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La procedura di risoluzione delle crisi di Governo: dalle regole formali alla prassi presidenziale. Tratto da L. Maresca La rivista (www.tramontana.it ) n. 6 1999/2000 L'articolo , destinato sia ai bienni che ai trienni , viene riprodotto in forma integrale .Al termine sono state aggiunte alcune domande-guida per agevolarne l'uso didattico in classe .
L’Assemblea Costituente concepì la figura del Presidente della Repubblica come un potere neutro, estraneo alla funzione di indirizzo politico-costituzionale del binomio governo-parlamento, politicamente irresponsabile dei propri atti istituzionali, relegato al ruolo di rappresentante dell’unità nazionale, come Capo dello Stato, e di garante della Costituzione. La figura presidenziale era stata, quindi, congegnata come fonte di armonizzazione e di stabilità del sistema del governo parlamentare al fine di assicurare l’equilibrio costituzionale tra i diversi poteri costituzionali nei primi fragili anni della Repubblica. La stessa procedura elettiva, adottata dai padri costituenti, allontanava il Presidente dalle tentazioni di un ruolo attivo nel gioco politico, nonché dall’eccessiva personalizzazione del potere. L’aula, infatti, esaminando le diverse proposte elettive per la Presidenza della Repubblica, approvò il modello del Parlamento riunito in seduta comune, integrato da 58 rappresentanti delle Regioni, scartando l’elezione diretta popolare, poiché apparve eccessivo il prestigio che avrebbe potuto ottenere un Presidente eletto tramite questo sistema, con il rischio di una potenziale svolta autoritaria. L’ampliamento del numero dei grandi elettori presidenziali rispondeva, invece, all’esigenza di non relegare il Presidente in una netta posizione di subalternità verso il Parlamento. Gli oppositori di tale sistema lessero questa soluzione come una grave alterazione dell’equilibrio delle forze parlamentari, essendo nominati dai Consigli regionali 58 persone sostanzialmente estranei al Parlamento, mentre i favorevoli accolsero entusiasticamente questa proposta poiché allargava l’elezione della massima carica istituzionale alle parti sociali e soprattutto potevano scorgere una base elettorale più ampia della maggioranza governativa, anche se ritenevano il numero proposto assolutamente insufficiente per influire effettivamente sull’elezione presidenziale.
La dottrina La scelta del sistema elettorale riconduceva la figura presidenziale entro il modello classico parlamentare, riassumibile nelle funzioni di controllo e di garanzia, di rappresentanza dell’unità nazionale e di arbitro imparziale di fronte al continuo divenire politico delle estemporanee maggioranze politiche. La dottrina più recente ha percepito, invece, un potere più ampio del Presidente della Repubblica, distinguendo tra i diversi atti presidenziali, soffermandosi soprattutto sulle massime espressioni politiche esprimibili tramite l’art.92 e 88 Cost. (la nomina del Presidente del Consiglio e lo scioglimento delle camere). Atti sicuramente tecnici, di natura costituzionale, sicuramente non atti di indirizzo governativo, ma la cui discrezionalità, in presenza di un sistema proporzionale, ammorbidita successivamente dalla prassi costituzionale, hanno suscitato speranze o timori in varie occasioni. Alla figura di un Presidente della Repubblica così come veniva disegnata dall’Assemblea costituente, quale organo neutrale, garante imparziale del funzionamento del sistema, si è così contrapposta un’immagine presidenziale più marcatamente politica negli anni successivi, grazie sia alle diverse interpretazioni del mandato sostenuto nella prassi dai vari Presidenti della Repubblica succedutisi nel tempo, sia dalla dottrina, con il Prof. Paolo Barile (C.D. indirizzo politico- costituzionale) e con il Prof. Giovanni Motzo (indirizzo presidenziale), anche se i due autori distinguevano la nuova posizione dottrinale dalla funzione di indirizzo politico di maggioranza condotta dal binomio Governo-Parlamento.Come sottolineava, infatti, T.Marchi "la fisionomia di un Presidente può, infatti, presentarsi in modo molto diverso a seconda del modo con il quale sono determinate e possono esplicarsi le sue funzioni e debbono svolgersi i suoi rapporti con gli altri organi costituzionali" T.Marchi, Il Capo dello Stato, in Commentario sistematico della Costituzione italiana, Firenze, Barbera, 1950, pag.106.
La prassi presidenziale Il funzionamento del regime parlamentare è caratterizzato da una serie di vincoli e contrappesi costituzionali che limitano l’azione degli agenti politici in un corretto rapporto dialettico governo-parlamento. L’azione del Presidente deve inserirsi in questo contesto, agendo, all’interno delle istituzioni, con i criteri dell’imparzialità ed indipendenza dagli altri organi costituzionali, accentuando il suo grado di depoliticizzazione. Ma, nei momenti di " confusione" istituzionale, i suoi poteri d’impulso e di iniziativa, essendo egli stesso non estraneo alla classe politica, possono essere interpretati e attivati diversamente dall’inquilino del Quirinale: il limite della mancanza della legittimazione politica può essere eluso dall’uso continuo dei mass-media, ponendo come interlocutori naturali non gli organi istituzionali, ma l’opinione pubblica. Come esempio di questi due indirizzi così diversi, possiamo citare le prime due presidenze della Repubblica .La presidenza Einaudi si caratterizzò secondo gli schemi del modello classico della dottrina parlamentare: organo irresponsabile, super partes, con compiti di mero controllo sulla funzionalità del sistema e sull’attività degli altri organi costituzionali, ed estremamente attento sia nel non invadere sfere di competenze altrui, sia nella difesa delle proprie prerogative.La presidenza Gronchi offrì, invece, una immagine presidenziale che prendeva le distanze dalla figura di mero organo di controllo per avvicinarsi ad una figura di organo di iniziativa e di impulso. In particolare modo, il suo comportamento nell'esercizio dei suoi poteri più importanti, come la nomina del Presidente del consiglio o lo scioglimento delle Camere, delineò il diritto ad un proprio potere di iniziativa interna, come in occasione della mancata o tardiva attuazione di alcuni organi costituzionali (Corte costituzionale; CNEL; le Regioni), ed esterna, ponendosi come strumento di collegamento fra il Presidente della repubblica e la comunità nazionale attraverso l’opinione pubblica e i mass-media.
Regole formali, convenzioni costituzionali e consuetudini La produzione normativa dell’ordinamento giuridico italiano è strutturata essenzialmente, sulla formulazione scritta (fonti-atti). L’esigenza della certezza e della stabilità del diritto ha affidato alle fonti di produzione non scritte (fonti-fatti) un ruolo di subordinazione rispetto alle fonti formali. Le fonti fatti, non essendo ricomprese dalle fonti di produzione prescritte dalla costituzione formale, né riconducibili ai criteri di gerarchia e di cronologicità per ricondurli in sistema, possono produrre, però, regole di condotta vincolanti. In particolare, le convenzioni costituzionali istituiscono un vincolo, non volontario ma necessario, tra le forze politiche agenti nell’ambito costituzionale: per potersi affermare, infatti, necessitano di una sostanziale stabilità politica, poiché è variabile il peso dei soggetti politici nel tempo. Quindi, l’operatività delle convenzioni, valutabile secondo i criteri della legittimità sostanziale e non della legalità formale, permane sino a quando non muta l’assetto politico-istituzionale. Le convenzioni, infatti, non soggiacendo all’iter della promulgazione e della pubblicazione come le regole formali, debbono essere rintracciate nella storia costituzionale del nostro Paese, dove, supplendo ai "vuoti" lasciati dalle norme scritte, hanno vivificato il sistema chiuso delle fonti di produzione, collocandosi all’interno di un sistema coerente come l’ordinamento giuridico statale. Nella costituzione repubblicana possiamo ricordare, come esempi di regole convenzionali, la nomina di uno o più Vice-Presidenti del Consiglio o dei Ministri senza Portafoglio, sino alla pubblicazione della legge n.400/1988 che ha "formalizzato" una convenzione costituzionale senza che essa non si fosse, peraltro, mai trasformata in consuetudine. Quindi il diritto vivente non è collocabile e rintracciabile solo nella sacralità della costituzione formale, ma anche nell’attività delle forze politico-sociali, non determinabile a priori dalla costituzione formale. Le fonti materiali hanno, quindi vivificato l’operato degli organi costituzionali , non essendo le norme costituzionali esaustive del fenomeno politico-giuridico nel suo divenire. La procedura formale prevista dalla Costituzione per la formazione del governo è stabilita dall’art.92,2° comma della Costituzione. Qui, la competenza del Presidente è esclusiva : il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio, il quale proporrà, unilateralmente, la lista dei Ministri per la nomina presidenziale. Il governo, dopo aver prestato giuramento " nelle mani del Presidente della Repubblica", si presenterà dinanzi alle Camere per ottenere la fiducia, votata per appello nominale con mozione motivata, e , quindi, assumere le piene funzioni. Appare chiaro che la dinamica risolutiva della crisi non può essere racchiusa in poche regole formali, poiché investe un complesso tessuto di soluzioni politiche, sociali ed economiche che
interagiscono fra di loro, ponendo, spesso, seri ostacoli al
felice compimento della procedura.
1°) Lo scioglimento naturale delle Camere al termine della legislatura (art.60 C.); 2°) Lo scioglimento successivo delle Camere in seguito alla approvazione di una mozione di sfiducia (art.94,5° comma ); 3°) Lo scioglimento anticipato della legislatura qualora le camere non rispecchino più la volontà precedentemente espressa dal corpo elettorale o in seguito alle crisi interne nell’accordo di maggioranza; 4°) le dimissioni del governo, per cortesia parlamentare, in seguito all’elezione del nuovo Presidente della Repubblica , il quale le respinge.
Dalle consultazioni al voto di fiducia del Parlamento Le consultazioni del Presidente della Repubblicano mirano ad ottenere pareri ed informazioni per la nomina del Presidente del Consiglio incaricato. Il compito del Presidente della Repubblica, a causa di un sistema pluripartitico con una scarsa omogeneità politica, è apparso a volte lungo, estenuante e spesso poco chiaro ai non addetti ai lavori. Infatti, il ruolo arbitrale del Presidente della Repubblica può essere messo in discussione qualora siano esprimibili più maggioranze all’interno del parlamento. La prassi costituzionale ha razionalizzato le audizioni al Quirinale, escludendo alcune personalità ormai al di fuori del gioco politico (gli ex Presidenti del Consiglio, gli ex Presidenti delle Camere e dell’Assemblea Costituente), ammettendo solo gli ex Presidenti della Repubblica, le delegazioni dei partiti (in ordine crescente di consenso elettorale ), i rappresentanti del mondo imprenditoriale e del lavoro qualora sia ritenuto utile. Le delegazioni dei partiti possono presentare una rosa di candidati per la carica istituzionale o una candidatura secca. Spesso il Presidente della Repubblica ha conferito al Presidente del Consiglio uscente il reincarico, qualora tale soluzione fosse stata ritenuta utile per una felice conclusione, o gli ha affidato il mandato dopo il fallimento esperito da altre personalità politiche.
Se la situazione politica appare di difficile soluzione, il Presidente, per rendere più manifesti gli intendimenti dei singoli partiti, può affidare ad una personalità istituzionale ( alternativamente i Presidenti delle due Camere ) il mandato esplorativo. Il Presidente del Consiglio incaricato accetta la nomina con riserva (in caso contrario può esprimere una rinuncia immediata) e, tramite l’ampio mandato appena ricevuto, inizia a costituire la compagine ministeriale ( possiamo ricordare i mandati vincolati sotto la presidenza Gronchi o predeterminati, non solo nella formula ma anche nella struttura di maggioranza, sotto la presidenza Saragat).Sempre rimanendo a stretto contatto con il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dà inizio ad una serie di consultazioni ristrette alle forze politiche. Se queste consultazioni si concludono positivamente, il Presidente del Consiglio scioglie la riserva, controfirma l’atto di nomina presidenziale, quello di nomina dei singoli ministri e quello di accettazione delle dimissioni del Governo uscente. L’iter della formazione del governo, dopo la cerimonia del giuramento al Quirinale, si concluderà con le dichiarazioni programmatiche del Governo dinanzi al parlamento per ottenere la fiducia. Se invece l’incaricato scioglierà la riserva negativamente, il Capo dello Stato riaprirà le consultazioni, affidando l’incarico ad altri. Qualora persista l’impossibilità di costituire un esecutivo sorretto da una maggioranza parlamentare, il Presidente della Repubblica può rinviare dinanzi alle Camere il governo dimissionario ( non per voto parlamentare) o sciogliere la legislatura, demandando al corpo elettorale la risoluzione della questione.
Conclusioni.
Il sistema elettorale proporzionale non permise la formazione di stabili compagini governative, dando vita a fantasiosi accordi di maggioranza ed eterogenee formule politiche (governi ponte, governi balneari…). L’adozione del nuovo sistema elettorale (nel 1993) non ha risolto il problema dell’instabilità governativa, la quale è rimasta ben presente nel sistema politico italiano, causata sia dall’assenza di chiari poli di aggregazione, sia dalle contraddizioni interne agli improvvisati accordi di maggioranza, La debolezza degli esecutivi avvicendatisi nel tempo appaiono particolarmente evidenti esaminando l’interruzione anticipata delle legislature rispetto la scadenza naturale. Le Camere, infatti, sono state sciolte anticipatamente ( a parte lo scioglimento singolo del solo Senato nel 1953, 1958 e nel 1963 ) nel 1972, 1976, 1979, 1983, 1987, 1994 e 1996. Inoltre, a causa dell’art.64,3° comma della Costituzione e dai Regolamenti parlamentari, per il computo delle maggioranze in caso di dichiarata astensione, sono stati costituiti diversi governi di minoranza: tra questi possiamo ricordare il famoso terzo governo Andreotti, detto della non sfiducia, che ottenne la fiducia dalla Camera, grazie all’astensione di 303 deputati , con soli 258 voti favorevoli e 44 contrari e all’abbandono forzato dall’aula di 69 senatori ed il recentissimo governo Dini, che ha ottenuto la fiducia alla Camera con 302 voti favorevoli, 39 voti sfavorevoli e 270 astensioni.L’analisi della penultima tabella evidenzia che la XI legislatura detiene il record minimo di durata (651 gg.) mentre la I ha ottenuto la massima durata. La V legislatura raggiunse ben 287 giorni di crisi, mentre la XII ha conosciuto solo 26 giorni di crisi. L’ultima tabella evidenzia sia la grave frammentarietà della II, V e VIII legislatura, (che conobbero ben sei governi), sia la durata minima (il primo governo Andreotti nella V legislatura ha ottenuto il record negativo di durata: nove giorni; il quinto governo Andreotti nella VII ed il sesto governo Fanfani nella IX resistettero soltanto undici giorni; i governi De Gasperi VIII e Fanfani I raggiunsero la quota di dodici giorni nella seconda legislatura) e massima dei governi (il primato di longevità è attribuito al primo governo Craxi con 1058 giorni nella IX legislatura, seguito dal recentissimo governo Prodi con 881 giorni nella XIII legislatura ed il terzo governo Moro della IV legislatura con 833 giorni).Infine, appare evidente la difficile transizione dalla Prima alla Seconda Repubblica sotto la Presidenza Scalfaro, il quale fu costretto ha sciogliere anticipatamente la legislatura per ben due volte a distanza ravvicinata, mentre i Presidenti Leone e Pertini conobbero durante il loro mandato ben otto governi. In tale contesto, soprattutto nell’ipotesi di attuazione di diversi possibili accordi di maggioranza o nei momenti di crisi del sistema politico, la funzione neutrale del Presidente della Repubblica può venire meno e la forza politica a lui assegnata dalla Costituzione, in tali contingenze, deve essere esercitata con grande equilibrio e comunque indirizzata nel rispetto delle regole costituzionali, rimanendo formalmente e sostanzialmente estraneo alle polemiche dei partiti.
Domande - guida a) Come viene disciplinata , secondo la costituzione , la risoluzione della crisi di governo ? b) Qual e' la prassi attualmente applicata ? c) Che cosa succede dopo il giuramento del governo ?
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