CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1.
(Finalità e oggetto della legge)
1. La Repubblica riconosce il valore sociale
dell’associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici
attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo;
ne promuove lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali, nella
salvaguardia della sua autonomia; favorisce il suo apporto originale al
conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale e di
ricerca etica e spirituale.
2. La presente legge, in attuazione degli articoli 2,
3, secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione, detta princìpi
fondamentali e norme per la valorizzazione dell’associazionismo di
promozione sociale e stabilisce i princìpi cui le regioni e le province
autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni
pubbliche e le associazioni di promozione sociale nonché i criteri cui
debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei
medesimi rapporti.
3. La presente legge ha, altresì, lo scopo di favorire
il formarsi di nuove realtà associative e di consolidare e rafforzare
quelle già esistenti che rispondono agli obiettivi di cui al presente
articolo.
Articolo 2.
(Associazioni di promozione sociale)
1. Sono considerate associazioni di promozione sociale
le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i
loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività
di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di
lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
2. Non sono considerate associazioni di promozione
sociale, ai fini e per gli effetti della presente legge, i partiti
politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di
lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte le
associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi
economici degli associati.
3. Non costituiscono altresì associazioni di
promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate
che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e
discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli
associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo,
della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la
partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura
patrimoniale.
Articolo 3.
(Atto costitutivo e statuto)
1. Le associazioni di promozione sociale si
costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l’altro essere
indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente
previsti:
a) la denominazione;
b) l’oggetto sociale;
c) l’attribuzione della rappresentanza legale
dell’associazione;
d) l’assenza di fini di lucro e la previsione che
i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra
gli associati, anche in forme indirette;
e) l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo
di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;
f) le norme sull’ordinamento interno ispirato a
princìpi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli
associati, con la previsione dell’elettività delle cariche associative.
In relazione alla particolare natura di talune associazioni, il Ministro
per la solidarietà sociale, sentito l’Osservatorio nazionale di cui
all’articolo 11, può consentire deroghe alla presente disposizione;
g) i criteri per l’ammissione e l’esclusione
degli associati ed i loro diritti e obblighi;
h) l’obbligo di redazione di rendiconti
economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da
parte degli organi statutari;
i) le modalità di scioglimento
dell’associazione;
l) l’obbligo di devoluzione del patrimonio
residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la
liquidazione, a fini di utilità sociale.
Articolo 4.
(Risorse economiche)
1. Le associazioni di promozione sociale traggono le
risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle
loro attività da:
a) quote e contributi degli associati;
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti
locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno
di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini
statutari;
d) contributi dell’Unione europea e di organismi
internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi
convenzionati;
f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli
associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività
economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in
maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento
degli obiettivi istituzionali;
g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali
finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a
premi;
i) altre entrate compatibili con le finalità
sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
2. Le associazioni di promozione sociale sono tenute
per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con
l’indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di
cui al comma 1, lettere b), c), d), e), nonché,
per le risorse economiche di cui alla lettera g), della
documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle
detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile di cui
all’articolo 22.
Articolo 5.
(Donazioni ed eredità)
1. Le associazioni di promozione sociale prive di
personalità giuridica possono ricevere donazioni e, con beneficio di
inventario, lasciti testamentari, con l’obbligo di destinare i beni
ricevuti e le loro rendite al conseguimento delle finalità previste
dall’atto costitutivo e dallo statuto.
2. I beni pervenuti ai sensi del comma 1 sono intestati
alle associazioni. Ai fini delle trascrizioni dei relativi acquisti si
applicano gli articoli 2659 e 2660
del codice civile[1].
Articolo 6.
(Rappresentanza)
1. Le associazioni di promozione sociale anche non
riconosciute sono rappresentate in giudizio dai soggetti ai quali, secondo
lo statuto, è conferita la rappresentanza legale.
2. Per le obbligazioni assunte dalle persone che
rappresentano l’associazione di promozione sociale i terzi creditori
devono far valere i loro diritti sul patrimonio dell’associazione
medesima e, solo in via sussidiaria, possono rivalersi nei confronti delle
persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.
Capo II
REGISTRI E OSSERVATORI
DELL’ASSOCIAZIONISMO
Sezione I
Registri nazionale, regionali e provinciali
Articolo 7.
(Registri)
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento per gli affari sociali è istituito un registro nazionale al
quale possono iscriversi, ai fini dell’applicazione della presente
legge, le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale in
possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, costituite ed operanti da
almeno un anno. Alla tenuta del registro si provvede con le ordinarie
risorse finanziarie, umane e strumentali del Dipartimento per gli affari
sociali.
2. Per associazioni di promozione sociale a carattere
nazionale si intendono quelle che svolgono attività in almeno cinque
regioni ed in almeno venti province del territorio nazionale.
3. L’iscrizione nel registro nazionale delle
associazioni a carattere nazionale comporta il diritto di automatica
iscrizione nel registro medesimo dei relativi livelli di organizzazione
territoriale e dei circoli affiliati, mantenendo a tali soggetti i
benefici connessi alla iscrizione nei registri di cui al comma 4.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano istituiscono, rispettivamente, registri su scala regionale e
provinciale, cui possono iscriversi tutte le associazioni in possesso dei
requisiti di cui all’articolo 2, che svolgono attività,
rispettivamente, in ambito regionale o provinciale.
Articolo 8.
(Disciplina del procedimento per le iscrizioni ai
registri nazionale, regionali
e provinciali)
1. Il Ministro per la solidarietà sociale, entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
emana un apposito regolamento che disciplina il procedimento per
l’emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione delle
associazioni a carattere nazionale nel registro nazionale di cui
all’articolo 7, comma 1, e la periodica revisione dello stesso, nel
rispetto della legge 7 agosto 1990,
n. 241 [2].
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano disciplinano con proprie leggi, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, l’istituzione dei
registri di cui all’articolo 7, comma 4, i procedimenti per
l’emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione delle
associazioni che svolgono attività in ambito regionale o provinciale nel
registro regionale o provinciale nonché la periodica revisione dei
registri regionali e provinciali, nel rispetto dei princìpi della legge 7
agosto 1990, n. 241. Le regioni e le province autonome trasmettono altresì
annualmente copia aggiornata dei registri all’Osservatorio nazionale di
cui all’articolo 11.
3. Il regolamento di cui al comma 1 e le leggi
regionali e provinciali di cui al comma 2 devono prevedere un termine per
la conclusione del procedimento e possono stabilire che, decorso
inutilmente il termine prefissato, l’iscrizione si intenda assentita.
4. L’iscrizione nei registri è condizione necessaria
per stipulare le convenzioni e per usufruire dei benefici previsti dalla
presente legge e dalle leggi regionali e provinciali di cui al comma 2.
Articolo 9.
(Atti soggetti ad iscrizione nei registri)
1. Nei registri di cui all’articolo 7 devono
risultare l’atto costitutivo, lo statuto, la sede dell’associazione e
l’ambito territoriale di attività.
2. Nei registri devono essere iscritti altresì le
modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento
della sede, le deliberazioni di scioglimento.
Articolo 10.
(Ricorsi avverso i provvedimenti relativi alle
iscrizioni e alle cancellazioni)
1. Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e
avverso i provvedimenti di cancellazione è ammesso ricorso in via
amministrativa, nel caso si tratti di associazioni a carattere nazionale,
al Ministro per la solidarietà sociale, che decide previa acquisizione
del parere vincolante dell’Osservatorio nazionale di cui all’articolo
11; nel caso si tratti di associazioni che operano in ambito regionale o
nell’ambito delle province autonome di Trento e di Bolzano, al
presidente della giunta regionale o provinciale, previa acquisizione del
parere vincolante dell’osservatorio regionale previsto dall’articolo
14.
2. Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e
avverso i provvedimenti di cancellazione è ammesso, in ogni caso, entro
sessanta giorni, ricorso al tribunale amministrativo regionale competente,
che decide, in camera di consiglio, nel termine di trenta giorni dalla
scadenza del termine per il deposito del ricorso, sentiti i difensori
delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è
appellabile, entro trenta giorni dalla sua notifica, al Consiglio di
Stato, il quale decide con le stesse modalità entro sessanta giorni.
Sezione II
Osservatorio nazionale e osservatori regionali
dell’associazionismo
Articolo 11.
(Istituzione e composizione dell’Osservatorio
nazionale)
1. In sede di prima attuazione della presente legge,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per la solidarietà sociale, è istituito l’Osservatorio
nazionale dell’associazionismo, di seguito denominato
"Osservatorio", presieduto dal Ministro per la solidarietà
sociale, composto da 26 membri, di cui 10 rappresentanti delle
associazioni a carattere nazionale maggiormente rappresentative, 10
rappresentanti estratti a sorte tra i nominativi indicati da altre
associazioni e 6 esperti.
2. Le associazioni di cui al comma 1 devono essere
iscritte nei registri ai rispettivi livelli.
3. L’Osservatorio elegge un vicepresidente tra i suoi
componenti di espressione delle associazioni.
4. L’Osservatorio si riunisce al massimo otto volte
l’anno, dura in carica tre anni ed i suoi componenti non possono essere
nominati per più di due mandati.
5. Per il funzionamento dell’Osservatorio è
autorizzata la spesa massima di lire 225 milioni per il 2000 e di lire 450
milioni annue a decorrere dal 2001.
6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro per la solidarietà sociale, sentite le
Commissioni parlamentari competenti, emana un regolamento per disciplinare
le modalità di elezione dei membri dell’Osservatorio nazionale da parte
delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e
regionali.
7. Alle attività di segreteria connesse al
funzionamento dell’Osservatorio si provvede con le ordinarie risorse
finanziarie, umane e strumentali del Dipartimento per gli affari sociali.
Articolo 12.
(Funzionamento e attribuzioni)
1. Per lo svolgimento dei suoi compiti
l’Osservatorio, che ha sede presso il Dipartimento per gli affari
sociali, adotta un apposito regolamento entro sessanta giorni
dall’insediamento.
2. Con regolamento, approvato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi della legge 23 agosto 1988,
n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono disciplinati le procedure per la gestione delle
risorse assegnate all’Osservatorio e i rapporti tra l’Osservatorio e
il Dipartimento per gli affari sociali.
3. All’Osservatorio sono assegnate le seguenti
competenze:
a) assistenza alla Presidenza del Consiglio dei
ministri – Dipartimento per gli affari sociali, nella tenuta e
nell’aggiornamento del registro nazionale;
b) promozione di studi e ricerche
sull’associazionismo in Italia e all’estero;
c) pubblicazione di un rapporto biennale
sull’andamento del fenomeno associativo e sullo stato di attuazione
della normativa europea, nazionale e regionale sull’associazionismo;
d) sostegno delle iniziative di formazione e di
aggiornamento per lo svolgimento delle attività associative nonché di
progetti di informatizzazione e di banche dati nei settori disciplinati
dalla presente legge;
e) pubblicazione di un bollettino periodico di
informazione e promozione di altre iniziative volte alla diffusione della
conoscenza dell’associazionismo, al fine di valorizzarne il ruolo di
promozione civile e sociale;
f) approvazione di progetti sperimentali elaborati,
anche in collaborazione con gli enti locali, dalle associazioni iscritte
nei registri di cui all’articolo 7 per fare fronte a particolari
emergenze sociali e per favorire l’applicazione di metodologie di
intervento particolarmente avanzate;
g) promozione di scambi di conoscenze e forme di
collaborazione fra le associazioni di promozione sociale italiane e fra
queste e le associazioni straniere;
h) organizzazione, con cadenza triennale, di una
conferenza nazionale sull’associazionismo, alla quale partecipino i
soggetti istituzionali e le associazioni interessate;
i) esame dei messaggi di utilità sociale redatti
dalle associazioni iscritte nei registri di cui all’articolo 7, loro
determinazione e trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
4. Per lo svolgimento dei propri compiti
l’Osservatorio si avvale delle risorse umane e strumentali messe a
disposizione dal Dipartimento per gli affari sociali.
5. Per gli oneri derivanti dall’attuazione del
presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 745 milioni per
il 2000 e di lire 1.490 milioni annue a decorrere dal 2001.
Articolo 13.
(Fondo per l’associazionismo)
1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri – Dipartimento per gli affari sociali, il Fondo per
l’associazionismo, finalizzato a sostenere finanziariamente le
iniziative ed i progetti di cui alle lettere d) e f) del
comma 3 dell’articolo 12.
2. Per il funzionamento del Fondo è autorizzata la
spesa massima di lire 4.650 milioni per il 2000, 14.500 milioni per il
2001 e 20.000 milioni annue a decorrere dal 2002.
Articolo 14.
(Osservatori regionali)
1. Le regioni istituiscono osservatori regionali per
l’associazionismo con funzioni e modalità di funzionamento da stabilire
con la legge regionale di cui all’articolo 8, comma 2.
2. Per gli oneri derivanti dall’attuazione del
presente articolo e dell’articolo 7, comma 4, è autorizzata la spesa di
lire 150 milioni per il 2000 e di lire 300 milioni annue a decorrere dal
2001.
3. Al riparto delle risorse di cui al comma 2 si
provvede con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
Articolo 15.
(Collaborazione dell’ISTAT)
1. L’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) è
tenuto a fornire all’Osservatorio adeguata assistenza per
l’effettuazione di indagini statistiche a livello nazionale e regionale
e a collaborare nelle medesime materie con gli osservatori regionali.
2. Per gli oneri derivanti dall’attuazione del
presente articolo è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per il 2000 e
di lire 100 milioni annue a decorrere dal 2001.
Articolo 16.
(Rapporti con l’Osservatorio nazionale per il
volontariato)
1. L’Osservatorio svolge la sua attività in
collaborazione con l’Osservatorio nazionale per il volontariato di cui
all’articolo 12 della legge 11
agosto 1991, n. 266[3] , sulle materie di comune interesse.
2. L’Osservatorio e l’Osservatorio nazionale per il
volontariato sono convocati in seduta congiunta almeno una volta
all’anno, sotto la presidenza del Ministro per la solidarietà sociale o
di un suo delegato.
3. Per gli oneri derivanti dall’attuazione del
presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 50 milioni annue
a decorrere dal 2000.
Articolo 17.
(Partecipazione alla composizione del CNEL)
1. L’Osservatorio e l’Osservatorio nazionale per il
volontariato designano dieci membri del Consiglio nazionale
dell’economia e del lavoro (CNEL), scelti fra le persone indicate dalle
associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato
maggiormente rappresentative.
2. L’alinea del comma
1 dell’articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936[4], è
sostituito dal seguente: "Il Consiglio nazionale dell’economia e
del lavoro è composto di esperti, rappresentanti delle associazioni di
promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato e rappresentanti
delle categorie produttive, in numero di centoventuno, oltre al
presidente, secondo la seguente ripartizione:".
3. All’articolo 2, comma 1, della citata legge n. 936
del 1986, dopo il numero I), è inserito il seguente:
"I-bis) dieci rappresentanti delle
associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato
dei quali, rispettivamente, cinque designati dall’Osservatorio nazionale
dell’associazionismo e cinque designati dall’Osservatorio nazionale
per il volontariato;".
4. All’articolo 4 della citata legge n. 936 del 1986,
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. I rappresentanti delle associazioni
di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato sono
designati ai sensi delle norme vigenti. Le designazioni sono comunicate al
Presidente del Consiglio dei ministri".
5. Per gli oneri derivanti dall’attuazione del
presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 240 milioni per
il 2000 e di lire 482 milioni annue a decorrere dal 2001.
Capo III
PRESTAZIONI DEGLI ASSOCIATI, DISCIPLINA FISCALE E
AGEVOLAZIONI
Sezione I
Prestazioni degli associati
Articolo 18.
(Prestazioni degli associati)
1. Le associazioni di promozione sociale si avvalgono
prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e
gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.
2. Le associazioni possono, inoltre, in caso di
particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di
prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.
Articolo 19.
(Flessibilità nell’orario di lavoro)
1. Per poter espletare le attività istituzionali
svolte anche in base alle convenzioni di cui all’articolo 30, i
lavoratori che facciano parte di associazioni iscritte nei registri di cui
all’articolo 7 hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità
dell’orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli
accordi collettivi, compatibilmente con l’organizzazione aziendale.
Sezione II
Disciplina fiscale, diritti e altre agevolazioni
Articolo 20.
(Prestazioni in favore dei familiari degli associati)
1. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese
nei confronti dei familiari conviventi degli associati sono equiparate, ai
fini fiscali, a quelle rese agli associati.
2. Per gli oneri derivanti dall’attuazione del
presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 2.700 milioni
per il 2000, lire 5.400 milioni per il 2001 e lire 5.400 milioni a
decorrere dal 2002.
Articolo 21.
(Imposta sugli intrattenimenti)
1. In deroga alla disposizione di cui all’articolo
3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 640[5], come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 26
febbraio 1999, n. 60, le quote e i contributi corrisposti alle
associazioni di promozione sociale non concorrono alla formazione della
base imponibile, ai fini dell’imposta sugli intrattenimenti.
2. Per gli oneri derivanti dall’attuazione del
presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 3.500 milioni
per il 2001 e lire 3.500 milioni a decorrere dal 2002.
Articolo 22.
(Erogazioni liberali)
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 13-bis:
1) al comma 1, relativo alle detrazioni di imposta per
oneri sostenuti, dopo la lettera i-ter) è aggiunta la seguente:
"i-quater) le erogazioni liberali in
denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle
associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle
vigenti disposizioni di legge. Si applica l’ultimo periodo della lettera
i-bis)";
2) al comma 3, relativo alla detrazione proporzionale,
in capo ai singoli soci di società semplice, afferente gli oneri
sostenuti dalla società medesima, le parole: "Per gli oneri di cui
alle lettere a), g), h), h-bis), i) ed i-bis)"
sono sostituite dalle seguenti: "Per gli oneri di cui alle lettere a),
g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater)";
b) all’articolo 65, comma 2, relativo agli oneri
di utilità sociale deducibili ai fini della determinazione del reddito di
impresa, dopo la lettera c-septies) è aggiunta la seguente:
"c-octies) le erogazioni liberali in
denaro, per importo non superiore a 3 milioni di lire o al 2 per cento del
reddito di impresa dichiarato, a favore di associazioni di promozione
sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di
legge";
c) all’articolo 110-bis, comma 1, relativo
alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti da enti non commerciali, le
parole: "oneri indicati alle lettere a), g), h),
h-bis), i) ed i-bis) del comma 1 dell’articolo 13-bis"
sono sostituite dalle seguenti: "oneri indicati alle lettere a),
g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater)
del comma 1 dell’articolo 13-bis";
d) all’articolo 113, comma 2-bis, relativo
alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti da società ed enti
commerciali non residenti, le parole: "oneri indicati alle lettere a),
g), h), h-bis), i) ed i-bis) del comma 1
dell’articolo 13-bis" sono sostituite dalle seguenti:
"oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis),
i), i-bis) e i-quater) del comma 1 dell’articolo 13-bis";
e) all’articolo 114, comma 1-bis, relativo
alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti dagli enti non commerciali
non residenti, le parole: "oneri indicati alle lettere a),
g), h), h-bis), i) ed i-bis) del comma 1
dell’articolo 13-bis" sono sostituite dalle seguenti:
"oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis),
i), i-bis) e i-quater) del comma 1 dell’articolo 13-bis".
2. Per gli oneri derivanti dall’attuazione del
presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 71.500 milioni
per il 2001 e lire 41.000 milioni a decorrere dal 2002.
Articolo 23.
(Tributi locali)
1. Gli enti locali possono deliberare riduzioni sui
tributi di propria competenza per le associazioni di promozione sociale,
qualora non si trovino in situazioni di dissesto ai sensi del decreto
legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni.
Articolo 24.
(Accesso al credito agevolato e privilegi)
1. Le provvidenze creditizie e fideiussorie previste
dalle norme per le cooperative e i loro consorzi sono estese, senza
ulteriori oneri per lo Stato, alle associazioni di promozione sociale e
alle organizzazioni di volontariato iscritte nei rispettivi registri che,
nell’ambito delle convenzioni di cui all’articolo 30, abbiano ottenuto
l’approvazione di uno o più progetti di opere e di servizi di interesse
pubblico inerenti alle finalità istituzionali.
2. I crediti delle associazioni di promozione sociale
per i corrispettivi dei servizi prestati e per le cessioni di beni hanno
privilegio generale sui beni mobili del debitore ai sensi dell’articolo
2751-bis del codice civile[6].
3. I crediti di cui al comma 2 sono collocati,
nell’ordine dei privilegi, subito dopo i crediti di cui alla lettera c)
del secondo comma dell’articolo 2777 del codice civile.
Articolo 25.
(Messaggi di utilità sociale)
1. Ai sensi dell’articolo 3 della legge 7 giugno
2000, n. 150, la Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette alla
società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo i messaggi
di utilità sociale ricevuti dall’Osservatorio.
2. All’articolo
6, primo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103[7], dopo le parole:
"alle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente
riconosciute," sono inserite le seguenti: "alle associazioni di
promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali,".
Articolo 26.
(Diritto all’informazione ed accesso ai documenti
amministrativi)
1. Alle associazioni di promozione sociale è
riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui
all’articolo 22, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Ai fini di cui al comma 1 sono considerate
situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perseguimento
degli scopi statutari delle associazioni di promozione sociale.
Articolo 27.
(Tutela degli interessi sociali e collettivi)
1. Le associazioni di promozione sociale sono
legittimate:
a) a promuovere azioni giurisdizionali e ad
intervenire nei giudizi promossi da terzi, a tutela dell’interesse
dell’associazione;
b) ad intervenire in giudizi civili e penali per il
risarcimento dei danni derivanti dalla lesione di interessi collettivi
concernenti le finalità generali perseguite dall’associazione;
c) a ricorrere in sede di giurisdizione
amministrativa per l’annullamento di atti illegittimi lesivi degli
interessi collettivi relativi alle finalità di cui alla lettera b).
2. Le associazioni di promozione sociale sono
legittimate altresì ad intervenire nei procedimenti amministrativi ai
sensi dell’articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Articolo 28.
(Accesso al Fondo sociale europeo)
1. Il Governo, d’intesa con le regioni e con le
province autonome di Trento e di Bolzano, promuove ogni iniziativa per
favorire l’accesso delle associazioni di promozione sociale e delle
organizzazioni di volontariato ai finanziamenti del Fondo sociale europeo
per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali,
nonché, in collaborazione con la Commissione delle Comunità europee, per
facilitare l’accesso ai finanziamenti comunitari, inclusi i
prefinanziamenti da parte degli Stati membri e i finanziamenti sotto forma
di sovvenzioni globali.
Articolo 29.
(Norme regionali e delle province autonome)
1. Le leggi regionali e le leggi delle province
autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla promozione e favoriscono
lo sviluppo dell’associazionismo di promozione sociale, salvaguardandone
l’autonomia di organizzazione e di iniziativa.
Articolo 30.
(Convenzioni)
1. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento
e di Bolzano, le province, i comuni e gli altri enti pubblici possono
stipulare convenzioni con le associazioni di promozione sociale, iscritte
da almeno sei mesi nei registri di cui all’articolo 7, per lo
svolgimento delle attività previste dallo statuto verso terzi.
2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette
a garantire l’esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con
continuità le attività stabilite dalle convenzioni stesse. Devono
inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della
loro qualità nonché le modalità di rimborso delle spese.
3. Le associazioni di promozione sociale che svolgono
attività mediante convenzioni devono assicurare i propri aderenti che
prestano tale attività contro gli infortuni e le malattie connessi con lo
svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile
verso terzi.
4. Con decreto del Ministro per la solidarietà
sociale, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi
semplificati con polizze anche numeriche o collettive e sono disciplinati
i relativi controlli.
5. La copertura assicurativa di cui al comma 3 è
elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico
dell’ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.
6. Le prescrizioni di cui al presente articolo si
applicano alle convenzioni stipulate o rinnovate successivamente alla data
di entrata in vigore della presente legge.
Articolo 31.
(Strutture e autorizzazioni temporanee per
manifestazioni pubbliche)
1. Le amministrazioni statali, con le proprie strutture
civili e militari, e quelle regionali, provinciali e comunali possono
prevedere forme e modi per l’utilizzazione non onerosa di beni mobili e
immobili per manifestazioni e iniziative temporanee delle associazioni di
promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato previste dalla
legge 11 agosto 1991, n. 266, nel rispetto dei princìpi di trasparenza,
di pluralismo e di uguaglianza.
2. Alle associazioni di promozione sociale, in
occasione di particolari eventi o manifestazioni, il sindaco può
concedere autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e
bevande in deroga ai criteri e parametri di cui all’articolo
3, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287[8]. Tali autorizzazioni
sono valide soltanto per il periodo di svolgimento delle predette
manifestazioni e per i locali o gli spazi cui si riferiscono e sono
rilasciate alla condizione che l’addetto alla somministrazione sia
iscritto al registro degli esercenti commerciali.
3. Le associazioni di promozione sociale sono
autorizzate ad esercitare attività turistiche e ricettive per i propri
associati. Per tali attività le associazioni sono tenute a stipulare
polizze assicurative secondo la normativa vigente. Possono, inoltre,
promuovere e pubblicizzare le proprie iniziative attraverso i mezzi di
informazione, con l’obbligo di specificare che esse sono riservate ai
propri associati.
Articolo 32.
(Strutture per lo svolgimento delle attività sociali)
1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni possono
concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non
utilizzati per fini istituzionali, alle associazioni di promozione sociale
e alle organizzazioni di volontariato previste dalla legge 11 agosto 1991,
n. 266, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali.
2. All’articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio
1986, n. 390, dopo la lettera b), è inserita la seguente:
"b-bis) ad associazioni di promozione
sociale iscritte nei registri nazionale e regionali;".
3. All’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre
1994, n. 724, dopo le parole: "senza fini di lucro," sono
inserite le seguenti: "nonché ad associazioni di promozione sociale
iscritte nei registri nazionale e regionali,". Per gli oneri
derivanti dall’attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di
lire 1.190 milioni annue a decorrere dall’anno 2000.
4. La sede delle associazioni di promozione sociale ed
i locali nei quali si svolgono le relative attività sono compatibili con
tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dal decreto del Ministro
per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, indipendentemente dalla
destinazione urbanistica.
5. Per concorrere al finanziamento di programmi di
costruzione, di recupero, di restauro, di adattamento, di adeguamento alle
norme di sicurezza e di straordinaria manutenzione di strutture o edifici
da utilizzare per le finalità di cui al comma 1, per la dotazione delle
relative attrezzature e per la loro gestione, le associazioni di
promozione sociale sono ammesse ad usufruire, nei limiti delle risorse
finanziarie disponibili, di tutte le facilitazioni o agevolazioni previste
per i privati, in particolare per quanto attiene all’accesso al credito
agevolato.
Capo IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Articolo 33.
(Copertura finanziaria)
1. All’onere derivante dall’attuazione della
presente legge, valutato nella misura di lire 10.000 milioni per l’anno
2000, di lire 98.962 milioni per l’anno 2001 e di lire 73.962 milioni a
decorrere dall’anno 2002, si provvede mediante riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002,
nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno
finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire
10.000 milioni per l’anno 2000, lire 90.762 milioni per l’anno 2001 e
lire 67.762 milioni a decorrere dall’anno 2002, l’accantonamento
relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, e quanto a lire 8.200 milioni per l’anno 2001 e lire 6.200
milioni a decorrere dall’anno 2002, l’accantonamento relativo al
Ministero dell’ambiente.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.