Legge di modifica al
titolo V della parte seconda della Costituzione
(approvato dalla Camera il 26.09.00)
Articolo 1
1. La rubrica del titolo V della parte seconda della Costituzione è
sostituita dalla seguente: "Ordinamento federale della Repubblica".
Articolo 2
1. L'articolo 114 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 114. - - La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province,
dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le
Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri
statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione. Roma
è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo
ordinamento".
Articolo 3
1. L'articolo 115 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 115. - I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le
Regioni sono enti autonomi con propri Statuti, poteri e funzioni secondo i
princìpi fissati dalla Costituzione.
Nelle aree metropolitane individuate dalla legge dello Stato, che stabilisce
il numero minimo degli abitanti del Comune capoluogo e dell'area metropolitana
nel suo complesso, il Comune capoluogo e gli altri Comuni ad esso uniti da
rapporti di integrazione territoriale, economica, sociale e culturale possono
costituirsi in Città metropolitane a ordinamento differenziato. In tale caso,
la stessa legge prevede le modalità per procedere alla soppressione o alla
modificazione delle Province interessate.
I Comuni con popolazione inferiore al minimo stabilito dalla legge, ovvero
situati in zone montane, esercitano anche in parte le loro funzioni mediante
forme associative, alle quali è conferita la medesima autonomia riconosciuta
ai Comuni".
Articolo 4
1. L'articolo 116 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 116. - Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il
Trentino-Alto Adige/Sudtirol e la Valle d'Aosta/Vallé d'Aoste dispongono di
forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi Statuti
speciali adottati con legge costituzionale.
La Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol è costituita dalle Province autonome
di Trento e di Bolzano
Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie
di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo
comma del medesimo articolo alle lettere m), q) e i), limitatamente
all'organizzazione della giustizia di pace, possono essere attribuite ad altre
regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della regione interessata,
sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La
legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla
base di intesa fra lo Stato e la regione interessata".
Articolo 5
1. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 117. - La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle
Regioni nel rispetto della Costituzione nonché dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato
con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di
Stati non appartenenti all'Unione europea
a-bis) immigrazione
b) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
c) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
d) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della
concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato;
perequazione delle risorse finanziarie;
e) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali;
elezione del Parlamento europeo;
f) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti
pubblici nazionali;
g) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa
locale;
h)cittadinanza, stato civile e anagrafi;
i) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia
amministrativa;
l) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio
nazionale
m) norme generali sull'istruzione
m bis) previdenza sociale
n) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di
Province, Comuni e Città metropolitane;
o) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
p) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo
statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e
locale; opere dell'ingegno;
q) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti
internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero;
tutela e sicurezza del lavoro; istruzione salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione; professioni;
ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo;
protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi
reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione;
produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza
sociale complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e
coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione
dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere
regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle
materia di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali,
riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non
espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di
loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti
normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli
accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle
norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità
di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza .
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione
esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle
Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane
hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e
dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità
degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e
promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della regione con altre Regioni per il
migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi
comuni. Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con
Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le
forme disciplinati da leggi dello Stato."
Articolo 6
1. L'articolo 118 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 118. - Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni
salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province,
Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà,
differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni
amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale,
secondo le rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle
materie di cui alle lettere a-bis) e g) dell'articolo 117, secondo comma e
disciplina inoltre forme d'intesa e coordinamento nella materia della tutela
dei Beni Culturali.
Stato, Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni favoriscono l'autonoma
iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività
di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.".
Articolo 7
1. L'articolo 119 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 119. - I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le
Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate
propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento
della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di
compartecipazioni al gettitto di tributi erariali riferibile al loro
territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di
destinazione per i territori con minore capacità fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai
Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare
integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale,
per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo
esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal
normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed
effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città
metropolitane e Regioni.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio
patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge
dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di
investimento. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi
contratti.".
Articolo 8
1. L'articolo 120 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 120. - La Regione non può istituire dazi di importazione o
esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che
ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose
tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque
parte del territorio nazionale.
Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, dei Comuni e delle Città
metropolitane nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o
della normativa comunitaria oppure di pericolo per l'incolumità e la sicurezza
pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o
dell'unità economica e in particolare la tutela dell'uniformità delle
condizioni di vita, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La
legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano
esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale
collaborazione".
Articolo 8- bis
1. All'articolo 123 della Costituzione è aggiunto, infine, il seguente
comma:
In ogni Regione, lo Statuto disciplina il Consiglio delle Autonomie locali,
quale organo di consultazione fra la regione e gli enti locali
Articolo 9
Soppresso
Articolo 9. Bis
1. L’articolo 124, l’articolo 115, il primo comma dell'articolo 125,
l'articolo 128, l'articolo 129 e l'articolo 130 della Costituzione sono
abrogati.
2. Al secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione, dopo le parole:
"Si può con" sono aggiunte le seguenti: "l'approvazione della
maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del
Comune o dei Comuni interessati espressa mediante".
Articolo 10
Soppresso
Articolo 11
1. L'articolo 127 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 127. - Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda
la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità
costituzionale davanti alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla
sua pubblicazione.
La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge
dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può
promuovere la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte
costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o
dell'atto avente valore di legge".
Articoli 11,12,13,14,15,16, 17
Soppressi
Articolo 18
(Norma transitoria)
1. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della
presente legge costituzionale si applicano anche alle regioni a statuto speciale
ed alle province autonome di Trento e Bolzano per le parti in cui prevedono
forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.
Articolo 18-bis
1. Sino alla revisione delle norme del Titolo I della parte seconda della
Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni,
delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le
questioni regionali.
2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma
dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni
sulle quali la Commissione, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso
parere contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione di
modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame
in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del
progetto di legge l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi
componenti.