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AUMENTI RETRIBUTIVI EX ACCORDO
15 FEBBRAIO 2001
TABELLE RELATIVE AGLI AUMENTI
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
COMPARTO SCUOLA
BIENNIO 2000-2001
ART. 1 - Durata e decorrenza del
contratto biennale
- Il presente contratto di II biennio si riferisce al periodo 1 gennaio 2000
- 31 dicembre 2001.
ART. 2 - Sistema di relazioni sindacali
a livello regionale
- La contrattazione collettiva su materie attualmente di competenza dei
livelli nazionali o provinciali dell’Amministrazione scolastica si svolge
comunque al livello regionale contestualmente con l’attribuzione delle
stesse materie al predetto livello regionale.
- Del pari, le forme di partecipazione sindacale di cui all’art. 3, c. 2,
del CCNL 26.5.1999 si svolgono al livello istituzionale competente per
materia.
ART. 3 - Relazioni sindacali a livello
d’istituto
- In attuazione di quanto previsto dall'art. 6, commi 2, 3 e 5, del CCNL
26.5.1999, le seguenti materie costituiscono oggetto di contrattazione
integrativa a livello d'istituto, ferme restando quelle oggetto di
informazione:
- modalità di utilizzazione del personale in rapporto al piano dell’offerta
formativa (P.O.F.);
- utilizzazione dei servizi sociali;
- modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali, nonché dei
contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge
n. 146/1990;
- attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed
ATA alle sezioni staccate e ai plessi; ricadute sull'organizzazione del
lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni
legate alla definizione dell'unità didattica; ritorni pomeridiani;
- modalità relative alla organizzazione del lavoro e all'articolazione
dell'orario del personale ATA, nel rispetto di quanto previsto dalla
contrattazione integrativa nazionale, nonché i criteri per l'individuazione
del personale ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo
d'istituto.
- Costituiscono, inoltre, oggetto di contrattazione integrativa, fermo
restando quanto previsto al comma 6 del citato art. 6 del CCNL 26.5.1999 ed
in riferimento al piano dell’offerta formativa, le seguenti materie:
- criteri generali per l’impiego delle risorse, ivi comprese quelle di
cui all’art. 43 del CCNL 26.5.1999 del fondo in relazione alle diverse
professionalità, ai vari ordini e gradi di scuola eventualmente presenti
nella stessa istituzione scolastica ed alle tipologie di attività;
- la misura dei compensi al personale docente ed educativo per le
attività di flessibilità didattica di cui all’art. 31, comma 1, del
Contratto collettivo nazionale integrativo sottoscritto in data 31.8.1999,
per le attività complementari di educazione fisica di cui all’art. 32
dello stesso CCNI, nonché per quelle di cui al citato art. 43 del CCNL
26.5.1999;
- la misura dei compensi al personale ATA per le attività di cui al
citato art. 43 del CCNL 26.5.1999, nonché per le funzioni miste derivanti
da convenzioni e intese con gli Enti locali;
- la misura dei compensi da corrispondere al personale docente ed
educativo - non più di due unità - della cui collaborazione il dirigente
scolastico intende avvalersi in modo continuativo, ai sensi dell’art.
19, comma 4, del CCNL 26.5.1999, nello svolgimento delle proprie funzioni
organizzative e gestionali, fermo restando quanto previsto dall’art. 28,
comma 6, del medesimo CCNL.
- Al comma 4 del citato art. 6 del CCNL 26.5.1999, relativo alle materie
oggetto di informazione successiva, è aggiunta la seguente lettera c):
"c) verifica dell’attuazione della contrattazione
collettiva integrativa d’istituto sull’utilizzo delle risorse."
- All’art. 6, comma 4, ultimo capoverso, del CCNL 26.5.1999 sono soppresse
le parole "da concordare tra le parti".
ART. 4 - Soggetti della contrattazione
integrativa a livello di istituzione scolastica.
- I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa a livello
di istituzione scolastica sono:
 | le RSU; |
 | i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria
territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL 26.5.1999. |
ART. 5 - Aumenti della retribuzione
base
- Gli stipendi tabellari previsti dall’art. 40 del CCNL 26.5.1999 sono
incrementati delle misure mensili lorde, per tredici mensilità, indicate
nell’allegata Tabella A, alle scadenze ivi previste.
- Per effetto degli incrementi indicati al comma 1, i valori degli stipendi
annui sono rideterminati nelle misure e alle decorrenze stabilite nella
Tabella B.
- Al personale educativo spetta il trattamento economico previsto per i
docenti di scuola materna ed elementare.
- Al personale transitato dagli Enti locali allo Stato l’incremento
stipendiale corrispondente alla posizione economica riconosciuta verrà
rideterminato a seguito del futuro inquadramento.
ART. 6 - Effetti dei nuovi stipendi
- Gli incrementi stipendiali di cui all’art. 5 hanno effetto integralmente
sulla 13° mensilità, sui compensi per le attività aggiuntive, sulle ore
eccedenti, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato,
sull’indennità di buonuscita, sull’equo indennizzo e sull’assegno
alimentare.
- I benefici economici risultanti dall’applicazione dell’art. 5 sono
corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi ivi previsti al
personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione nel periodo
di vigenza contrattuale. Agli effetti dell’indennità di buonuscita e di
licenziamento si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di
cessazione dal servizio.
ART. 7 - Retribuzione professionale
docenti
- Con l’obiettivo della valorizzazione professionale della funzione
docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono
strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché
di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per
sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al
personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce
retributive.
- Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale
accessorio di cui all’art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso
limitatamente al personale docente ed educativo; nella Tabella C è
riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale
docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del
soppresso compenso individuale accessorio.
- La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per
il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con
le modalità stabilite dall’art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di
cui all’art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25
del CCNL 4.8.1995.
ART. 8 - Direttori dei servizi generali
ed amministrativi
- A decorrere dall’1.9.2000 ai Direttori dei servizi generali ed
amministrativi, inquadrati in tale profilo ai sensi dell’art. 34 del CCNL
26.5.1999, è attribuita la posizione stipendiale iniziale equivalente al
70% di quella dei Direttori amministrativi.
- In aggiunta allo stipendio definito ai sensi del comma 1, all’atto dell’inquadramento,
è riconosciuta una retribuzione individuale di anzianità pari alla
differenza tra: la posizione stipendiale in godimento, comprensiva dell’
eventuale assegno personale, nonché del rateo di anzianità in corso di
maturazione e lo stipendio iniziale del profilo di provenienza. Tale
retribuzione viene utilizzata, con il criterio della temporizzazione, al
fine della collocazione di ciascun dipendente all’interno delle posizioni
economiche del profilo attribuito.
- L’indennità integrativa speciale e la progressione stipendiale
riconosciuta ai sensi del comma 2 competono per intero.
ART. 9 - Qualifiche del personale ATA
- I profili professionali del personale ATA, in attesa di un loro riassetto
complessivo con l’obiettivo del costante adeguamento alle esigenze della
scuola dell’autonomia, sono modificati come previsto nell’allegata
tabella D.
ART. 10 - Finanziamento funzioni
aggiuntive del personale ATA
- Per garantire l’erogazione dei compensi per funzioni aggiuntive a
seguito del trasferimento del personale ATA transitato dagli Enti locali
allo Stato, in attuazione dell’art. 8 della legge n. 124/1999, la
dotazione prevista dall’art. 42, comma 4, 4° alinea, del CCNL 26.5.1999
è incrementata dalle risorse di cui all’art. 50, comma 3, della legge n.
388/2000 (50 miliardi), nonché delle risorse derivanti dal recupero dei
trasferimenti agli Enti locali e che allo stato risultano quantificate in 35
miliardi.
- In sede di contrattazione integrativa provinciale l’erogazione dei fondi
alle singole scuole sarà effettuata in base ai criteri seguenti, elencati
in via prioritaria:
- assicurare a tutte le scuole gli stessi livelli quantitativi delle
funzioni aggiuntive già assegnate per il 2000;
- riequilibrare la distribuzione fra le scuole, con particolare riferimento
alle esigenze delle scuole materne ed elementari.
- La distribuzione dei fondi alle singole province verrà direttamente
effettuata in base ai criteri definiti nella intesa sottoscritta il
12.2.2001 tra il Ministero della pubblica istruzione e le OO.SS. della
Scuola.
ART. 11 - Congedi parentali
- Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di
tutela della maternità contenute nella legge n.1204/1971, come modificata
ed integrata dalle leggi n. 903/1977 e n. 53/2000.
- Nel presente articolo tutti i richiami alle disposizioni della legge n.
1204/1971 e della legge n. 903/1977 si intendono riferiti al testo degli
articoli di tali leggi risultante dalle modificazioni, integrazioni e
sostituzioni introdotte dalla legge n. 53/2000.
- Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi degli articoli 4 e 5
della legge n. 1204/1971, alla lavoratrice o al lavoratore, anche
nell'ipotesi di cui all'art. 6 bis della legge n. 903/1977, spetta l'intera
retribuzione fissa mensile nonché le quote di salario accessorio fisse e
ricorrenti che competono nei casi di malattia superiore a 15 giorni
consecutivi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di
convalescenza post-ricovero, secondo la disciplina di cui all'art. 23 del
CCNL 4.8.1995.
- In caso di parto prematuro, alle lavoratrici spettano comunque i mesi di
astensione obbligatoria. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità
di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o
privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il restante periodo di
congedo obbligatorio post-parto ed il restante periodo ante-parto non
fruito, possano decorrere in tutto o in parte dalla data di effettivo
rientro a casa del figlio; la richiesta viene accolta qualora sia avallata
da idonea certificazione medica dalla quale risulti che le condizioni di
salute della lavoratrice consentono il rientro al lavoro. Alla lavoratrice
rientrata al lavoro spettano in ogni caso i periodi di riposo di cui
all'art. 10 della legge n. 1204/1971.
- Nell'ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall'art. 7,
comma 1, lett. a) della legge n. 1204/1971 e successive modificazioni e
integrazioni, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori
padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i
genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie, sono
valutati ai fini dell'anzianità di servizio e sono retribuiti per intero,
con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per
prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.
- Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 3 e sino al
compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti dall'art.
7, comma 4 della legge n. 1204/1971 e successive modificazioni e
integrazioni, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono
riconosciuti trenta giorni per ciascun anno di età del bambino, computati
complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le
modalità indicate nello stesso comma 3.
- I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 5 e 6, nel caso di
fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che
ricadano all'interno degli stessi. Tale modalità di computo trova
applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi
di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o
della lavoratrice.
- Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal
lavoro, di cui all'art. 7, comma 1, della legge n. 1204/1971 e successive
modificazioni e integrazioni, la lavoratrice madre o il lavoratore padre
presentano la relativa domanda, con la indicazione della durata, all'ufficio
di appartenenza di norma quindici giorni prima della data di decorrenza del
periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque il
rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina trova
applicazione anche nel caso di proroga dell'originario periodo di
astensione.
- In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendano
impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente comma 8, la
domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l'inizio
del periodo di astensione dal lavoro.
- In caso di parto plurimo i periodi di riposo di cui all'art. 10 della
legge n. 1204/1971 sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle
previste dal comma 1 dello stesso art. 10 possono essere utilizzate anche
dal padre.
- Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute in
norme legislative o contrattuali.
ART. 12 - Formazione in servizio
- Alla formazione in servizio, che costituisce uno strumento fondamentale
per la crescita del personale e per l’innalzamento del livello qualitativo
del sistema scolastico sono destinate le risorse previste dall’accordo sul
lavoro pubblico del 12 marzo 1997, nella misura dell’1% del monte salari.
- Nella sequenza contrattuale di cui all’art. 19, saranno definiti criteri
e modalità per la fruizione dei congedi per la formazione di cui all’art.
5 della legge 8.3.2000, n. 53.
ART. 13 - Diritto di assemblea
- I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad
assemblee sindacali, in idonei locali concordati con la parte datoriale
pubblica per n. 10 ore annue pro capite senza decurtazione della
retribuzione
- Le assemblee che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi
possono essere indette con specifico ordine del giorno:
- singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali
rappresentative nel comparto ai sensi dell'art. 1, comma 5, del CCNQ del 9
agosto 2000 sulle prerogative sindacali;
- dalla R.S.U. nel suo complesso e non dai singoli componenti, con le
modalità dell'art. 8, comma 1, dell' accordo quadro sulla elezione delle
RSU del 7 agosto 1998;
- dalla RSU congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali
rappresentative del comparto ai sensi dell'art. 1, comma 5, del CCNQ del 9
agosto 2000 sulle prerogative sindacali.
- Per quanto non previsto e modificato dal presente articolo restano ferme
la disciplina del diritto di assemblea prevista dall'art. 2 del CCNQ 7
agosto 1998 sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e
permessi, nonché delle altre prerogative sindacali e la disciplina prevista
dall’art.13 del CCNL 4. 8. 1995, per quanto non modificato ed integrato
dal presente articolo.
ART. 14 - Finanziamento del fondo d’istituto
- In aggiunta alle quote già definite nel contratto collettivo integrativo
del 31.8.1999, confluiscono, con decorrenza 1.1.2001 nel fondo d’istituto
le seguenti ulteriori voci di finanziamento:
- le risorse non spese previste dall’art. 42, comma 4, 2° alinea, del
CCNL 26.5.1999, per gli anni 1999 e 2000. Tali importi potranno essere
utilizzati una sola volta per l’anno 2001 poiché costituiscono economie
riferite ad anni precedenti;
- le risorse non spese di cui alla lettera a) riferite all’anno 2001;
- lire 300 miliardi al lordo degli oneri riflessi quale quota parte dei 1260
miliardi non spesi per effetto della mancata applicazione dell’art. 29 del
CCNL 26.5.1999;
- un importo corrispondente a Lire 15.300 mensili per tredici mensilità (al
netto degli oneri riflessi) calcolato sul personale ATA in servizio alla
data di entrata in vigore del presente CCNL. Tale importo corrisponde allo
0,4% del monte salari 1999 da dedicare alla contrattazione integrativa
nonché alla quota parte di incremento che deriva dall’applicazione dei
tassi di inflazione programmati sulla parte della retribuzione diversa dalle
posizioni stipendiali e dall’indennità integrativa speciale;
- Per gli anni successivi al 2001 il fondo potrà essere alimentato - salvo
diversa previsione della contrattazione collettiva nazionale - dalle somme
di cui all’art. 50, comma 3, della legge n. 388/2000 nella parte in cui si
autorizza la costituzione di un apposito fondo da iscrivere nello stato di
previsione del Ministero della pubblica istruzione nell’importo di lire
400 miliardi per l’anno 2002 e di 600 miliardi a decorrere dall’anno
2003.
- La distribuzione delle risorse di cui al comma 1, lettere a), b), c), d)
del presente articolo tra le singole istituzioni scolastiche ed educative
dovrà avvenire in proporzione alla dotazione organica rispettiva, per le
finalizzazioni di cui all’art. 15. Le risorse così distribuite si
aggiungono al fondo costituito ai sensi dell’art. 26 del CCNI 31.8.1999.
- Le risorse residue anche già iscritte nello stato di previsione del
Ministero della pubblica istruzione per il miglioramento dell’offerta
formativa sono riutilizzabili nell’esercizio successivo.
ART. 15 - Finalizzazione delle somme da
destinarsi al fondo di istituto
- Le somme di cui all’art. 14, comma 1, lett. c) saranno impegnate nelle
istituzioni scolastiche per riconoscere l’impegno professionale dei
docenti, realizzabile come disponibilità ad un ulteriore impegno didattico
rispetto a quello normalmente dovuto in riferimento a quanto previsto nelle
lettere a), b), f) dell’art. 30 del CCNI 31.8.1999.
- Le somme di cui all’art. 14, comma 1, lett. d) e le risorse degli anni
1999 e 2000 destinate alle finalità di cui all’art 36 del CCNL 26.5.1999
e non utilizzate – che nelle singole scuole si aggiungono alle somme
deliberate a favore del personale ATA - sono finalizzate alle attività
indicate dall’art. 30, comma 3, lett. d) del CCNI 31.8.1999.
- Le somme di cui all’art. 14, comma 1, lettere a) e b) sono finalizzate a
retribuire l’impegno dei docenti per l’attuazione delle forme di
flessibilità organizzativa e didattica di cui all’art. 31, comma 1, del
CCNI 31.8.1999.
- Le somme assegnate agli istituti in base all’art. 14 del presente
accordo e non utilizzate nell’anno finanziario e in quello successivo,
saranno ridistribuite ed assegnate ad altri istituti della regione secondo
criteri definiti con contrattazione integrativa da svolgere a livello di
Ufficio scolastico regionale.
ART. 16 - Attuazione dell’art.15,
commi 7 e 8, del CCNL 26.5.1999
- In considerazione della necessità di tener conto del completamento della
riforma dell’amministrazione periferica, in sede di prossimo rinnovo del
CCNL, si procederà alla definizione del rapporto di lavoro per il personale
che opererà su nuove figure professionali o nei servizi di consulenza e
supporto, in attuazione dell’art. 15, commi 7 e 8 del CCNL 26.5.1999. In
previsione di tale scadenza sarà costituita presso il Ministero della
pubblica istruzione un’apposita commissione, composta da rappresentanti
dello stesso Ministero, delle Organizzazioni Sindacali firmatarie e da
esperti, con il compito di elaborare entro il 30 settembre una griglia di
ipotesi, coerenti con le nuove figure professionali e con le funzioni dei
servizi di consulenza e di supporto alle istituzioni scolastiche,
relativamente alle professionalità e competenze richieste per le nuove
funzioni e ai titoli e ai crediti di accesso.
- Nell’attuale fase transitoria il rapporto di lavoro del personale della
scuola che svolge funzioni diverse da quella di titolarità, con comando o
utilizzo, è comunque definito, nei vari aspetti, con contrattazione
collettiva nazionale.
ART. 17 - Personale con contratto a
tempo determinato
- Le disposizioni di cui all’art. 26 del C.C.N.L. 4.8.1995 in materia di
infortunio sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio, in quanto
dirette alla generalità del personale della scuola, si applicano anche ai
dipendenti con contratto a tempo determinato, nei limiti di durata della
nomina.
ART. 18 - Sequenze contrattuali
- Le parti concordano sull’esigenza di aprire una trattativa su tutte le
questioni non ancora definite relativamente all’attuazione del CCNL
26.5.1999, al fine di concluderla entro il 30 giugno 2001, quali:
- arbitrato e conciliazione;
- congedi per motivi di studio;
- banca delle ore;
- contrattualizzazione degli istituti del rapporto di lavoro.
- telelavoro;
- lavoro temporaneo;
- testo coordinato dei CCNL 1994-97 e 1998-2001.
- Relativamente alle materie inerenti il personale delle Accademie e dei
Conservatori, si aprirà un’apposita sequenza contrattuale da concludere
il 3.3.2001.
- In particolare, nella sequenza contrattuale di cui al precedente comma 1
saranno:
- verificati gli elementi di corrispondenza tra gli attuali profili
professionali, il loro arricchimento interno ed il modello organizzativo dei
servizi amministrativi, tecnici, ausiliari derivanti dall’autonomia;
- definiti nell’ambito delle risorse già disponibili, anche mediante il
riutilizzo del salario accessorio, specifici interventi con l’obiettivo di
sostenere e valorizzare la qualità e l’efficacia dei servizi
amministrativi, tecnici ed ausiliari, in relazione anche a quanto previsto
dagli articoli 47 e 48 del CCNI 31.8.1999.
- In sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa saranno
definiti requisiti, modalità e criteri di erogazione di compensi per
trattamento accessorio da corrispondere al personale docente, educativo e
ATA in servizio presso CEDE, BDP, IRRSAE o nei distretti scolastici o
comandato nell’Amministrazione centrale e periferica della pubblica
istruzione, nonché al personale con incarico di supervisione nelle
attività di tirocinio. A tal fine è accantonata una somma non superiore a
Lire 4 miliardi, in aggiunta a quanto previsto dall’art. 27, comma 6,
lettera B, lettera a) del CCNI 31.8.1999.
ART. 19 - Norma finale
- Per quanto non previsto dal presente contratto, restano in vigore le norme
del CCNL 26.5.1999.
TABELLA D - PROFILI ATA MODIFICATI AI SENSI DELL'ART. 36,
COMMA 5, DEL CCNL 26.5.1999
A/2: Profilo: Collaboratore scolastico
Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con
responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività
caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione
professionale non specialistica. E' addetto ai servizi generali della scuola con
compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni e del
pubblico; di pulizia e di carattere materiale inerenti l'uso dei locali, degli
spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, di custodia e
sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti.
In particolare svolge le seguenti mansioni:
- sorveglianza degli alunni nelle aule, nei laboratori, nelle
officine e negli spazi comuni, in occasione di momentanea assenza degli
insegnanti;
- concorso in accompagnamento degli alunni in occasione del
loro trasferimento dai locali della scuola ad altre sedi anche non scolastiche
ivi comprese le visite guidate e i viaggi di istruzione;
- sorveglianza, anche notturna, con servizio di portineria,
degli ingressi delle istituzioni scolastiche ed educative con apertura e
chiusura degli stessi, per lo svolgimento delle attività scolastiche e delle
altre connesse al funzionamento della scuola, limitatamente ai periodi di
presenza di alunni, semiconvittori e convittori;
- svolgimento delle mansioni di custode con concessione
gratuita di idonei locali abitativi;
- pulizia dei locali scolastici, degli spazi scoperti, degli
arredi e relative pertinenze, anche con l'ausilio di mezzi meccanici;
- riassetto e pulizia delle camerate dei convittori:
- compiti di carattere materiale inerenti al servizio,
compreso lo spostamento delle suppellettili, nonchè, nelle istituzioni
convittuali, il trasporto dei generi alimentari e lo svolgimento di tutte le
attività connesse con i servizi di mensa e cucina;
- lavaggio delle stoviglie nelle istituzioni scolastiche in
cui le esercitazioni comportino l'uso della cucina e della sala bar;
servizi esterni inerenti la qualifica;
ausilio materiale agli alunni portatori di handicap
nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse.
In relazione alle esigenze emergenti nel sistema formativo,
con riguardo anche all'integrazione di alunni portatori di handicap e alla
prevenzione della dispersione scolastica, partecipa a specifiche iniziative di
formazione e aggiornamento.
Vanno comunque garantite, anche attraverso particolari forme
di organizzazione del lavoro e l’impiego di funzioni aggiuntive o l’erogazione
di specifici compensi, le attività di ausilio materiale agli alunni portatori
di handicap per esigenze di particolare disagio e per le attività di cura alla
persona ed ausilio materiale ai bambini e bambine della scuola materna nell’uso
dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Le parti concordano sull’opportunità che in sede di
prossimo rinnovo contrattuale per il quadriennio 2002 – 2005 si proceda per i
Direttori dei servizi generali ed amministrativi ad un pieno recupero del
differenziale tra la posizione stipendiale iniziale del Responsabile
amministrativo e quella del Direttore amministrativo.
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