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Collegamenti con il programma di diritto

L'argomento puo' essere oggetto di discussione nelle classi del triennio (ITC ) o del biennio post qualifica (IPSSCT ). Puo' inoltre essere trattato in modo interdisciplinare, anche nel biennio ( collegamenti con scienze , religione ,ecc.)

.In particolare , una scheda di collegamento inderdisciplinare con religione e' disponibile al termine dell'articolo .

 

Materiali per approfondire

 

I materiali piu' idonei per approfondimento possono essere reperiti nel sito dell'aido (www. Aido.it) , Si tratta di un sito davvero molto ricco di informazioni , materiali e in cui sono presenti anche  le piu' importanti leggi che disciplinano del settore .Alcune tabelle  qui riportate sono tratte dal sito  www. aido.it .

 

 

Scheda didattica

 

In occasione del referendum della consegna dei certificati elettorali per i referendum del 21 maggio 2000 , agli elettori e' stata consegnata una busta , contenente una tessera mediante la quale un cittadino puo' dichiarare la sua volonta' di donare i propri organi e tessuti .Si tratta di una scelta che , come recita la stessa scheda , deve essere " consapevole " .

Si tratta di un'opzione che non e' obbligatoria , ma costituisce una possibilita' per i cittadini .

Per permettere una riflessione piu' ampia su questo tema , nelle righe sottostanti , tratte da un articolo , con modifiche , di Carlo Aime , pubblicato su " La rivista " edita da Rizzoli-Corriere della Sera - RCS Scuola ( per maggiori informazioni sulla rivista , potete collegarVi al sito www.Tramontana.it ) e' riportata una analisi sulla nuova normativa in materia di trapianti .

 

La disciplina normativa sui trapianti di organi

 

 

La recente emanazione di una disciplina organica sui trapianti di organi ( Legge n. 91 del 31 marzo 1999 ) ci fornisce l' opportunita' , dopo averne brevemente delineato il contenuto e il percorso normativo che ha condotto alla sua emanazione , di analizzare le diverse posizioni che si contrappongono sui punti piu' significativi di un tema così delicato .

Infatti i trapianti di organi , se da un lato rappresentano uno strumento essenziale per risolvere alcune patologie che altrimenti non sarebbero curabili in maniera adeguata , dall'altro coinvolgono anche aspetti etici , religiosi e normativi di grandissima rilevanza .

Per comprenderli nel modo migliore e' opportuno , innanzitutto , iniziare dalla legge n. 91/99, che sembra finalmente concludere un complesso e intricato percorso normativo iniziato nel 1957 e che si e' via via evoluto anche in relazione alle scoperte della comunita' medico scientifica .

 

Il lungo percorso normativo in materia di trapianti ( alcune tra le fonti principali )

Codice civile

Art. 5

L. 3 aprile 1957 n. 235

Prelievo di parti del cadavere a scopo di trapianto terapeutico

L. 15 febbraio 1961 n. 83

Norme per il riscontro diagnostico sui cadaveri

L. 26 giugno 1967 n. 458

Trapianto del rene tra persone viventi

L. 2 dicembre 1975 n. 644

Disciplina dei prelievi di parti di cadavere …

L.13 luglio 1990 n. 198

Disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico

L. 12 agosto 1993 n. 301

Norme in materia di prelievi e innesti di organi

L.29 dicembre 1993 n. 578

Norme per l'accertamento e la certificazione della morte

L. 1 aprile 1999 n. 91

Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti

Ministero della sanita' - Ordinanza del 1 giugno 1999 n. 150

Disposizioni in materia di trapianto , importazione ed esportazione di organi e tessuti

La legge 91/99 ( Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti )

 

L'attuale normativa rappresenta , come emerge dalla tabella soprastante , il punto di arrivo di un lungo percorso normativo che si e' trascinato , per alcuni decenni , in una situazione di sostanziale incompletezza . La legge 91/99 , pur non rispondendo completamente a tutte le problematiche in materia di trapianti , rappresenta tuttavia una disciplina accettabile per una materia con implicazioni cosi complesse .

 

La legge e' strutturata in due parti principali :

bulletLa disciplina della presunzione del consenso
bulleti nuovi principi organizzativi collegati ad un piu'ampio riassetto del servizio sanitario nazionale .

Si tratta di due aspetti tra loro apparentemente scollegati , ma in realta' uniti dalla prospettiva di offrire un nuovo assetto organizzativo, a gestione fortemente informatizzata , dell'intera materia dei trapianti .

Per quanto riguarda la presunzione del consenso , il legislatore ha cercato di offrire piu' ampie possibilita' ai malati che necessitano di organi per il trapianto attraverso una disciplina che amplifichi la disponibilita' di organi , in un ottica di solidarieta' ampia e diffusa tra i cittadini.

In base alle nuova normativa infatti tutti i cittadini italiani che hanno compiuto il diciottesimo anno , dovranno decidere se acconsentire o meno ( alla loro morte ) a donare i loro organi per i trapianti . Per raggiungere questo obiettivo partirà una campagna di informazione, curata dalle Asl e dai medici di base, nella quale sono anche coinvolte le scuole , gli enti locali e le associazioni di volontariato, affinché la scelta avvenga in modo libero e informato . Alla conclusione della campagna di informazione , le Asl chiederanno ai cittadini di compilare un modulo nel quale esprimere o negare il loro consenso entro tre mesi dal ricevimento e con solleciti in caso di dimenticanza . Ci saranno tre mesi di tempo prima di riconsegnare alla Asl il modulo. Viene comunque garantita ai cittadini la possibilita' di cambiare idea .

I cittadini che non si esprimeranno saranno automaticamente classificati come donatori : diversamente , se non intendono donare i propri organi , dovranno rispondere negativamente alla richiesta della Asl . Tutti i dati dei cittadini saranno inoltre inseriti nella cd. sanicard , la tesserina magnetica che , a partire dal 30 giugno 2000 rivoluzionera' l'utilizzazione dei servizi sanitari da parte dei cittadini .

Per quanto riguarda i minori , la scelta sara' effettuata dai genitori :in caso di disaccordo tra i coniugi , non sara' consentito l'espianto degli organi .

Infine , se una persona non avra' ricevuto la comunicazione della Asl , non potranno essere espiantati i suoi organi .

Per quanto riguarda i nuovi principi organizzativi collegati ad un piu'ampio riassetto del servizio sanitario nazionale , la legge n. 91 stabilisce nuove regole di funzionamento dirette a favorire lo sviluppo e la realizzazione , sull'intero territorio nazionale , di centri di rianimazione specializzata nel trattamento dei trapianti .

Inoltre , nell'ambito di un disegno complessivo caratterizzato da una migliore efficienza del servizio nazionale sanitario in materia di trapianti , e' stata delineata l'istituzione di un Centro nazionale per i trapianti , a cui sara' affidata la gestione efficiente e trasparente della lista delle persone in attesa di trapianto e la promozione di rapporti e relazioni con le istituzioni internazionali del settore , finalizzate ad agevolare lo scambio degli organi .

Sono state previste apposite figure professionali di raccordo ( i coordinatori interregionali , regionali e locali ) con il compito di realizzare un migliore raccordo operativo , sull'intero territorio , in materia di trapianti .

Infine , per contrastare il traffico di organi , sono state previste pene assai severe ( reclusione o multa a seconda del fatto commesso ) per le persone che siano coinvolte nel traffico degli organi : se tale attivita' viene svolta da soggetti esercitanti l'attivita' sanitaria , sono inoltre previsti aggravamenti della pena e , nei casi piu' gravi , l'inderdizione perpetua dalla professione .

Opinioni a confronto

I trapianti di organi e tessuti sono , da molti decenni , oggetto di un ampio dibattito politico , etico ,religioso a livello internazionale .

I temi piu' controversi riguardano , in particolare :

bulletil problema del consenso e delle modalita' con cui esso deve essere manifestato ( di cui abbiamo delineato la posizione italiana contenuta nella legge n. 91 del 1999 ) ;
bulletl'individuazione del momento a decorrere dal quale una persona e' ritenuta morta e , pertanto , e' possibile espiantarne gli organi ;
bulletla posizione delle diverse confessioni religiose sul tema dei trapianti .

 

In realta' il tema investe anche altri aspetti molto complessi : ci limitiamo pero' all'esame di questi , aiutandoci con alcune schede che ci permettono di confrontare , a livello internazionale ,il diverso approccio ai diversi problemi che coinvolgono valori fondamentali quali la vita e il diritto alla salute,.

Il consenso

La disciplina del consenso e' stata regolata in maniera assai differente nei diversi Stati europei .Nella scheda sottostante ( fonte AIDO , con adattamenti ) e' sintetizzata la situazione attuale .

 

 

 

 

 

Consenso
Il prelievo di organi o tessuti da un cadavere è effettuato a condizione che il donatore, in vita:

non abbia espresso opposizione
Austria, Belgio (soltanto per i cittadini belgi), Danimarca, Francia (la famiglia può testimoniare per iscritto e in modo circostanziato l'opposizione del defunto), Grecia (l'assenza di opposizione non è sempre interpretata come consenso presunto), Lussemburgo (opposizione scritta), Norvegia, Portogallo, Spagna, Svizzera

abbia espresso il proprio consenso
Belgio (consenso espresso soltanto per glia stranieri), Cipro (per la donazione della cornea), Paesi bassi (consenso scritto o, in assenza, consenso della famiglia), Svezia (consenso scritto o, in assenza, consenso della famiglia), Turchia (espresso o presunto), Gran Bretagna (consenso scritto), Germania federale (in assenza, il consenso di un parente prossimo)

opinione dei familiari

si tiene conto dell'opinione dei familiari:
Cipro, Danimarca (l'opinione non è preponderante), Finlandia (se il donatore non ha espresso il consenso in vita), Turchia (l'opinione non è preponderante), Grecia (l'opinione non è preponderante), Germania federale (in assenza di consenso del defunto), Irlanda (il sentimento dei parenti prossimi prevale sulla volontà esplicita o presunta del defunto), Norvegia (l'opinione non è preponderante), Paesi bassi (l'opinione è praticamente predominante), Spagna (l'opinione può essere preponderante), Svezia (in assenza di consenso certo, l'opinione è preponderante), Svizzera (l'opinione non è preponderante)

non si tiene conto dell'opinione dei familiari:
Austria, Francia (salvo che per i minori o per gli incapaci per i quali si richiede il consenso scritto dei familiari o tutori legali), Belgio (salvo che per i minori), Gran Bretagna (salvo che per i bambini)

(fonte , con adattamenti , aido )

 

 

 

l'individuazione del momento a decorrere dal quale una persone e' ritenuta morta

 

Il trapianto degli organi avviene , nella stragrande maggioranza dei casi , prelevando un organo ( o una parte di tessuto ) da un cadavere . Per questo motivo risulta di estrema importanza la definizione esatta del momento a decorrere dal quale una persona puo' essere , con certezza assoluta , considerata morta e , pertanto , ad essa possono essere prelevati gli organi .

Secondo la normativa italiana , e' stabilito che la dichiarazione di morte puo' essere rilasciata quando cessano in modo irreversibile tutte le attività dell'encefalo ( cd. morte celebrale ).Piu' precisamente , dopo l'accertamento del decesso , inizia un periodo di osservazione di almeno 6 ore da parte di un collegio composto da tre medici e solo al termine di questo periodo possono essere staccati gli apparecchi che tengono artificialmente in vita gli altri organi .Solo a questo punto e' possibile procedere all' espianto degli organi . Prima dell'espianto, inoltre, i medici sono tenuti a fornire ai familiari adeguate informazioni sulle opportunità terapeutiche per le persone in attesa di trapianto e sulla natura e la circostanza del prelievo degli organi. In tutti i casi non si potranno espiantare gonadi ed encefalo.

Nella tabella sottostante e' riportata la situazione normativa nei diversi Paesi europei : come si puo' osservare , la normativa italiana e' simile a quella presente nella gran parte degli Stati europei .

 

 

Definizione di morte ( fonte AIDO)

Perdita totale e irreversibile delle funzioni cerebrali
Austria, Finlandia, Francia, Germania federale, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi bassi, Norvegia, Spagna, Svizzera, Turchia, Gran Bretagna

Cessazione delle funzioni cardiache
Danimarca

E' rimessa al medico
Belgio, Cipro, Portogallo


Domande - guida

a) Ti e' capitato di vedere la scheda  sul consenso informato  che e' stata consegnata in occasione della consegna dei certificati  per la partecipazione al referendum ?

b) Che cosa  persi della donazione degli organi , anche alla luce della legge  n. 91/99 ?

c)  Come avviene il consenso del donate  negli altri Stati  ?

 

 

 

 

 

 

Collegamento interdisciplinare (religione)

La posizione delle diverse confessioni religiose sul tema dei trapianti

Il trapianto degli organi e' oggetto di grande attenzione da parte delle diverse religioni , le quali si esprimono in modo assi differente su questo complesso aspetto .

Non e' possibile analizzare , per ragioni di spazio , le complesse posizioni argomentate sul tema dai teologi . Tuttavia la tabella sottostante , realizzata dall'AIDO , l'associazione italiana donatori organi ( disponibile , con moltissime altre informazioni , nel loro sito internet www . ipbase.net/aido ) ci consente di conoscere , in modo immediato , la posizione delle diverse religioni in merito all'approvazione o meno dei trapianti .

 

RELIGIONI E LA DONAZIONE DEGLI ORGANI

Una delle domande piu' frequenti nelle discussioni sulla donazione degli organi è:" La mia religione l'approva? ".

 

Riportiamo di seguito il punto di vista delle principali religioni sull'argomento.

AMISH ... Approva se vi è una chiara indicazione che la salute del trapiantato sarà migliorata, ma è riluttante se il risultato è incerto.

BUDDISTA ... La donazione è una questione di coscienza individuale.

CATTOLICA ... I trapianti sono accettati dalla Chiesa cattolica e la donazione è incoraggiata in quanto atto di carità.

EBRAICA ... Gli ebrei ritengono che se è possibile donare un organo per salvare una vita, è obbligatorio farlo. Poichè ridonare la vista è considerato salvare la vita, è incluso anche il trapianto della cornea.

GRECO ORTODOSSA ... Non pone obiezioni alle procedure che contribuiscono a migliorare lo stato di salute, ma la donazione dell'intero corpo per la sperimentazione o la ricerca non ne segue la tradizione.

INDUISTA... La donazione degli organi per il trapianto è una decisione individuale.

ISLAM ... I maomettani approvano la donazione da parte di donatori che abbiano dato in anticipo il proprio consenso per iscritto e gli organi non devono essere conservati, bensi' trapiantati immediatamente.

MORMONE ... La donazione degli organi per i trapianti è una questione personale.

PROTESTANTE ... Incoraggia e sostiene la donazione degli organi.

QUACCHERA ... La donazione degli organi per i trapianti è una questione personale.

SCIENZA CRISTIANA ... Non prende posizione, lasciando la decisione all'individuo.

( fonte http://aido.it)