(Senato federale della Repubblica)
1. L’articolo 55, primo comma, della Costituzione è
sostituito dal seguente:
"Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del
Senato federale della
Repubblica".
Articolo 2
(Camera dei deputati)
1. L’articolo 56 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 56.
La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e
diretto.
La Camera dei deputati è composta da quattrocento deputati e
dai deputati assegnati
alla circoscrizione Estero.
C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\schema_riforma.doc
2
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno
delle elezioni hanno compiuto
i venticinque anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo
il numero dei seggi assegnati
alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero
degli abitanti della Repubblica,
quale risulta dall'ultimo censimento generale della
popolazione, per quattrocento e
distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni
circoscrizione, sulla base dei
quozienti interi e dei più alti resti".
Articolo 3
(Elezione del Senato federale della Repubblica)
1. All’articolo 57 della Costituzione, i commi primo,
secondo e terzo sono sostituiti
dai seguenti:
"Art. 57
Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio
universale e diretto su base
regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione
Estero.
Il Senato federale della Repubblica è composto da duecento
senatori elettivi, dai
senatori elettivi assegnati alla circoscrizione Estero e dai
senatori a vita di cui all’articolo
59.
L’elezione del Senato federale della Repubblica avviene con
sistema proporzionale ed
è disciplinata con legge dello Stato, che garantisce la
rappresentanza territoriale da parte dei
senatori.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a
cinque; il Molise ne ha
due, la Valle d’Aosta uno".
Articolo 4
(Requisiti di eleggibilità a senatore)
1. L’articolo 58 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 58
Sono eleggibili a senatori di una Regione gli elettori che
nel giorno delle elezioni
hanno compiuto i venticinque anni di età e hanno ricoperto o
ricoprono cariche pubbliche
elettive in enti territoriali locali o regionali,
all’interno della Regione, o sono stati eletti
senatori o deputati nella Regione".
C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\schema_riforma.doc
3
Articolo 5
(Senatori a vita)
1. L’articolo 59, secondo comma, della Costituzione è
sostituito dal seguente:
"Possono essere nominati componenti del Senato federale
della Repubblica cinque
senatori a vita. I senatori a vita sono nominati dal
Presidente della Repubblica tra i cittadini
che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel
campo sociale, scientifico, artistico e
letterario".
Articolo 6
(Durata delle Camere)
1. L’articolo 60, primo comma, della Costituzione è
sostituito dal seguente:
"La Camera dei deputati ed il Senato federale della
Repubblica sono eletti per
cinque anni".
Articolo 7
(Modalità di funzionamento delle Camere)
1. L’articolo 64 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 64.
Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza
assoluta dei suoi
componenti.
C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\schema_riforma.doc
4
Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere
e il Parlamento a Camere
riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.
Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non
sono valide se non è
presente la maggioranza dei loro componenti e se non sono
adottate a maggioranza dei
presenti, salvo che la Costituzione prescriva una
maggioranza speciale. Le deliberazioni del
Senato federale della Repubblica non sono altresì valide se
non sono presenti senatori eletti
almeno in un terzo delle Regioni.
I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere,
hanno diritto, e se
richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere
sentiti ogni volta che lo richiedono.
Il regolamento della Camera dei deputati garantisce i
diritti delle opposizioni in ogni
fase dell’attività parlamentare. Prevede le modalità di
iscrizione all’ordine del giorno di
proposte e iniziative indicate dalle opposizioni, con
riserva di tempi e previsione del voto
finale".
Articolo 8
(Ineleggibilità ed incompatibilità)
1. L’articolo 65, primo comma, della Costituzione è
sostituito dal seguente:
"La legge, approvata ai sensi dell’articolo 70, terzo comma,
determina i casi di
ineleggibilità e incompatibilità con l'ufficio di deputato o
di senatore".
Articolo 9
(Divieto di mandato imperativo)
1. L’articolo 67 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 67.
I deputati ed i senatori rappresentano la Nazione e la
Repubblica ed esercitano le loro
funzioni senza vincolo di mandato".
Articolo 10
(Indennità parlamentare)
C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\schema_riforma.doc
5
1. L’articolo 69 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 69.
I membri delle Camere ricevono un'identica indennità
stabilita dalla legge, approvata ai
sensi dell’articolo 70, terzo comma".
Articolo 11
(Formazione delle leggi)
1. L’articolo 70 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 70.
La Camera dei deputati esamina i disegni di legge
concernenti le materie di cui
all’articolo 117, secondo comma, ivi compresi i disegni di
legge attinenti ai bilanci ed al
rendiconto consuntivo dello Stato, salvo quanto previsto dal
terzo comma del presente
articolo. Dopo l’approvazione da parte della Camera dei
deputati, tali disegni di legge sono
trasmessi al Senato federale della Repubblica. Il Senato, su
richiesta della maggioranza dei
propri componenti formulata entro dieci giorni dalla
trasmissione, esamina il disegno di
legge. Entro i trenta giorni successivi il Senato delibera e
può proporre modifiche sulle quali
la Camera dei deputati decide in via definitiva. I termini
sono ridotti alla metà per i disegni
di legge di conversione dei decreti-legge. Qualora il Senato
federale della Repubblica non
proponga modifiche entro i termini previsti, la legge è
promulgata ai sensi degli articoli 73 e
74.
Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di
legge concernenti la
determinazione dei principi fondamentali nelle materie di
cui all’articolo 117, terzo comma,
salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo.
Tali disegni di legge, dopo
l’approvazione da parte del Senato federale della
Repubblica, sono trasmessi alla Camera
dei deputati. La Camera dei deputati, su richiesta della
maggioranza dei propri componenti
formulata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina il
disegno di legge. Entro i trenta
giorni successivi la Camera dei deputati delibera e può
proporre modifiche sulle quali il
Senato federale della Repubblica decide in via definitiva. I
termini sono ridotti alla metà per
i disegni di legge di conversione dei decreti-legge. Qualora
la Camera dei deputati non
proponga modifiche entro i termini previsti, la legge è
promulgata ai sensi degli articoli 73 e
74.
Fermo quanto previsto dal primo e dal secondo comma, la
funzione legislativa dello
Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per
l’esame dei disegni di legge
concernenti la perequazione delle risorse finanziarie, le
funzioni fondamentali di comuni,
province e città metropolitane, il sistema di elezione della
Camera dei deputati e del Senato
federale della Repubblica ed in ogni altro caso in cui la
Costituzione rinvii espressamente
alla legge dello Stato. Se un disegno di legge non è
approvato dalle due Camere nel
C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\schema_riforma.doc
6
medesimo testo dopo una lettura da parte di ciascuna Camera,
i Presidenti delle due Camere
hanno facoltà di convocare, d’intesa tra di loro, una
commissione mista paritetica incaricata
di proporre un testo sulle disposizioni su cui permane il
disaccordo tra le due Camere. Il
testo proposto dalla commissione mista paritetica è
sottoposto all'approvazione delle due
Assemblee e su di esso non sono ammessi emendamenti.
I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della
Camera dei deputati, d’intesa
fra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza
fra le due Camere in ordine
all’esercizio della funzione legislativa. La decisione dei
Presidenti non è sindacabile".
Articolo 12
(Iniziativa legislativa)
1. L’articolo 71, primo comma, della Costituzione è
sostituito dal seguente:
"L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun
membro delle Camere
nell’ambito delle rispettive competenze, ed agli organi ed
enti ai quali sia conferita da legge
costituzionale".
Articolo 13
(Procedure legislative ed organizzazione per Commissioni)
1. L’articolo 72 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 72.
Ogni disegno di legge, presentato alla Camera competente ai
sensi dell’articolo 70, è
secondo le norme del suo regolamento esaminato da una
commissione e poi dalla Camera
stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione
finale.
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i
disegni di legge dei quali è
dichiarata l'urgenza.
Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e
l'approvazione dei disegni di legge,
di cui all’articolo 70, terzo comma, sono deferiti a
commissioni, anche permanenti,
composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi
parlamentari. Anche in tali
casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il
disegno di legge è rimesso alla
Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della
Camera o un quinto della
commissione richiedono che sia discusso o votato dalla
Camera stessa oppure che sia
sottoposto alla sua approvazione finale con sole
dichiarazioni di voto. Il regolamento
determina le forme di pubblicità dei lavori delle
commissioni.
C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\schema_riforma.doc
7
La procedura normale di esame e di approvazione diretta da
parte della Camera è
sempre adottata per i disegni di legge in materia
costituzionale ed elettorale e per quelli di
delegazione legislativa.
Il Senato federale della Repubblica, secondo le norme del
proprio regolamento, è
organizzato in Commissioni, anche con riferimento a quanto
previsto dall’articolo 117,
ottavo comma. Esprime il parere, secondo le norme del
proprio regolamento, ai fini
dell’adozione del decreto di scioglimento di un Consiglio
regionale o di rimozione di un
Presidente di Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 126,
primo comma.
Le proposte di legge di iniziativa regionale adottate da più
Assemblee regionali in
coordinamento tra di loro sono poste all’ordine del giorno
dell’Assemblea nei termini
tassativi stabiliti dal regolamento".
Articolo 14
(Ratifica dei trattati internazionali)
1. L’articolo 80 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 80.
E’ autorizzata con legge la ratifica dei trattati
internazionali che sono di natura politica,
o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano
variazioni del territorio od oneri
alle finanze o modificazioni di leggi".
Articolo 15
(Bilanci e rendiconto)
1. L’articolo 81, primo comma, della Costituzione è
sostituito dal seguente:
"Sono approvati ogni anno i bilanci e il rendiconto
consuntivo presentati dal Governo".
C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\schema_riforma.doc
8
Capo II
(Modifiche al Titolo II della parte seconda della
Costituzione)
Articolo 16
(Elezione del Presidente della Repubblica)
1. L’articolo 83 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 83.
Il Presidente della Repubblica è eletto da un collegio
elettorale, presieduto dal
Presidente della Camera, costituito dai componenti delle due
Camere e da un numero di
delegati eletti dai Consigli regionali. Ciascun Consiglio
regionale elegge almeno tre
delegati, in modo che sia assicurata la rappresentanza delle
minoranze. La Valle d’Aosta ha
un solo delegato. I Consigli regionali eleggono altresì un
numero ulteriore di delegati in
ragione di un delegato per ogni milione di abitanti nella
Regione.
Il Presidente della Repubblica è eletto a scrutinio segreto
con la maggioranza dei
due terzi dei componenti del collegio elettorale. Dopo il
secondo scrutinio è sufficiente la
maggioranza dei tre quinti dei componenti del collegio. Dopo
il quarto scrutinio è
sufficiente la maggioranza assoluta".
Articolo 17
(Convocazione del collegio elettorale)
1. L’articolo 85, secondo comma, della Costituzione è
sostituito dal seguente:
"Sessanta giorni prima che scada il termine, il Presidente
della Camera dei deputati
convoca il collegio elettorale per eleggere il nuovo
Presidente della Repubblica".
Articolo 18
(Supplenza del Presidente della Repubblica)
1. L’articolo 86, primo comma, della Costituzione è
sostituito dal seguente:
"Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso
in cui egli non possa
adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato
federale della Repubblica".
C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\schema_riforma.doc
9
Articolo 19
(Funzioni del Presidente della Repubblica)
1. L’articolo 87 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 87
Il Presidente della Repubblica è organo di garanzia
costituzionale, rappresenta l'unità
federale della Nazione ed esercita le funzioni che gli sono
espressamente conferite dalla
Costituzione.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima
riunione.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge
e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello
Stato ed i Presidenti delle
autorità amministrative indipendenti.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i
trattati internazionali, previa,
quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito
secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato
dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura e ne
designa il Vicepresidente
nell’ambito dei suoi componenti.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica".
C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\schema_riforma.doc
10
Articolo 20
(Scioglimento delle Camere)
1. L’articolo 88 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 88.
Il Presidente della Repubblica, su richiesta del primo
ministro, che ne assume la
esclusiva responsabilità, ovvero nei casi di cui agli
articoli 92, quarto comma, e 94, decreta
lo scioglimento della Camera dei deputati ed indice le
elezioni entro i successivi sessanta
giorni.
La richiesta di scioglimento da parte del primo ministro non
può essere presentata nel
caso in cui la Camera dei deputati sia già stata sciolta su
richiesta del primo ministro nei
dodici mesi precedenti.
Il Presidente della Repubblica, in caso di prolungata
impossibilità di funzionamento del
Senato federale della Repubblica, può decretarne lo
scioglimento, sentito il suo Presidente.
Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del
suo mandato, salvo che essi
coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della
legislatura".
Articolo 21
(Controfirma degli atti presidenziali)
1. L’articolo 89 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 89
Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non
è controfirmato dai ministri
proponenti, che ne assumono la responsabilità.
Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati
dalla legge sono controfirmati
anche dal primo ministro.
Non sono proposti né controfirmati dal primo ministro o dai
ministri i seguenti atti del
Presidente della Repubblica: la richiesta di una nuova
deliberazione alle Camere ai sensi
dell’articolo 74, i messaggi alle Camere, la concessione
della grazia, la nomina dei senatori
a vita, la nomina dei giudici della Corte costituzionale di
sua competenza, lo scioglimento
del Senato federale della Repubblica, lo scioglimento della
Camera dei deputati ai sensi
degli articoli 92 e 94, le nomine dei Presidenti delle
autorità amministrative indipendenti, la
designazione del Vicepresidente del Consiglio superiore
della magistratura e le altre nomine
che la legge eventualmente attribuisca alla sua esclusiva
responsabilità".
C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\schema_riforma.doc
11
Articolo 22
(Giuramento del Presidente della Repubblica)
1. L’articolo 91 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue
funzioni, presta
giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della
Costituzione dinanzi al collegio
che lo ha eletto ".
Capo III
(Modifiche al Titolo III della parte seconda della
Costituzione)
Articolo 23
(Governo e primo ministro)
1. L’articolo 92 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 92
Il Governo della Repubblica è composto dal primo ministro e
dai ministri, che
costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
La candidatura alla carica di primo ministro avviene
mediante collegamento con i
candidati all’elezione della Camera dei deputati, secondo
modalità stabilite dalla legge,
che assicura altresì la pubblicazione del nome del candidato
primo ministro sulla scheda
elettorale. La legge disciplina l’elezione dei deputati in
modo da favorire la formazione di
una maggioranza, collegata al candidato alla carica di primo
ministro.
Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati
delle elezioni della Camera dei
deputati, nomina il primo ministro.
In caso di morte, di impedimento permanente, accertato
secondo modalità fissate dalla
legge, ovvero di dimissioni del primo ministro per cause
diverse da quelle di cui all’articolo
94, il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati
delle elezioni della Camera dei
deputati, nomina un nuovo primo ministro. In caso di
impossibilità, decreta lo scioglimento
della Camera dei deputati ed indice le elezioni. Non può
esercitare tale facoltà negli ultimi
sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto
o in parte con gli ultimi sei mesi
della legislatura".
C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\schema_riforma.doc
12
Articolo 24
(Giuramento del primo ministro e dei ministri)
1. L’articolo 93 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Il primo ministro e i ministri, prima di assumere le
funzioni, prestano giuramento nelle
mani del Presidente della Repubblica".
Articolo 25
(Governo in Parlamento)
1. L’articolo 94 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 94.
Il primo ministro illustra il programma del Governo alle
Camere entro dieci giorni dalla
nomina. Ogni anno presenta il rapporto sulla sua attuazione
e sullo stato del Paese.
Egli può chiedere che la Camera dei deputati si esprima, con
priorità su ogni altra
proposta, con voto conforme alle proposte del Governo. In
caso di voto contrario, il primo
ministro rassegna le dimissioni, il Presidente della
Repubblica decreta lo scioglimento della
Camera dei deputati ed indice le elezioni.
In qualsiasi momento la Camera dei deputati può obbligare il
primo ministro alle
dimissioni, con l’approvazione di una mozione di sfiducia.
La mozione di sfiducia deve
essere firmata da almeno un quinto dei componenti della
Camera dei deputati, deve essere
votata per appello nominale e approvata dalla maggioranza
assoluta dei componenti. In tal
caso il primo ministro sfiduciato si dimette e il Presidente
della Repubblica decreta lo
scioglimento della Camera dei deputati ed indice le
elezioni".
Articolo 26
(Poteri del primo ministro e dei ministri)
1. L’articolo 95 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 95.
I ministri sono nominati e revocati dal primo ministro.
Il primo ministro determina la politica generale del Governo
e ne è responsabile.
Garantisce l’unità di indirizzo politico e amministrativo,
dirigendo, promuovendo e
coordinando l’attività dei ministri.
C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\schema_riforma.doc
13
I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del
Consiglio dei ministri e
individualmente degli atti dei loro dicasteri.
La legge provvede all’ordinamento della Presidenza del
Consiglio e determina il
numero, le attribuzioni e l’organizzazione dei ministeri".
Articolo 27
(Disposizioni sui reati ministeriali)
1. L’articolo 96 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 96
Il primo ministro e i Ministri, anche se cessati dalla
carica, sono sottoposti, per i reati
commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla
giurisdizione ordinaria, previa
autorizzazione del Senato federale della Repubblica o della
Camera dei Deputati, secondo le
norme stabilite con legge costituzionale".
Capo IV
(Modifiche al Titolo IV della parte seconda della
Costituzione)
Articolo 28
(Elezione del Consiglio superiore della magistratura)
1. All’articolo 104, quarto comma, della Costituzione, le
parole: "e per un terzo dal
Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti:
"per un sesto dalla Camera dei
deputati e per un sesto dal Senato federale della
Repubblica".
2. L’articolo 104, quinto comma, della Costituzione è
sostituito con il seguente: "Il
Presidente della Repubblica designa il vicepresidente del
Consiglio superiore della
magistratura nell’ambito dei suoi componenti".
C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\schema_riforma.doc
14
Capo V
(Modifiche al Titolo V della parte seconda della
Costituzione)
Articolo 29
(Capitale della Repubblica federale)
1. L’articolo 114, terzo comma,della Costituzione è
sostituito dal seguente:
"Roma è la Capitale della Repubblica federale e dispone di
forme e condizioni
particolari di autonomia, anche normativa, nelle materie di
competenza regionale, nei limiti
e con le modalità stabiliti dallo Statuto della Regione
Lazio".
Articolo 30
(Competenze legislative esclusive delle Regioni)
1. L’articolo 117, quarto comma, della Costituzione è
sostituito dal seguente:
"Spetta alle Regioni la potestà legislativa esclusiva nelle
seguenti materie:
a) assistenza e organizzazione sanitaria;
b) organizzazione scolastica, gestione degli istituti
scolastici e di formazione, salva
l’autonomia delle istituzioni scolastiche;
c) definizione della parte dei programmi scolastici e
formativi di interesse specifico
della Regione;
d) polizia locale;
e) ogni altra materia non espressamente riservata alla
legislazione dello Stato".
2. Sino all’adeguamento dei rispettivi statuti, le
disposizioni di cui al comma 1 del
presente articolo si applicano anche alla Regioni a statuto
speciale ed alle Province
autonome di Trento e di Bolzano, per le parti in cui
prevedono forme di autonomia più
ampie rispetto a quelle già attribuite.
Articolo 31
(Leggi regionali ed interesse nazionale della Repubblica)
C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\schema_riforma.doc
15
1. All’articolo 127 della Costituzione dopo il primo comma è
inserito il seguente:
"Il Governo, qualora ritenga che una legge regionale
pregiudichi l’interesse nazionale
della Repubblica, può sottoporre la questione al Senato
federale della Repubblica, entro
trenta giorni dalla pubblicazione della legge regionale. Il
Senato, entro i successivi trenta
giorni, decide sulla questione e può rinviare la legge alla
Regione, con deliberazione
adottata a maggioranza assoluta dei propri componenti,
indicando le disposizioni
pregiudizievoli. Qualora entro i successivi trenta giorni il
Consiglio regionale non rimuova
la causa del pregiudizio, il Senato, con deliberazione
adottata a maggioranza assoluta dei
propri componenti, entro gli ulteriori trenta giorni, può
proporre al Presidente della
Repubblica di annullare la legge o sue disposizioni. Il
Presidente della Repubblica può
emanare il conseguente decreto di annullamento".
Articolo 32
(Abrogazioni)
1. All’articolo 116 della Costituzione, il terzo comma è
abrogato.
2. All’articolo 126, primo comma, della Costituzione,
l’ultimo periodo è soppresso.
Capo VI
(Modifiche al Titolo VI della parte seconda della
Costituzione)
Articolo 33
(Corte costituzionale)
1. L’articolo 135 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 135.
La Corte costituzionale è composta di diciannove giudici.
Cinque giudici sono
nominati dal Presidente della Repubblica, tre dalla Camera
dei deputati, sei dal Senato
federale della Repubblica e cinque dalle supreme
magistrature ordinaria ed amministrative.
I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i
magistrati anche a riposo delle
giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i
professori ordinari di università in
materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di
esercizio.
I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove
anni, decorrenti per
ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono
essere nuovamente nominati.
Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa
dalla carica e dall'esercizio
delle funzioni. Nei successivi cinque anni non può ricoprire
incarichi di governo, cariche
C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\schema_riforma.doc
16
pubbliche elettive o di nomina governativa o svolgere
funzioni in organi o enti pubblici
individuati dalla legge.
La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme
stabilite dalla legge, il
Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è
rieleggibile, fermi in ogni caso i
termini di scadenza dall' ufficio di giudice.
L'ufficio di giudice della Corte costituzionale è
incompatibile con l'esercizio della
professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio
indicati dalla legge. Non possono essere
nominati giudici della Corte costituzionale coloro che siano
membri di una delle Camere o
di un Consiglio regionale ovvero lo siano stati nei cinque
anni antecedenti alla data di
cessazione dalla carica dei giudici costituzionali in
scadenza.
Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica
intervengono, oltre i
giudici ordinari della Corte, venti membri tratti a sorte da
un elenco di cittadini aventi i
requisiti per l 'eleggibilità a deputato, che la Camera dei
deputati compila ogni nove anni
mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la
nomina dei giudici ordinari".
2. L’articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967,
n. 2, è sostituito con il
seguente:
"Art. 3
I giudici della Corte costituzionale che nomina la Camera
dei deputati sono eletti a
scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei
componenti l'Assemblea. Per gli
scrutini successivi al terzo è sufficiente la maggioranza
dei tre quinti dei componenti
l'Assemblea.
I giudici della Corte costituzionale che nomina il Senato
federale della Repubblica
sono eletti a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due
terzi dei componenti
l'Assemblea. Per gli scrutini successivi al terzo è
sufficiente la maggioranza dei tre quinti
dei componenti l'Assemblea