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Collegamenti con il programma di diritto L'argomento puo' essere oggetto di discussione nelle classi del triennio (ITC ) o del biennio post qualifica (IPSSCT ). Puo' inoltre essere trattato in modo interdisciplinare, anche nel biennio ( collegamenti con scienze , religione ,ecc.) .In particolare , una scheda di collegamento inderdisciplinare con religione e' disponibile al termine dell'articolo .
Materiali per approfondire
I materiali piu' idonei per approfondimento possono essere reperiti nel sito dell'aido (www. Aido.it) , Si tratta di un sito davvero molto ricco di informazioni , materiali e in cui sono presenti anche le piu' importanti leggi che disciplinano del settore .Alcune tabelle qui riportate sono tratte dal sito www. aido.it .
Scheda didattica
In occasione del referendum della consegna dei certificati elettorali per i referendum del 21 maggio 2000 , agli elettori e' stata consegnata una busta , contenente una tessera mediante la quale un cittadino puo' dichiarare la sua volonta' di donare i propri organi e tessuti .Si tratta di una scelta che , come recita la stessa scheda , deve essere " consapevole " . Si tratta di un'opzione che non e' obbligatoria , ma costituisce una possibilita' per i cittadini . Per permettere una riflessione piu' ampia su questo tema , nelle righe sottostanti , tratte da un articolo , con modifiche , di Carlo Aime , pubblicato su " La rivista " edita da Rizzoli-Corriere della Sera - RCS Scuola ( per maggiori informazioni sulla rivista , potete collegarVi al sito www.Tramontana.it ) e' riportata una analisi sulla nuova normativa in materia di trapianti .
La disciplina normativa sui trapianti di organi
La recente emanazione di una disciplina organica sui trapianti di organi ( Legge n. 91 del 31 marzo 1999 ) ci fornisce l' opportunita' , dopo averne brevemente delineato il contenuto e il percorso normativo che ha condotto alla sua emanazione , di analizzare le diverse posizioni che si contrappongono sui punti piu' significativi di un tema così delicato . Infatti i trapianti di organi , se da un lato rappresentano uno strumento essenziale per risolvere alcune patologie che altrimenti non sarebbero curabili in maniera adeguata , dall'altro coinvolgono anche aspetti etici , religiosi e normativi di grandissima rilevanza . Per comprenderli nel modo migliore e' opportuno , innanzitutto , iniziare dalla legge n. 91/99, che sembra finalmente concludere un complesso e intricato percorso normativo iniziato nel 1957 e che si e' via via evoluto anche in relazione alle scoperte della comunita' medico scientifica .
La legge 91/99 ( Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti )
L'attuale normativa rappresenta , come emerge dalla tabella soprastante , il punto di arrivo di un lungo percorso normativo che si e' trascinato , per alcuni decenni , in una situazione di sostanziale incompletezza . La legge 91/99 , pur non rispondendo completamente a tutte le problematiche in materia di trapianti , rappresenta tuttavia una disciplina accettabile per una materia con implicazioni cosi complesse .
La legge e' strutturata in due parti principali :
Si tratta di due aspetti tra loro apparentemente scollegati , ma in realta' uniti dalla prospettiva di offrire un nuovo assetto organizzativo, a gestione fortemente informatizzata , dell'intera materia dei trapianti . Per quanto riguarda la presunzione del consenso , il legislatore ha cercato di offrire piu' ampie possibilita' ai malati che necessitano di organi per il trapianto attraverso una disciplina che amplifichi la disponibilita' di organi , in un ottica di solidarieta' ampia e diffusa tra i cittadini. In base alle nuova normativa infatti tutti i cittadini italiani che hanno compiuto il diciottesimo anno , dovranno decidere se acconsentire o meno ( alla loro morte ) a donare i loro organi per i trapianti . Per raggiungere questo obiettivo partirà una campagna di informazione, curata dalle Asl e dai medici di base, nella quale sono anche coinvolte le scuole , gli enti locali e le associazioni di volontariato, affinché la scelta avvenga in modo libero e informato . Alla conclusione della campagna di informazione , le Asl chiederanno ai cittadini di compilare un modulo nel quale esprimere o negare il loro consenso entro tre mesi dal ricevimento e con solleciti in caso di dimenticanza . Ci saranno tre mesi di tempo prima di riconsegnare alla Asl il modulo. Viene comunque garantita ai cittadini la possibilita' di cambiare idea . I cittadini che non si esprimeranno saranno automaticamente classificati come donatori : diversamente , se non intendono donare i propri organi , dovranno rispondere negativamente alla richiesta della Asl . Tutti i dati dei cittadini saranno inoltre inseriti nella cd. sanicard , la tesserina magnetica che , a partire dal 30 giugno 2000 rivoluzionera' l'utilizzazione dei servizi sanitari da parte dei cittadini . Per quanto riguarda i minori , la scelta sara' effettuata dai genitori :in caso di disaccordo tra i coniugi , non sara' consentito l'espianto degli organi . Infine , se una persona non avra' ricevuto la comunicazione della Asl , non potranno essere espiantati i suoi organi . Per quanto riguarda i nuovi principi organizzativi collegati ad un piu'ampio riassetto del servizio sanitario nazionale , la legge n. 91 stabilisce nuove regole di funzionamento dirette a favorire lo sviluppo e la realizzazione , sull'intero territorio nazionale , di centri di rianimazione specializzata nel trattamento dei trapianti . Inoltre , nell'ambito di un disegno complessivo caratterizzato da una migliore efficienza del servizio nazionale sanitario in materia di trapianti , e' stata delineata l'istituzione di un Centro nazionale per i trapianti , a cui sara' affidata la gestione efficiente e trasparente della lista delle persone in attesa di trapianto e la promozione di rapporti e relazioni con le istituzioni internazionali del settore , finalizzate ad agevolare lo scambio degli organi . Sono state previste apposite figure professionali di raccordo ( i coordinatori interregionali , regionali e locali ) con il compito di realizzare un migliore raccordo operativo , sull'intero territorio , in materia di trapianti . Infine , per contrastare il traffico di organi , sono state previste pene assai severe ( reclusione o multa a seconda del fatto commesso ) per le persone che siano coinvolte nel traffico degli organi : se tale attivita' viene svolta da soggetti esercitanti l'attivita' sanitaria , sono inoltre previsti aggravamenti della pena e , nei casi piu' gravi , l'inderdizione perpetua dalla professione . Opinioni a confronto I trapianti di organi e tessuti sono , da molti decenni , oggetto di un ampio dibattito politico , etico ,religioso a livello internazionale . I temi piu' controversi riguardano , in particolare :
In realta' il tema investe anche altri aspetti molto complessi : ci limitiamo pero' all'esame di questi , aiutandoci con alcune schede che ci permettono di confrontare , a livello internazionale ,il diverso approccio ai diversi problemi che coinvolgono valori fondamentali quali la vita e il diritto alla salute,. Il consenso La disciplina del consenso e' stata regolata in maniera assai differente nei diversi Stati europei .Nella scheda sottostante ( fonte AIDO , con adattamenti ) e' sintetizzata la situazione attuale .
l'individuazione del momento a decorrere dal quale una persone e' ritenuta morta
Il trapianto degli organi avviene , nella stragrande maggioranza dei casi , prelevando un organo ( o una parte di tessuto ) da un cadavere . Per questo motivo risulta di estrema importanza la definizione esatta del momento a decorrere dal quale una persona puo' essere , con certezza assoluta , considerata morta e , pertanto , ad essa possono essere prelevati gli organi . Secondo la normativa italiana , e' stabilito che la dichiarazione di morte puo' essere rilasciata quando cessano in modo irreversibile tutte le attività dell'encefalo ( cd. morte celebrale ).Piu' precisamente , dopo l'accertamento del decesso , inizia un periodo di osservazione di almeno 6 ore da parte di un collegio composto da tre medici e solo al termine di questo periodo possono essere staccati gli apparecchi che tengono artificialmente in vita gli altri organi .Solo a questo punto e' possibile procedere all' espianto degli organi . Prima dell'espianto, inoltre, i medici sono tenuti a fornire ai familiari adeguate informazioni sulle opportunità terapeutiche per le persone in attesa di trapianto e sulla natura e la circostanza del prelievo degli organi. In tutti i casi non si potranno espiantare gonadi ed encefalo. Nella tabella sottostante e' riportata la situazione normativa nei diversi Paesi europei : come si puo' osservare , la normativa italiana e' simile a quella presente nella gran parte degli Stati europei .
a) Ti e' capitato di vedere la scheda sul consenso informato che e' stata consegnata in occasione della consegna dei certificati per la partecipazione al referendum ? b) Che cosa persi della donazione degli organi , anche alla luce della legge n. 91/99 ? c) Come avviene il consenso del donate negli altri Stati ?
Collegamento interdisciplinare (religione) La posizione delle diverse confessioni religiose sul tema dei trapianti Il trapianto degli organi e' oggetto di grande attenzione da parte delle diverse religioni , le quali si esprimono in modo assi differente su questo complesso aspetto . Non e' possibile analizzare , per ragioni di spazio , le complesse posizioni argomentate sul tema dai teologi . Tuttavia la tabella sottostante , realizzata dall'AIDO , l'associazione italiana donatori organi ( disponibile , con moltissime altre informazioni , nel loro sito internet www . ipbase.net/aido ) ci consente di conoscere , in modo immediato , la posizione delle diverse religioni in merito all'approvazione o meno dei trapianti .
RELIGIONI E LA DONAZIONE DEGLI ORGANI Una delle domande piu' frequenti nelle discussioni sulla donazione degli organi è:" La mia religione l'approva? ".
Riportiamo di seguito il punto di vista delle principali religioni sull'argomento.
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