecuzione del rapporto di lavoro dovra' essere registrata nel libretto
formativo.
5. In caso di gravi inadempienze nella realizzazione del
progetto individuale di inserimento il datore di lavoro e' tenuto a
versare la quota dei contributi agevolati maggiorati del 100 per cento.
Art. 56.
Forma
1. Il contratto di inserimento e' stipulato in forma
scritta e in esso deve essere specificamente indicato il progetto
individuale di inserimento di cui all'articolo 55. 2. In mancanza di forma
scritta il contratto e' nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo
indeterminato.
Art. 57.
Durata
1. Il contratto di inserimento ha una durata non inferiore
a nove mesi e non puo' essere superiore ai diciotto mesi. In caso di
assunzione di lavoratori di cui all'articolo 54, comma 1, lettera f), la
durata massima puo' essere estesa fino a trentasei mesi.
2. Nel computo del limite massimo di durata non si tiene
conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio
militare o di quello civile, nonche' dei periodi di astensione per
maternita'.
3. Il contratto di inserimento non e' rinnovabile tra le
stesse parti. Eventuali proroghe del contratto sono ammesse entro il
limite massimo di durata indicato al comma 1.
Art. 58.
Disciplina del rapporto di lavoro
1. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi
nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei datori e prestatori
di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale e dei
contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali
aziendali di cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e
successive modificazioni, ovvero dalle rappresentanze sindacali unitarie,
ai contratti di inserimento si applicano, per quanto compatibili, le
disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.
2. I contratti collettivi di cui al comma 1 possono
stabilire le percentuali massime dei lavoratori assunti con contratto di
inserimento.
Art. 59.
Incentivi economici e normativi
1. Durante il rapporto di inserimento, la categoria di
inquadramento del lavoratore non puo' essere inferiore, per piu' di due
livelli, alla categoria spettante, in applicazione del contratto
collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o
funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al
conseguimento delle quali e' preordinato il progetto di inserimento
oggetto del contratto.
2. Fatte salve specifiche previsioni di contratto
collettivo, i lavoratori assunti con contratto di inserimento sono esclusi
dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi
per l'applicazione di particolari normative e istituti. 3. In attesa della
riforma del sistema degli incentivi alla occupazione, gli incentivi
economici previsti dalla disciplina vigente in materia di contratto di
formazione e lavoro trovano applicazione con esclusivo riferimento ai
lavoratori di cui all'articolo 54, comma, 1, lettere b), c), d), e) ed f).
Art. 60.
Tirocini estivi di orientamento
1. Si definiscono tirocini estivi di orientamento i
tirocini promossi durante le vacanze estive a favore di un adolescente o
di un giovane, regolarmente iscritto a un ciclo di studi presso l'universita'
o un istituto scolastico di ogni ordine e grado, con fini orientativi e di
addestramento pratico.
2 Il tirocinio estivo di orientamento ha una durata non
superiore a tre mesi e si svolge nel periodo compreso tra la fine
dell'anno accademico e scolastico e l'inizio di quello successivo. Tale
durata e' quella massima in caso di pluralita' di tirocini.
3. Eventuali borse lavoro erogate a favore del tirocinante
non possono superare l'importo massimo mensile di 600 euro.
4. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi, non
sono previsti limiti percentuali massimi per l'impiego di adolescenti o
giovani al tirocinio estivo di orientamento.
5. Salvo quanto previsto ai commi precedenti ai tirocini
estivi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge n.
196 del 1997 e al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale 25 marzo 1998, n. 142.
Titolo VII TIPOLOGIE CONTRATTUALI A PROGETTO E OCCASIONALI
Capo I
Lavoro a progetto e lavoro occasionale
Art. 61.
Definizione e campo di applicazione
1. Ferma restando la disciplina per gli agenti e i
rappresentanti di commercio, i rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione,
di cui all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile devono
essere riconducibili a uno o piu' progetti specifici o programmi di lavoro
o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal
collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento
con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo
impiegato per l'esecuzione della attivita' lavorativa.
2. Dalla disposizione di cui al comma 1 sono escluse le
prestazioni occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata
complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con
lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito
nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro, nel qual caso
trovano applicazione le disposizioni contenute nel presente capo.
3. Sono escluse dal campo di applicazione del presente
capo le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali e'
necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali, esistenti alla
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, nonche' i
rapporti e le attivita' di collaborazione coordinata e continuativa
comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore delle
associazioni e societa' sportive dilettantistiche affiliate alle
federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli
enti di promozione sportiva riconosciute dal C.O.N.I., come individuate e
disciplinate dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Sono
altresi' esclusi dal campo di applicazione del presente capo i componenti
degli organi di amministrazione e controllo delle societa' e i
partecipanti a collegi e commissioni, nonche' coloro che percepiscono la
pensione di vecchiaia.
4. Le disposizioni contenute nel presente capo non
pregiudicano l'applicazione di clausole di contratto individuale o di
accordo collettivo piu' favorevoli per il collaboratore a progetto.
Art. 62
F o r m a
1. Il contratto di lavoro a progetto e' stipulato in forma scritta e
deve contenere, ai fini della prova, i seguenti elementi:
a) indicazione della durata, determinata o determinabile, della
prestazione di lavoro;
b) indicazione del progetto o programma di lavoro, o fasi di
esso, individuata nel suo contenuto caratterizzante, che viene
dedotto in contratto;
c) il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione,
nonche' i tempi e le modalita' di pagamento e la disciplina dei
rimborsi spese;
d) le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al
committente sulla esecuzione, anche temporale, della prestazione
lavorativa, che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicarne
l'autonomia nella esecuzione dell'obbligazione lavorativa;
e) le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del
collaboratore a progetto, fermo restando quanto disposto
dall'articolo 66, comma 4.
Art. 63.
Corrispettivo
1. Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve
essere proporzionato alla quantita' e qualita' del lavoro eseguito, e deve
tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni
di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto.
Art. 64.
Obbligo di riservatezza
1. Salvo diverso accordo tra le parti il collaboratore a
progetto puo' svolgere la sua attivita' a favore di piu' committenti. 2.
Il collaboratore a progetto non deve svolgere attivita' in concorrenza con
i committenti ne', in ogni caso, diffondere notizie e apprezzamenti
attinenti ai programmi e alla organizzazione di essi, ne' compiere, in
qualsiasi modo, atti in pregiudizio della attivita' dei committenti
medesimi.
Art. 65.
Invenzioni del collaboratore a progetto
1. Il lavoratore a progetto ha diritto di essere
riconosciuto autore della invenzione fatta nello svolgimento del rapporto.
2. I diritti e gli obblighi delle parti sono regolati dalle
leggi speciali, compreso quanto previsto dall'articolo 12-bis della legge
22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.
Art. 66.
Altri diritti del collaboratore a progetto
1. La gravidanza, la malattia e l'infortunio del
collaboratore a progetto non comportano l'estinzione del rapporto
contrattuale, che rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo.
2. Salva diversa previsione del contratto individuale, in
caso di malattia e infortunio la sospensione del rapporto non comporta una
proroga della durata del contratto, che si estingue alla scadenza. Il
committente puo' comunque recedere dal contratto se la sospensione si
protrae per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita nel
contratto, quando essa sia determinata, ovvero superiore a trenta giorni
per i contratti di durata determinabile.
3. In caso di gravidanza, la durata del rapporto e'
prorogata per un periodo di centottanta giorni, salva piu' favorevole
disposizione del contratto individuale.
4. Oltre alle disposizioni di cui alla legge 11 agosto
1973, n. 533, e successive modificazioni e integrazioni, sul processo del
lavoro e di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151, e successive modificazioni, ai rapporti che rientrano nel campo di
applicazione del presente capo si applicano le norme sulla sicurezza e
igiene del lavoro di cui al decreto legislativo n. 626 del 1994 e
successive modifiche e integrazioni, quando la prestazione lavorativa si
svolga nei luoghi di lavoro del committente, nonche' le norme di tutela
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le norme di
cui all'articolo 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e del
decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 12
gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2001.
Art. 67.
Estinzione del contratto e preavviso
1. I contratti di lavoro di cui al presente capo si
risolvono al momento della realizzazione del progetto o del programma o
della fase di esso che ne costituisce l'oggetto.
2. Le parti possono recedere prima della scadenza del
termine per giusta causa ovvero secondo le diverse causali o modalita',
incluso il preavviso, stabilite dalle parti nel contratto di lavoro
individuale.
Art. 68.
Rinunzie e transazioni
1. I diritti derivanti dalle disposizioni contenute nel
presente capo possono essere oggetto di rinunzie o transazioni tra le
parti in sede di certificazione del rapporto di lavoro di cui al Titolo V
del presente decreto legislativo.
Art. 69.
Divieto di rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa atipici e conversione del contratto
1. I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di
lavoro o fase di esso ai sensi dell'articolo 61, comma 1, sono considerati
rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di
costituzione del rapporto.
2. Qualora venga accertato dal giudice che il rapporto
instaurato ai sensi dell'articolo 61 sia venuto a configurare un rapporto
di lavoro subordinato, esso si trasforma in un rapporto di lavoro
subordinato corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi
tra le parti.
3. Ai fini del giudizio di cui al comma 2, il controllo
giudiziale e' limitato esclusivamente, in conformita' ai principi generali
dell'ordinamento, all'accertamento della esistenza del progetto, programma
di lavoro o fase di esso e non puo' essere esteso fino al punto di
sindacare nel merito valutazioni e scelte tecniche, organizzative o
produttive che spettano al committente.
Capo II Prestazioni occasionali di tipo accessorio rese da
particolari soggetti
Art. 70.
Definizione e campo di applicazione
1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono
attivita' lavorative di natura meramente occasionale rese da soggetti a
rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato
del lavoro, ovvero in procinto di uscirne, nell'ambito:
a) dei piccoli lavori domestici a carattere
straordinario, compresa la assistenza domiciliare ai bambini e alle
persone anziane, ammalate o con handicap;
b) dell'insegnamento privato supplementare; c
) dei piccoli lavori di giardinaggio, nonche' di pulizia
e manutenzione di edifici e monumenti;
d) della realizzazione di manifestazioni sociali,
sportive, culturali o caritatevoli;
e) della collaborazione con enti pubblici e associazioni
di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli
dovuti a calamita' o eventi naturali improvvisi, o di solidarieta'.
2. Le attivita' lavorative di cui al comma 1, anche se
svolte a favore di piu' beneficiari, configurano rapporti di natura
meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali le attivita' che
coinvolgono il lavoratore per una durata complessiva non superiore a
trenta giorni nel corso dell'anno solare e che, in ogni caso, non danno
complessivamente luogo a compensi superiori a 3 mila euro sempre nel corso
di un anno solare.
Art. 71.
Prestatori di lavoro accessorio
1. Possono svolgere attivita' di lavoro accessorio:
a) disoccupati da oltre un anno;
b) casalinghe, studenti e pensionati;
c) disabili e soggetti in comunita' di recupero;
d) lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti
in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.
2. l soggetti di cui al comma 1, interessati a svolgere
prestazioni di lavoro accessorio, comunicano la loro disponibilita' ai
servizi per l'impiego delle province, nell'ambito territoriale di
riferimento, o ai soggetti accreditati di cui all'articolo 7. A seguito
della loro comunicazione i soggetti interessati allo svolgimento di
prestazioni di lavoro accessorio ricevono, a proprie spese, una tessera
magnetica dalla quale risulti la loro condizione.
Art. 72.
Disciplina del lavoro accessorio
1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro
accessorio i beneficiari acquistano presso le rivendite autorizzate uno o
piu' carnet di buoni per prestazioni di lavoro accessorio del valore
nominale di 7,5 euro.
2. Il prestatore di prestazioni di lavoro
accessorio percepisce il proprio compenso presso uno o piu' enti o societa'
concessionari di cui al comma 5 all'atto della restituzione dei buoni
ricevuti dal beneficiario della prestazione di lavoro accessorio, in misura
pari a 5,8 euro per ogni buono consegnato. Tale compenso e' esente da
qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o
inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
3. L'ente o societa' concessionaria provvede al
pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni per prestazioni
di lavoro accessorio, registrando i dati anagrafici e il codice fiscale e
provvedendo per suo conto al versamento dei contributi per fini
previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma
26, della legge n. 335 del 1995, in misura di 1 euro e per fini assicurativi
contro gli infortuni all'INAIL, in misura di 0,5 euro.
4. L'ente o societa' concessionaria trattiene
l'importo di 0,2 euro, a titolo di rimborso spese.
5. Entro sessanta giorni dalla entrata in
vigore delle disposizioni contenute nel presente decreto legislativo il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua gli enti e le
societa' concessionarie alla riscossione dei buoni, nonche' i soggetti
autorizzati alla vendita dei buoni e regolamenta, con apposito decreto,
criteri e modalita' per il versamento dei contributi di cui al comma 3 e
delle relative coperture assicurative e previdenziali.
Art. 73.
Coordinamento informativo a fini previdenziali
1. Al fine di verificare, mediante apposita
banca dati informativa, l'andamento delle prestazioni di carattere
previdenziale e delle relative entrate contributive, conseguenti allo
sviluppo delle attivita' di lavoro accessorio disciplinate dalla presente
legge, anche al fine di formulare proposte per adeguamenti normativi delle
disposizioni di contenuto economico di cui all'articolo che precede, l'INPS
e l'INAIL stipulano apposita convenzione con il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.
2. Decorsi diciotto mesi dalla entrata in vigore
del presente provvedimento il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
predispone, d'intesa con INPS e INAIL, una relazione sull'andamento del
lavoro occasionale di tipo accessorio e ne riferisce al Parlamento.
Art. 74.
Prestazioni che esulano dal mercato del lavoro
1. Con specifico riguardo alle attivita'
agricole non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o
subordinato le prestazioni svolte da parenti e affini sino al terzo grado in
modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto,
mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salvo le
spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori.
Titolo VIII PROCEDURE DI CERTIFICAZIONE
Capo I
Certificazione dei contratti di lavoro
Art. 75.
Finalita'
1. Al fine di ridurre il contenzioso in materia di
qualificazione dei contratti di lavoro intermittente, ripartito, a tempo
parziale e a progetto di cui al presente decreto, nonche' dei contratti di
associazione in partecipazione di cui agli articoli 2549-2554 del codice
civile, le parti possono ottenere la certificazione del contratto secondo
la procedura volontaria stabilita nel presente Titolo. Art. 76. Organi di
certificazione 1. Sono organi abilitati alla certificazione dei contratti
di lavoro le commissioni di certificazione istituite presso:
a) gli enti bilaterali costituiti nell'ambito
territoriale di riferimento ovvero a livello nazionale quando la
commissione di certificazione sia costituita nell'ambito di organismi
bilaterali a competenza nazionale;
b) le Direzioni provinciali del lavoro e le province,
secondo quanto stabilito da apposito decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali entro sessanta giorni dalla entrata in vigore
del presente decreto;
c) le universita' pubbliche e private, comprese le
Fondazioni universitarie, registrate nell'albo di cui al comma 2,
esclusivamente nell'ambito di rapporti di collaborazione e consulenza
attivati con docenti di diritto del lavoro di ruolo ai sensi
dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382.
2. Per essere abilitate alla certificazione ai sensi del
comma 1, le universita' sono tenute a registrarsi presso un apposito albo
istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con
apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di
concerto con il Ministro dell'istruzione, della universita' e della
ricerca. Per ottenere la registrazione le universita' sono tenute a
inviare, all'atto della registrazione e ogni sei mesi, studi ed elaborati
contenenti indici e criteri giurisprudenziali di qualificazione dei
contratti di lavoro con riferimento a tipologie di lavoro indicate dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 3. Le commissioni
istituite ai sensi dei commi che precedono possono concludere convenzioni
con le quali prevedano la costituzione di una commissione unitaria di
certificazione.
Art. 77.
Competenza
1. Nel caso in cui le parti intendano presentare l'istanza
di avvio della procedura di certificazione presso le commissioni di cui
all'articolo 76, comma 1, lettera b), le parti stesse devono rivolgersi
alla commissione nella cui circoscrizione si trova l'azienda o una sua
dipendenza alla quale sara' addetto il lavoratore. Nel caso in cui le
parti intendano presentare l'istanza di avvio della procedura di
certificazione alle commissioni istituite a iniziativa degli enti
bilaterali, esse devono rivolgersi alle commissioni costituite dalle
rispettive associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro.
Art. 78.
Procedimento di certificazione e codici di buone pratiche
1. La procedura di certificazione e' volontaria e consegue
obbligatoriamente a una istanza scritta comune delle parti del contratto
di lavoro.
2. Le procedure di certificazione sono determinate all'atto
di costituzione delle commissioni di certificazione e si svolgono nel
rispetto dei codici di buone pratiche di cui al comma 4, nonche' dei
seguenti principi:
a) l'inizio del procedimento deve essere comunicato alla
Direzione provinciale del lavoro che provvede a inoltrare la
comunicazione alle autorita' pubbliche nei confronti delle quali l'atto
di certificazione e' destinato a produrre effetti. Le autorita'
pubbliche possono presentare osservazioni alle commissioni di
certificazione;
b) il procedimento di certificazione deve concludersi
entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della istanza;
c) l'atto di certificazione deve essere motivato e
contenere il termine e l'autorita' cui e' possibile ricorrere;
d) l'atto di certificazione deve contenere esplicita
menzione degli effetti, civili, amministrativi, previdenziali o fiscali,
in relazione ai quali le parti richiedono la certificazione.
3. I contratti di lavoro certificati, e la relativa pratica
di documentazione, devono essere conservati presso le sedi di
certificazione, per un periodo di almeno cinque anni a far data dalla loro
scadenza. Copia del contratto certificato puo' essere richiesta dal
servizio competente di cui all'articolo 4-bis, comma 5, del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, oppure dalle altre autorita' pubbliche
nei confronti delle quali l'atto di certificazione e' destinato a produrre
effetti.
4. Entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente
decreto legislativo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
adotta con proprio decreto codici di buone pratiche per l'individuazione
delle clausole indisponibili in sede di certificazione dei rapporti di
lavoro, con specifico riferimento ai diritti e ai trattamenti economici e
normativi. Tali codici recepiscono, ove esistano, le indicazioni contenute
negli accordi interconfederali stipulati da associazioni dei datori e dei
prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale.
5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali vengono altresi' definiti appositi moduli e formulari per la
certificazione del contratto o del relativo programma negoziale, che
tengano conto degli orientamenti giurisprudenziali prevalenti in materia
di qualificazione del contratto di lavoro, come autonomo o subordinato, in
relazione alle diverse tipologie di lavoro.
Art. 79.
Efficacia giuridica della certificazione
Gli effetti dell'accertamento dell'organo preposto alla
certificazione del contratto di lavoro permangono, anche verso i terzi,
fino al momento in cui sia stato accolto, con sentenza di merito, uno dei
ricorsi giurisdizionali esperibili ai sensi dell'articolo 80, fatti salvi
i provvedimenti cautelari.
Art. 80.
Rimedi esperibili nei confronti della certificazione
1. Nei confronti dell'atto di certificazione, le parti e i
terzi nella cui sfera giuridica l'atto stesso e' destinato a produrre
effetti, possono proporre ricorso, presso l'autorita' giudiziaria di cui
all'articolo 413 del codice di procedura civile, per erronea
qualificazione del contratto oppure difformita' tra il programma negoziale
certificato e la sua successiva attuazione. Sempre presso la medesima
autorita' giudiziaria, le parti del contratto certificato potranno
impugnare l'atto di certificazione anche per vizi del consenso.
2. L'accertamento giurisdizionale dell'erroneita' della
qualificazione ha effetto fin dal momento della conclusione dell'accordo
contrattuale. L'accertamento giurisdizionale della difformita' tra il
programma negoziale e quello effettivamente realizzato ha effetto a
partire dal momento in cui la sentenza accerta che ha avuto inizio la
difformita' stessa.
3. Il comportamento complessivo tenuto dalle parti in sede
di certificazione del rapporto di lavoro e di definizione della
controversia davanti alla commissione di certificazione potra' essere
valutato dal giudice del lavoro, ai sensi degli articoli 9, 92 e 96 del
codice di procedura civile.
4. Chiunque presenti ricorso giurisdizionale contro la
certificazione ai sensi dei precedenti commi 1 e 3, deve previamente
rivolgersi obbligatoriamente alla commissione di certificazione che ha
adottato l'atto di certificazione per espletare un tentativo di
conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile.
5. Dinnanzi al tribunale amministrativo regionale nella cui
giurisdizione ha sede la commissione che ha certificato il contratto, puo'
essere presentato ricorso contro l'atto certificatorio per violazione del
procedimento o per eccesso di potere.
Art. 81.
Attivita' di consulenza e assistenza alle parti
1. Le sedi di certificazione di cui all'articolo 75
svolgono anche funzioni di consulenza e assistenza effettiva alle parti
contrattuali, sia in relazione alla stipulazione del contratto di lavoro e
del relativo programma negoziale sia in relazione alle modifiche del
programma negoziale medesimo concordate in sede di attuazione del rapporto
di lavoro, con particolare riferimento alla disponibilita' dei diritti e
alla esatta qualificazione dei contratti di lavoro.
Capo II Altre ipotesi di certificazione
Art. 82.
Rinunzie e transazioni
1. Le sedi di certificazione di cui all'articolo 76, comma
1, lettera a), del presente decreto legislativo sono competenti altresi' a
certificare le rinunzie e transazioni di cui all'articolo 2113 del codice
civile a conferma della volonta' abdicativa o transattiva delle parti
stesse.
Art. 83.
Deposito del regolamento interno delle cooperative
1. La procedura di certificazione di cui al capo I e'
estesa all'atto di deposito del regolamento interno delle cooperative
riguardante la tipologia dei rapporti di lavoro attuati o che si intendono
attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori, ai sensi
dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive
modificazioni. La procedura di certificazione attiene al contenuto del
regolamento depositato.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, la procedura di
certificazione deve essere espletata da specifiche commissioni istituite
nella sede di certificazione di cui all'articolo 76, comma 1, lettera b).
Tali commissioni sono presiedute da un presidente indicato dalla provincia
e sono costituite, in maniera paritetica, da rappresentanti delle
associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento
cooperativo e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori,
comparativamente piu' rappresentative.
Art. 84.
Interposizione illecita e appalto genuino
1. Le procedure di certificazione di cui al capo primo
possono essere utilizzate, sia in sede di stipulazione di appalto di cui
all'articolo 1655 del codice civile sia nelle fasi di attuazione del
relativo programma negoziale, anche ai fini della distinzione concreta tra
somministrazione di lavoro e appalto ai sensi delle disposizioni di cui al
Titolo III del presente decreto legislativo. 2. Entro sei mesi dalla
entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali adotta con proprio decreto codici di buone pratiche e
indici presuntivi in materia di interposizione illecita e appalto genuino,
che tengano conto della rigorosa verifica della reale organizzazione dei
mezzi e della assunzione effettiva del rischio tipico di impresa da parte
dell'appaltatore. Tali codici e indici presuntivi recepiscono, ove
esistano, le indicazioni contenute negli accordi interconfederali o di
categoria stipulati da associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale.
Titolo IX DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 85.
Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo sono abrogati:
a) l'articolo 27 della legge 29 aprile 1949, n. 264;
b) l'articolo 2, comma 2, e l'articolo 3 della legge 19
gennaio 1955, n. 25;
c) la legge 23 ottobre 1960, n. 1369;
d) l'articolo 21, comma 3 della legge 28 febbraio 1987, n.
56;
e) gli articoli 9-bis, comma 3 e 9-quater, commi 4 e 18,
quest'ultimo limitatamente alla violazione degli obblighi di
comunicazione, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;
f) gli articoli da 1 a 11 della legge 24 giugno 1997, n.
196;
g) l'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 25
febbraio 2000, n. 72;
h) l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica
7 luglio 2000, n. 442;
i) tutte le disposizioni legislative e regolamentari
incompatibili con il presente decreto. 2. All'articolo 2, comma 1, del
decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, le parole da: «Il datore di
lavoro» fino a: «dello stesso» sono soppresse.
Art. 86.
Norme transitorie e finali
1. Le collaborazioni coordinate e continuative stipulate
ai sensi della disciplina vigente, che non possono essere ricondotte a un
progetto o a una fase di esso, mantengono efficacia fino alla loro
scadenza e, in ogni caso, non oltre un anno dalla data di entrata in
vigore del presente provvedimento. Termini diversi, anche superiori
all'anno, di efficacia delle collaborazioni coordinate e continuative
stipulate ai sensi della disciplina vigente potranno essere stabiliti
nell'ambito di accordi sindacali di transizione al nuovo regime di cui al
presente decreto, stipulati in sede aziendale con le istanze aziendali dei
sindacati comparativamente piu' rappresentativi sul piano nazionale.
2. Al fine di evitare fenomeni elusivi della disciplina di
legge e contratto collettivo, in caso di rapporti di associazione in
partecipazione resi senza una effettiva partecipazione e adeguate
erogazioni a chi lavora, il lavoratore ha diritto ai trattamenti
contributivi, economici e normativi stabiliti dalla legge e dai contratti
collettivi per il lavoro subordinato svolto nella posizione corrispondente
del medesimo settore di attivita', o in mancanza di contratto collettivo,
in una corrispondente posizione secondo il contratto di settore analogo, a
meno che il datore di lavoro, o committente, o altrimenti utilizzatore non
comprovi, con idonee attestazioni o documentazioni, che la prestazione
rientra in una delle tipologie di lavoro disciplinate nel presente decreto
ovvero in un contratto di lavoro subordinato speciale o con particolare
disciplina, o in un contratto nominato di lavoro autonomo, o in altro
contratto espressamente previsto nell'ordinamento.
3. In relazione agli effetti derivanti dalla abrogazione
delle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 11 della legge 24 giugno
1997, n. 196, le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro
stipulate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della medesima
legge e vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto,
mantengono, in via transitoria e salve diverse intese, la loro efficacia
fino alla data di scadenza dei contratti collettivi nazionali di lavoro,
con esclusivo riferimento alla determinazione per via contrattuale delle
esigenze di carattere temporaneo che consentono la somministrazione di
lavoro a termine. Le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro
stipulate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 giugno 1997,
n. 196, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto,
mantengono la loro efficacia fino a diversa determinazione delle parti
stipulanti o recesso unilaterale.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 26-bis della legge
24 giugno 1997, n. 196, e di cui al n. 5-ter dell'articolo 2751-bis del
codice civile si intendono riferiti alla disciplina della somministrazione
prevista dal presente decreto.
5. Ferma restando la disciplina di cui all'articolo 17,
comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come sostituito dall'articolo
3 della legge 30 giugno 2000, n. 186, i riferimenti che lo stesso articolo
17 fa alla legge 24 giugno 1997, n. 196, si intendono riferiti alla
disciplina della somministrazione di cui al presente decreto.
6. Per le societa' di somministrazione, intermediazione,
ricerca e selezione del personale, ricollocamento professionale gia'
autorizzate ai sensi della normativa previgente opera una disciplina
transitoria e di raccordo definita con apposito decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni dalla entrata in
vigore del presente decreto. In attesa della disciplina transitoria
restano in vigore le norme di legge e regolamento vigenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo.
7. L'obbligo di comunicazione di cui al comma 4
dell'articolo 4-bis del decreto legislativo n. 181 del 2000 si intende
riferito a tutte le imprese di somministrazione, sia a tempo indeterminato
che a tempo determinato. 8
. Il Ministro per la funzione pubblica convoca le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche per esaminare i profili di armonizzazione
conseguenti alla entrata in vigore del presente decreto legislativo entro
sei mesi anche ai fini della eventuale predisposizione di provvedimenti
legislativi in materia.
9. La previsione della trasformazione del rapporto di
lavoro di cui all'articolo 27, comma 1, non trova applicazione nei
confronti delle pubbliche amministrazioni cui la disciplina della
somministrazione trova applicazione solo per quanto attiene alla
somministrazione di lavoro a tempo determinato. La vigente disciplina in
materia di contratti di formazione e lavoro, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 59, comma 3, trova applicazione esclusivamente nei confronti
della pubblica amministrazione. Le sanzioni amministrative di cui
all'articolo 19 si applicano anche nei confronti della pubblica
amministrazione.
10. All'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14
agosto 1996, n. 494, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) chiede
alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo,
distinto per qualifica, nonche' una dichiarazione relativa al contratto
collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente
piu' rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;»;
b) dopo la lettera b) sono aggiunte, in fine, le
seguenti: «b-bis) chiede un certificato di regolarita' contributiva.
Tale certificato puo' essere rilasciato, oltre che dall'INPS e
dall'INAIL, per quanto di rispettiva competenza, anche dalle casse edili
le quali stipulano una apposita convenzione con i predetti istituti al
fine del rilascio di un documento unico di regolarita' contributiva;
b-ter) trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei
lavori oggetto della concessione edilizia o all'atto della presentazione
della denuncia di inizio attivita', il nominativo dell'impresa
esecutrice dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere
b) e b-bis).».
11. L'abrogazione ad opera dell'articolo 8 del decreto
legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, della disciplina dei compiti della
commissione regionale per l'impiego di cui all'articolo 5 della legge 28
febbraio 1987, n. 56, non si intende riferita alle regioni a statuto
speciale per le quali non sia effettivamente avvenuto il trasferimento
delle funzioni in materia di lavoro ai sensi del decreto legislativo 23
dicembre 1997, n. 469.
12. Le disposizioni di cui agli articoli 13, 14, 34, comma
2, di cui al Titolo III e di cui al Titolo VII, capo II, Titolo VIII hanno
carattere sperimentale. Decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali procede, sulla
base delle informazioni raccolte ai sensi dell'articolo 17, a una verifica
con le organizzazioni sindacali, dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale degli effetti
delle disposizioni in esso contenute e ne riferisce al Parlamento entro
tre mesi ai fini della valutazione della sua ulteriore vigenza.
13. Entro i cinque giorni successivi alla entrata in
vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali convoca le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di
lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale al fine
di verificare la possibilita' di affidare a uno o piu' accordi
interconfederali la gestione della messa a regime del presente decreto,
anche con riferimento al regime transitorio e alla attuazione dei rinvii
contenuti alla contrattazione collettiva.
14. L'INPS provvede al monitoraggio degli effetti derivanti
dalle misure del presente decreto, comunicando i risultati al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle
finanze, anche ai fini della adozione dei provvedimenti correttivi di cui
all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere ai
sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater della medesima legge.
Limitatamente al periodo strettamente necessario alla adozione dei
predetti provvedimenti correttivi, alle eventuali eccedenze di spesa
rispetto alle previsioni a legislazione vigente si provvede mediante
corrispondente rideterminazione, da effettuare con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, degli interventi posti a carico del Fondo
di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazione, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 10 settembre 2003
Testo in vigore dal 24 ottobre
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Prestigiacomo, Ministro per le pari opportunita'
Mazzella, Ministro per la funzione pubblica
Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca
La Loggia, Ministro per gli affari regionali
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
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