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Rivista 1999/2000

Titolo : Legge 3 giugno 1999, n. 157 :"Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici"

Carlo Aime* & Carlo di Ottiglio* per La rivista

* del team  di www.dirittoeconomia.it

Premessa

Tra i cittadini italiani e' molto diffusa l'idea che il Parlamento sia molto lento nell'emanazione delle leggi : e' sufficiente pensare al lunghissimo ( e sostanzialmente inconcludente ) dibattito sulle riforme istituzionali ( con tanto di proclami di leader politici , commissioni bicamerali , ecc) o , nel campo scolastico , ai tempi quasi biblici ( oltre 20 anni ) per la riforma della maturita' per avere delle conferme della lentezza del Parlamento .

Tuttavia il parlamento italiano , a dispetto dei luoghi comuni , e' in grado di dimostrare una vitalita' e una capacita' decisionali non comuni in alcuni ambiti : ad esempio , nel giro di pochi mesi , e' stato in grado di realizzare un' ennesima riforma del finanziamento pubblico dei partiti .

Se e' possibile trarre una regola generale , e' la seguente : i tempi di produzione legislativi sono direttamente proporzionali agli interessi dei partiti ed inversamente proporzionali a quelli dei cittadini .

Per dimostrare questa affermazione e' sufficiente scorrere la tempistica con cui il parlamento di e' dotato di una nuova legge sul finanziamento pubblico ai partiti ( garbatamente chiamata :"Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici" per non urtare eccessivamente la memoria di coloro che , pochi anni fa , hanno votato contro il finanziamento pubblico dei partiti …).

 

 

tempi

Attivita'

19 dicembre 1998

Legge di Iniziativa parlamentare presentata alla Camera dei Deputati il 19/12/98

Gennaio -marzo 1999

Relazione della commissione presentata il 24/2/99

 

 

Relazione di minoranza presentata il 25/2/99

 

Dibattito parlamentare alla Camera dei Deputati svolto tra il 3 marzo 1999 e l'11 marzo 1999 con votazione finale e approvazione

Maggio 1999

 

Successivamente il testo di legge approvato dalla Camera viene trasmesso al Senato , il quale vi introduce alcune modifiche , lo approva e ritrasmette il nuovo testo alla Camera il 20/5/99

Giugno 1999

 

La camera approva, in via definitiva , il testo modificato .

4 giugno 1999

 

La legge viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale in data 4 giugno 1999


Risparmiamo al lettore la riproduzione dei tempi necessari per la riforma della maturita' ( o per l'innalzamento dell'obbligo scolastico ) , solamente per ragioni di spazio : una tabella riepilogativa richiederebbe piu' pagine .

Cerchiamo invece di capire come e perche' il Parlamento ha deciso di dedicarsi con cosi tanto impegno e solerzia in questa attivita' , che deve rappresentare uno dei problemi di maggiore importanza per i nostri parlamentari .Infatti essi hanno emanato sull'argomento una legge nel 1997 ( legge n. 2/1997 ) , hanno ritenuto necessario , l'anno successivo , inserire un ulteriore norma in materia nella legge 146/ 1998 (art. n. 8 "Disposizioni in materia di movimenti e partiti politici") e , infine , poiche' l'Italia e' una Paese senza particolari problemi economici , sociali o politici , hanno pensato bene che , nel 1999 , sarebbe stato davvero disdicevole non dedicare una parte significativa del proprio tempo al problema che , nel 1997 e nel 1998, aveva fatto trascorrere notti insonni ai nostri parlamentari : il denaro da assegnare ai partiti .

Per comprendere meglio le ragioni di questa irrefrenabile attivita' legislativa e' necessario iniziare con la lettura delle due relazioni , quella di maggioranza ( ovviamente a favore del testo di legge ) e quella di minoranza ( contraria a qualsiasi nuovo intervento normativo in materia ) , che sono state alla base del complesso lavoro parlamentare .

Le relazioni di maggioranza e minoranza al progetto di legge

 

La lettura delle due relazioni costituisce un' utile fonte documentale per comprendere le ragioni per l'approvazione o meno della nuova legge .

Al fine di rendere piu' corretta la comprensione del contenuto delle relazioni stesse , nelle righe seguenti sono riportati i passaggi piu' significativi ..

Il progetto di legge ( e' il numero 5535 /19998 ) e' stato motivato sulla base delle seguenti osservazioni contenute nella relazione di maggioranza : "L'evoluzione delle democrazie contemporanee ha comportato l'emergere di nuovi problemi e di nuove istanze, legate non soltanto al profilo dell'organizzazione dei sistemi e degli ordinamenti costituzionali, ma anche alla partecipazione dei cittadini alla vita di tali sistemi. Da un lato, vi sono i Parlamenti nazionali, che costituiscono le sedi della rappresentanza popolare ed hanno assunto una serie di compiti e di funzioni sempre crescente; dall'altro vi è il ruolo dei partiti politici, che svolgono una essenziale funzione di intermediazione tra i cittadini e le istituzioni rappresentative, contribuendo ad organizzare la vita politica dei sistemi democratici.
Per quanto concerne il nostro Paese, lo sviluppo dei partiti politici ha subito un'evoluzione particolare, caratterizzata dall'alternarsi di momenti di grande influenza nella vita politica italiana, a momenti in cui essi si sono collocati in una posizione più defilata all'interno del contesto istituzionale. Tuttavia, è innegabile che il ruolo dei partiti politici in Italia si è sempre svolto in linea con quanto previsto dall'articolo 49 della nostra Carta costituzionale, in base al quale "Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale".
Proprio l'esigenza di garantire un metodo democratico nella competizione politica, e di consentire la più ampia facoltà ai cittadini di associarsi in partiti, ha peraltro comportato l'emergenza di una serie di "costi della politica", legati alla necessità di dotare i partiti stessi di un'organizzazione in grado di rispondere adeguatamente alle istanze dei cittadini. La crescita dei costi, corrispondente all'evoluzione delle società contemporanee, ha reso indispensabile che la collettività si facesse carico di sostenere, nella misura più idonea, parte di tali costi. Si è così fatto ricorso a forme di finanziamento pubblico ai partiti, che hanno funzionato discretamente fino al momento in cui dovevano coprire esigenze e bisogni essenziali dei partiti stessi. Tuttavia, quando tali forme di finanziamento hanno cominciato ad assumere dimensioni significative, si è sviluppata nel Paese una riflessione sulla necessità di ripensare a forme di contribuzione statale ai partiti.
Il passaggio determinante del referendum abrogativo e le leggi successive, che hanno tentato di individuare nuove soluzioni provvisorie per sostituire le formule abrogate, hanno reso improrogabile, oltre che urgente, una revisione globale dei meccanismi di finanziamento della politica. Tuttavia, nonostante la rilevanza della questione, da una sostanziale situazione di stallo si è usciti soltanto due anni fa, quando la legge n. 2 del 1997 ha fornito una soluzione innovativa al problema: il finanziamento della politica è stato collegato direttamente ai contributi volontari dei cittadini che, attraverso la destinazione del quattro per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) ai movimenti e partiti politici, possono esplicitamente dichiarare la propria volontà di finanziare l'attività politica.
Purtroppo, il sistema prescelto dal legislatore ha presentato, nel corso dei primi due anni di vigenza, una serie di problemi applicativi che non gli hanno consentito di funzionare a regime, soprattutto a causa delle difficoltà di istruire e di controllare, da parte dell'amministrazione finanziaria, le dichiarazioni dei redditi dei contribuenti. Tali difficoltà tecniche, che sono le uniche vere motivazioni che stanno alla base della non operatività della legge, hanno peraltro costituito, per molti, l'ennesima occasione per portare un attacco frontale ai partiti di fronte all'opinione pubblica.
Con la nuova proposta di legge, presentata in ordine alfabetico da un gruppo di parlamentari rappresentativi di un ampio schieramento di forze politiche e movimenti si è dunque ritenuto utile, anche per smorzare le polemiche legate ai continui richiami propagandistici alla moralizzazione della politica, promuovere l'abbandono definitivo del sistema esistente e la sua sostituzione con una disciplina che, collegando i contributi allo svolgimento delle campagne elettorali, si propone di eliminare ogni forma di finanziamento pubblico diretto ai partiti politici.
In tale senso, la presente proposta di legge intende limitare i contributi esclusivamente alle spese sostenute dai partiti nel corso delle campagne elettorali per il rinnovo del Parlamento nazionale, di quello europeo e dei consigli regionali, disponendo contemporaneamente l'abrogazione di molti degli articoli della legge n. 2 del 1997 ".

Contro tali motivazioni la relazione di minoranza ha invece affermato di non sostenere tale riforma , ritenendola superflua .Tra l'altro ,viene infatti osservato che " La legge n. 2 del 1997 fu votata a grande maggioranza dai due rami del Parlamento. Si trattava e si tratta di un finanziamento eventuale, libero, trasparente, agli attori fondamentali della politica, cioè ai partiti.
Oggi viene deciso di eliminare questa strumentazione normativa surrettiziamente inglobandola sotto l'egida di un rimborso delle spese elettorali per i quattro fondi previsti (Camera, Senato, Parlamento europeo, regioni), prevedendo l'ampliamento delle quote pro capite . E' una decisione che finisce per risultare incomprensibile perché irrazionale.
Inoltre , si legge nella relazione , che non e' " in discussione il finanziamento della politica bensì quale tipo di finanziamento, risulta grave che nel provvedimento alla nostra attenzione siano preservate quelle parti della legge n. 2 del 1997 che più avevano destato perplessità".
Infine , la relazione di minoranza sostiene la " strumentalità di una innovazione legislativa priva di effettive e verificabili motivazioni " .

Come e' noto , sia la Camera dei Deputati che il Senato , con un ampia maggioranza , hanno approvato la proposta di legge , seppure apportando alcune modifiche rispetto al progetto originario .

 

Le caratteristiche principali del la legge 3 giugno 1999

 

La nuova normativa prevede l'attribuzione , ai movimenti o partiti politici , di un rimborso in relazione alle spese elettorali sostenute per le campagne per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali.

E' altresi' prevista la corresponsione di un rimborso a favore dei comitati promotori, nel caso di indizione di uno o piu' referendum effettuati ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione e dichiarati ammissibili dalla Corte costituzionale , a condizione che la consultazione referendaria abbia raggiunto il quorum di validita' di partecipazione al voto.

Analogo rimborso e' previsto anche per le richieste di referendum effettuate ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione.

Pertanto sono ben cinque le ipotesi di rimborso delle spese elettorali ( o referendarie ) :

bulletElezioni del Senato
bulletElezioni della Camera
bulletElezioni del Parlamento europeo
bulletElezioni Regionali
bulletIndizione di referendum , sia ai sensi dell'art. 75 , che dell'art 138 della Costituzione .

 

Per comprendere correttamente le modalita' di determinazione del rimborso e' opportuno esaminare separatamente le ipotesi legate alle elezioni da quelle referendarie .

 

I rimborsi in caso di rinnovo degli organi elettivi

 

I rimborsi previsti in caso di rinnovo degli organi elettivi ,a seguito della legge 157 /1999 , sono ripartiti nel modo indicato nella tabella seguente :

 

Tipo di elezione

Ammontare del fondo

Elezioni del Senato

 

 

Moltiplicazione dell'importo di lire 4.000 per il numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per le elezioni alla camera dei deputati

Elezioni della Camera

Moltiplicazione dell'importo di lire 4.000 per il numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per le elezioni alla camera dei deputati

Elezioni del Parlamento europeo

Moltiplicazione dell'importo di lire 3.400 per il numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per le elezioni alla camera dei deputati

Elezioni Regionali

Moltiplicazione dell'importo di lire 4.000 per il numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per le elezioni alla camera dei deputati

   

 

Come e' possibile osservare , la base di determinazione dell'importo e' sempre ( anche per il Senato ) il numero dei cittadini cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per le elezioni alla camera dei deputati , indipendentemente che essi vadano o meno a votare .

Altri sistemi , per certi versi comparabili per quanto attiene la modalita' di rimborso delle spese elettorali ( ed in particolare quello tedesco) prevedono che il calcolo sia effettuato solo sui voti validi .

La differenza non e' marginale , poiche' , con il crescere dell'astensionismo , il finanziamento dele spese elettorali tende a diminuire .In Italia , invece , si e' voluto comunque assicurare un importo complessivo certo per il sistema partitico .

Le modalita' di erogazione di tale contributo sono articolate secondo un particolare metodo di pagamento , che comunque non verra' applicato nei primi due anni ( ossia il 1999 e 2000 ) . Nella tabella sottostante sono riassunte le caratteristiche del rimborso delle spese elettorali :

 

 

Modalita' di rimborso delle spese elettorali

Anno

Modalita'

Dal 2001

I rimborsi sono corrisposti con cadenza annuale, entro il 31 luglio di ciascun anno, in misura pari, per il primo anno, al 40 per cento della somma spettante, e, per i quattro anni successivi, al 15 per cento della somma spettante. L'erogazione dei rimborsi non e' vincolata alla prestazione di alcuna forma di garanzia bancaria o fideiussoria da parte dei movimenti o partiti politici aventi diritto. In caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi e' interrotto. In tale caso i movimenti o partiti politici hanno diritto esclusivamente al versamento delle quote dei rimborsi per un numero di anni pari alla durata della legislatura dei rispettivi organi. Il versamento della quota annua di rimborso e' effettuato anche nel caso in cui sia trascorsa una frazione di anno, eccetto quello in cui sia gia' stata versata la quota del 40 per cento.

1999 e 2000 (elezione parlamento 1999 europeo e elezioni regionali )

Per il primo rinnovo del Parlamento europeo (1999 )e dei consigli regionali negli anni 1999 e 2000, nonche' per le consultazioni referendarie il cui svolgimento sia previsto entro l'anno 2000, i rimborsi sono corrisposti in un' unica soluzione.

 

Fonte : art. 1 legge 157/1999

 

Gli unici oneri che gravano sui partiti politici per ottenere tali rimborsi sono , dapprima , quello di presentare un'apposita richiesta ( entro 10 giorni dal termine per la presentazione delle liste per il rinnovo degli organi ) e , successivamente , di redigere un apposito rendiconto ( secondo quanto previsto dalla legge 2/1997) .La mancata predisposizione del rendiconto ( o la sua irregolare compilazione ) determinano la sospensione del rimborso , sino alla sua regolarizzazione .

Possono partecipare al riparto i partiti che soddisfano i requisiti indicati nella legge 515/1993 e 43/1995 : in pratica che hanno ottenuto un certo quorum di voti ( ora sceso , per alcune ipotesi , all'1% dei voti ) oppure hanno ottenuto almeno un candidato eletto .

Il Parlamento ha rivelato un modesta sensibilita' in ordine al problema della partecipazione delle donne alla vita politica , poiche ' ha sì previsto che una parte dei fondi ricevuti siano destinati , da ciascun partito che ne beneficia , a favore di " iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica " (art. 3 ) , ma ha pero' destinato a tale obiettivo solo il 5% dei rimborsi stessi .

Al fine di poter verificare tale destinazione dei fondi , e' stata peraltro introdotta una apposita voce nei rendiconti .

Inoltre la nuova normativa ha previsto alcune modificazioni relativamente sia alle erogazioni liberali a favore dei partiti ( attualmente estese fino a 200.000.000 di lire ) , sia introducendo alcuni vantaggi di natura fiscale e logistica per i partiti e i movimenti politici ( come , ad es. l'esenzione dalle tasse per le concessioni governative per gli statuti e gli atti costitutivi dei partiti , o la disponibilita' non onerosa di locali comunali o provinciali per la realizzazione di manifestazioni o iniziative di partiti politici ).

Infine , il Parlamento , resosi evidentemente conto che l'intensa attivita' normativa effettuata dai propri componenti in materia di partiti politici ( dai finanziamenti alle agevolazioni , dai rimborsi agli obblighi in caso di spot pubblicitari ,ecc.) forse non era sempre chiara e facilmente comprensibile , ha ritenuto necessario prevedere l'emanazione di un testo unico sulla materia , secondo lo schema sottoriportato .

 

Art. 8.
Testo unico

1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico compilativo nel quale devono essere riunite e coordinate le norme di legge vigenti in materia di:
a) rimborso delle spese elettorali e finanziamenti a favore di partiti, movimenti politici, candidati e titolari di cariche elettive;
b) agevolazioni a favore dei medesimi soggetti di cui alla lettera a);
c) controlli e sanzioni previsti dalla legge.

2. Lo schema di decreto legislativo, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, e' trasmesso, previo parere del Consiglio di Stato, da rendere entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di decreto, almeno sessanta giorni prima della scadenza del termine indicato al comma 1, alle Camere per l'acquisizione del parere delle commissioni competenti per materia, che devono esprimersi entro quarantacinque giorni dall'assegnazione; trascorso inutilmente tale termine, il parere si intende acquisito.

 

 

 

 

 

 

 

I rimborsi in caso di referendum

Regole particolari sono state infine previste per i comitati promotori dei referendum , al fine di consentire agli stessi la percezione di un rimborso per le spese sostenute per l'attivita' necessaria per la richiesta referendaria .

I requisiti necessari per poter percepire tale contribuzione sono i seguenti :

bulletEffettuazione del referendum ai sensi dell'art. 75 della costituzione
bulletDichiarazione di ammissibilita' del referendum da parte della Corte costituzionale
bulletEffettuazione della consultazione referendaria e raggiungimento del quorum di partecipazione al voto .

L'ammontare del rimborso e' pari a lire 1.000 moltiplicato per ogni firma valida e comunque fino alla concorrenza della cifra minima necessaria per la validita' della richiesta ( ossia 500.000 firme valide ) e fino ad un ammontare massimo complessivo annuo di lire cinquemiliardi .

In pratica , pertanto , in caso di indizione di piu' referendum , l'importo annuo complessivo non potra' superare i cinquemiliardi .

Infine , partecipano al rimborso anche le iniziative referendarie di cui all'art. 138 della costituzione .