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Legge sulla giustizia sportiva
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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 19 agosto 2003, n.220 (
il coordinamento del testo e' quello realizzato dalla Presidenza del
Consiglio)
Testo del decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220 (G.U. n. 192 del 20
agosto 2003), coordinato con la legge di conversione 17 ottobre 2003, n.
280 "Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva" (GU n. 243
del 18-10-2003, testo in vigore dal 19-10-2003)
AVVERTENZA: le modifiche introdotte dal Parlamento sono in grassetto e tra
parentesi doppie.
Art. 1.
Principi generali
1. La Repubblica riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo
nazionale, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale
facente capo al Comitato Olimpico Internazionale.
2. I rapporti (( tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della
Repubblica )) sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i
casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni
giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo.
Art. 2.
Autonomia dell'ordinamento sportivo
1. In applicazione dei principi di cui all'articolo 1, e' riservata
all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto:
(( a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari,
organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e
delle sue articolazioni al fine di garantire )) il corretto svolgimento
delle attivita' sportive;
b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed
applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive;
c) (lettera soppressa);
d) (lettera soppressa).
2. Nelle materie di cui al comma 1, le societa', le associazioni, gli
affiliati ed i tesserati hanno l'onere di adire, secondo le previsioni degli
statuti e regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle
Federazioni sportive di cui agli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23
luglio 1999, n. 242, gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo.
(( 2-bis. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), e allo scopo di evitare
l'insorgere di contenzioso sull'ordinato e regolare andamento delle
competizioni sportive, sono escluse dalle scommesse e dai concorsi
pronostici connessi al campionato italiano di calcio le societa'
calcistiche, di cui all'articolo 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, che
siano controllate, anche per interposta persona, da una persona fisica o
giuridica che detenga una partecipazione di controllo in altra societa'
calcistica. Ai fini di cui al presente comma, il controllo sussiste nei casi
previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile. ))
Art. 3.
Norme sulla giurisdizione e disciplina transitoria
1. Esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la
giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra societa',
associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del
Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non
riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi
dell'articolo 2, e' devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo. In ogni caso e' fatto salvo quanto eventualmente stabilito
dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del
Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui
all'articolo 2, comma 2, nonche' quelle inserite nei contratti di cui
all'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91.
2. La competenza di primo grado spetta in via esclusiva, anche per
l'emanazione di misure cautelari, al tribunale amministrativo regionale
(( del Lazio )) con sede in Roma. Le questioni di competenza di cui al
presente comma sono rilevabili d'ufficio.
3. Davanti al giudice amministrativo il giudizio e' definito con sentenza
succintamente motivata ai sensi dell'articolo 26 della legge 6 dicembre
1971, n. 1034, e si applicano i commi 2 e seguenti dell'articolo 23-bis
della stessa legge.
4. Le norme di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai processi in corso
e l'efficacia delle misure cautelari emanate da un tribunale amministrativo
diverso da quello di cui al comma 2 e' sospesa fino alla loro conferma,
modifica o revoca da parte del tribunale amministrativo regionale del Lazio
(( con sede in Roma, )) cui la parte interessata puo' riproporre il
ricorso e l'istanza cautelare entro il termine di cui all'articolo 31, comma
undicesimo, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, decorrente dalla data di
entrata in vigore del presente decreto e ridotto alla meta'.
Art. 4.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara'
presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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