| SINTESI |
La costruzione dell'Unione Europea dipende anche
dall'uniforme riconoscimento di alcuni diritti fondamentali in tutti gli
Stati aderenti ."La stesura della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea è stata
decisa dal Consiglio europeo di Colonia (3 e 4 giugno 1999), che ha affidato
il compito di redigere il progetto ad un organo composto da membri del
Parlamento europeo e dei Parlamenti nazionali , nonché da delegati dei Capi
di Stato o di governo e del Presidente della Commissione europea, che dovrà
presentare un progetto in tempo utile per il Consiglio europeo del dicembre
2000".Al vertice di Nizza del 7 dicembre 2000 la carta e' stata
approvata .
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Fonte : Parlamento Italiano (www.parlamento.it)
Progetto di Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea
La stesura della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea è stata
decisa dal Consiglio europeo di Colonia (3 e 4 giugno 1999), che ha affidato
il compito di redigere il progetto ad un organo composto da membri del
Parlamento europeo e dei Parlamenti nazionali , nonché da delegati dei Capi
di Stato o di governo e del Presidente della Commissione europea, che dovrà
presentare un progetto in tempo utile per il Consiglio europeo del dicembre
2000.
Il Consiglio europeo di Tampere (15 e 16 ottobre 1999) ha definito la
composizione e il metodo di lavoro dell'organo, che ha iniziato i propri
lavori il 17 dicembre 1999 e ha deciso di adottare la denominazione di
Convenzione.
Nel corso di questi mesi la Convenzione si è riunita più volte, ed ha
predisposto un testo provvisorio da sottoporre al Consiglio europeo
straordinario che si svolgerà a Biarritz il 13 e 14 ottobre prossimi. Il
testo, che sarà ancora esaminato nel mese di settembre, è stato adottato dal
Presidium della Convenzione il 28 luglio scorso.
A seguito delle indicazioni del Consiglio europeo di Biarritz, il Consiglio
europeo di Nizza, che a dicembre concluderà i lavori della Conferenza
intergovernativa per la revisione dei Trattati, deciderà in merito alla
natura da conferire alla Carta: il Consiglio europeo dovrà infatti
pronunciarsi se inserire la Carta nel contesto dei Trattati dell'Unione, o
riservare ad essa il valore di una Dichiarazione solenne adottata dalle
istituzioni dell'Unione (Parlamento, Consiglio, Commissione).
Preambolo
Capo
I. Dignità
Capo II. Libertà
Capo III. Uguaglianza
Capo IV. Solidarietà
Capo
V. Cittadinanza
Capo
VI. Giustizia
Capo VII. Disposizioni Generali
Preambolo
1. I popoli europei hanno creato tra loro un'unione sempre più stretta e hanno
deciso di condividere un futuro di pace fondato su valori comuni.
2. L'Unione è fondata sui principi indivisibili e universali di dignità degli
uomini e delle donne, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà; l'Unione si
basa sul principio di democrazia e dello Stato di diritto.
3. L'Unione contribuisce allo sviluppo di questi valori comuni, nel rispetto
della diversità delle culture e delle tradizioni dei popoli europei,
dell'identità nazionale degli Stati membri e dell'ordinamento dei loro pubblici
poteri a livello nazionale, regionale e locale; attraverso la libera
circolazione delle persone, dei beni, dei capitali e dei servizi, l'Unione
assicura uno sviluppo equilibrato e sostenibile.
4. Con l'adozione della presente Carta l'Unione intende, rendendoli più
visibili, rafforzare la tutela dei diritti fondamentali alla luce
dell'evoluzione della società, del progresso sociale e degli sviluppi
scientifici e tecnologici.
5. La presente Carta riafferma, nel rispetto delle competenze e dei compiti
della Comunità e dell'Unione e del principio di sussidiarietà, i diritti
derivanti in particolare dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati
membri, dal trattato sull'Unione europea e dai trattati comunitari, dalla
convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali, dalle carte sociali adottate dalla Comunità e dal Consiglio
d'Europa, nonché dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità
europee e da quella della Corte europea dei diritti dell'uomo.
6. Il godimento di questi diritti fa sorgere responsabilità e doveri nei
confronti degli altri come pure della comunità umana e delle generazioni
future.
7. Pertanto, sono garantiti a ogni individuo i diritti e le libertà enunciati
in appresso.
Capo I. Dignità
Articolo 1. Dignità della persona
La dignità della persona deve essere rispettata e tutelata.
Articolo 2. Diritto alla vita
1. Ogni individuo ha diritto alla vita.
2. Nessuno può essere condannato alla pena di morte, né giustiziato.
Articolo 3. Diritto all'integrità della persona
1. Ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica.
2. Nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare
rispettati i seguenti principi :
- consenso libero e informato della persona interessata
- divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo
la selezione delle persone
- divieto di fare del corpo umano e delle sue parti una fonte di lucro
- divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani.
Articolo 4. Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o
degradanti
Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o
degradanti.
Articolo 5. Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato
1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.
2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio.
3. È proibita la tratta degli esseri umani.
Capo II. Libertà
Articolo 6. Diritto alla libertà e alla sicurezza
Ogni individuo ha diritto alla libertà e alla sicurezza.
Articolo 7. Rispetto della vita privata e della vita familiare
Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare,
del proprio domicilio e della riservatezza delle sue comunicazioni.
Articolo 8. Protezione dei dati di carattere personale
Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo
riguardano. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà,
per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o ad
un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni individuo ha il diritto
di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica. Il
rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità indipendente.
Articolo 9. Diritto di sposarsi e di costituire una famiglia
Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti
secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.
Articolo 10. Libertà di pensiero, di coscienza e di religione
Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di
religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così
come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo
individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto,
l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.
Articolo 11. Libertà di espressione e d'informazione
1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include
la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o
idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e
senza limiti di frontiera.
2. La libertà dei media e la libertà d'informazione sono garantite nel
rispetto del pluralismo e della trasparenza.
Articolo 12. Libertà di riunione e di associazione
Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà di
associazione, in particolare nei settori politico, sindacale e civico.
I partiti politici a livello europeo contribuiscono a esprimere la volontà
politica dei cittadini dell'Unione.
Articolo 13. Libertà della ricerca
La ricerca scientifica è libera.
Articolo 14. Diritto all'istruzione
1. Ogni individuo ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione
professionale e continua. Questo diritto comporta la facoltà di accedere
gratuitamente all'istruzione obbligatoria.
2. La libertà di creare istituti di insegnamento nel rispetto dei principi
democratici, così come il diritto dei genitori di provvedere all'educazione e
all'istruzione dei loro figli secondo le loro convinzioni religiose, filosofiche
e pedagogiche, sono garantiti secondo le norme nazionali che ne disciplinano
l'esercizio.
Articolo 15. Libertà professionale
1. Per guadagnarsi di che vivere, ogni individuo ha il diritto di esercitare una
professione liberamente scelta.
2. Ogni cittadino dell'Unione ha la libertà di cercare un lavoro, di lavorare,
di stabilirsi o di prestare o ricevere servizi in qualunque Stato membro.
3. I cittadini dei paesi terzi che soggiornano regolarmente nel territorio degli
Stati membri hanno diritto a condizioni di lavoro equivalenti a quelle di cui
godono i cittadini dell'Unione.
Articolo 16. Libertà d'impresa
È riconosciuta la libertà d'impresa.
Articolo 17. Diritto di proprietà
1. Ogni individuo ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha
acquistato legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità.
Nessuno può essere privato della proprietà se non per causa di pubblico
interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento di una
giusta indennità. L'uso dei beni può essere regolamentato nei limiti imposti
dall'interesse generale.
2. La proprietà intellettuale è protetta.
Articolo 18. Diritto di asilo
Il diritto di asilo è garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla
convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio 1967,
relativi allo status dei rifugiati, e a norma del trattato che istituisce la
Comunità europea.
Articolo 19. Protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di
estradizione
1. Le espulsioni collettive sono vietate.
2. Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui
rischia di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o
trattamenti inumani o degradanti.
Capo III. Uguaglianza
Articolo 20. Uguaglianza davanti alla legge
Tutti, uomini e donne, sono uguali davanti alla legge.
Articolo 21. Uguaglianza e non discriminazione
1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul
sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le
caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali,
le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una
minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le
tendenze sessuali.
2. Nell'ambito d'applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea e
del trattato sull'Unione europea è vietata qualsiasi discriminazione fondata
sulla cittadinanza, fatte salve le disposizioni particolari contenute nei
trattati stessi.
Articolo 22. Parità tra uomini e donne
Devono essere garantite le pari opportunità e la parità di trattamento tra
uomini e donne in materia di occupazione e impiego, ivi compresa la parità
delle retribuzioni per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore.
Il principio della parità di trattamento non osta al mantenimento o
all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici diretti a facilitare
l'esercizio di un'attività professionale da parte del sesso sottorappresentato
oppure a evitare o compensare svantaggi nelle carriere professionali.
Articolo 23. Protezione dei minori
1. I minori hanno diritto alla protezione ed alle cure necessarie per il loro
benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione; questa viene
presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro
età e della loro maturità.
2. In tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità
pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del minore deve essere
considerato preminente.
Articolo 24. Inserimento dei disabili
I disabili hanno il diritto di beneficiare di misure intese a garantirne
l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita
della comunità.
Capo IV. Solidarietà
Articolo 25. Diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione
nell'ambito dell'impresa
Ai lavoratori e ai loro rappresentanti devono essere garantite l'informazione e
la consultazione in tempo utile sulle questioni che li riguardano nell'ambito
dell'impresa, conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi
nazionali.
Articolo 26. Diritto di negoziazione e di azioni collettive
I datori di lavoro e i lavoratori hanno il diritto di negoziare e di concludere
contratti collettivi e di ricorrere, in caso di conflitti di interessi, ad
azioni collettive per la difesa dei loro interessi, conformemente al diritto
comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali.
Articolo 27. Diritto di accesso ai servizi di collocamento
Ogni individuo ha il diritto di accedere ad un servizio di collocamento.
Articolo 28. Tutela in caso di licenziamento ingiustificato
Ogni lavoratore ha il diritto alla tutela contro ogni licenziamento
ingiustificato.
Articolo 29. Condizioni di lavoro giuste ed eque
1. Ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose.
2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro
e a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite.
Articolo 30. Protezione dei giovani sul luogo di lavoro
Il lavoro minorile è vietato. L'età minima per l'ammissione al lavoro non deve
essere inferiore all'età in cui termina la scuola dell'obbligo, fatte salve le
norme più favorevoli ai giovani ed eccettuate deroghe limitate.
I giovani ammessi al lavoro devono beneficiare di condizioni di lavoro
appropriate alla loro età ed essere protetti contro lo sfruttamento economico o
contro ogni lavoro che possa minarne la sicurezza, la salute, lo sviluppo
fisico, mentale, morale o sociale o che possa mettere a rischio la loro
istruzione.
Articolo 31. Conciliazione della vita familiare e della vita professionale
È garantita la protezione della famiglia sul piano giuridico, economico e
sociale.
Ogni individuo deve poter conciliare vita familiare e vita professionale; ciò
comporta in particolare il diritto di essere tutelato contro il licenziamento in
occasione di una maternità ed il diritto a un congedo di maternità retribuito
e a un congedo parentale dopo la nascita o l'adozione di un figlio.
Articolo 32. Sicurezza sociale e assistenza sociale
1. L'Unione riconosce e rispetta il diritto di accesso alle prestazioni di
sicurezza sociale e ai servizi sociali che assicurano protezione in caso di
maternità, malattia, infortunio sul lavoro, dipendenza o vecchiaia, oltre che
in caso di perdita del posto di lavoro, secondo le modalità stabilite dal
diritto comunitario e le legislazioni e prassi nazionali.
2. I lavoratori cittadini di uno Stato membro e residenti in un altro Stato
membro e i loro familiari hanno diritto alle stesse prestazioni di sicurezza
sociale, agli stessi benefici sociali e allo stesso accesso all'assistenza
sanitaria dei cittadini dello Stato in questione.
3. L'Unione riconosce e rispetta il diritto all'assistenza sociale e
all'assistenza abitativa volte a garantire un'esistenza dignitosa a chiunque non
disponga di risorse sufficienti, secondo le modalità stabilite dal diritto
comunitario e le legislazioni e prassi nazionali.
Articolo 33. Protezione della salute
Ogni individuo ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di
ottenere cure mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi
nazionali.
Articolo 34. Accesso ai servizi d'interesse economico generale
L'Unione rispetta l'accesso ai servizi d'interesse economico generale quale
previsto dalle legislazioni e prassi nazionali, ai sensi delle disposizioni del
trattato che istituisce la Comunità europea, al fine di promuovere la coesione
sociale e territoriale dell'Unione.
Articolo 35. Tutela dell'ambiente
In tutte le politiche dell'Unione sono garantiti la tutela e la salvaguardia di
un ambiente di vita di buona qualità ed il miglioramento della qualità
dell'ambiente nel rispetto del principio dello sviluppo sostenibile.
Articolo 36. Protezione dei consumatori
Nelle politiche dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della
salute, della sicurezza e degli interessi dei consumatori.
Capo V. Cittadinanza
Articolo 37. Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento
europeo
1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle
elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede, alle stesse
condizioni dei cittadini di detto Stato.
2. I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale diretto,
libero e segreto.
Articolo 38. Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali
Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle
elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei
cittadini di detto Stato.
Articolo 39. Diritto ad una buona amministrazione
1. Ogni individuo ha diritto a che le questioni che lo riguardano siano trattate
in modo imparziale ed equo entro un termine ragionevole dalle istituzioni e
dagli organi dell'Unione.
2. Tale diritto comprende in particolare:
- il diritto di ogni individuo di essere ascoltato prima che nei suoi confronti
venga adottato un provvedimento individuale che gli rechi pregiudizio;
- il diritto di ogni individuo di accedere al fascicolo che lo riguarda, nel
rispetto degli interessi legittimi della riservatezza e del segreto
professionale;
- l'obbligo per l'amministrazione di motivare le proprie decisioni.
3. Ogni individuo ha diritto al risarcimento da parte della Comunità dei danni
cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro
funzioni conformemente ai principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati
membri.
4. Ogni individuo può rivolgersi alle istituzioni dell'Unione in una delle
lingue ufficiali di queste ultime e ricevere una risposta nella stessa lingua.
Articolo 40. Diritto d'accesso ai documenti
Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che
risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai
documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.
Articolo 41. Mediatore
Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che
risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di sottoporre
al mediatore dell'Unione casi di cattiva amministrazione da parte delle
istituzioni e degli organi comunitari, salvo la Corte di giustizia e il
Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali.
Articolo 42. Diritto di petizione
Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che
risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di presentare
una petizione al Parlamento europeo.
Articolo 43. Libertà di circolazione e di soggiorno
1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare
liberamente nel territorio degli Stati membri.
2. La libertà di circolazione può essere accordata, conformemente al trattato
che istituisce la Comunità europea, ai cittadini dei paesi terzi che risiedono
legalmente nel territorio di uno Stato membro.
Articolo 44. Tutela diplomatica e consolare
Ogni cittadino dell'Unione gode, nel territorio di un paese terzo nel quale lo
Stato membro di cui ha la cittadinanza non è rappresentato, della tutela da
parte delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle
stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.
Capo VI. Giustizia
Articolo 45. Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale
1. Ogni individuo i cui diritti e le cui libertà siano stati violati ha diritto
a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice.
2. Ogni individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente,
pubblicamente e entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e
imparziale, precostituito per legge. Ogni individuo ha la facoltà di farsi
consigliare, difendere e rappresentare.
3. A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a
spese dello Stato qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso
effettivo alla giustizia.
Articolo 46. Presunzione di innocenza e diritti della difesa
1. Ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non
sia stata legalmente provata.
2. Il rispetto dei diritti della difesa è garantito ad ogni imputato.
Articolo 47. Principi della legalità e della proporzionalità dei reati e
delle pene
1. Nessuno può essere condannato per un'azione o un'omissione che, al momento
in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o il
diritto internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave
di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. Se,
successivamente alla commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di
una pena più lieve, occorre applicare quest'ultima.
2. Il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona
colpevole di un'azione o di un'omissione che, al momento in cui è stata
commessa, costituiva un crimine secondo il diritto internazionale.
3. Le pene inflitte devono essere proporzionali alla gravità del reato.
Articolo 48. Diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso
reato
Nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già
stato assolto o condannato a seguito di una sentenza penale definitiva
conformemente alla legge.
Capo VII. Disposizioni Generali
Articolo 49. Ambito di applicazione
1. Le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni e agli
organi dell'Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà come pure agli
Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione. Pertanto, i
suddetti soggetti rispettano i diritti, osservano i principi e ne promuovono
l'applicazione secondo le rispettive competenze.
2. La presente Carta non introduce competenze nuove o compiti nuovi per la
Comunità e per l'Unione, né modifica le competenze e i compiti definiti dai
trattati.
Articolo 50. Portata dei diritti garantiti
1. Eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti
dalla presente Carta devono essere previste dalla competente autorità
legislativa. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere
apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente
a finalità di interesse generale perseguite dall'Unione, ad altri interessi
legittimi in una società democratica o all'esigenza di proteggere i diritti e
le libertà altrui.
2. I diritti riconosciuti dalla presente Carta che trovano fondamento nei
trattati comunitari o nel trattato sull'Unione europea si esercitano alle
condizioni e nei limiti definiti dai trattati stessi.
3. Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti
dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono simili a
quelli conferiti dalla suddetta convenzione, a meno che la presente Carta non
garantisca una protezione maggiore o più estesa.
Articolo 51. Livello di protezione
Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata come
limitativa o lesiva dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
riconosciuti, nel rispettivo ambito di applicazione, dal diritto internazionale,
dalle convenzioni internazionali delle quali l'Unione, la Comunità o tutti gli
Stati membri sono parti contraenti, in particolare la convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dalle
costituzioni degli Stati membri.
Articolo 52. Divieto dell'abuso di diritto
Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata nel senso di
comportare il diritto di esercitare un'attività o compiere un atto che miri
alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente Carta
o di imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste
dalla presente Carta.