INDICE
1.
- Premessa
2.
- Osservazioni generali
1.
- I GIUDIZI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
1.1.
- I limiti della competenza e dei poteri della Corte nei giudizi di
legittimità costituzionale in via incidentale
1.2.
- La natura e la funzione dei giudizi dinanzi alla Corte
1.3.
- I presupposti della questione incidentale di legittimità
costituzionale: il “giudizio” e la legittimazione del giudice
1.4.
- L’incidentalità del giudizio di legittimità costituzionale e la
rilevanza delle questioni
1.5.
- La riproposizione della questione incidentale e il divieto del bis in
idem
1.6.
- Le norme oggetto del giudizio
1.7.
- Gli atti introduttivi dei giudizi: requisiti formali e sostanziali
1.8.
- La costituzione e l'intervento in giudizio
1.9.
- Il rispetto dei termini
2.
- MERITO DELLE DECISIONI
2.1.
- Il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.)
2.2.
- Il principio unitario (art. 5 Cost.)
2.3.
- Il principio di adattamento al diritto internazionale (art. 10 Cost.)
2.4.
- I diritti inviolabili e le libertà
2.4.1.
- La libertà personale (art. 13 Cost.)
2.4.2.
- Il diritto al nome (artt. 2 e 22 Cost.)
2.4.3.
- La libertà associativa (art. 18 Cost.)
2.5.
- La tutela giurisdizionale e il diritto di difesa (art. 24 Cost.)
2.6.
- Il trattamento penale e la responsabilità penale (artt. 25 e 27 Cost.)
2.7.
- La tutela della maternità e del minore (artt. 31 e 37 Cost.)
2.8.
- La tutela della salute e dell’ambiente (art. 32 Cost.)
2.9.
- L’ordinamento universitario - Le funzioni didattiche e di ricerca
(art. 33 Cost.)
2.10.
- L'obbligo scolastico ed i diritti dei portatori di handicap (art. 34
Cost.)
2.11.
- La tutela del lavoro (artt. 35 e 37 Cost.) e la previdenza (art. 38 Cost.)
2.12.
- La libertà di organizzazione dell’impresa e il diritto di proprietà
(artt. 41 e 42 Cost.)
2.13.
- La capacità contributiva (art. 53 Cost.)
3.
- LE FONTI
3.1.
- La delega legislativa e i decreti delegati (art. 76 Cost.)
4.
- ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
4.1.
- Princìpi in tema di elezioni
4.2.
- Il Parlamento - L'immunità per i voti e le opinioni (art. 68 Cost.)
4.3.
- I princìpi sul pubblico impiego (art. 97 Cost.)
4.4.
- Gli organi ausiliari: la funzione di controllo della Corte dei conti
(art. 100 Cost.)
4.5.
- Il rapporto tra competenze statali e competenze regionali (o
provinciali)
4.6.
- I limiti alla potestà legislativa regionale
4.7.
- L'ordinamento degli enti locali
4.8.
- Il principio collaborativo tra Stato e regioni
4.9.
- La libera circolazione fra le Regioni (art. 120 Cost.)
4.10.
- La “irresponsabilità” per le opinioni e i voti dei consiglieri
regionali (art. 122 Cost.)
5.
- I PRINCÌPI SULLA GIURISDIZIONE E SUL PROCESSO
5.1.
- L'interesse alla speditezza del procedimento giudiziario
5.2.
- La terzietà e l'imparzialità della giurisdizione
5.3.
- I diritti dell'imputato
Appendice:
Prospetti statistici
1. - Premessa
Come di consueto, la Corte offre ai mezzi di
informazione e, attraverso di essi, alla pubblica opinione elementi di
valutazione dell’attività giurisprudenziale svolta nell’anno
precedente, astenendosi, per quanto possibile da valutazioni sul proprio
operato; per quanto possibile data la inevitabilità del giudizio
implicito nella selezione. Un anno di giurisprudenza influenzato anche da
eventi esterni alla Corte, dai quali questa è stata anzi condizionata
nella sua funzionalità e vitalità.
Nell’anno trascorso, l’attività della Corte è
stata macroscopicamente segnata, fino a risultarne condizionata, da due
diverse circostanze ad essa tuttavia esterne: la prima riguarda la
perdurante mancata nomina, da parte del Parlamento, di due giudici
costituzionali; la seconda è l’entrata in vigore della legge
costituzionale n. 3 del 2001, che ha profondamente modificato il
titolo V della parte seconda della Costituzione. E’ intuitivo che la
prima circostanza abbia potuto produrre qualche negativa incidenza sui
lavori, almeno sotto il profilo quantitativo della produttività e perfino
del regolare funzionamento del collegio, finora tuttavia garantiti dalla
responsabilità e anche dal sacrificio dei suoi singoli membri. Ma è
evidente che essa produca soprattutto, per se stessa, un’alterazione
dell’equilibrio interno della compagine così come configurata dalla
Costituzione, tanto più rilevante in quanto relativa alla medesima
componente, e per di più a quella di provenienza dall’istituzione
tipicamente rappresentativa. Non posso non osservare, nella responsabilità
delle mie funzioni, che il protrarsi di questa situazione sin dal novembre
del 2000, andando ben al di là della violazione del principio di “leale
collaborazione”, stia ormai configurandosi come inadempimento di un
preciso obbligo costituzionale, della cui gravità confido che le Camere
vorranno, nell’interesse della collettività, utilmente rendersi
consapevoli, provvedendo con sollecitudine a sanarlo. L’altro evento
significativo - di cui si potranno però valutare i riflessi
sull’attività della Corte soltanto nei mesi che verranno - è la
recente riforma del titolo V della Costituzione, intervenuta - come noto -
con la legge costituzionale n. 3 dell’ottobre 2001. Una “riforma”
costituzionale, dunque, che non potrà non impegnare la Corte nei giudizi
sulle questioni di legittimità costituzionale che potrebbero essere
sollevate in riferimento alle nuove norme del titolo V.
2. - Osservazioni generali
Si forniscono di seguito alcuni dati numerici
sull’attività compiuta nel decorso anno, pur nella consapevolezza, che,
ben al di là degli indici quantitativi sarebbe interessante verificare
anche l’efficacia sostanziale delle pronunce, valutando i riflessi nel
tempo sul piano delle attività conseguenti, non soltanto del legislatore
- come è chiaro - ma anche dei giudici e delle amministrazioni. Nel corso
del 2001 la Corte ha tenuto 41 adunanze, distribuite in 20 udienze
pubbliche e in 21 camere di consiglio. Ha emesso, nel complesso, 447
pronunce (126 sentenze e 321 ordinanze), definendo, in totale, 866
giudizi. Comparando i dati assoluti con quelli dell’anno precedente, si
può rapidamente osservare, riguardo alle sopravvenienze, un incremento
del numero dei giudizi instaurati (1088, vale a dire circa un centinaio in
più rispetto all’anno precedente), con la consueta prevalenza dei
procedimenti incidentali. E, disaggregando l’insieme, si può registrare
un aumento sia dei giudizi incidentali, sia di quelli in via principale e,
invece, una netta diminuzione dei giudizi per conflitti. Al 31 dicembre
2001 risultavano pendenti 1015 giudizi, un gran numero dei quali peraltro
già assegnato, sin quasi al totale esaurimento di quelli iscritti prima
del 2001: ne risultano da assegnare soltanto 146, di cui 106 incidentali,
27 principali e 13 di conflitti fra poteri. La sopravvenienza annuale dei
giudizi promossi in via incidentale è stata trattata, anche attraverso
provvedimenti ordinatori, e in buona parte decisa; per i giudizi in via
principale e i conflitti intersoggettivi iscritti a ruolo al momento
dell’entrata in vigore della menzionata legge costituzionale n. 3 del
2001 è stato disposto il rinvio, allo scopo di chiarire le situazioni
intertemporali. Relativamente ai promotori dei giudizi, le pronunce
segnalano le seguenti prevalenze: per i giudizi incidentali, quella dei
giudici ordinari (circa il 64%); per i giudizi in via principale, quella
del Presidente del consiglio dei ministri (il 20%) e del Commissario dello
Stato per la regione Siciliana (il 13%), nonché della Regione Lombardia
(il 20%) e della Provincia autonoma di Trento (il 16%); per i giudizi per
conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, è prevalente
l’iniziativa dell’autorità giudiziaria (circa l’85%); per i giudizi
per conflitti intersoggettivi, il Presidente del consiglio dei ministri
(il 21%) , la Provincia autonoma di Trento (il 29%) e la Regione Siciliana
(il 14%). Passando alle decisioni, si può rilevare che in termini
percentuali esse hanno riguardato: per il 78% i giudizi in via
incidentale; per l’8% i giudizi in via principale; ancora per l’8% i
giudizi per conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato; per il 6% i
giudizi per conflitti intersoggettivi. Relativamente agli esiti delle
pronunce, si registrano, in base ai dispositivi, i seguenti, approssimati,
dati percentuali:
a) quanto ai giudizi di legittimità, incidentali e
principali, il 30% di inammissibilità o manifesta inammissibilità della
questione; il 34% di manifesta infondatezza; il 13% di infondatezza; il
12% di restituzione degli atti; il 2% di dichiarazione della cessazione
della materia del contendere; appena il 9%, dunque, di illegittimità
costituzionale;
b) quanto ai giudizi per conflitto di attribuzione tra
poteri, complessivamente, il 46% di improcedibilità del giudizio; il 30%
di inammissibilità; il 24% di accoglimento con annullamento; c) quanto ai
giudizi per conflitti intersoggettivi, il 38% di accoglimento dei ricorsi,
con relativo annullamento; il 22% di rigetto dei ricorsi; il 15% di
provvedimenti interlocutori; l’11% di estinzione del processo; il 7 % di
cessazione della materia del contendere; il 7% di inammissibilità. Nel
quadro di un generale incremento della domanda di giustizia
costituzionale, non potrà non emergere con immediatezza, riguardo al
descritto andamento, il dato relativo al numero straordinariamente
preponderante delle decisioni, lato sensu, di rigetto rispetto a
quello delle pronunce di accoglimento. A conferma, se occorresse, della
pressante domanda di coinvolgimento della Corte in direzioni od occasioni
tuttavia improprie. Se si può rilevare, come già per il 2000, una
diminuzione delle pronunce di accoglimento, in misura più accentuata nei
giudizi proposti in via incidentale rispetto a quelli proposti in via
diretta, va poi segnalato che le declaratorie di illegittimità
costituzionale hanno colpito per il 70% leggi statali e per il 30% leggi
regionali o provinciali, con una netta prevalenza di leggi posteriori a
Costituzione (per l’87%) e, più particolarmente, di leggi entrate in
vigore negli ultimi anni. Tra le pronunce di accoglimento, si può
osservare che per il 93% esse prevedono una illegittimità parziale
(determinando delle “addizioni” o “sostituzioni” normative), per
il 5% una illegittimità consequenziale (in base ai poteri previsti
dall’art. 27 della legge n. 87 del 1953) e solo per il 2% una
illegittimità integrale, in riferimento cioè ad un intero testo
legislativo (precisamente, una legge regionale impugnata in via
principale). Va anche segnalata, tra le pronunce di accoglimento,
l’espressa dichiarazione di estensione dell’efficacia nei confronti di
entrambe le province autonome di Trento e di Bolzano, ancorché una di
esse non fosse parte nel giudizio, attesa l’identità della normativa
esaminata e la piena equiparazione delle due province in ordine alla
disciplina in questione. Quanto poi alla tipologia delle formule
terminative del giudizio va ricordato che i dispositivi di illegittimità
costituzionale si caratterizzano, nella maggior parte dei casi, come
decisioni di illegittimità in parte qua o di illegittimità
parziale (decisioni che - come noto - colpiscono disposizioni di legge
nella loro formulazione testuale); oppure nella parte in cui esse prevedono…
(o dispongono…; autorizzano…; escludono…) o nella parte in cui non
prevedono… (o non riconoscono…) alcunchè, determinando in questi
casi un’“addizione normativa” rispetto a quanto non era previsto;
oppure nella parte in cui prevedono (una certa cosa) anziché
(un’altra), determinando la “sostituzione” di ciò che era pur
previsto. Le pronunce di illegittimità costituzionale (cui la Corte
perviene in via consequenziale facendo uso dei poteri previsti dall’art.
27 della legge n. 87 del 1953, cioè estendendo l’àmbito oggettivo
della dichiarazione di incostituzionalità ad “altre norme”, non
direttamente oggetto di censura da parte dei promotori dei giudizi)
risultano emesse in due ipotesi: a) si rilevi l’impossibilità di
autonoma applicazione della norma in conseguenza della caducazione di
quella oggetto principale della questione;
b) in ragione del carattere cronologicamente successivo
della norma, il cui contenuto sia derivato (trasfuso) da quello della
disposizione (originaria) dichiarata incostituzionale.
Considerando nel complesso le motivazioni, possono
ricavarsi alcuni dati sinteticamente orientativi.
Ad esempio, si può notare che non sempre la
dichiarazione di illegittimità è, come suol dirsi, autoapplicativa:
talvolta essa postula un intervento ulteriore (del legislatore,
innanzitutto), specialmente quando occorra precisare tutte le modalità
perché il diritto che trova riconoscimento nella sentenza possa
concretamente esplicarsi ( sentenza
n. 158). Rileva pure la funzione tipica svolta dal parametro
evocato, che il giudice delle leggi può variamente modulare o
riformulare, nel suo ruolo di interprete privilegiato della Costituzione.
Senza poi trascurare il fatto che la eventuale norma parametro interposta,
alla stregua della quale viene giudicata la conformità a Costituzione
delle norme impugnate, può essere strettamente connessa ad una normativa
comunitaria, che spiega dunque la sua efficacia indiretta nel giudizio di
costituzionalità delle leggi ( sentenza
n. 135). Vi è inoltre da considerare la funzione “monitoria”,
che la Corte talvolta esercita per richiamare l’attenzione del
legislatore sulla necessità di interventi riformatori o di modifiche
indilazionabili; così come la Corte può rilevare, in altri casi, che il
pur auspicato intervento si è dimostrato, tuttavia, parziale nella sua
realizzazione e lo strumento per porvi rimedio è, dunque,
l’illegittimità della norma (tuttora) non adeguata alla Costituzione (
sentenza
n. 95). Da un esame più approfondito, emergono i collegamenti e
le connessioni con pronunce anteriori, specialmente attraverso il valore e
l’influenza del “precedente”. E’ constatazione comune che esso
assicura la coerenza e la continuità della giurisprudenza; ciò vale
ovviamente per la Corte costituzionale e in particolare, per le sentenze
dichiarative di illegittimità costituzionale, fermo restando che queste
ben possono scaturire da una complessiva riconsiderazione della materia,
anche alla luce del mutato contesto normativo. Così, la stessa
disposizione, già parzialmente caducata in passato, può essere oggetto
di nuova pronuncia di incostituzionalità ( sentenza
n. 251); altre disposizioni subiscono la medesima sorte per avere
un contenuto analogo o una formulazione identica a quella di altre in
precedenza dichiarate illegittime (sentenza n. 54, n.
288, n. 339, n. 350). Alla identica ratio di una precedente
decisione è ricondotta la illegittimità di una fattispecie normativa in
stretta correlazione con altra già caducata ( sentenza
n. 243). In buona sostanza l’accoglimento della questione può
essere determinato da un’anteriore pronuncia negli stessi termini ( sentenza
n. 411), oppure sulla base di un «principio di portata generale»
già affermato in precedenza in un caso analogo, ma circoscritto in
ragione della formulazione e della rilevanza della questione nel giudizio
di provenienza ( sentenza
n. 131).
1. - I GIUDIZI DI LEGITTIMITA’
COSTITUZIONALE
1.1. - I limiti della competenza e
dei poteri della Cortenei giudizi di legittimità costituzionale in via
incidentale
Nell’anno appena trascorso, la Corte ha ribadito i
limiti del sindacato di legittimità costituzionale. In materia penale –
essendo precluso ogni intervento additivo che si risolva in un
aggravamento della posizione sostanziale dell’imputato (ordinanza n.
175) – ha negato di poter essa stessa determinare le condotte
punibili e le relative sanzioni ( sentenza
n. 169; ordinanze nn. 33, 86, 144, 150, 175 e 260). Più in
generale, la Corte ha ritenuto estranee all’àmbito di un possibile suo
intervento, pronunce che siano caratterizzate da un grado di manipolazione
tanto elevato da investire non già singole disposizioni, ovvero il
congiunto operare di alcune di esse, ma un intero sistema di norme con la
conseguente creazione di una disciplina affatto nuova, profondamente
innovativa, che soltanto il legislatore potrebbe adottare nell’esercizio
della sua discrezionalità (sentenza n. 75; ordinanza n. 305); ha
poi sottolineato che la scelta di introdurre un trattamento di favore, che
si ponga come eccezione rispetto alla disciplina di carattere generale, è
espressione della discrezionalità legislativa, non censurabile sotto il
profilo del principio di parità di trattamento, salvo che tale
discrezionalità sia esercitata in modo palesemente irragionevole (ordinanze
nn. 60 e 348); ha infine affermato, più in generale, che esula dai
suoi poteri censurare, con propria diversa valutazione, le scelte
discrezionali del legislatore, ovvero adottare - a fronte di omissioni
legislative - pronunce additive che non si pongano come conseguenza
necessitata dell’applicazione di princìpi costituzionali (sentenze
nn. 291 e 329;
ordinanze nn. 234 e 332).
Peraltro, la Corte non ha trascurato di ribadire,
contestualmente, la funzione di garanzia che le è propria, sia
sottolineando che l’opzione normativa non deve comunque porsi in
manifesto contrasto con il canone della ragionevolezza (ordinanza n.
144), sia utilizzando lo strumento dell’invito al Parlamento ad
effettuare interventi di razionalizzazione vòlti a superare incongruenze,
disarmonie e profili d’incoerenza rispetto al quadro costituzionale, o
ad introdurre normative più rispondenti alla situazione attuale del
Paese, come nei casi del sistema delle sanzioni sostitutive e delle
esclusioni oggettive in materia penale (ordinanza n. 184), nonché
della normativa concernente l’apertura di case da gioco (sentenza n.
291).
1.2. - La natura e la funzione dei
giudizidinanzi alla Corte
In varie decisioni, la Corte ha
puntualizzato il carattere e la specifica funzione di ciascun tipo di
giudizio che si svolge davanti ad essa, chiarendo che non è dato
utilizzare in maniera impropria o non coerente gli strumenti processuali a
disposizione.
In particolare è stato più volte affermato che non può
essere prospettata una questione la quale, invece di essere rivolta a
rimuovere una disposizione ritenuta contraria alla Costituzione, tenda in
realtà ad ottenere un chiarimento circa la portata della norma censurata
e, dunque, a perseguire una finalità interpretativa, che è del tutto
estranea alla logica del giudizio di costituzionalità (sentenza n.
169; ordinanze nn. 215, 278, 283, 351 e 442). Similmente non può
valere a sostenere la richiesta di una pronuncia di incostituzionalità
l’argomento della persistente riluttanza dei giudici a dare compiuta
applicazione ad una precedente statuizione della Corte, in quanto
l’esigenza di uniformare l’interpretazione delle norme è palesemente
estranea alla logica del controllo di costituzionalità assegnato alla
Corte medesima, risolvendosi nel difetto dell’essenziale requisito della
rilevanza, stante il connotato di astrattezza della questione (ordinanza
n. 141). Nemmeno può avere ingresso una questione diretta a
contrastare un’interpretazione giurisprudenziale delle norme censurate,
in quanto non condivisa dal rimettente (ordinanze nn. 233 e 443);
ovvero quando il giudice a quo ometta di verificare preventivamente
che la disposizione da applicare possa essere interpretata in conformità
alle norme e ai princìpi costituzionali (ordinanza n. 338).
D’altro canto, la questione di costituzionalità non
può risolversi in una mera critica all’esercizio della discrezionalità
legislativa (ordinanza n. 234); né il suo accoglimento può
produrre un risultato antitetico a quello perseguito dal giudice a quo,
in contraddizione con le stesse premesse argomentative (ordinanza n.
302).
A stabilire, poi, la differenza tra il giudizio di
legittimità costituzionale in via incidentale e quello per conflitto tra
poteri, sta l’affermazione che quest’ultimo non è finalizzato ad un
generale controllo di legittimità dell’atto invasivo, dal momento che
con esso la Corte è chiamata essenzialmente a dirimere controversie tra
poteri dello Stato e, quindi, a verificare l’ordine costituzionale delle
competenze, per cui è inammissibile l’atto di promovimento che si
modelli sull’ordinanza di rimessione anziché sul ricorso (sentenze
nn. 363 e 364). Deriva da ciò che non può ritenersi direttamente
coinvolto nel giudizio per conflitto di attribuzione l’interesse di un
soggetto diverso da quello legittimato a promuoverlo, in particolare del
titolare dei diritti inerenti alla qualità di imputato ( sentenza
n. 225).
Quanto ai conflitti intersoggettivi, la loro natura
costituzionale esclude l’ammissibilità di pretese di carattere
meramente patrimoniale (vindicatio rei) che, risolvendosi in
controversie di natura puramente economica, non coinvolgano competenze
costituzionalmente garantite agli enti in conflitto (sentenza n. 213).
1.3. - I presupposti della questione
incidentale di legittimità costituzionale: il “giudizio” e la
legittimazione del giudice
Ai fini della proposizione del giudizio di
costituzionalità in via incidentale, la Corte non ha riconosciuto la
natura di “giudizio” al procedimento sulla richiesta di astensione ex
art. 51 cod. proc. civ. (ordinanza n. 216); ed ha negato la
legittimazione del giudice istruttore nel procedimento di opposizione allo
stato passivo del fallimento a sollevare questione di legittimità
costituzionale di norme applicabili esclusivamente dal collegio in fase
decisoria (ordinanza n. 23).
Ha poi confermato la costante giurisprudenza che
consente al giudice di rinvio di sollevare questione di legittimità
costituzionale della disposizione nell’interpretazione della quale è
vincolato in forza del principio di diritto affermato dalla Corte di
cassazione (ordinanza n. 184); ha inoltre riconosciuto la
legittimazione a sollevare questione di legittimità costituzionale del
Consiglio nazionale forense (sentenza n. 189) e degli arbitri
rituali (sentenza n. 376), osservando, in quest’ultimo caso, che
– ai limitati fini del promovimento del sindacato di legittimità
costituzionale - il giudizio arbitrale (a prescindere dalla problematica
connessa alla sua natura giuridica) non si differenzia da quello che si
svolge davanti agli organi statali della giurisdizione, per quanto
riguarda l’attività di ricerca e interpretazione delle norme da
applicare nel giudizio.
1.4. - L’incidentalità del
giudizio di legittimità costituzionale e la rilevanza delle questioni
Nel ribadire la natura incidentale del giudizio di
costituzionalità delle leggi – in ragione di che quale il giudice a
quo non può proporre autonomamente ed in via diretta questioni di
legittimità costituzionale che non siano collegate al giudizio in corso
dinanzi a lui – la Corte ha costantemente ritenuto l’inammissibilità
di questioni che difettano di pregiudizialità rispetto alla definizione
del giudizio principale (ordinanza n. 279), o che siano prive del
necessario requisito della rilevanza; ovvero di questioni non idonee a
incidere nel giudizio a quo (ordinanza n. 134); di questioni
concernenti norme in esso non applicabili (sentenze nn. 115 e 180;
ordinanze nn. 125, 149 e 255); di questioni sollevate in via
ipotetica, in vista di una possibile evenienza futura e incerta (ordinanze
nn. 2 e 34); di questioni che non toccano in alcun modo il contenuto
della disposizione censurata (sentenze nn. 156 e 336; ordinanza n. 90);
di questioni che investono norme che non vivono più nell’ordinamento
giuridico (ordinanze nn. 28, 128 e 262); di questioni sollevate da
un giudice che abbia ormai consumato il proprio potere decisorio (ordinanze
nn. 92, 134 e 346), o da un giudice non competente all’applicazione
della norma censurata (sentenza n. 169; ordinanze nn. 59, 70, 154, 297).
E ancora, sempre sotto il profilo della rilevanza, la
Corte ha riaffermato la valenza della cosiddetta “pregiudiziale
comunitaria”, nascente dalla richiesta di interpretazione rivolta alla
Corte di giustizia delle Comunità europee da parte del giudice rimettente
(e da altri giudici italiani); richiesta che fa sorgere nel giudizio a
quo una pregiudiziale circa la compatibilità con il diritto
comunitario della stessa norma sospettata di contrasto con la
Costituzione, così privando di rilevanza la questione di legittimità
costituzionale (ordinanza n. 249).
1.5. - La riproposizione della
questione incidentale e il divieto del bis in idem
Sul tema della riproposizione della questione, la Corte
ha riaffermato il divieto di bis in idem, giacché una seconda
rimessione, nel corso dello stesso grado di giudizio pendente tra le
parti, di una questione concernente la medesima norma di legge in
riferimento ad identici parametri costituzionali, sia pure con argomenti
ulteriori, si risolverebbe in una inammissibile impugnazione della
precedente pronuncia di merito (ordinanza n. 48). Ancora, è stata
dichiarata l’inammissibilità della questione con la quale il giudice
rimettente, pur impugnando formalmente una disposizione quale risultante a
seguito dell’integrazione disposta da una sentenza della Corte, in realtà
censurava la precedente decisione di accoglimento, così disattendendo la
preclusione assoluta di qualsiasi domanda diretta a contrastare, annullare
ovvero riformare una decisione della Corte (ordinanza n. 108).
Peraltro, è stato anche ribadito che tale preclusione vale solo nel caso
di una pronuncia di natura decisoria e non quando sia stata emessa una
pronunzia di manifesta inammissibilità per ragioni meramente processuali
(sentenza n. 189).
1.6. - Le norme oggetto del
giudizio In diverse pronunce trova conferma la giurisprudenza che nega
ingresso nel giudizio di costituzionalità alle questioni che concernono
disposizioni eterogenee (ordinanza n. 81); o con cui si censura un
intero testo normativo, salvo che il vulnus derivi dall’intero
corpo normativo (sentenza n. 156; ordinanza n. 286); o che vertono
su atti aventi natura regolamentare ( sentenza
n. 251; ordinanze nn. 124, 194 e 297), salvo che il regolamento,
nel sostituire la disposizione legislativa, abbia inciso aspetti
sostanziali sui quali non era abilitato ad intervenire (sentenza n. 251).
E’ stata anche riconosciuta la sindacabilità delle
norme di diritto internazionale pattizio, censurate attraverso la legge di
esecuzione del trattato, nella parte in cui immettono nell’ordinamento
norme incompatibili con la Costituzione, e quando dalla soluzione della
questione possano derivare conseguenze sulla valutazione di legittimità
di un accordo tra governi (sentenza n. 73).
La sopravvenuta novazione della norma oggetto del
giudizio (con attribuzione ad esse della efficacia di legge formale e non
più di quella sostanziale) ha dato luogo alla restituzione degli atti al
rimettente per la valutazione in ordine al persistere della rilevanza
della questione (ordinanze nn. 12, 13, 17 e 64); in altri casi si
è addivenuti al “trasferimento della questione”, ad opera della Corte
stessa, sulle nuove norme allorché la censurata disposizione sia stata in
esse trasfusa integralmente (ordinanza n. 255).
Il giudizio della Corte – come noto – si attesta
sui termini fissati dalla ordinanza di rimessione (sentenza n. 435)
ed è, perciò, condizionato dalla prospettazione del rimettente e dalle
indicazioni contenute nell’ordinanza di rimessione, sicché non possono
essere presi in considerazione profili dedotti soltanto dalle parti,
ovvero riferiti a parametri non evocati dal giudice a quo (ordinanze
nn. 24, 44 e 219).
Un principio di conservazione emerge poi nei casi in
cui la Corte afferma che non rilevano nè l’errore materiale
nell’indicazione della disposizione censurata contenuto nell’ordinanza
di rimessione, se non rende incerta l’individuazione della norma
effettivamente denunciata (sentenza n. 113; ordinanze nn. 3, 129 e 219),
né l’impropria estensione della censura ad altra norma, ove sia
comunque delimitabile l’oggetto della questione (sentenza n. 95).
Nel giudizio per conflitto tra poteri dello Stato, che è finalizzato alla
tutela dell’integrità delle competenze assegnate a tali poteri dalla
Costituzione, non possono avere ingresso le censure sollevate per
violazione di norme diverse da quelle che definiscono l’àmbito delle
attribuzioni asseritamente lese, garantite costituzionalmente al
ricorrente (sentenza n. 139).
1.7. - Gli atti introduttividei
giudizi: requisiti formali e sostanziali
Con riguardo alla instaurazione del giudizio di
costituzionalità, la Corte ha ribadito la necessità di un atto idoneo,
nel suo contenuto, a definire l’oggetto della domanda; soprattutto, in
tema di conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato, viene richiesta
la compiuta indicazione degli elementi sufficienti a definire la materia
del conflitto oggetto di controversia (sentenza n. 274); tale non
potendosi ritenere il ricorso nel quale, ad una lacunosa e generica
indicazione delle ragioni del conflitto si accompagni il difetto di una
espressa domanda circa la spettanza del potere in contestazione e della
conseguente richiesta di annullamento dell’atto impugnato (sentenza
n. 363), ovvero il ricorso che si limiti ad enunciare la mera
richiesta di «risolvere il conflitto», senza assolvere il necessario
onere motivazionale (sentenza n. 364).
Quanto ai giudizi in via incidentale, è stata ritenuta
parimenti necessaria la sussistenza di un formale provvedimento di
rimessione, non essendo sufficiente la trasmissione degli atti con la sola
notazione che la questione è stata già prospettata da altra ordinanza
emessa in un diverso giudizio pendente (avanti allo stesso ufficio). In
tal caso, non potendo ritenersi proposto un vero giudizio incidentale di
legittimità costituzionale, la Corte ha dichiarato la irricevibilità
dell’ordinanza ed ha disposto il rinvio degli atti al giudice a quo
(ordinanza n. 216). L’irricevibilità è stata, inoltre, disposta
nei confronti di una singolare ordinanza di rimessione, con la quale la
questione di costituzionalità era stata esplicitamente rimessa per la
decisione non già davanti alla Corte costituzionale, bensì alla non più
operante Alta Corte per la Regione Siciliana, sull’assunto del
rimettente dell’erroneità del consolidato principio dell’unicità
della giurisdizione costituzionale, adottato viceversa dalla Corte sin
dalle prime pronunce (ordinanza n. 161).
1.8. - La costituzione e
l’intervento in giudizio
Con riguardo alla fase introduttiva del giudizio di
costituzionalità, la Corte, secondo un orientamento consolidato, ha
dichiarato inammissibili le costituzioni e gli interventi in giudizio
effettuati tardivamente rispetto al previsto termine perentorio (sentenza
n. 210; ordinanze nn. 53 e 234); ed ha inoltre ribadito i princìpi
sia della necessaria corrispondenza tra le parti del giudizio incidentale
di costituzionalità e quelle costituite nel giudizio principale (ordinanza
n. 183), sia della necessaria sussistenza di un interesse diretto alla
soluzione della questione, non essendo sufficiente a legittimare
l’intervento di soggetti diversi dalle parti del giudizio a quo
un mero interesse riflesso ed eventuale rispetto al thema decidendum
(sentenze nn. 189 e 333).
Così, in costanza di una giurisprudenza che
generalmente non ammette l’intervento in giudizio spiegato da soggetti
diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto tra enti, ancorché
«interessati» alla risoluzione del giudizio costituzionale, si è
ritenuto di derogare a tale regola in un giudizio per conflitto di
attribuzione proposto da una Regione avverso un provvedimento del giudice
penale, in ragione del particolare interesse dell’interveniente (nella
specie, a non veder compromessa la possibilità di agire in giudizio a
tutela dei suoi diritti), connesso alla sua posizione processuale di parte
civile costituita nel procedimento penale a quo (sentenza n. 76).
Nel giudizio per conflitto tra poteri (promosso, nella
specie, dalla Camera dei deputati nei confronti di un’autorità
giudiziaria) – come già accennato – non può essere invece ammesso ad
intervenire il parlamentare imputato in procedimenti penali, che si
ritenga leso dai provvedimenti giudiziari impugnati, dal momento che i
diritti inerenti alla qualità di imputato, che possono essere sempre
fatti valere con gli ordinari strumenti processuali, non possono ritenersi
coinvolti in un giudizio nel quale deve decidersi solo in ordine alle
denunciate lesioni delle attribuzioni costituzionali della Assemblea
parlamentare ricorrente (sentenza n. 225).
1.9. - Il rispetto dei termini
L’improcedibilità dei conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato
è la conseguenza, dichiarata in varie occasioni, del mancato rispetto, da
parte del ricorrente, dei termini perentori prescritti dalle norme ai fini
dell’ulteriore corso del giudizio, dopo la preliminare fase delibativa (sentenze
nn. 191, 200, 245, 246, 247, 253 e 293).
2. – MERITO DELLE DECISIONI
2.1. - Il principio di eguaglianza(art.
3 Cost.)
Al principio di eguaglianza i giudici rimettenti fanno
frequente riferimento, utilizzandolo come parametro, talvolta esclusivo,
delle questioni prospettate. Non di rado esso è anche invocato unitamente
al principio - criterio della ragionevolezza, con un’endiadi alla quale
viene ricondotta la coerenza o non contraddizione del sistema preso in
esame. E’ noto che, applicando il criterio della ragionevolezza, il
giudice delle leggi non può contrastare con una propria diversa
valutazione la scelta discrezionale del legislatore: il controllo di
costituzionalità dovendosi arrestare alla verifica che, rispetto al fine,
il mezzo prescelto non sia palesemente incongruo (sentenza n. 190);
ovvero limitarsi alla verifica del «corretto uso del potere normativo» (sentenza
nn. 169 e 180), là dove si evidenzia una carenza di causa o ragione
della disciplina censurata, che, come tale, implica quindi un vizio della
legge, appalesandosi come espressione di un uso distorto della
discrezionalità legislativa, siccome fondato sulla irragionevole
differenziazione ovvero, a seconda dei casi, sulla irragionevole
omologazione delle situazioni poste a raffronto (sentenza n. 171).
Alla luce del principio di eguaglianza, la
dichiarazione di illegittimità serve dunque a ripristinare la parità
violata ovvero ad eliminare quei trattamenti deteriori rispetto ad altri,
che determinano discriminazioni, assolutamente prive di ragionevole
giustificazione, nei confronti di alcune categorie di soggetti. E’ il
caso, ad esempio, delle decisioni rese in materia elettorale (sentenze
nn. 287, 350), su cui si tornerà in sèguito; ovvero della
declaratoria di illegittimità costituzionale della norma che escludeva la
pensione di reversibilità del coniuge superstite in relazione ad una
circostanza o condizione, appunto, inidonea a giustificare tale
esclusione, quale era il matrimonio intervenuto successivamente al
pensionamento dell’assicurato (sentenza n. 447).
Viceversa, ad escludere l’incostituzionalità con
riferimento al principio di eguaglianza, è stato richiamato l’argomento
secondo cui quest’ultimo non può essere utilmente invocato quando si
pongano a raffronto situazioni strutturalmente diverse, al fine di indurre
una modifica dell’ordinamento vigente secondo una prospettiva
costituzionalmente non necessitata, o quando la statuizione chiesta dal
giudice rimettente determinerebbe essa stessa un’ingiustificata disparità
di trattamento. In tal senso è, ad esempio, la pronuncia che,
intervenendo sul tema degli effetti patrimoniali del matrimonio
concordatario dichiarato nullo dai Tribunali ecclesiastici, ha rigettato
la questione che mirava a disciplinare tali effetti patrimoniali secondo
la disciplina dettata per il divorzio anziché secondo quella, attualmente
applicabile, del matrimonio putativo (sentenza n. 329). Pertanto,
nel caso di diversità delle situazioni poste a raffronto, non possono
essere invocati i princìpi affermati in una precedente pronuncia, quando
essi siano intimamente saldati, sul piano logico e strutturale, alla
particolare e differente ipotesi già oggetto di decisione (sentenza n.
75).
Neppure ha trovato accoglimento la questione intesa ad
estendere la cerchia dei destinatari di precetti normativi di favore,
sotto il profilo che l’intervento additivo richiesto esulava dai poteri
concessi alla Corte, non ponendosi come conseguenza necessitata ed
implicita dell’applicazione dei princìpi costituzionali, ed essendo
sempre rimessa alla discrezionalità del legislatore la scelta tra più
soluzioni astrattamente possibili. Per queste ragioni è stata dichiarata
l’inammissibilità della questione che sollecitava l’introduzione di
una sorta di disciplina generale del potere di autorizzare l’apertura e
la gestione di case da gioco, mediante una statuizione destinata a
sostituirsi alle ipotesi particolari previste dal legislatore (sentenza
n. 291); in tale occasione, tuttavia, la Corte ha – come già detto
– esercitato il suo potere di monito nei confronti del legislatore,
rinnovando l’invito, già formulato in altra occasione, a superare le
insufficienze e le disarmonie della disciplina in materia.
2.2. - Il principio unitario(art.
5 Cost.)
Nell’àmbito del sistema delle autonomie regionali,
il principio di eguaglianza si converte in quello unitario, sancito
dall’art. 5 della Costituzione. A questo principio si richiama, a
proposito di una questione sull’applicazione nella Regione Trentino -
Alto Adige – e dunque in un quadro di «specialità» autonomistica –
del nuovo riparto della giurisdizione in ordine alle controversie di
lavoro con la pubblica amministrazione, la decisione che ha ribadito come
la determinazione effettuata, in via generale, dal legislatore ordinario
di devolvere al giudice ordinario la cognizione di tali controversie non
potesse essere che unitaria in tutto il territorio nazionale (ivi comprese
le Regioni a statuto speciale), non essendo consentite sul piano
costituzionale, in una materia, quale la disciplina della giurisdizione,
spettante allo Stato, ripartizioni o soluzioni difformi tra Regione e
Regione (sentenza n. 121).
L’interesse unitario alla uniformità di disciplina
dei “livelli minimi inderogabili” viene, inoltre, ribadito in ordine
alla salvaguardia della fauna selvatica (sentenza n. 210).
2.3. - Il principio di adattamento
al diritto internazionale(art. 10 Cost.)
In tema di rapporti con altri ordinamenti, la Corte ha
concorso a delineare la disciplina (per il periodo anteriore all’entrata
in vigore della legge n. 91 del 1992), della sottoposizione agli obblighi
di leva di chi abbia perduto la cittadinanza italiana a sèguito
dell’acquisto di quella di un altro Stato (sentenza n. 131). La
decisione aveva ad oggetto l’acquisto della cittadinanza di uno Stato,
nel quale non è tuttavia previsto il servizio militare obbligatorio (la
qual cosa differenziava la fattispecie da quelle, connotate dalla doppia
imposizione dei doveri militari a carico di chi avesse già prestato
o fosse tenuto a prestare il servizio militare nello Stato di nuova
cittadinanza, già giudicate illegittime con precedenti sentenze). Anche
questa volta la decisione di illegittimità costituzionale si fonda sul
principio, di portata generale, sancito nell’art. 10, primo comma, della
Costituzione, che esige la conformazione dell’ordinamento giuridico
italiano alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute
e, dunque, anche alla norma che, indipendentemente dall’esistenza di una
doppia imposizione, vincola gli Stati a non assoggettare a obblighi
militari i cittadini di altri paesi.
In materia, inoltre, la Corte ha affermato, in
generale, che la propensione di apertura dell’ordinamento italiano nei
confronti sia delle norme del diritto internazionale generalmente
riconosciute, sia delle norme internazionali convenzionali incontra i
limiti necessari a garantirne l’identità e quindi, innanzitutto, i
limiti derivanti dalla Costituzione (sentenza n. 73); limiti – si
sottolinea – che valgono perfino in quelle ipotesi in cui la
Costituzione stessa offre all’adattamento al diritto internazionale uno
specifico fondamento, idoneo a conferire alle norme introdotte
nell’ordinamento italiano un particolare valore giuridico (come nei casi
previsti dagli artt. 10, primo comma, 11 e 7, secondo comma della
Costituzione). La pronuncia chiarisce altresì il significato e la
portata, in relazione all’ordinamento interno, della Convenzione sul
trasferimento delle persone condannate, adottata a Strasburgo il 21 marzo
1983. Nel rigettare la questione, proposta dal Tribunale di sorveglianza
di Roma nei confronti delle norme che hanno dato esecuzione a quella
Convenzione, la Corte ha escluso che da questa possa ricavarsi la regola
secondo cui il soggetto trasferito dallo Stato di condanna a quello di
esecuzione della pena detentiva, possa essere sottoposto a un vero e
proprio regime di esecuzione speciale e personale, concernente i diritti,
oltre che i doveri, che lo riguardano come detenuto.
2.4. - I diritti inviolabili e le
libertà
2.4.1. - La libertà personale (art.
13 Cost.)
Con una pronuncia interpretativa di rigetto la Corte ha
ritenuto che (anche in assenza di una espressa previsione) il diniego di
convalida, da parte del giudice, del provvedimento che dispone il
trattenimento dello straniero presso i centri di permanenza temporanea
travolge, insieme con tale provvedimento, anche la misura
dell’espulsione, nella sua specifica modalità esecutiva
dell’accompagnamento dello straniero alla frontiera a mezzo della forza
pubblica, che è, appunto, causa immediata della limitazione della libertà
personale e insieme fondamento della successiva misura del trattenimento,
proprio in quanto l’atto motivato dell’autorità giudiziaria
costituisce il presidio della libertà personale (sentenza n. 105).
2.4.2. - Il diritto al nome (artt.
2 e 22 Cost.)
Quale primo e più immediato segno distintivo che
caratterizza l’identità personale, il diritto al nome - secondo un
principio ormai consolidato - appartiene al novero di quei diritti,
definiti «inviolabili», protetti dall’art. 2 della Costituzione. La
Corte ha perciò riconosciuto illegittima, risolvendosi essa in
un’ingiusta e irrazionale privazione, la mancata previsione della
possibilità per l’adottato maggiorenne, figlio naturale non
riconosciuto dai propri genitori, di aggiungere il proprio originario
cognome, ormai radicato nel contesto sociale e trasmesso ai figli, a
quello ricevuto in virtù dell’adozione; mentre ha reputato non
irrazionale e non lesivo del diritto all’identità personale che il
cognome dell’adottante preceda quello originario dell’adottato
maggiorenne (sentenza n. 120).
2.4.3. - La libertà associativa (art.
18 Cost.) E’ stata dichiarata l’illegittimità costituzionale
dell’art. 271 del codice penale, che puniva le condotte di promozione,
costituzione, organizzazione e direzione delle associazioni che si
propongono di svolgere o svolgono attività dirette a distruggere o
deprimere il sentimento nazionale (sentenza n. 243). Con tale
decisione – che, come espressamente sottolineato, non coinvolge il
significato e la portata dei valori costituzionali della Nazione e
dell’unità nazionale espressi dagli artt. 5, 9, 67, 87 e 98 Cost., né
le relative forme di tutela – la Corte espunge dall’ordinamento anche
la fattispecie associativa direttamente correlata alla condotta
individuale corrispondente, poiché, se non costituisce illecito penale il
fatto che il singolo svolga opera di propaganda antinazionale, la quale
non trasmodi in violenza o in attività che vìolino altri beni
costituzionalmente garantiti sino ad integrare altre figure criminose
(sentenza n. 87 del 1966, relativa all’art. 272, secondo comma, del
codice penale), non può costituire illecito neppure l’attività
associativa volta a compiere ciò che è consentito all’individuo.
2.5. - La tutela giurisdizionale e
diritto di difesa(art. 24 Cost.) E’ stata affrontata la problematica
dell’estinzione automatica dei giudizi pendenti di opposizione a
sanzioni comminate per violazioni alla legge sullo sciopero nei servizi
pubblici essenziali (sentenza n. 223); la previsione è stata
ritenuta conforme al diritto alla tutela giurisdizionale garantito
dall’art. 24 Cost., in quanto direttamente conseguente alla stabilita
estinzione delle sanzioni ed alla correlativa soddisfazione ex lege
delle pretese ad ottenerne l’annullamento, così da determinare la
cessazione della materia del contendere. Nella stessa occasione sono state
viceversa dichiarate illegittime l’esclusione del rimborso delle somme
corrisposte per il pagamento delle sanzioni e la compensazione delle spese
processuali, che avrebbero lasciato la pretesa azionata dal lavoratore del
tutto priva di tutela giurisdizionale e determinato una disparità di
trattamento tra lavoratori, in relazione ad una circostanza meramente
accidentale, quale l’intervenuta applicazione o no della sanzione.
Contrastante con il diritto alla tutela giurisdizionale
(ed in singolare dissonanza con la tendenza, presente in tutta la
legislazione vigente, volta ad eliminare ogni impedimento fiscale al
diritto dei cittadini di agire in giudizio per la tutela dei propri
diritti ed interessi legittimi) è stata ritenuta la norma che poneva,
quale condizione per la messa in esecuzione del provvedimento di rilascio
dell’immobile locato ad uso abitativo, la dimostrazione, da parte del
locatore, della regolarità della propria posizione fiscale; onere,
questo, imposto non già per assicurare al processo esecutivo uno
svolgimento conforme alla sua funzione e alle sue esigenze, ma
esclusivamente per perseguire impropri fini di controllo fiscale (sentenza
n. 333).
2.6. - Il trattamento penale e la
responsabilità penale(artt. 25 e 27 Cost.)
Con riguardo alla norma che, innovando la precedente
disciplina, subordina alla loro collaborazione con la giustizia
l’applicabilità del beneficio della liberazione condizionale ai
condannati per determinati reati, la Corte ha escluso la violazione del
principio di irretroattività della legge penale per quanti siano stati
condannati prima della entrata in vigore della norma stessa (sentenza
n. 273). In particolare ha specificato che l’introduzione del
requisito della collaborazione con la giustizia costituisce una scelta del
legislatore in armonia con il principio della funzione rieducativa della
pena, risolvendosi nel criterio legale di valutazione di un comportamento
che deve necessariamente concorrere ai fini di accertare il «sicuro
ravvedimento» del condannato e la rottura dei collegamenti con la
criminalità organizzata, la quale comporta vincoli di omertà e
segretezza particolarmente forti.
2.7. - La tutela della maternità e
del minore(artt. 31 e 37 Cost.)
La protezione del minore è garantita, anche a livello
internazionale, da un insieme di norme che formano un sistema integrativo
di quello approvato, con la medesima finalità, nell’ordinamento
interno. La Corte ha chiarito - respingendo i dubbi di costituzionalità
sollevati nei confronti della legge di esecuzione della convenzione
dell’Aja del 25 ottobre 1980 - che l’ordine urgente di ritorno
immediato del minore (illecitamente trasferito o trattenuto in altro
paese) nel proprio Stato di residenza abituale, è fondato sulla
ragionevole presunzione che l’interesse del minore vada innanzitutto
tutelato mediante il ripristino della situazione qua ante; sicché
risulta del tutto coerente con la ratio dell’istituto
l’esclusione di qualsiasi possibilità di riesame del relativo
provvedimento, d’ufficio o su istanza di parte, ad opera del medesimo
giudice che lo ha emesso, per evitare il consolidarsi di una situazione di
fatto in danno del minore, impregiudicato – peraltro – il riesame nel
merito dei provvedimenti di affidamento (sentenza n. 231).
Alla speciale protezione del valore della maternità
(da tutelare sempre, anche in assenza di un rapporto lavorativo, secondo i
princìpi dettati dagli artt. 31 e 37 della Costituzione) è diretta la
pronuncia che ha reputato irragionevole l’esclusione dell’indennità
di maternità anche nell’ipotesi di licenziamento della lavoratrice al
quale la norma dichiarata incostituzionalmente illegittima attribuiva (nel
negare la provvidenza) rilievo preponderante ed irragionevole valenza
punitiva, rispetto allo stato oggettivo della gravidanza (sentenza n.
405).
2.8. - La tutela della salute e
dell’ambiente (art. 32 Cost.)
Circa il diritto dello straniero, non in regola con le
norme sull’ingresso ed il soggiorno, a ricevere le cure mediche
essenziali, la Corte – nel ribadire che la Costituzione assicura a «tutti»,
stranieri compresi, la garanzia di un «nucleo irriducibile» del diritto
costituzionale alla salute, come àmbito inviolabile della dignità umana
– ha riconosciuto alla vigente legge, oggetto del giudizio, la capacità
di apprestare, pure in favore di quanti siano irregolarmente presenti nel
territorio nazionale, non solo gli interventi di assoluta urgenza, ma
anche, nei presidî pubblici ed accreditati, tutte le cure e le
prestazioni giudicate essenziali e necessarie ad evitare un irreparabile
pregiudizio alla salute (sentenza n. 252).
Il divieto di smaltimento nelle discariche regionali di
rifiuti di provenienza extraregionale, introdotto nella Regione Friuli -
Venezia Giulia con leggi del 1988 e del 1996, è stato oggetto di una
pronuncia di accoglimento che ne ha determinato la caducazione (sentenza
n. 335). La Corte ha ribadito quanto già aveva affermato in una
precedente decisione a proposito dei rifiuti “pericolosi”, ai quali
vanno, appunto, assimilati sotto l’aspetto del regime di smaltimento, i
rifiuti “speciali” qui considerati: anche per questi ultimi, infatti,
si impone il criterio della specializzazione dell’impianto di
smaltimento ovvero dell’utilizzo di «uno degli impianti appropriati più
vicini»; criterio perciò idoneo a conseguire la finalità di smaltimento
come richiesto dalla normativa statale di principio e che non ostacola,
poi, la libera circolazione di cose tra le Regioni sancita nell’art. 120
della Costituzione: principio, questo, che va salvaguardato in assenza di
impedimenti di ordine sanitario o ambientale (dovendosi pur sempre
considerare il rifiuto - anche alla stregua delle normative comunitarie -
come un «prodotto»).
E la tutela dell’ambiente ben può giustificare la
previsione, in una legge della Regione Veneto, di condizioni (come il
divieto di «esportazione» del materiale di risulta fuori del terreno su
cui insiste l’impianto) intese a regolare l’attività agricola
relativa alla costruzione degli impianti di acquacoltura incidente
sull’assetto del territorio (sentenza n. 190).
2.9. - L’ordinamento
universitario - Le funzioni didattiche e di ricerca(art. 33 Cost.) La
Corte ha riaffermato l’esistenza di un preciso nesso funzionale tra
l’attività di assistenza ospedaliera e quella didattico - scientifica,
in termini non solo di stretta connessione, ma di vera e propria
compenetrazione, al punto che la scissione tra l’uno e l’altro settore
di attività (con la conseguente creazione di figure di docenti medici
destinati ad un insegnamento privo del supporto della necessaria attività
assistenziale) risulta lesiva del generale criterio di ragionevolezza
oltre che del principio di buon andamento (sentenza n. 71). Ed è
alla luce di questi princìpi che la Corte ha ritenuto la necessità - con
conseguente dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma
portata al suo vaglio - che le regioni e le università stipulino
preventivi protocolli di intesa per la individuazione di quelle specifiche
attività assistenziali strettamente correlate all’attività didattica e
di ricerca, che devono rimanere affidate al personale docente pur dopo la
cessazione per limiti di età dalla attività assistenziale ordinaria.
2.10. - L’obbligo scolastico ed i
diritti dei portatori di handicap(art. 34 Cost.)
L’effettività del diritto all’istruzione inferiore
(obbligatoria) e l’integrazione scolastica (e, tramite questa, anche
nella società) degli alunni disabili sono le due fondamentali esigenze
congiuntamente valorizzate nella decisione che affronta la questione
riguardante la possibilità per i portatori di handicap di assolvere
l’obbligo scolastico anche oltre il diciottesimo anno di età (sentenza
n. 226). La Corte ha riconosciuto che la disciplina vigente – la
quale già prolunga a diciotto anni l’ordinario termine di quindici anni
– è idonea al perseguimento delle finalità di promozione della piena
integrazione della persona handicappata e di sviluppo delle sue
potenzialità all’apprendimento, alla comunicazione, alle relazioni e
alla socializzazione; ciò anche in considerazione del fatto che il
diritto all’istruzione può essere esercitato dagli alunni handicappati
maggiorenni mediante la frequenza, al di fuori della scuola
dell’obbligo, di corsi per adulti finalizzati al conseguimento del
diploma, in un contesto ambientale realmente più funzionale, anche sotto
il profilo dell’età, al successivo inserimento nella società e nel
mondo del lavoro.
2.11. - La tutela del lavoro (artt.
35 e 37 Cost.) e la previdenza (art. 38 Cost.)
Con riferimento al lavoro carcerario, la Corte ha
affermato il diritto al riposo annuale anche in favore dei detenuti, da un
lato osservando che la tendenza attuale è quella di valorizzare il lavoro
e le attitudini specifiche di tali soggetti ai fini del loro recupero alla
società, senza più attribuire una connotazione afflittiva al loro
lavoro; dall’altro riconoscendo che il diritto alle ferie deve essere
assicurato inderogabilmente in ogni rapporto di lavoro subordinato (per
garantire il soddisfacimento di primarie esigenze del lavoratore) e
quindi, pur con differenti modalità, anche quando il rapporto lavorativo
si svolga alle dipendenze dell’amministrazione carceraria (sentenza
n. 158). Circa il tema del riscatto del periodo di studi universitari
- con riferimento alla costituzione della posizione assicurativa presso
l’INPS in favore del dipendente statale che cessi dal servizio senza
aver maturato il diritto a pensione - la Corte, nel dichiarare la
illegittimità costituzionale della norma che subordina la costituzione
della posizione assicurativa alla condizione che per gli stessi periodi
“vi sia stata effettiva prestazione di lavoro subordinato”, ha
proseguito sulla via della completa parificazione di tutti i lavoratori
nell’esercizio della facoltà di riscattare i periodi di studio
universitari, in considerazione della generale tendenza dell’ordinamento
volta a valorizzare, in ogni caso, i periodi di studio che precedono
l’attività lavorativa, anche per non penalizzare i lavoratori che
abbiano dovuto ritardare l’inizio della loro attività per acquisire il
titolo necessario (sentenza n. 113).
La pronuncia riguardante il calcolo della “quota
aggiuntiva” eccedente il c.d. tetto pensionabile per le pensioni
anteriori al 1° gennaio 1988, si fonda sul riconoscimento di àmbiti di
discrezionalità legislativa esercitata in modo non irragionevole né
contrastante con il principio di uguaglianza. Perciò la Corte ha
dichiarato non fondata la questione con la quale il rimettente sollecitava
il sindacato sull’esercizio della discrezionalità del legislatore in
tema di modulazione temporale dell’applicabilità dei trattamenti
previdenziali e che, per il profilo della misura del trattamento, non
teneva conto del margine di discrezionalità che pure deve riconoscersi al
legislatore anche in relazione alle risorse disponibili (sentenza n.
180).
2.12. - La libertà di
organizzazione dell’impresae il diritto di proprietà(artt. 41 e 42
Cost.)
Il principio sancito nell’art. 41 Cost. s’impone
anche alle autonomie regionali speciali: è ciò che afferma la Corte,
dichiarando l’illegittimità costituzionale, per contrasto con tale
articolo, della legge n. 13 del 1988 della Regione Sardegna, che
disciplina le agenzie di viaggio e turismo, nella parte in cui subordina
l’apertura di succursali e filiali delle agenzie stesse al conseguimento
di autorizzazione dell’assessore regionale del turismo, con le modalità
e condizioni stabilite per l’apertura delle agenzie (sentenza n. 54).
Si ribadisce, quindi, che gli uffici, le filiali e le sedi secondarie non
costituiscono entità separate dall’azienda, per cui l’autorizzazione
conseguita dall’impresa non può non estendersi alle filiali che
l’imprenditore intenda aprire sul territorio nazionale, giacché la
decisione circa l’estensione territoriale dell’attività di impresa è
espressione della libertà organizzativa dell’imprenditore ed è
affidata alle sue valutazioni.
Alla questione della legittimità di vincoli previsti
dai piani regolatori, se preordinati alla espropriazione e sostanzialmente
ablativi del diritto di proprietà, si riferisce poi la sentenza n. 411,
che conferma l’indirizzo consolidato e, in particolare, la precedente
decisione emessa al riguardo (sentenza n. 179 del 1999), della quale
ricalca il dispositivo. In sostanza, essa afferma che, pur quando si
ammetta la legittimità della reiterazione dei vincoli, da intendersi
essenzialmente temporanei, non si può tuttavia ritenere consentito che
essi permangano senza conseguenze oltre il termine non irragionevole
fissato dal legislatore, sicchè, ove siano prorogati vincoli scaduti, va
comunque dichiarata illegittima la mancata previsione di un indennizzo
diretto al ristoro del pregiudizio subìto dal proprietario del bene.
2.13. - La capacità contributiva(art.
53 Cost.)
Con riguardo all’imposta regionale sulle attività
produttive (IRAP), la Corte ha riconosciuto non irragionevole la scelta
del legislatore di assumere quale indice di capacità contributiva il
valore aggiunto prodotto dalle attività autonomamente organizzate oppure
dalla singola unità produttiva (sentenza n. 156); ed ha
ulteriormente puntualizzato che essa non è un’imposta sul reddito, bensì
un’imposta di carattere reale, che colpisce un fatto economico (e cioè
la nuova ricchezza creata dalla singola unità produttiva) comunque
espressivo di capacità di contribuzione (con ciò escludendosi sia la
disparità di trattamento in danno dei contribuenti assoggettati
all’imposta che svolgono un’attività di lavoro autonomo per
professione abituale e non già occasionalmente, sia una ingiustificata
equiparazione tra redditi di impresa e redditi di lavoro autonomo). La
decisione, peraltro, sottolinea come l’elemento organizzativo sia
connaturato alla nozione stessa di impresa, così da doversi ritenere
mancante il presupposto dell’imposizione nel caso di attività
professionale che difetti di tale elemento.
Con riferimento agli immobili non censiti, la Corte ha
ritenuto che la previsione di liquidazione dell’imposta sulla base del
valore venale dichiarato dallo stesso contribuente - pur se in ipotesi
uguale o superiore a quello successivamente stimato dall’UTE - non
introduce una disparità di trattamento tra i contribuenti (per i quali
vale in ogni caso la regola della non rettificabilità della dichiarazione
da parte dell’ufficio finanziario), né intacca il principio di capacità
contributiva e quello di buon andamento della pubblica amministrazione (sentenza
n. 164).
3. - LE FONTI
3.1. - La delega legislativa e i
decreti delegati(art. 76 Cost.) Sull’ampiezza dei poteri conferiti
con delega legislativa, la Corte torna nuovamente a vagliare la disciplina
della circolazione stradale adottata dal Governo, su delega del
Parlamento, nell’opera di riordino del codice della strada previgente (sentenza
n. 251). Con questa decisione, la Corte – che già aveva dichiarato
l’illegittimità dell’art. 120 del nuovo codice della strada, nella
parte in cui stabiliva la revoca della patente di guida nei confronti
delle persone che erano state in passato sottoposte a misure di sicurezza
personale – ha colpito la medesima disposizione nella parte in cui la
revoca viene inflitta ai soggetti già sottoposti a misure di
prevenzione. Anche in questo caso vale la ratio seguita per la
prima declaratoria di incostituzionalità, in quanto non può consentirsi
che il legislatore, delegato per il mero “riesame e riordino” del
codice della strada, introduca norme sostanzialmente innovative e
improntate a maggior rigore rispetto al sistema legislativo preesistente.
Escludendo viceversa l’eccesso di
delega denunciato, la Corte ha dichiarato non fondata la questione
finalizzata a sottrarre al vigente divieto di arbitrato, previsto per le
controversie riguardanti i programmi di ricostruzione dei territori
colpiti da calamità naturali, le controversie relative al programma
straordinario di edilizia residenziale per Napoli (sentenza n. 376).
Osserva la Corte che tale divieto, per inequivoca scelta del legislatore,
enuncia una regola di carattere generale riguardante le controversie
relative a tutti i programmi di ricostruzione di territori colpiti da
calamità naturali, in ragione sia del rilevante interesse pubblico da cui
risulta permeata la materia, sia dell’elevato valore delle controversie
e della conseguente entità dei costi che il ricorso ad arbitrato
comporterebbe per le pubbliche amministrazioni interessate.
Con riguardo specifico all’osservanza
dei termini fissati per l’esercizio della funzione legislativa delegata,
la Corte riconduce al rapporto di necessaria derivazione dalla originaria
delega conferita al Governo, anche il decreto legislativo che sia emanato
in funzione di “correzione o integrazione” delle norme delegate già
emanate e che non può, dunque, dare attuazione tardiva, cioè per la
prima volta, alla stessa delega legislativa (sentenza n. 206).
La violazione dell’art. 76 Cost. può
inoltre costituire motivo di ricorso (nella specie proposto dalla Corte
dei conti) per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, a tutela
del principio di legalità (che, secondo la Costituzione, presiede
all’ordinamento dei poteri della Corte dei conti) quando l’intervento
legislativo del Governo sulla disciplina dei casi e delle forme del
controllo attribuito alla suddetta Corte non trovi giustificazione nella
delega legislativa (sentenza n. 139).
4. - ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
4.1. - Princìpi in tema di
elezioni
In tale materia, con due pronunce di accoglimento delle
prospettate questioni, la Corte ha fatto applicazione del principio di
eguaglianza - ragionevolezza e, in un caso, anche della ratio decidendi
di una precedente decisione resa su norma analoga (sentenze n. 287 e n.
350).
Con la prima è stato dichiarato illegittimo, in quanto
irrazionale ed ingiustificato nel quadro di una disciplina sostanzialmente
unitaria della materia e di depenalizzazione degli illeciti, che - per il
reato di mancata indicazione del nome del committente responsabile su
determinate pubblicazioni di propaganda elettorale, commesso in occasione
di elezioni amministrative - sia previsto un trattamento sanzionatorio più
severo rispetto a quello, invocato come tertium comparationis,
disposto per la corrispondente condotta tenuta in occasione di elezioni
politiche.
La seconda decisione - resa in tema di cause di
ineleggibilità nel sistema adottato nella Regione Valle d’Aosta per le
elezioni a sindaco e a vicesindaco - adotta la stessa ratio che
aveva condotto alla dichiarazione di illegittimità di un’analoga norma
statale, ritenendo contrastante con il principio di eguaglianza -
ragionevolezza l’aver riservato un trattamento diverso e più gravoso,
cioè l’ineleggibilità, ad una circostanza impediente (l’essere cioè
congiunto di un appaltatore del Comune) di minor peso rispetto a quella
(di appaltatore in proprio) che dava, invece, luogo a semplice
incompatibilità in base alle stesse norme.
4.2. - Il Parlamento - L’immunità
per i voti e le opinioni (art. 68 Cost.)
4.3. - I princìpi sul pubblico
impiego(art. 97 Cost.)
E’ stata dichiarata non fondata la questione della
compatibilità tra esercizio della professione forense e condizione di
pubblico dipendente in regime di tempo parziale, nella quale venivano in
evidenza i princìpi dell’integrità ed effettività del diritto di
difesa del patrocinato, e quelli di imparzialità e buon andamento
dell’amministrazione, nonché di eguaglianza tra professionisti (sentenza
n. 189). La Corte, nel rigettare la questione proposta dal Consiglio
nazionale forense, ha tra l’altro sottolineato come la norma
liberalizzatrice dev’essere inscritta in un contesto in cui, da un lato,
la disciplina del tempo parziale nel pubblico impiego, quale in concreto
disegnata dal legislatore, va certamente nella direzione di promuovere il
valore dell’efficienza della pubblica amministrazione, e dall’altro,
in modo tutt’altro che irragionevole, tende a favorire l’accesso alla
libera professione (ossia ad un àmbito del mercato del lavoro che è
naturalmente concorrenziale per tutti i soggetti in possesso dei
prescritti requisiti); ciò tanto più considerando l’evoluzione
normativa in atto (d.lgs. n. 96 del 2001), riguardante proprio l’attività
forense, finalizzata a consentire l’esercizio permanente della stessa
attività da parte degli avvocati che siano cittadini di uno Stato membro
dell’Unione europea. In tema di giurisdizione, è stata confermata la
legittimità della disposizione che espressamente ricomprende tra le
controversie relative ai rapporti di lavoro devolute al giudice ordinario
anche quelle concernenti il conferimento e la revoca degli incarichi
dirigenziali (sentenza n. 275). Osserva la Corte che la scelta del
legislatore di fondare e modellare tutti i rapporti di lavoro dei
dipendenti della amministrazione pubblica, compresi i dirigenti (per i
quali è scomparsa ogni differenziazione relativa alla dirigenza
generale), secondo il regime di diritto privato, è coerente con
l’affidamento, in base ad una esigenza di unitarietà della materia,
delle relative controversie di lavoro alla giurisdizione del giudice
ordinario e si inquadra nella tendenza di rafforzare la effettività della
tutela giurisdizionale, in modo da renderla immediatamente più efficace,
anche attraverso una migliore distribuzione delle competenze e delle
attribuzioni giurisdizionali.
La Corte non ha mancato, poi, di ribadire il limite di
applicabilità del principio di buon andamento dei pubblici uffici, il
quale non può riferirsi all’attività giurisdizionale in senso stretto,
bensì soltanto all’organizzazione e al funzionamento
dell’amministrazione della giustizia (sentenza n. 115).
4.4. - Gli organi ausiliari: la
funzione di controllo della Corte dei conti(art. 100 Cost.) La Corte,
a tutela delle specifiche attribuzioni di controllo della Corte dei conti
ed accogliendo il ricorso dell’organo contabile, ha annullato la
disposizione contenuta in un decreto legislativo delegato, con il quale -
al di fuori della delega conferita dalla legge - il Governo aveva inciso,
riducendone l’àmbito, in materia di controllo (spettante alla stessa
Corte dei conti) sulla gestione finanziaria degli enti cui lo Stato
contribuisce in via ordinaria (sentenza n. 139).
4.5. - Il rapporto tra competenze
statali e competenze regionali (o provinciali)
La materia risentirà in futuro delle modifiche al
titolo V, parte seconda della Costituzione, apportate dalla legge
costituzionale n. 2 del 2001, approvata dal recente referendum
popolare del 7 ottobre 2001. Le richiamate decisioni sono tutte anteriori
alla entrata in vigore delle predette modifiche.
Circa la questione delle indebite interferenze nelle
competenze provinciali derivanti da atti regolamentari dello Stato, la
Corte – in continuità con una linea giurisprudenziale di salvaguardia
di tali competenze (siano esse regionali o provinciali) nei confronti
dell’attività dell’esecutivo – ha giudicato illegittima la
previsione di legge riguardante un illimitato (riferibile cioè a tutto
l’àmbito delle rispettive competenze e non circoscritto alle norme
tecniche) obbligo di conformazione alla normativa secondaria statale,
posto a carico delle Province autonome (sentenza n. 84). Ed ha
riaffermato che non può essere consentita l’emanazione di atti
ministeriali che invadano le funzioni amministrative riservate alla
competenza regionale e provinciale, lasciando a quest’ultima soltanto lo
spazio per la mera esecuzione, contraddicendo quindi i canoni che devono
informare il rapporto tra la legislazione statale e quella regionale e
provinciale (sentenza n. 272).
La Corte ha invece respinto un altro ricorso per
conflitto sollevato dalla Provincia di Bolzano, ritenendo che i controlli
effettuati dal Comando dei carabinieri (NAS di Trento) presso gli ospedali
di Bolzano e Brunico, non costituissero una illegittima invasione delle
attribuzioni spettanti alla Provincia di Bolzano in tema di vigilanza e
controllo sull’attività amministrativa e finanziaria degli enti
sanitari e ospedalieri (sentenza n. 97).
4.6. - I limiti alla potestà
legislativa regionale Si è già detto del principio unitario sancito
dall’art. 5 della Costituzione.
Altro limite inderogabile alla potestà legislativa
regionale (operante anche nei confronti delle autonomie speciali) è
costituito dalla riserva in via esclusiva alla legislazione statale di
determinate materie, sicché non può essere consentito che sulle stesse
materie legiferino le Regioni. Così, la Corte ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale di una legge della Regione Siciliana che
aveva istituito un Comitato regionale per la sicurezza, disponendo dunque
nella materia dell’ordine e della sicurezza pubblica, con attività che
il Presidente della stessa Regione può svolgere solo a mezzo della
Polizia dello Stato e non attraverso organi o uffici regionali (sentenza
n. 55).
Di contro, è stata ritenuta conforme alle direttive
della legge di delegazione, la scelta compiuta dal legislatore delegato di
conferire ai Comuni le funzioni e i còmpiti amministrativi - già di
competenza del questore - relativi al rilascio delle licenze concernenti
le agenzie di affari, poiché in questo caso non può dirsi che
l’interesse alla sicurezza e all’ordine pubblico assuma, rispetto allo
sviluppo delle comunità locali, un rilievo talmente preminente da
imporre, quale soluzione costituzionalmente obbligata, che le funzioni e i
compiti in materia siano attribuiti non all’autorità locale, ma a
quella di pubblica sicurezza (sentenza n. 290). La stessa decisione
ha sottolineato come debba escludersi che ogni potestà amministrativa in
campo economico debba essere necessariamente posta sotto la tutela di
quest’ultima autorità.
4.7. - L’ordinamento degli enti
locali La Corte ha riconosciuto alla Regione Friuli - Venezia Giulia,
nell’esercizio della sua discrezionalità legislativa in tema di
“ordinamento degli enti locali”, il potere di disporre, oltre che
della istituzione di altri enti locali non necessari (quali sono le
comunità montane), anche del potere speculare della relativa
soppressione, una volta ritenuta l’inutilità della loro sopravvivenza
ai fini per i quali siano stati istituiti: non sussiste, infatti, un
principio generale dell’ordinamento o una norma fondamentale che
precluderebbe alla Regione un simile potere (sentenza n. 229). Così,
ancora, è stato ritenuto che rientra nelle competenze della Regione
Sardegna l’istituzione di nuove province nel suo territorio, nei limiti
derivanti dalla Costituzione e dai princìpi dell’ordinamento giuridico
della Repubblica, alla luce della riforma statutaria introdotta dalla
legge costituzionale n. 2 del 1993, e in virtù della capacità
derogatoria delle norme statutarie speciali rispetto alla generale
disciplina dettata dall’art. 133, primo comma, della Costituzione per le
regioni di diritto comune (sentenza n. 230).
4.8. - Il principio collaborativo
tra Stato e regioni Il consolidato principio di una doverosa e
“leale collaborazione” tra Stato ed enti regionali (o provinciali)
esige “procedimenti non unilaterali”, che contemplino la
partecipazione della Regione interessata, nel corso di determinate
procedure (sentenza n. 288), nella forma della “intesa” (sentenza
n. 342) o comunque di interventi consultivi.
A conferma di ciò sta la dichiarazione di illegittimità
costituzionale di un decreto legislativo adottato senza che fosse stato
previamente acquisito il parere della Regione Veneto in ordine
all’attivazione del potere in via sostitutiva del Governo nei confronti
della Regione medesima, inadempiente rispetto ad interventi legislativi
cui essa era tenuta (sentenza n. 110); nonché della previsione di
un atto di indirizzo e coordinamento governativo adottato senza la
particolare procedura prescritta, la quale esige la consultazione degli
enti regionale e provinciali per la Regione Trentino - Alto Adige (sentenza
n. 314). Ancora, è stato pronunciato l’annullamento di atti
governativi impugnati per conflitto di attribuzione, a cagione sia della
rilevata mancanza della prevista consultazione delle Regioni interessate
nella procedura di adozione dell’atto medesimo (sentenza n. 179),
sia della inosservanza della procedura di “intesa” o in
contraddittorio con la Provincia ricorrente (sentenza n. 313).
Vale ancora ad inficiare la validità dell’atto
legislativo statale il fatto che nella definitiva sua adozione il Governo
si sia discostato dalla intesa pur raggiunta (in questo caso, nell’àmbito
della Conferenza Stato - Regioni) e non abbia poi motivato specificamente
sulla difformità dal testo dell’intesa (sentenza n. 206).
4.9. - La libera circolazione fra
le Regioni(art. 120 Cost.) A conferma della inderogabilità del
principio della libera circolazione di persone e cose fra le Regioni, è
stata dichiarata costituzionalmente illegittima la norma della legge della
Valle d’Aosta che poneva la condizione della localizzazione nel
territorio regionale per la partecipazione delle imprese ad appalti di
lavori pubblici; condizione ritenuta irragionevolmente discriminatoria a
danno dei soggetti aventi sede e organizzazione stabile fuori del
territorio regionale (sentenza n. 207).
4.10. - La “irresponsabilità”
per le opinioni e i voti dei consiglieri regionali (art. 122 Cost.)
In sintonia con la linea giurisprudenziale cui sopra si
è fatto ampio riferimento, emersa nei casi dei conflitti (tra poteri) tra
autorità giudiziaria e assemblee parlamentari, la Corte ha definito un
conflitto determinato dall’atto propulsivo di un procedimento penale a
carico di un consigliere regionale (della Regione Veneto) per le
dichiarazioni rese dallo stesso ad un organo di informazione (sentenza
n. 76). Nel respingere il ricorso della regione, la Corte ha chiarito
che non può essere invocata la garanzia costituzionale della
“irresponsabilità” per le opinioni espresse e i voti dati dai
consiglieri regionali nell’esercizio delle loro funzioni, sancita
dall’art. 122, quarto comma, della Costituzione, quando risulti evidente
la valenza esclusivamente “politica” delle opinioni espresse, del
tutto avulse dalle funzioni consiliari e da qualsiasi atto tipico relativo
a tali funzioni, neppure indirettamente evocate.
Viceversa, possono dirsi coperte dalla garanzia della
insindacabilità, ai sensi della stessa disposizione costituzionale, le
affermazioni che rappresentino una illustrazione, in chiave divulgativa,
di quanto ha formato oggetto di un atto tipico delle funzioni esercitate
dal consigliere regionale, anche in ragione della contestualità degli
atti (sentenza n. 276).
Non trova, in ogni caso, copertura costituzionale, e
non può quindi essere ammessa un’estensione ai consigli regionali della
deroga alla giurisdizione contabile, qual è sancita nei confronti delle
Camere del Parlamento, data la riconosciuta non assimilabilità delle
assemblee elettive regionali alle assemblee parlamentari (sentenza n.
292).
5. - I PRINCÌPI SULLA GIURISDIZIONE E
SUL PROCESSO
5.1. - L’interesse alla
speditezza del procedimento giudiziario
Chiamata a risolvere un conflitto tra poteri dello
Stato, che vedeva contrapposte la Camera dei deputati e l’autorità
giudiziaria, nel quale veniva in evidenza il delicato bilanciamento dei
valori, di pari rango costituzionale, dell’interesse alla speditezza del
procedimento giudiziario e dell’interesse dell’Assemblea parlamentare
allo svolgimento delle sue attività, la Corte - accogliendo il ricorso
della Camera dei deputati ed annullando i singoli e contestati
provvedimenti del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Milano (per aver questo affermato in termini generali, e senza la concreta
valutazione del contingente impedimento, la priorità di un interesse
costituzionale rispetto ad un altro) - ha riconosciuto il pari valore
dell’interesse del Parlamento, ma non la sua assolutezza, come era nelle
richieste della ricorrente, escludendo nel contempo la configurabilità di
possibili regole derogatorie del diritto comune (sentenza n. 225).
5.2. - La terzietà e
l’imparzialità della giurisdizione
In applicazione di princìpi ormai consolidati, e in
particolare di quelli relativi alle norme sull’incompatibilità del
giudice, aventi la funzione di presidiare i valori costituzionali della
terzietà e dell’imparzialità della giurisdizione, la Corte ha
nuovamente inciso sull’art. 34, comma 1, del codice di procedura penale,
dichiarato illegittimo nella parte in cui non prevede l’incompatibilità
alla funzione di giudice dell’udienza preliminare del giudice che abbia
pronunciato o concorso a pronunciare sentenza, poi annullata, nei
confronti del medesimo imputato e per lo stesso fatto (sentenza n. 224).
Si ribadisce, così, la necessità di evitare il pericolo che le
valutazioni demandate al giudice dell’udienza preliminare siano (o
possano anche solo apparire) condizionate dalla cosiddetta «forza della
prevenzione», e cioè dalla naturale propensione a tenere fermo il
giudizio precedentemente espresso in ordine alla medesima res iudicanda.
5.3. - I diritti dell’imputato
Sono state dichiarate non fondate le questioni riferite
all’art. 438 del codice procedura penale, in ordine ai poteri del
giudice e del pubblico ministero nella fase introduttiva del giudizio
abbreviato, in particolare dopo le modifiche dell’originaria disciplina
introdotte dalla legge n. 479 del 1999, la quale ha inciso profondamente
sulla disciplina di tale rito anche a séguito di interventi della
giurisprudenza costituzionale e degli inviti al legislatore a superare la
rilevata «distonia dell’istituto con i princìpi costituzionali» (sentenza
n. 115). In particolare, la Corte ha escluso la configurabilità di
una irragionevole discriminazione tra le parti nella mancata attribuzione
all’organo dell’accusa di uno specifico potere di iniziativa
probatoria onde «controbilanciare» il diritto dell’imputato al
giudizio abbreviato, poiché la posizione del pubblico ministero risulta
caratterizzata dal ruolo svolto nelle indagini preliminari e
dall’assolvimento del dovere di compiere tutte le attività necessarie
in vista delle determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione
penale, oltre che dal diritto all’ammissione della prova contraria.
Con la dichiarazione di illegittimità costituzionale
dell’art. 302 del codice di procedura penale, nella parte in cui non
prevede che le misure cautelari coercitive diverse dalla custodia
cautelare e quelle interdittive, perdano immediatamente efficacia ove il
giudice non proceda all’interrogatorio entro il termine previsto
(dall’articolo 294, comma 1 - bis), la Corte sottolinea -
richiamando i propri precedenti sul tema - l’identità di funzione
dell’interrogatorio con riguardo a tutte le misure cautelari personali,
custodiali e non, poiché tutte limitano la libertà della persona,
incidendo negativamente sulla sua attività di lavoro e sulla vita
sociale, e dunque identica deve essere la sanzione processuale quando non
si ottemperi all’interrogatorio nel termine prescritto (sentenza n.
95).