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Carlo Aime per La rivista Tramontana
Le novita' costituzionali in materia di giusto processo (art.111) e regioni ( art. 121,122,123,126)
Premessa
Il testo della costituzione italiana e' , ormai da molti anni ,al centro di proposte di riforma , alcune di portata davvero significativa, che pero' si concludono , dopo lunghe ed estenuanti discussioni nelle commissioni parlamentari , incontri e dibattiti , in un nulla di fatto a causa dei diversi veti incrociati delle forze politiche parlamentari . Il caso piu' recente e' rappresentato dalla conclusione dei lavori della commissione bicamerale per le riforme , presieduta da Massimo D'Alema , che , dopo un interessante lavoro , in fase conclusiva non e' riuscita a portare a termine il progetto di riformare la costituzione a causa delle forti resistenze dell'opposizione , in particolare sulla parte relativa al giusto processo . Nel corso degli ultimi mesi del 1999 si e' invece assistito all'emanazione di alcune modifiche della costituzione , approvate dal parlamento con le particolari modalita' previste dall'art. 138, che hanno inciso su alcuni aspetti , ritenuti da sempre tra i piu' urgenti e controversi delle riforme : l'introduzione dei principi del giusto processo , la riforma delle elezioni regionali ( per quanto riguarda le modalita' di elezione del presidente ) e le modalita' di emanazione degli statuti regionali . Gli effetti di queste riforme hanno pertanto ricadute importantissime sia sui principi generali che la costituzione stabilisce in materia di magistratura sia su quelli in materia di ordinamento regionale .
Inserimento dei princípi del giusto processo nell'articolo 111 della Costituzione .
L'art. 111 della costituzione ( Parte seconda della costituzione ,titolo IV la magistratura ) apre le tre norme che riguardano la giurisdizione . Prima della modifica che qui andiamo ad analizzare , l'articolo 111 riguardava l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali e la facolta' di impugnazione , per violazione di legge , dei provvedimenti restrittivi della liberta' personale . Con la riforma dell' art. 111 , a tali principi vengono aggiunti quelli noti come " principi del giusto processo" e qui di seguito riportati .
INSERIRE QUI IL TESTO DELL'ART. 111
In particolare la nuova normativa contiene ( primi due commi ) alcune regole generali in materia di attivita' giurisdizionali , mentre i commi successivi riguardano esclusivamente il processo penale . Il giusto processo e' incentrato sul contraddittorio delle parti , che si svolge in condizioni di parita' ed e' sottoposto alla decisione di un giudice imparziale . La nozione di giusto processo si trova consacrata ( come
emerge dalla relazione di presentazione del Prof. Pera ) sotto varie dizioni, in
molte Costituzioni, a iniziare da quella americana (dove, al V emendamento del Bill
of Rights approvato nel 1791, si parla di " due process of law",
dovuto procedimento legale). La stessa nozione si trova in convenzioni o
patti internazionali sui diritti dell'uomo, in particolare la Dichiarazione
universale dei diritti dell'uomo, New York 1948 (articolo 10: "everyone
is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and
impartial tribunal "), la Convenzione europea per la protezione dei
diritti umani, Roma 1950 (articolo 6: "everyone is entitled to a fair
and public hearing within a reasonable time by an independent and impartial
tribunal established by law") , il Patto internazionale sui diritti
civili e politici, New York 1966 (articolo 14: "everyone shall be
entitled to a fair and public hearing by a competent, independent and impartial
tribunal established by law") , la Convenzione americana sui diritti
umani del 1969 (articolo 8: "every person has the right to a hearing,
with due guarantees and within a reasonable time, by a competent, independent,
and impartial tribunal, previously established by law") . Cerchiamo ora di comprendere correttamente il significato delle diverse espressioni introdotte nel testo costituzionale , utilizzando i materiali eleborati dallo stesso parlamento ( ed in particolare la relazione di presentazione , che viene ripresa in piu' punti dell'articolo ) . I princípi del giusto processo. Come spesso avviene per molti concetti giuridici fondamentali , la nozione di giusto processo ha una "tessitura aperta", poiche' e' un concetto che racchiude una serie di princípi che sono aperti all'evoluzione della coscienza e della cultura civile e politica dei diritti umani, della dottrina e della giurisprudenza. Questi princípi hanno varia natura. Sono di tipo sostanziale
(ad esempio il diritto dell'accusato alla presunzione di innocenza, al tempo
per approntare la propria difesa, eccetera), di tipo processuale (ad
esempio il diritto alla parità fra accusa e difesa, al contraddittorio fra le
parti, alla ragionevole durata del procedimento, eccetera), di tipo ordinamentale
(ad esempio il diritto ad un giudice indipendente e imparziale). Nel riquadro sottostante sono riassunte le principali caratteristiche di questi quattro principi .
Con l'introduzione dell' art. 111 il nostro ordinamento ha percio' assegnato rango costituzionale a principi ritenuti fondanti nel sistema giuridico internazionale . Inoltre viene affermato che le persone accusate di aver commesso reati devono essere informate in tempi brevi e comunque in modo tale che sia rispettata la riservatezza della notizia . I problemi connessi alla nuova norma sono , in realta' , estremamente complessi , sia per quanto riguarda gli effetti che essi avranno sui processi pendenti , sia per alcuni aspetti (come ad esempio la formazione della prova in contraddittorio ) che , se non opportunamente disciplinati , potrebbero avere effetti paralizzanti sul sistema giudiziario penale , gia' ora al centro di numerosi problemi ( dalla carenza numerica dei magistrati a problemi di struttura , da carichi di lavoro eccessivi a mancanza di personale giudiziario ) . . (Testo approvato in via definitiva dalla Camera dei deputati il 10 novembre 1999)
1. Al primo comma dell'articolo 111 della Costituzione, sono
premessi i seguenti: Art. 2. 1. La legge regola l'applicazione dei princípi contenuti nella presente legge costituzionale ai procedimenti penali in corso alla data della sua entrata in vigore. Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni
Il parlamento ho introdotto alcune modifiche , di fondamentale importanza , anche in materia di regioni.Le nuove norme sono dattate sia dall'esigenza di dare maggiore stabilita' agli esecutivi regionali ( attraverso la facolta' , attribuita alle singole regioni , di prevedere l ' elezione diretta del presidente della regione ) , sia mediante regole che aumentano l'autonomia delle regioni in materia di statuti regionali , sottraendoli alle rigide forme di controllo centralistiche precedenti , nell'ottica di una effettiva maggiore autonomia federalistica regionale .
SE POSSIBILE RIPORTARE QUI IL TESTO DEGLI ART, 121, 122,123,126 )
In particolare , i nuovi articoli della costituzione prevedono che :
Le nuove disposizioni sono destinate ad incidere in modo significativo sullo svolgimento dell'attivita' , sia normativa che istituzionale , delle regioni . (Testo approvato in via definitiva dal Senato della Repubblica il 12 novembre 1999 ) Art. 1. (Modifiche all'articolo 121 della Costituzione) 1. All'articolo 121 della Costituzione sono apportate le seguenti modifiche: a) al secondo comma, sono soppresse le parole: "e regolamentari"; b) il quarto comma è sostituito dal seguente: "Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica". Art. 2. (Modifica dell'articolo 122 della Costituzione) 1. L'articolo 122 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Art. 122. - Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonchè dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi. Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo. Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza. I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta". Art. 3. (Modifica dell'articolo 123 della Costituzione) 1. L'articolo 123 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Art. 123. - Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i princìpi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali. Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione. Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi". Art. 4. (Modifica dell'articolo 126 della Costituzione) 1. L'articolo 126 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Art. 126. - Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica. Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonchè la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio". Art. 5. (Disposizioni transitorie) 1. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali ai sensi del primo comma dell'articolo 122 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, l'elezione del Presidente della Giunta regionale è contestuale al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali e si effettua con le modalità previste dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali. Sono candidati alla Presidenza della Giunta regionale i capilista delle liste regionali. È proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente della Giunta regionale fa parte del Consiglio regionale. È eletto alla carica di consigliere il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. L'Ufficio centrale regionale riserva, a tal fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale proclamato alla carica di consigliere, nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; o, altrimenti, il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale. 2. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali si osservano le seguenti disposizioni: a) entro dieci giorni dalla proclamazione, il Presidente della Giunta regionale nomina i componenti della Giunta, fra i quali un Vicepresidente, e può successivamente revocarli; b) nel caso in cui il Consiglio regionale approvi a maggioranza assoluta una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale, presentata da almeno un quinto dei suoi componenti e messa in discussione non prima di tre giorni dalla presentazione, entro tre mesi si procede all'indizione di nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta in caso di dimissioni volontarie, impedimento permanente o morte del Presidente.
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