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SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE CONCERNENTE

"MODIFICAZIONI DEGLI ARTICOLI 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80,

81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 E 138

DELLA COSTITUZIONE"

 

Capo I

(Modifiche al Titolo I della parte seconda della Costituzione)

Articolo 1

(Senato federale della Repubblica)

1. L’articolo 55, primo comma, della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato federale della

Repubblica".

Articolo 2

(Camera dei deputati)

1. L’articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 56.

La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

La Camera dei deputati è composta da quattrocento deputati e dai deputati assegnati

alla circoscrizione Estero.

C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\schema_riforma.doc 2

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto

i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati

alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica,

quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per quattrocento e

distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei

quozienti interi e dei più alti resti".

Articolo 3

(Elezione del Senato federale della Repubblica)

1. All’articolo 57 della Costituzione, i commi primo, secondo e terzo sono sostituiti

dai seguenti:

"Art. 57

Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base

regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

Il Senato federale della Repubblica è composto da duecento senatori elettivi, dai

senatori elettivi assegnati alla circoscrizione Estero e dai senatori a vita di cui all’articolo

59.

L’elezione del Senato federale della Repubblica avviene con sistema proporzionale ed

è disciplinata con legge dello Stato, che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei

senatori.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque; il Molise ne ha

due, la Valle d’Aosta uno".

Articolo 4

(Requisiti di eleggibilità a senatore)

1. L’articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58

Sono eleggibili a senatori di una Regione gli elettori che nel giorno delle elezioni

hanno compiuto i venticinque anni di età e hanno ricoperto o ricoprono cariche pubbliche

elettive in enti territoriali locali o regionali, all’interno della Regione, o sono stati eletti

senatori o deputati nella Regione".

C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\schema_riforma.doc 3

Articolo 5

(Senatori a vita)

1. L’articolo 59, secondo comma, della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Possono essere nominati componenti del Senato federale della Repubblica cinque

senatori a vita. I senatori a vita sono nominati dal Presidente della Repubblica tra i cittadini

che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e

letterario".

Articolo 6

(Durata delle Camere)

1. L’articolo 60, primo comma, della Costituzione è sostituito dal seguente:

"La Camera dei deputati ed il Senato federale della Repubblica sono eletti per

cinque anni".

Articolo 7

(Modalità di funzionamento delle Camere)

1. L’articolo 64 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 64.

Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi

componenti.

C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\schema_riforma.doc 4

Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere

riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è

presente la maggioranza dei loro componenti e se non sono adottate a maggioranza dei

presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale. Le deliberazioni del

Senato federale della Repubblica non sono altresì valide se non sono presenti senatori eletti

almeno in un terzo delle Regioni.

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se

richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

Il regolamento della Camera dei deputati garantisce i diritti delle opposizioni in ogni

fase dell’attività parlamentare. Prevede le modalità di iscrizione all’ordine del giorno di

proposte e iniziative indicate dalle opposizioni, con riserva di tempi e previsione del voto

finale".

Articolo 8

(Ineleggibilità ed incompatibilità)

1. L’articolo 65, primo comma, della Costituzione è sostituito dal seguente:

"La legge, approvata ai sensi dell’articolo 70, terzo comma, determina i casi di

ineleggibilità e incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore".

Articolo 9

(Divieto di mandato imperativo)

1. L’articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 67.

I deputati ed i senatori rappresentano la Nazione e la Repubblica ed esercitano le loro

funzioni senza vincolo di mandato".

Articolo 10

(Indennità parlamentare)

C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\schema_riforma.doc 5

1. L’articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 69.

I membri delle Camere ricevono un'identica indennità stabilita dalla legge, approvata ai

sensi dell’articolo 70, terzo comma".

Articolo 11

(Formazione delle leggi)

1. L’articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70.

La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui

all’articolo 117, secondo comma, ivi compresi i disegni di legge attinenti ai bilanci ed al

rendiconto consuntivo dello Stato, salvo quanto previsto dal terzo comma del presente

articolo. Dopo l’approvazione da parte della Camera dei deputati, tali disegni di legge sono

trasmessi al Senato federale della Repubblica. Il Senato, su richiesta della maggioranza dei

propri componenti formulata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina il disegno di

legge. Entro i trenta giorni successivi il Senato delibera e può proporre modifiche sulle quali

la Camera dei deputati decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni

di legge di conversione dei decreti-legge. Qualora il Senato federale della Repubblica non

proponga modifiche entro i termini previsti, la legge è promulgata ai sensi degli articoli 73 e

74.

Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la

determinazione dei principi fondamentali nelle materie di cui all’articolo 117, terzo comma,

salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Tali disegni di legge, dopo

l’approvazione da parte del Senato federale della Repubblica, sono trasmessi alla Camera

dei deputati. La Camera dei deputati, su richiesta della maggioranza dei propri componenti

formulata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina il disegno di legge. Entro i trenta

giorni successivi la Camera dei deputati delibera e può proporre modifiche sulle quali il

Senato federale della Repubblica decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per

i disegni di legge di conversione dei decreti-legge. Qualora la Camera dei deputati non

proponga modifiche entro i termini previsti, la legge è promulgata ai sensi degli articoli 73 e

74.

Fermo quanto previsto dal primo e dal secondo comma, la funzione legislativa dello

Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l’esame dei disegni di legge

concernenti la perequazione delle risorse finanziarie, le funzioni fondamentali di comuni,

province e città metropolitane, il sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato

federale della Repubblica ed in ogni altro caso in cui la Costituzione rinvii espressamente

alla legge dello Stato. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel

C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\schema_riforma.doc 6

medesimo testo dopo una lettura da parte di ciascuna Camera, i Presidenti delle due Camere

hanno facoltà di convocare, d’intesa tra di loro, una commissione mista paritetica incaricata

di proporre un testo sulle disposizioni su cui permane il disaccordo tra le due Camere. Il

testo proposto dalla commissione mista paritetica è sottoposto all'approvazione delle due

Assemblee e su di esso non sono ammessi emendamenti.

I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d’intesa

fra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza fra le due Camere in ordine

all’esercizio della funzione legislativa. La decisione dei Presidenti non è sindacabile".

Articolo 12

(Iniziativa legislativa)

1. L’articolo 71, primo comma, della Costituzione è sostituito dal seguente:

"L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere

nell’ambito delle rispettive competenze, ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge

costituzionale".

Articolo 13

(Procedure legislative ed organizzazione per Commissioni)

1. L’articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 72.

Ogni disegno di legge, presentato alla Camera competente ai sensi dell’articolo 70, è

secondo le norme del suo regolamento esaminato da una commissione e poi dalla Camera

stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è

dichiarata l'urgenza.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge,

di cui all’articolo 70, terzo comma, sono deferiti a commissioni, anche permanenti,

composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali

casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla

Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della

commissione richiedono che sia discusso o votato dalla Camera stessa oppure che sia

sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento

determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\schema_riforma.doc 7

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è

sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di

delegazione legislativa.

Il Senato federale della Repubblica, secondo le norme del proprio regolamento, è

organizzato in Commissioni, anche con riferimento a quanto previsto dall’articolo 117,

ottavo comma. Esprime il parere, secondo le norme del proprio regolamento, ai fini

dell’adozione del decreto di scioglimento di un Consiglio regionale o di rimozione di un

Presidente di Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 126, primo comma.

Le proposte di legge di iniziativa regionale adottate da più Assemblee regionali in

coordinamento tra di loro sono poste all’ordine del giorno dell’Assemblea nei termini

tassativi stabiliti dal regolamento".

Articolo 14

(Ratifica dei trattati internazionali)

1. L’articolo 80 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 80.

E’ autorizzata con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica,

o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri

alle finanze o modificazioni di leggi".

Articolo 15

(Bilanci e rendiconto)

1. L’articolo 81, primo comma, della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Sono approvati ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo".

C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\schema_riforma.doc 8

Capo II

(Modifiche al Titolo II della parte seconda della Costituzione)

Articolo 16

(Elezione del Presidente della Repubblica)

1. L’articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 83.

Il Presidente della Repubblica è eletto da un collegio elettorale, presieduto dal

Presidente della Camera, costituito dai componenti delle due Camere e da un numero di

delegati eletti dai Consigli regionali. Ciascun Consiglio regionale elegge almeno tre

delegati, in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d’Aosta ha

un solo delegato. I Consigli regionali eleggono altresì un numero ulteriore di delegati in

ragione di un delegato per ogni milione di abitanti nella Regione.

Il Presidente della Repubblica è eletto a scrutinio segreto con la maggioranza dei

due terzi dei componenti del collegio elettorale. Dopo il secondo scrutinio è sufficiente la

maggioranza dei tre quinti dei componenti del collegio. Dopo il quarto scrutinio è

sufficiente la maggioranza assoluta".

Articolo 17

(Convocazione del collegio elettorale)

1. L’articolo 85, secondo comma, della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Sessanta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati

convoca il collegio elettorale per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica".

Articolo 18

(Supplenza del Presidente della Repubblica)

1. L’articolo 86, primo comma, della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso in cui egli non possa

adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato federale della Repubblica".

C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\schema_riforma.doc 9

Articolo 19

(Funzioni del Presidente della Repubblica)

1. L’articolo 87 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 87

Il Presidente della Repubblica è organo di garanzia costituzionale, rappresenta l'unità

federale della Nazione ed esercita le funzioni che gli sono espressamente conferite dalla

Costituzione.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato ed i Presidenti delle

autorità amministrative indipendenti.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa,

quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito

secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura e ne designa il Vicepresidente

nell’ambito dei suoi componenti.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica".

C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\schema_riforma.doc 10

Articolo 20

(Scioglimento delle Camere)

1. L’articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 88.

Il Presidente della Repubblica, su richiesta del primo ministro, che ne assume la

esclusiva responsabilità, ovvero nei casi di cui agli articoli 92, quarto comma, e 94, decreta

lo scioglimento della Camera dei deputati ed indice le elezioni entro i successivi sessanta

giorni.

La richiesta di scioglimento da parte del primo ministro non può essere presentata nel

caso in cui la Camera dei deputati sia già stata sciolta su richiesta del primo ministro nei

dodici mesi precedenti.

Il Presidente della Repubblica, in caso di prolungata impossibilità di funzionamento del

Senato federale della Repubblica, può decretarne lo scioglimento, sentito il suo Presidente.

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi

coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura".

Articolo 21

(Controfirma degli atti presidenziali)

1. L’articolo 89 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 89

Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri

proponenti, che ne assumono la responsabilità.

Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati

anche dal primo ministro.

Non sono proposti né controfirmati dal primo ministro o dai ministri i seguenti atti del

Presidente della Repubblica: la richiesta di una nuova deliberazione alle Camere ai sensi

dell’articolo 74, i messaggi alle Camere, la concessione della grazia, la nomina dei senatori

a vita, la nomina dei giudici della Corte costituzionale di sua competenza, lo scioglimento

del Senato federale della Repubblica, lo scioglimento della Camera dei deputati ai sensi

degli articoli 92 e 94, le nomine dei Presidenti delle autorità amministrative indipendenti, la

designazione del Vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura e le altre nomine

che la legge eventualmente attribuisca alla sua esclusiva responsabilità".

C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\schema_riforma.doc 11

Articolo 22

(Giuramento del Presidente della Repubblica)

1. L’articolo 91 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta

giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al collegio

che lo ha eletto ".

Capo III

(Modifiche al Titolo III della parte seconda della Costituzione)

Articolo 23

(Governo e primo ministro)

1. L’articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 92

Il Governo della Repubblica è composto dal primo ministro e dai ministri, che

costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

La candidatura alla carica di primo ministro avviene mediante collegamento con i

candidati all’elezione della Camera dei deputati, secondo modalità stabilite dalla legge,

che assicura altresì la pubblicazione del nome del candidato primo ministro sulla scheda

elettorale. La legge disciplina l’elezione dei deputati in modo da favorire la formazione di

una maggioranza, collegata al candidato alla carica di primo ministro.

Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni della Camera dei

deputati, nomina il primo ministro.

In caso di morte, di impedimento permanente, accertato secondo modalità fissate dalla

legge, ovvero di dimissioni del primo ministro per cause diverse da quelle di cui all’articolo

94, il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni della Camera dei

deputati, nomina un nuovo primo ministro. In caso di impossibilità, decreta lo scioglimento

della Camera dei deputati ed indice le elezioni. Non può esercitare tale facoltà negli ultimi

sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi

della legislatura".

C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\schema_riforma.doc 12

Articolo 24

(Giuramento del primo ministro e dei ministri)

1. L’articolo 93 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il primo ministro e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle

mani del Presidente della Repubblica".

Articolo 25

(Governo in Parlamento)

1. L’articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 94.

Il primo ministro illustra il programma del Governo alle Camere entro dieci giorni dalla

nomina. Ogni anno presenta il rapporto sulla sua attuazione e sullo stato del Paese.

Egli può chiedere che la Camera dei deputati si esprima, con priorità su ogni altra

proposta, con voto conforme alle proposte del Governo. In caso di voto contrario, il primo

ministro rassegna le dimissioni, il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della

Camera dei deputati ed indice le elezioni.

In qualsiasi momento la Camera dei deputati può obbligare il primo ministro alle

dimissioni, con l’approvazione di una mozione di sfiducia. La mozione di sfiducia deve

essere firmata da almeno un quinto dei componenti della Camera dei deputati, deve essere

votata per appello nominale e approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti. In tal

caso il primo ministro sfiduciato si dimette e il Presidente della Repubblica decreta lo

scioglimento della Camera dei deputati ed indice le elezioni".

Articolo 26

(Poteri del primo ministro e dei ministri)

1. L’articolo 95 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 95.

I ministri sono nominati e revocati dal primo ministro.

Il primo ministro determina la politica generale del Governo e ne è responsabile.

Garantisce l’unità di indirizzo politico e amministrativo, dirigendo, promuovendo e

coordinando l’attività dei ministri.

C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\schema_riforma.doc 13

I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri e

individualmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede all’ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il

numero, le attribuzioni e l’organizzazione dei ministeri".

Articolo 27

(Disposizioni sui reati ministeriali)

1. L’articolo 96 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 96

Il primo ministro e i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati

commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa

autorizzazione del Senato federale della Repubblica o della Camera dei Deputati, secondo le

norme stabilite con legge costituzionale".

Capo IV

(Modifiche al Titolo IV della parte seconda della Costituzione)

Articolo 28

(Elezione del Consiglio superiore della magistratura)

1. All’articolo 104, quarto comma, della Costituzione, le parole: "e per un terzo dal

Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "per un sesto dalla Camera dei

deputati e per un sesto dal Senato federale della Repubblica".

2. L’articolo 104, quinto comma, della Costituzione è sostituito con il seguente: "Il

Presidente della Repubblica designa il vicepresidente del Consiglio superiore della

magistratura nell’ambito dei suoi componenti".

C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\schema_riforma.doc 14

Capo V

(Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione)

Articolo 29

(Capitale della Repubblica federale)

1. L’articolo 114, terzo comma,della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Roma è la Capitale della Repubblica federale e dispone di forme e condizioni

particolari di autonomia, anche normativa, nelle materie di competenza regionale, nei limiti

e con le modalità stabiliti dallo Statuto della Regione Lazio".

Articolo 30

(Competenze legislative esclusive delle Regioni)

1. L’articolo 117, quarto comma, della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Spetta alle Regioni la potestà legislativa esclusiva nelle seguenti materie:

a) assistenza e organizzazione sanitaria;

b) organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva

l’autonomia delle istituzioni scolastiche;

c) definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico

della Regione;

d) polizia locale;

e) ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato".

2. Sino all’adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni di cui al comma 1 del

presente articolo si applicano anche alla Regioni a statuto speciale ed alle Province

autonome di Trento e di Bolzano, per le parti in cui prevedono forme di autonomia più

ampie rispetto a quelle già attribuite.

Articolo 31

(Leggi regionali ed interesse nazionale della Repubblica)

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1. All’articolo 127 della Costituzione dopo il primo comma è inserito il seguente:

"Il Governo, qualora ritenga che una legge regionale pregiudichi l’interesse nazionale

della Repubblica, può sottoporre la questione al Senato federale della Repubblica, entro

trenta giorni dalla pubblicazione della legge regionale. Il Senato, entro i successivi trenta

giorni, decide sulla questione e può rinviare la legge alla Regione, con deliberazione

adottata a maggioranza assoluta dei propri componenti, indicando le disposizioni

pregiudizievoli. Qualora entro i successivi trenta giorni il Consiglio regionale non rimuova

la causa del pregiudizio, il Senato, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei

propri componenti, entro gli ulteriori trenta giorni, può proporre al Presidente della

Repubblica di annullare la legge o sue disposizioni. Il Presidente della Repubblica può

emanare il conseguente decreto di annullamento".

Articolo 32

(Abrogazioni)

1. All’articolo 116 della Costituzione, il terzo comma è abrogato.

2. All’articolo 126, primo comma, della Costituzione, l’ultimo periodo è soppresso.

Capo VI

(Modifiche al Titolo VI della parte seconda della Costituzione)

Articolo 33

(Corte costituzionale)

1. L’articolo 135 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 135.

La Corte costituzionale è composta di diciannove giudici. Cinque giudici sono

nominati dal Presidente della Repubblica, tre dalla Camera dei deputati, sei dal Senato

federale della Repubblica e cinque dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle

giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in

materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.

I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per

ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio

delle funzioni. Nei successivi cinque anni non può ricoprire incarichi di governo, cariche

C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\schema_riforma.doc 16

pubbliche elettive o di nomina governativa o svolgere funzioni in organi o enti pubblici

individuati dalla legge.

La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il

Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i

termini di scadenza dall' ufficio di giudice.

L'ufficio di giudice della Corte costituzionale è incompatibile con l'esercizio della

professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge. Non possono essere

nominati giudici della Corte costituzionale coloro che siano membri di una delle Camere o

di un Consiglio regionale ovvero lo siano stati nei cinque anni antecedenti alla data di

cessazione dalla carica dei giudici costituzionali in scadenza.

Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i

giudici ordinari della Corte, venti membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i

requisiti per l 'eleggibilità a deputato, che la Camera dei deputati compila ogni nove anni

mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari".

2. L’articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, è sostituito con il

seguente:

"Art. 3

I giudici della Corte costituzionale che nomina la Camera dei deputati sono eletti a

scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea. Per gli

scrutini successivi al terzo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti

l'Assemblea.

I giudici della Corte costituzionale che nomina il Senato federale della Repubblica

sono eletti a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti

l'Assemblea. Per gli scrutini successivi al terzo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti

dei componenti l'Assemblea".

Articolo 34

(Referendum sulle leggi costituzionali)

1. All’articolo 138 della Costituzione, il terzo comma è abrogato.

Capo VII

(Disposizioni transitorie)

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Articolo 35

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni di cui al titolo I, al titolo II ed al titolo III della parte seconda della

Costituzione e le disposizioni di cui agli articoli 104, 126, 127 e 135 della Costituzione,

come modificate dalla presente legge costituzionale, nonché le disposizioni di cui

all’articolo 33, comma 2, della presente legge costituzionale si applicano a decorrere

dall’inizio della XV legislatura, ad eccezione degli articoli 56, secondo comma, e 57,

secondo comma, della Costituzione, come modificati dall’articolo 1 della presente legge

costituzionale, che trovano applicazione per la formazione delle Camere della XVI

legislatura, salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.

2. Per le elezioni del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati,

successive alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, e fino

all’adeguamento della legislazione elettorale alle disposizioni della presente legge

costituzionale, trovano applicazione le leggi elettorali per il Senato della Repubblica e la

Camera dei deputati, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

3. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale e fino al

raggiungimento della composizione della Corte costituzionale secondo le disposizioni di cui

all’articolo 135 della Costituzione, come modificate dalla presente legge costituzionale, il

Senato federale della Repubblica, entro sessanta giorni dalla data della sua prima riunione,

procede all’elezione di quattro giudici della Corte costituzionale di propria competenza.

Procede altresì all’elezione degli ulteriori due giudici di propria competenza, alle prime due

scadenze di giudici già eletti dal Parlamento in seduta comune, ai sensi dell’articolo 135,

primo comma, della Costituzione, vigente alla data di entrata in vigore della presente legge

costituzionale. Alle ulteriori tre scadenze di giudici già eletti dal Parlamento in seduta

comune, la Camera dei deputati procede all’elezione dei giudici della Corte costituzionale di

propria competenza, ai sensi dell’articolo 135 della Costituzione, come modificato dalla

presente legge costituzionale.

4. Il quarto ed il sesto comma dell’articolo 135 della Costituzione, come sostituito

dall’articolo 33 della presente legge costituzionale, non si applicano nei confronti dei

giudici costituzionali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge

costituzionale.

5. In caso di cessazione anticipata dall’incarico di singoli componenti del Consiglio

superiore della magistratura, già eletti dal Parlamento in seduta comune, il Senato federale

della Repubblica procede alle conseguenti elezioni suppletive fino alla concorrenza del

numero di componenti di sua competenza, ai sensi dell’articolo 104, quarto comma, come

sostituito dalla presente legge costituzionale.