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Progetto di riforma della parte seconda della costituzione |
Il Consiglio dei ministrI,il 16 settembre 2003, ha
approvato in via preliminare il disegno di legge di revisione
della parte seconda della Costituzione.
La riforma affronterà poi l'iter parlamentare di approvazione
previsto dalla Costituzione : l'approvazione da parte di ciascun
ramo del Parlamento con due distinte e successive deliberazioni
(ad intervallo non minore di tre mesi) assunte a maggioranza
assoluta da ciascuna Camera.
 | Il disegno di riforma prevede:
- un Senato federale della Repubblica, composto da 200 senatori,
più quelli assegnati alla circoscrizione Estero ed i senatori a
vita;
- una Camera dei deputati fortemente ridotta nel numero (400
membri, più quelli assegnati alla circoscrizione Estero);
- un bicameralismo, non
più perfetto ma asimmetrico, in linea con gli ordinamenti
caratterizzati da un forte potere delle autonomie
territoriali; ogni ramo del Parlamento esaminerà disegni di
legge su materie proprie e peculiari (salvo alcune
strettamente bicamerali); |
 | -una Corte Costituzionale con forte connotazione regionale
ed un maggiore collegamento con il Parlamento (nove, su
diciannove, i membri eletti dalle Camere) e le norme sulla
ineleggibilità di parlamentari e di consiglieri regionali;
- una nuova procedura di elezione del Capo dello Stato;
- il potere di scioglimento della Camera viene esercitato dal
Presidente della Repubblica su proposta del Primo Ministro, che
ne assume la esclusiva responsabilità mentre quello del Senato
spetta al Presidente in via esclusiva in caso di prolungata
impossibilità di funzionamento; |
 | -un rafforzamento della figura del
Primo Ministro (non più,
quindi, Presidente del Consiglio), che dovrà dirigere (oltre che
promuovere e a coordinare) l'attività dei Ministri, da lui
direttamente nominati e revocati. |
 | una Capitale con forme e condizioni particolari di
autonomia, anche normativa, nelle materie di competenza
regionale, nei limiti e con le modalità stabiliti dallo Statuto
della Regione Lazio.
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 | Inoltre: |
- viene modificato l'articolo 117 della Costituzione, con la
previsione della competenza legislativa esclusiva delle Regioni
in materie attinenti ad istruzione, sanità e sicurezza, oltre
che nelle materie non riservate alla competenza statale, nonché,
con riferimento all'articolo 127, il procedimento concernente le
leggi regionali che pregiudichino l'interesse nazionale.
- a tutela delle opposizioni, il referendum oppositivo sarà
sempre possibile sui progetti di revisione costituzionale,
qualunque maggioranza li abbia approvati.
Fonte: comunicato del Consiglio dei ministri con adattamenti
Il testo della Proposta di
Riforma
costituzionale 2003
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