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Rivista 1999/2000 Titolo : Legge 3 giugno 1999, n. 157 : "Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici"Carlo Aime* & Carlo di Ottiglio* per La rivista * del team di www.dirittoeconomia.it Premessa Tra i cittadini italiani e' molto diffusa l'idea che il Parlamento sia molto lento nell'emanazione delle leggi : e' sufficiente pensare al lunghissimo ( e sostanzialmente inconcludente ) dibattito sulle riforme istituzionali ( con tanto di proclami di leader politici , commissioni bicamerali , ecc) o , nel campo scolastico , ai tempi quasi biblici ( oltre 20 anni ) per la riforma della maturita' per avere delle conferme della lentezza del Parlamento . Tuttavia il parlamento italiano , a dispetto dei luoghi comuni , e' in grado di dimostrare una vitalita' e una capacita' decisionali non comuni in alcuni ambiti : ad esempio , nel giro di pochi mesi , e' stato in grado di realizzare un' ennesima riforma del finanziamento pubblico dei partiti . Se e' possibile trarre una regola generale , e' la seguente : i tempi di produzione legislativi sono direttamente proporzionali agli interessi dei partiti ed inversamente proporzionali a quelli dei cittadini . Per dimostrare questa affermazione e' sufficiente scorrere la tempistica con cui il parlamento di e' dotato di una nuova legge sul finanziamento pubblico ai partiti ( garbatamente chiamata :"Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici" per non urtare eccessivamente la memoria di coloro che , pochi anni fa , hanno votato contro il finanziamento pubblico dei partiti …).
Cerchiamo invece di capire come e perche' il Parlamento ha deciso di dedicarsi con cosi tanto impegno e solerzia in questa attivita' , che deve rappresentare uno dei problemi di maggiore importanza per i nostri parlamentari .Infatti essi hanno emanato sull'argomento una legge nel 1997 ( legge n. 2/1997 ) , hanno ritenuto necessario , l'anno successivo , inserire un ulteriore norma in materia nella legge 146/ 1998 (art. n. 8 "Disposizioni in materia di movimenti e partiti politici") e , infine , poiche' l'Italia e' una Paese senza particolari problemi economici , sociali o politici , hanno pensato bene che , nel 1999 , sarebbe stato davvero disdicevole non dedicare una parte significativa del proprio tempo al problema che , nel 1997 e nel 1998, aveva fatto trascorrere notti insonni ai nostri parlamentari : il denaro da assegnare ai partiti . Per comprendere meglio le ragioni di questa irrefrenabile attivita' legislativa e' necessario iniziare con la lettura delle due relazioni , quella di maggioranza ( ovviamente a favore del testo di legge ) e quella di minoranza ( contraria a qualsiasi nuovo intervento normativo in materia ) , che sono state alla base del complesso lavoro parlamentare . Le relazioni di maggioranza e minoranza al progetto di legge
La lettura delle due relazioni costituisce un' utile fonte documentale per comprendere le ragioni per l'approvazione o meno della nuova legge . Al fine di rendere piu' corretta la comprensione del contenuto delle relazioni stesse , nelle righe seguenti sono riportati i passaggi piu' significativi .. Il progetto di legge ( e' il numero 5535 /19998 ) e' stato
motivato sulla base delle seguenti osservazioni contenute nella relazione di
maggioranza : "L'evoluzione delle democrazie contemporanee ha
comportato l'emergere di nuovi problemi e di nuove istanze, legate non soltanto
al profilo dell'organizzazione dei sistemi e degli ordinamenti costituzionali,
ma anche alla partecipazione dei cittadini alla vita di tali sistemi. Da un
lato, vi sono i Parlamenti nazionali, che costituiscono le sedi della
rappresentanza popolare ed hanno assunto una serie di compiti e di funzioni
sempre crescente; dall'altro vi è il ruolo dei partiti politici, che svolgono
una essenziale funzione di intermediazione tra i cittadini e le istituzioni
rappresentative, contribuendo ad organizzare la vita politica dei sistemi
democratici. Contro tali motivazioni la relazione di minoranza ha
invece affermato di non sostenere tale riforma , ritenendola superflua .Tra
l'altro ,viene infatti osservato che " La legge n. 2 del 1997 fu votata a
grande maggioranza dai due rami del Parlamento. Si trattava e si tratta di un
finanziamento eventuale, libero, trasparente, agli attori fondamentali della
politica, cioè ai partiti. Come e' noto , sia la Camera dei Deputati che il Senato , con un ampia maggioranza , hanno approvato la proposta di legge , seppure apportando alcune modifiche rispetto al progetto originario .
Le caratteristiche principali del la legge 3 giugno 1999
La nuova normativa prevede l'attribuzione , ai movimenti o partiti politici , di un rimborso in relazione alle spese elettorali sostenute per le campagne per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali. E' altresi' prevista la corresponsione di un rimborso a favore dei comitati promotori, nel caso di indizione di uno o piu' referendum effettuati ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione e dichiarati ammissibili dalla Corte costituzionale , a condizione che la consultazione referendaria abbia raggiunto il quorum di validita' di partecipazione al voto. Analogo rimborso e' previsto anche per le richieste di referendum effettuate ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione. Pertanto sono ben cinque le ipotesi di rimborso delle spese elettorali ( o referendarie ) :
Per comprendere correttamente le modalita' di determinazione del rimborso e' opportuno esaminare separatamente le ipotesi legate alle elezioni da quelle referendarie .
I rimborsi in caso di rinnovo degli organi elettivi
I rimborsi previsti in caso di rinnovo degli organi elettivi ,a seguito della legge 157 /1999 , sono ripartiti nel modo indicato nella tabella seguente :
Come e' possibile osservare , la base di determinazione dell'importo e' sempre ( anche per il Senato ) il numero dei cittadini cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per le elezioni alla camera dei deputati , indipendentemente che essi vadano o meno a votare . Altri sistemi , per certi versi comparabili per quanto attiene la modalita' di rimborso delle spese elettorali ( ed in particolare quello tedesco) prevedono che il calcolo sia effettuato solo sui voti validi . La differenza non e' marginale , poiche' , con il crescere dell'astensionismo , il finanziamento dele spese elettorali tende a diminuire .In Italia , invece , si e' voluto comunque assicurare un importo complessivo certo per il sistema partitico . Le modalita' di erogazione di tale contributo sono articolate secondo un particolare metodo di pagamento , che comunque non verra' applicato nei primi due anni ( ossia il 1999 e 2000 ) . Nella tabella sottostante sono riassunte le caratteristiche del rimborso delle spese elettorali :
Gli unici oneri che gravano sui partiti politici per ottenere tali rimborsi sono , dapprima , quello di presentare un'apposita richiesta ( entro 10 giorni dal termine per la presentazione delle liste per il rinnovo degli organi ) e , successivamente , di redigere un apposito rendiconto ( secondo quanto previsto dalla legge 2/1997) .La mancata predisposizione del rendiconto ( o la sua irregolare compilazione ) determinano la sospensione del rimborso , sino alla sua regolarizzazione . Possono partecipare al riparto i partiti che soddisfano i requisiti indicati nella legge 515/1993 e 43/1995 : in pratica che hanno ottenuto un certo quorum di voti ( ora sceso , per alcune ipotesi , all'1% dei voti ) oppure hanno ottenuto almeno un candidato eletto . Il Parlamento ha rivelato un modesta sensibilita' in ordine al problema della partecipazione delle donne alla vita politica , poiche ' ha sì previsto che una parte dei fondi ricevuti siano destinati , da ciascun partito che ne beneficia , a favore di " iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica " (art. 3 ) , ma ha pero' destinato a tale obiettivo solo il 5% dei rimborsi stessi . Al fine di poter verificare tale destinazione dei fondi , e' stata peraltro introdotta una apposita voce nei rendiconti . Inoltre la nuova normativa ha previsto alcune modificazioni relativamente sia alle erogazioni liberali a favore dei partiti ( attualmente estese fino a 200.000.000 di lire ) , sia introducendo alcuni vantaggi di natura fiscale e logistica per i partiti e i movimenti politici ( come , ad es. l'esenzione dalle tasse per le concessioni governative per gli statuti e gli atti costitutivi dei partiti , o la disponibilita' non onerosa di locali comunali o provinciali per la realizzazione di manifestazioni o iniziative di partiti politici ). Infine , il Parlamento , resosi evidentemente conto che l'intensa attivita' normativa effettuata dai propri componenti in materia di partiti politici ( dai finanziamenti alle agevolazioni , dai rimborsi agli obblighi in caso di spot pubblicitari ,ecc.) forse non era sempre chiara e facilmente comprensibile , ha ritenuto necessario prevedere l'emanazione di un testo unico sulla materia , secondo lo schema sottoriportato .
Art. 8. 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo
recante un testo unico compilativo nel quale devono essere riunite e coordinate
le norme di legge vigenti in materia di: 2. Lo schema di decreto legislativo, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, e' trasmesso, previo parere del Consiglio di Stato, da rendere entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di decreto, almeno sessanta giorni prima della scadenza del termine indicato al comma 1, alle Camere per l'acquisizione del parere delle commissioni competenti per materia, che devono esprimersi entro quarantacinque giorni dall'assegnazione; trascorso inutilmente tale termine, il parere si intende acquisito.
I rimborsi in caso di referendum Regole particolari sono state infine previste per i comitati promotori dei referendum , al fine di consentire agli stessi la percezione di un rimborso per le spese sostenute per l'attivita' necessaria per la richiesta referendaria . I requisiti necessari per poter percepire tale contribuzione sono i seguenti :
L'ammontare del rimborso e' pari a lire 1.000 moltiplicato per ogni firma valida e comunque fino alla concorrenza della cifra minima necessaria per la validita' della richiesta ( ossia 500.000 firme valide ) e fino ad un ammontare massimo complessivo annuo di lire cinquemiliardi . In pratica , pertanto , in caso di indizione di piu' referendum , l'importo annuo complessivo non potra' superare i cinquemiliardi . Infine , partecipano al rimborso anche le iniziative referendarie di cui all'art. 138 della costituzione . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||