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SINTESI La costruzione dell'Unione Europea dipende anche dall'uniforme riconoscimento di alcuni diritti fondamentali in tutti gli Stati aderenti ."La stesura della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea è stata decisa dal Consiglio europeo di Colonia (3 e 4 giugno 1999), che ha affidato il compito di redigere il progetto ad un organo composto da membri del Parlamento europeo e dei Parlamenti nazionali , nonché da delegati dei Capi di Stato o di governo e del Presidente della Commissione europea, che dovrà presentare un progetto in tempo utile per il Consiglio europeo del dicembre 2000".Al vertice di Nizza del 7 dicembre 2000 la carta e' stata approvata .

 

 

 

Fonte : Parlamento Italiano (www.parlamento.it)

Progetto di Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea


 


La stesura della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea è stata decisa dal Consiglio europeo di Colonia (3 e 4 giugno 1999), che ha affidato il compito di redigere il progetto ad un organo composto da membri del Parlamento europeo e dei Parlamenti nazionali , nonché da delegati dei Capi di Stato o di governo e del Presidente della Commissione europea, che dovrà presentare un progetto in tempo utile per il Consiglio europeo del dicembre 2000.

Il Consiglio europeo di Tampere (15 e 16 ottobre 1999) ha definito la composizione e il metodo di lavoro dell'organo, che ha iniziato i propri lavori il 17 dicembre 1999 e ha deciso di adottare la denominazione di Convenzione.

Nel corso di questi mesi la Convenzione si è riunita più volte, ed ha predisposto un testo provvisorio da sottoporre al Consiglio europeo straordinario che si svolgerà a Biarritz il 13 e 14 ottobre prossimi. Il testo, che sarà ancora esaminato nel mese di settembre, è stato adottato dal Presidium della Convenzione il 28 luglio scorso.

A seguito delle indicazioni del Consiglio europeo di Biarritz, il Consiglio europeo di Nizza, che a dicembre concluderà i lavori della Conferenza intergovernativa per la revisione dei Trattati, deciderà in merito alla natura da conferire alla Carta: il Consiglio europeo dovrà infatti pronunciarsi se inserire la Carta nel contesto dei Trattati dell'Unione, o riservare ad essa il valore di una Dichiarazione solenne adottata dalle istituzioni dell'Unione (Parlamento, Consiglio, Commissione).


Preambolo
Capo I. Dignità
Capo II. Libertà
Capo III. Uguaglianza
Capo IV. Solidarietà
Capo V. Cittadinanza
Capo VI. Giustizia
Capo VII. Disposizioni Generali

 

Preambolo

1. I popoli europei hanno creato tra loro un'unione sempre più stretta e hanno deciso di condividere un futuro di pace fondato su valori comuni.

2. L'Unione è fondata sui principi indivisibili e universali di dignità degli uomini e delle donne, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà; l'Unione si basa sul principio di democrazia e dello Stato di diritto.

3. L'Unione contribuisce allo sviluppo di questi valori comuni, nel rispetto della diversità delle culture e delle tradizioni dei popoli europei, dell'identità nazionale degli Stati membri e dell'ordinamento dei loro pubblici poteri a livello nazionale, regionale e locale; attraverso la libera circolazione delle persone, dei beni, dei capitali e dei servizi, l'Unione assicura uno sviluppo equilibrato e sostenibile.

4. Con l'adozione della presente Carta l'Unione intende, rendendoli più visibili, rafforzare la tutela dei diritti fondamentali alla luce dell'evoluzione della società, del progresso sociale e degli sviluppi scientifici e tecnologici.

5. La presente Carta riafferma, nel rispetto delle competenze e dei compiti della Comunità e dell'Unione e del principio di sussidiarietà, i diritti derivanti in particolare dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, dal trattato sull'Unione europea e dai trattati comunitari, dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dalle carte sociali adottate dalla Comunità e dal Consiglio d'Europa, nonché dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e da quella della Corte europea dei diritti dell'uomo.

6. Il godimento di questi diritti fa sorgere responsabilità e doveri nei confronti degli altri come pure della comunità umana e delle generazioni future.

7. Pertanto, sono garantiti a ogni individuo i diritti e le libertà enunciati in appresso.

Capo I. Dignità

Articolo 1. Dignità della persona

La dignità della persona deve essere rispettata e tutelata.

Articolo 2. Diritto alla vita

1. Ogni individuo ha diritto alla vita.

2. Nessuno può essere condannato alla pena di morte, né giustiziato.

Articolo 3. Diritto all'integrità della persona

1. Ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica.

2. Nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati i seguenti principi :
- consenso libero e informato della persona interessata
- divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione delle persone
- divieto di fare del corpo umano e delle sue parti una fonte di lucro
- divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani.

Articolo 4. Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti

Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti.

Articolo 5. Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato

1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.

2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio.

3. È proibita la tratta degli esseri umani.

Capo II. Libertà

Articolo 6. Diritto alla libertà e alla sicurezza

Ogni individuo ha diritto alla libertà e alla sicurezza.

Articolo 7. Rispetto della vita privata e della vita familiare

Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della riservatezza delle sue comunicazioni.

Articolo 8. Protezione dei dati di carattere personale

Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o ad un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni individuo ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità indipendente.

Articolo 9. Diritto di sposarsi e di costituire una famiglia

Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.

Articolo 10. Libertà di pensiero, di coscienza e di religione

Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.

Articolo 11. Libertà di espressione e d'informazione

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera.

2. La libertà dei media e la libertà d'informazione sono garantite nel rispetto del pluralismo e della trasparenza.

Articolo 12. Libertà di riunione e di associazione

Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà di associazione, in particolare nei settori politico, sindacale e civico.

I partiti politici a livello europeo contribuiscono a esprimere la volontà politica dei cittadini dell'Unione.

Articolo 13. Libertà della ricerca

La ricerca scientifica è libera.

Articolo 14. Diritto all'istruzione

1. Ogni individuo ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione professionale e continua. Questo diritto comporta la facoltà di accedere gratuitamente all'istruzione obbligatoria.

2. La libertà di creare istituti di insegnamento nel rispetto dei principi democratici, così come il diritto dei genitori di provvedere all'educazione e all'istruzione dei loro figli secondo le loro convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche, sono garantiti secondo le norme nazionali che ne disciplinano l'esercizio.

Articolo 15. Libertà professionale

1. Per guadagnarsi di che vivere, ogni individuo ha il diritto di esercitare una professione liberamente scelta.

2. Ogni cittadino dell'Unione ha la libertà di cercare un lavoro, di lavorare, di stabilirsi o di prestare o ricevere servizi in qualunque Stato membro.

3. I cittadini dei paesi terzi che soggiornano regolarmente nel territorio degli Stati membri hanno diritto a condizioni di lavoro equivalenti a quelle di cui godono i cittadini dell'Unione.

Articolo 16. Libertà d'impresa

È riconosciuta la libertà d'impresa.

Articolo 17. Diritto di proprietà

1. Ogni individuo ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquistato legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità. Nessuno può essere privato della proprietà se non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento di una giusta indennità. L'uso dei beni può essere regolamentato nei limiti imposti dall'interesse generale.

2. La proprietà intellettuale è protetta.

Articolo 18. Diritto di asilo

Il diritto di asilo è garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio 1967, relativi allo status dei rifugiati, e a norma del trattato che istituisce la Comunità europea.

Articolo 19. Protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione

1. Le espulsioni collettive sono vietate.

2. Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui rischia di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti.

Capo III. Uguaglianza

Articolo 20. Uguaglianza davanti alla legge

Tutti, uomini e donne, sono uguali davanti alla legge.

Articolo 21. Uguaglianza e non discriminazione

1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali.

2. Nell'ambito d'applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull'Unione europea è vietata qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza, fatte salve le disposizioni particolari contenute nei trattati stessi.

Articolo 22. Parità tra uomini e donne

Devono essere garantite le pari opportunità e la parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, ivi compresa la parità delle retribuzioni per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore.

Il principio della parità di trattamento non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici diretti a facilitare l'esercizio di un'attività professionale da parte del sesso sottorappresentato oppure a evitare o compensare svantaggi nelle carriere professionali.

Articolo 23. Protezione dei minori

1. I minori hanno diritto alla protezione ed alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione; questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità.

2. In tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente.

Articolo 24. Inserimento dei disabili

I disabili hanno il diritto di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità.

Capo IV. Solidarietà

Articolo 25. Diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione nell'ambito dell'impresa

Ai lavoratori e ai loro rappresentanti devono essere garantite l'informazione e la consultazione in tempo utile sulle questioni che li riguardano nell'ambito dell'impresa, conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali.

Articolo 26. Diritto di negoziazione e di azioni collettive

I datori di lavoro e i lavoratori hanno il diritto di negoziare e di concludere contratti collettivi e di ricorrere, in caso di conflitti di interessi, ad azioni collettive per la difesa dei loro interessi, conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali.

Articolo 27. Diritto di accesso ai servizi di collocamento

Ogni individuo ha il diritto di accedere ad un servizio di collocamento.

Articolo 28. Tutela in caso di licenziamento ingiustificato

Ogni lavoratore ha il diritto alla tutela contro ogni licenziamento ingiustificato.

Articolo 29. Condizioni di lavoro giuste ed eque

1. Ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose.

2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro e a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite.

Articolo 30. Protezione dei giovani sul luogo di lavoro

Il lavoro minorile è vietato. L'età minima per l'ammissione al lavoro non deve essere inferiore all'età in cui termina la scuola dell'obbligo, fatte salve le norme più favorevoli ai giovani ed eccettuate deroghe limitate.

I giovani ammessi al lavoro devono beneficiare di condizioni di lavoro appropriate alla loro età ed essere protetti contro lo sfruttamento economico o contro ogni lavoro che possa minarne la sicurezza, la salute, lo sviluppo fisico, mentale, morale o sociale o che possa mettere a rischio la loro istruzione.

Articolo 31. Conciliazione della vita familiare e della vita professionale

È garantita la protezione della famiglia sul piano giuridico, economico e sociale.

Ogni individuo deve poter conciliare vita familiare e vita professionale; ciò comporta in particolare il diritto di essere tutelato contro il licenziamento in occasione di una maternità ed il diritto a un congedo di maternità retribuito e a un congedo parentale dopo la nascita o l'adozione di un figlio.

Articolo 32. Sicurezza sociale e assistenza sociale

1. L'Unione riconosce e rispetta il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali che assicurano protezione in caso di maternità, malattia, infortunio sul lavoro, dipendenza o vecchiaia, oltre che in caso di perdita del posto di lavoro, secondo le modalità stabilite dal diritto comunitario e le legislazioni e prassi nazionali.

2. I lavoratori cittadini di uno Stato membro e residenti in un altro Stato membro e i loro familiari hanno diritto alle stesse prestazioni di sicurezza sociale, agli stessi benefici sociali e allo stesso accesso all'assistenza sanitaria dei cittadini dello Stato in questione.

3. L'Unione riconosce e rispetta il diritto all'assistenza sociale e all'assistenza abitativa volte a garantire un'esistenza dignitosa a chiunque non disponga di risorse sufficienti, secondo le modalità stabilite dal diritto comunitario e le legislazioni e prassi nazionali.

Articolo 33. Protezione della salute

Ogni individuo ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali.

Articolo 34. Accesso ai servizi d'interesse economico generale

L'Unione rispetta l'accesso ai servizi d'interesse economico generale quale previsto dalle legislazioni e prassi nazionali, ai sensi delle disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea, al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell'Unione.

Articolo 35. Tutela dell'ambiente

In tutte le politiche dell'Unione sono garantiti la tutela e la salvaguardia di un ambiente di vita di buona qualità ed il miglioramento della qualità dell'ambiente nel rispetto del principio dello sviluppo sostenibile.

Articolo 36. Protezione dei consumatori

Nelle politiche dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute, della sicurezza e degli interessi dei consumatori.
Capo V. Cittadinanza

Articolo 37. Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo

1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.

2. I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale diretto, libero e segreto.

Articolo 38. Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali

Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.

Articolo 39. Diritto ad una buona amministrazione

1. Ogni individuo ha diritto a che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo imparziale ed equo entro un termine ragionevole dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione.

2. Tale diritto comprende in particolare:
- il diritto di ogni individuo di essere ascoltato prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che gli rechi pregiudizio;
- il diritto di ogni individuo di accedere al fascicolo che lo riguarda, nel rispetto degli interessi legittimi della riservatezza e del segreto professionale;
- l'obbligo per l'amministrazione di motivare le proprie decisioni.

3. Ogni individuo ha diritto al risarcimento da parte della Comunità dei danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni conformemente ai principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri.

4. Ogni individuo può rivolgersi alle istituzioni dell'Unione in una delle lingue ufficiali di queste ultime e ricevere una risposta nella stessa lingua.

Articolo 40. Diritto d'accesso ai documenti

Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.

Articolo 41. Mediatore

Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di sottoporre al mediatore dell'Unione casi di cattiva amministrazione da parte delle istituzioni e degli organi comunitari, salvo la Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali.

Articolo 42. Diritto di petizione

Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di presentare una petizione al Parlamento europeo.

Articolo 43. Libertà di circolazione e di soggiorno

1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

2. La libertà di circolazione può essere accordata, conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea, ai cittadini dei paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio di uno Stato membro.

Articolo 44. Tutela diplomatica e consolare

Ogni cittadino dell'Unione gode, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui ha la cittadinanza non è rappresentato, della tutela da parte delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.

Capo VI. Giustizia

Articolo 45. Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale

1. Ogni individuo i cui diritti e le cui libertà siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice.

2. Ogni individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente e entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni individuo ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare.

3. A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia.

Articolo 46. Presunzione di innocenza e diritti della difesa

1. Ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata.

2. Il rispetto dei diritti della difesa è garantito ad ogni imputato.

Articolo 47. Principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene

1. Nessuno può essere condannato per un'azione o un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. Se, successivamente alla commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di una pena più lieve, occorre applicare quest'ultima.

2. Il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona colpevole di un'azione o di un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo il diritto internazionale.

3. Le pene inflitte devono essere proporzionali alla gravità del reato.

Articolo 48. Diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato

Nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge.
Capo VII. Disposizioni Generali

Articolo 49. Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni e agli organi dell'Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà come pure agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione. Pertanto, i suddetti soggetti rispettano i diritti, osservano i principi e ne promuovono l'applicazione secondo le rispettive competenze.

2. La presente Carta non introduce competenze nuove o compiti nuovi per la Comunità e per l'Unione, né modifica le competenze e i compiti definiti dai trattati.

Articolo 50. Portata dei diritti garantiti

1. Eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla competente autorità legislativa. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale perseguite dall'Unione, ad altri interessi legittimi in una società democratica o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.

2. I diritti riconosciuti dalla presente Carta che trovano fondamento nei trattati comunitari o nel trattato sull'Unione europea si esercitano alle condizioni e nei limiti definiti dai trattati stessi.

3. Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono simili a quelli conferiti dalla suddetta convenzione, a meno che la presente Carta non garantisca una protezione maggiore o più estesa.

Articolo 51. Livello di protezione

Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali riconosciuti, nel rispettivo ambito di applicazione, dal diritto internazionale, dalle convenzioni internazionali delle quali l'Unione, la Comunità o tutti gli Stati membri sono parti contraenti, in particolare la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dalle costituzioni degli Stati membri.

Articolo 52. Divieto dell'abuso di diritto

Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata nel senso di comportare il diritto di esercitare un'attività o compiere un atto che miri alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente Carta o di imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla presente Carta.